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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 03/02/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 928/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 928/2021 promossa da:
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 Parte_1 P.IVA_1
tempore sig. (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Enna Parte_2 C.F._1
alla piazza Coppola n. 6 presso lo studio dell'Avv. Ilaria Di Simone (C.F.: che C.F._2
la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-ATTRICE-
CONTRO
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, C.F.: Controparte_2
con sede in alla piazza Aldo Moro n. 15 P.IVA_2 CP_2
-CONVENUTA Contumace-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 settembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, l'attrice ha precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento delle pagina 1 di 5 domande proposte con l'atto citazione: “- in via principale, accertato l'inadempimento ed il mancato pagamento da parte del del servizio di assistenza al disabile svolto in favore Controparte_2
del Sig. condannare il al pagamento: del servizio Parte_3 Controparte_2 prestato, per la somma di € 18.992,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in subordine, nel caso di rigetto della domanda principale, condannare il al risarcimento, a Controparte_2 titolo di indennizzo ex art. 2041c.c., al danno subito e così al pagamento di € 18.992,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.06.2021, l'attrice ha rappresentato: che, “con nota prot. n. 81 del 04.01.2017”, la sig.ra in qualità di sorella e tutore legale del sig. Parte_4 Pt_3
, ha chiesto l'avvio della procedura per il ricovero del fratello in comunità alloggio;
che, “con
[...] nota prot. n. 72 del 02.02.2017”, il Centro di Salute Mentale (CSM) di Enna ha richiesto il ricovero presso la Comunità Alloggio “San Vincenzo” di Leonforte, gestita dall'associazione attrice, ricovero protrattosi sino a luglio 2018, quando il paziente è stato dimesso;
che l' attrice “ha CP_1
regolarmente mantenuto ed erogato il servizio di assistenza … e non l'ha mai interrotto fino a Luglio
2018”.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto al il pagamento delle “rette di ricovero Controparte_2
per il Sig. per il periodo Gennaio -Febbraio 2017, per la somma di € 3.802,00 di Parte_3
cui alla fattura n.1 del 26.04.2019, annotata nel registro delle fatture alla pag. 3, e Gennaio-Luglio
2018, fatture nn. 8 del 08.02.2018 dell'importo di € 1.928,00, n. 34 del 06.08.2018 dell'importo di €
11.388,00 e n. 27 del 23.04.2018, dell'importo di € 1.874,00 sino a Luglio 2018, data di effettiva permanenza nella Comunità Alloggio San Vincenzo di Leonforte”, per complessivi “€ 18.992,00”.
L'associazione attrice ha dedotto di avere allegato le richiamate fatture nonché la “delibera di Giunta
Municipale di n. 301 del 08.03.2017, che autorizzava il ricovero del disabile mentale CP_2 presso la Comunità Alloggio San Vincenzo di Leonforte e l'approvazione della Parte_3 relativa convenzione, con la predetta Associazione”.
L'attrice ha, altresì, riferito di avere formulato varie richieste, oltre che “diffida in data 04.03.2020”, che sarebbero state riscontrate negativamente dal Comune di “per non pagare le rette e CP_2 non addivenire alla stipula della Convenzione”.
pagina 2 di 5 L'attrice ha riferito di una corrispondenza intervenuta con il prima Controparte_2 dell'introduzione del giudizio, evidenziando che “a Marzo 2018” il avrebbe eccepito CP_2
“l'asserita esistenza di pregiudizi a contrarre ex art. 80 del d.lgs 50/2016”, che l'attrice avrebbe riscontrato il rilievo e argomentato circa l'inapplicabilità della citata norma.
L'Associazione attrice ha, inoltre, argomentato inferendo dallo “schema di convenzione, conforme al modello tipo previsto dalla Regione Siciliana ed allegato “D” della delibera di G.M. n. 301 del
08.03.2017, [che] prevede che, a tutela del soggetto ospite, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine non consente la dimissione dell'assistito, con il diritto dell'Istituto a pretendere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza”.
