Ordinanza collegiale 5 gennaio 2022
Sentenza 30 maggio 2022
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 30/05/2022, n. 875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 875 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2022
N. 00875/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01203/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1203 del 2021, proposto da
FI IU, rappresentato e difeso dall'avvocato IU FI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'ottemperanza del giudicato,
formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, n. 1899/2015 (resa nel giudizio R.G. n. 7084/2005 contro il Ministero della Salute), pubblicata in data 15.04.2015, con correzione disposta in data 25.06.2015, notificata in forma esecutiva al Ministero della Salute presso la sua sede legale in data 04-07.08.2020, nella parte in cui condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 10.000,00 oltre accessori di legge, in favore del difensore odierno ricorrente, nella qualità di distrattario dei sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, sentenza confermata dalla Corte di Appello di Lecce - II Sezione Civile con sentenza n. 365 del 9/4/2019 e passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria rilasciata in data 18.07.2019.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Salute;
Vista l’ordinanza istruttoria della Sezione n. 19 del 5 gennaio 2022;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 27 aprile 2022 la Cons. dott.ssa Patrizia Moro e udito l’avv.to A. Tolomeo in sostituzione dell'avv.to G. FI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. E’ richiesta l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Lecce, I Sezione Civile n. 1899/2015 (resa nel giudizio R.G. n. 7084/2005 contro il Ministero della Salute), pubblicata in data 15.04.2015, con correzione disposta in data 25.06.2015, notificata in forma esecutiva al Ministero della Salute presso la sua sede legale in data 04-07.08.2020, nella parte in cui condanna il Ministero della Salute al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 10.000,00 oltre accessori di legge, in favore del difensore odierno ricorrente, nella qualità di distrattario dei sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, sentenza confermata dalla Corte di Appello di Lecce - II Sezione Civile con sentenza n. 365 del 9/4/2019 e passata in giudicato come da attestazione di Cancelleria rilasciata in data 18.07.2019.
Il 19.08.2021 si è costituita in giudizio l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per il Ministero della Salute intimato.
Con ordinanza istruttoria n. 19 del 5 gennaio 2022, la Sezione ha ordinato al ricorrente l’esibizione della sentenza della Corte d’Appello di Lecce n. 365 del 9 aprile 2019.
All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 27 aprile 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Il ricorso di ottemperanza è fondato e deve, quindi, essere accolto.
2. - Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario, tra cui rientra anche la sentenza del Tribunale Ordinario di Lecce di cui in epigrafe, passata in giudicato, come da attestazione della Cancelleria del Tribunale Civile di Lecce del 18 luglio 2019.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte), poiché, nella fattispecie in esame, risulta osservato il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a.
Inoltre, la predetta sentenza n. 1899/2015 (sentenza corretta con provvedimento del 25.06.2015 nel senso che testualmente si riporta: “ con provvedimento emesso in data 25.06.2015 il Tribunale di Lecce – Dr.ssa Rossana Giannaccari, dispone che in luogo di -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS- va letto “-OMISSIS-”, “-OMISSIS-” e “Avv. IU FI”. Dispone che le spese di lite siano distratte in favore del procuratore costituito Avv. IU FI ” , nonché confermata con la sentenza n. 365 del 9 aprile 2019 emessa dalla Corte di Appello di Lecce - II Sezione Civile, nella causa iscritta al n.979/2015), munita di formula esecutiva apposta in data 11.07.2019, è stata notificata al Ministero della Salute presso la sua sede legale in Roma in data 04.08-07.08.2020, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
3. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve, quindi, essere accolto, non risultando l’adempimento, da parte del Ministero resistente, al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. n. 1899/2015 di cui in epigrafe, ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, di provvedere, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, al pagamento in favore dell’odierno ricorrente delle somme di denaro indicate, a titolo di spese processuali distratte, nella predetta sentenza del Tribunale Civile di Lecce.
Deve, invece, essere disattesa la domanda di penalità di mora (c.d. “astreintes”) risultando nella specie la richiesta manifestamente iniqua, e - così come formulata - non conforme all’art. 114 comma 4 lett. e) c.p.a. nel testo ora vigente.
3.1. - Le spese del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., vanno poste a carico del Ministero della Salute e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi, limiti e termini di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza dell’A.G.O. di cui sopra nei sensi e nei limiti suindicati, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente decisione.
Condanna il Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, liquidate in complessivi € 800,00, (Ottocento/00) oltre gli accessori ex lege.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 27 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati:
Enrico d'Arpe, Presidente
Patrizia Moro, Consigliere, Estensore
Anna Abbate, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Patrizia Moro | Enrico d'Arpe |
IL SEGRETARIO