Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 94
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Eccezione di prescrizione

    La Corte ha ritenuto che, a causa della sospensione dei termini dovuta alla normativa emergenziale (D.L. 18/2020) e della proroga biennale prevista dall'art. 12 del D.Lgs. 159/2015, il termine finale per la notifica dell'ingiunzione era stato spostato al 31.12.2023, pertanto nessuna prescrizione si era consumata.

  • Rigettato
    Mancanza di pronuncia del Giudice di primo grado sull'eccezione di mancato visto di esecutività

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo che il vizio di omessa pronuncia non sussista quando la decisione adottata implicitamente assorbe le questioni non espressamente trattate, come nel caso in cui la pronuncia sul merito presuppone l'esame delle eccezioni preliminari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 94
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 94
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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