L'attrice ha quindi chiesto il pagamento delle rette per i mesi di ricovero del sig. e, in Pt_3
subordine, il pagamento della medesima somma a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. per arricchimento ingiustificato del Controparte_2
Alla prima udienza del 16.11.2021, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I., rilevata la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione della data di udienza di comparizione e stante la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, ha disposto la rinnovazione della citazione nei confronti del nel termine perentorio di giorni venti, rinviando Controparte_2 all'udienza del 10.05.2022.
In data 30.11.2021 l'attrice ha rinnovato la citazione al convenuto e depositato la prova di CP_2
notifica con le note di trattazione scritta per la ridetta udienza del 10.05.2022, con le quali ha chiesto di porre la causa in decisione in caso di mancata costituzione di parte convenuta.
Alla predetta udienza, rilevata la mancata costituzione del convenuto, il G.I. ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 26.09.2023 e, successivamente, all'udienza del
10.09.2024.
All'esito della predetta udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, in seguito depositati dall'attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'associazione attrice è infondata e deve, conseguentemente, essere rigettata nei termini che seguono.
pagina 3 di 5 In via principale, l'attrice ha agito per far valere la responsabilità contrattuale del convenuto CP_2 chiedendo l'adempimento dell'obbligazione di pagamento delle rette asseritamente dovute dal
[...] per il ricovero presso la struttura gestita dall'associazione (Comunità alloggio “San CP_2
Vincenzo” di Leonforte) del sig. dal gennaio 2017 a luglio 2018, in forza della Parte_3
richiamata delibera di G.M. che autorizzava il ricovero del sig. presso la predetta struttura e Pt_3 approvava la convenzione con l'attrice.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, per cui deve esserne dichiarata, nella presente CP_2
sede, la contumacia.
Orbene, grava sul creditore che agisca per l'adempimento dare la prova della fonte, negoziale o legale, del diritto di obbligazione affermato, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà, invece, il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Nella fattispecie a mani, l'attrice non ha allegato documentazione alcuna a sostegno della propria domanda, limitandosi a dedurre che la fonte della propria obbligazione sarebbe la “delibera di Giunta
Municipale di n. 301 del 08.03.2017, che autorizzava il ricovero del disabile mentale CP_2 presso la Comunità Alloggio San Vincenzo di Leonforte e l'approvazione della Parte_3 relativa convenzione, con la predetta Associazione”, sebbene la stessa attrice riferisca poi che le parti non siano effettivamente addivenute alla stipula della richiamata convenzione per gli ostacoli a ciò frapposti dal medesimo Comune.
Di tal ché, l'attrice non ha assolto il pur minimo onere della prova dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Né diversamente può dirsi, inferendo dall'art. 2041 c.c. mancando, già solo, la prova dell'arricchimento del Controparte_2
All'evidenza, la mancata costituzione del convenuto non esime, in virtù delle generali regole di riparto dell'onere della prova, chi vuol far valere un diritto in giudizio dall'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Alla luce di quanto sopra, la domanda dell'attrice va rigettata.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la mancata costituzione di parte convenuta e considerato l'esito del giudizio, le spese vanno dichiarate irripetibili.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
928/2021:
- DICHIARA la contumacia del convenuto Controparte_2
- RIGETTA le domande avanzate dall'attrice;
- DICHIARA irripetibili le spese di giudizio.
Enna, 3/2/2025
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vacirca, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 928/2021 promossa da:
C.F.: , in persona del legale rappresentante pro- CP_1 Parte_1 P.IVA_1
tempore sig. (C.F.: ), elettivamente domiciliata in Enna Parte_2 C.F._1
alla piazza Coppola n. 6 presso lo studio dell'Avv. Ilaria Di Simone (C.F.: che C.F._2
la rappresenta e difende, giusta procura in atti
-ATTRICE-
CONTRO
, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, C.F.: Controparte_2
con sede in alla piazza Aldo Moro n. 15 P.IVA_2 CP_2
-CONVENUTA Contumace-
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 settembre 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127-ter
c.p.c. dal deposito di note scritte, l'attrice ha precisato le conclusioni chiedendo l'accoglimento delle pagina 1 di 5 domande proposte con l'atto citazione: “- in via principale, accertato l'inadempimento ed il mancato pagamento da parte del del servizio di assistenza al disabile svolto in favore Controparte_2
del Sig. condannare il al pagamento: del servizio Parte_3 Controparte_2 prestato, per la somma di € 18.992,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- in subordine, nel caso di rigetto della domanda principale, condannare il al risarcimento, a Controparte_2 titolo di indennizzo ex art. 2041c.c., al danno subito e così al pagamento di € 18.992,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 29.06.2021, l'attrice ha rappresentato: che, “con nota prot. n. 81 del 04.01.2017”, la sig.ra in qualità di sorella e tutore legale del sig. Parte_4 Pt_3
, ha chiesto l'avvio della procedura per il ricovero del fratello in comunità alloggio;
che, “con
[...] nota prot. n. 72 del 02.02.2017”, il Centro di Salute Mentale (CSM) di Enna ha richiesto il ricovero presso la Comunità Alloggio “San Vincenzo” di Leonforte, gestita dall'associazione attrice, ricovero protrattosi sino a luglio 2018, quando il paziente è stato dimesso;
che l' attrice “ha CP_1
regolarmente mantenuto ed erogato il servizio di assistenza … e non l'ha mai interrotto fino a Luglio
2018”.
Tanto premesso, l'attrice ha chiesto al il pagamento delle “rette di ricovero Controparte_2
per il Sig. per il periodo Gennaio -Febbraio 2017, per la somma di € 3.802,00 di Parte_3
cui alla fattura n.1 del 26.04.2019, annotata nel registro delle fatture alla pag. 3, e Gennaio-Luglio
2018, fatture nn. 8 del 08.02.2018 dell'importo di € 1.928,00, n. 34 del 06.08.2018 dell'importo di €
11.388,00 e n. 27 del 23.04.2018, dell'importo di € 1.874,00 sino a Luglio 2018, data di effettiva permanenza nella Comunità Alloggio San Vincenzo di Leonforte”, per complessivi “€ 18.992,00”.
L'associazione attrice ha dedotto di avere allegato le richiamate fatture nonché la “delibera di Giunta
Municipale di n. 301 del 08.03.2017, che autorizzava il ricovero del disabile mentale CP_2 presso la Comunità Alloggio San Vincenzo di Leonforte e l'approvazione della Parte_3 relativa convenzione, con la predetta Associazione”.
L'attrice ha, altresì, riferito di avere formulato varie richieste, oltre che “diffida in data 04.03.2020”, che sarebbero state riscontrate negativamente dal Comune di “per non pagare le rette e CP_2 non addivenire alla stipula della Convenzione”.
pagina 2 di 5 L'attrice ha riferito di una corrispondenza intervenuta con il prima Controparte_2 dell'introduzione del giudizio, evidenziando che “a Marzo 2018” il avrebbe eccepito CP_2
“l'asserita esistenza di pregiudizi a contrarre ex art. 80 del d.lgs 50/2016”, che l'attrice avrebbe riscontrato il rilievo e argomentato circa l'inapplicabilità della citata norma.
L'Associazione attrice ha, inoltre, argomentato inferendo dallo “schema di convenzione, conforme al modello tipo previsto dalla Regione Siciliana ed allegato “D” della delibera di G.M. n. 301 del
08.03.2017, [che] prevede che, a tutela del soggetto ospite, in caso di ospitalità a tempo determinato, la scadenza del termine non consente la dimissione dell'assistito, con il diritto dell'Istituto a pretendere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza”.
L'attrice ha quindi chiesto il pagamento delle rette per i mesi di ricovero del sig. e, in Pt_3
subordine, il pagamento della medesima somma a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. per arricchimento ingiustificato del Controparte_2
Alla prima udienza del 16.11.2021, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., il G.I., rilevata la nullità dell'atto di citazione per mancata indicazione della data di udienza di comparizione e stante la mancata costituzione in giudizio di parte convenuta, ha disposto la rinnovazione della citazione nei confronti del nel termine perentorio di giorni venti, rinviando Controparte_2 all'udienza del 10.05.2022.
In data 30.11.2021 l'attrice ha rinnovato la citazione al convenuto e depositato la prova di CP_2
notifica con le note di trattazione scritta per la ridetta udienza del 10.05.2022, con le quali ha chiesto di porre la causa in decisione in caso di mancata costituzione di parte convenuta.
Alla predetta udienza, rilevata la mancata costituzione del convenuto, il G.I. ha rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del giorno 26.09.2023 e, successivamente, all'udienza del
10.09.2024.
All'esito della predetta udienza, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali, in seguito depositati dall'attrice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dall'associazione attrice è infondata e deve, conseguentemente, essere rigettata nei termini che seguono.
pagina 3 di 5 In via principale, l'attrice ha agito per far valere la responsabilità contrattuale del convenuto CP_2 chiedendo l'adempimento dell'obbligazione di pagamento delle rette asseritamente dovute dal
[...] per il ricovero presso la struttura gestita dall'associazione (Comunità alloggio “San CP_2
Vincenzo” di Leonforte) del sig. dal gennaio 2017 a luglio 2018, in forza della Parte_3
richiamata delibera di G.M. che autorizzava il ricovero del sig. presso la predetta struttura e Pt_3 approvava la convenzione con l'attrice.
Il convenuto non si è costituito in giudizio, per cui deve esserne dichiarata, nella presente CP_2
sede, la contumacia.
Orbene, grava sul creditore che agisca per l'adempimento dare la prova della fonte, negoziale o legale, del diritto di obbligazione affermato, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà, invece, il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo dell'obbligazione.
Nella fattispecie a mani, l'attrice non ha allegato documentazione alcuna a sostegno della propria domanda, limitandosi a dedurre che la fonte della propria obbligazione sarebbe la “delibera di Giunta
Municipale di n. 301 del 08.03.2017, che autorizzava il ricovero del disabile mentale CP_2 presso la Comunità Alloggio San Vincenzo di Leonforte e l'approvazione della Parte_3 relativa convenzione, con la predetta Associazione”, sebbene la stessa attrice riferisca poi che le parti non siano effettivamente addivenute alla stipula della richiamata convenzione per gli ostacoli a ciò frapposti dal medesimo Comune.
Di tal ché, l'attrice non ha assolto il pur minimo onere della prova dell'obbligazione dedotta in giudizio.
Né diversamente può dirsi, inferendo dall'art. 2041 c.c. mancando, già solo, la prova dell'arricchimento del Controparte_2
All'evidenza, la mancata costituzione del convenuto non esime, in virtù delle generali regole di riparto dell'onere della prova, chi vuol far valere un diritto in giudizio dall'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Alla luce di quanto sopra, la domanda dell'attrice va rigettata.
In ordine alla regolamentazione delle spese processuali fra le parti, attesa la mancata costituzione di parte convenuta e considerato l'esito del giudizio, le spese vanno dichiarate irripetibili.
pagina 4 di 5
P.Q.M.
Il Giudice Unico, Dott. Rosario Vacirca, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. r.g.a.c.
928/2021:
- DICHIARA la contumacia del convenuto Controparte_2
- RIGETTA le domande avanzate dall'attrice;
- DICHIARA irripetibili le spese di giudizio.
Enna, 3/2/2025
IL GIUDICE
dott. Rosario Vacirca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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