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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 94/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AP ER, Relatore
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8215/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta, 1 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5920/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1
e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONI DI n. MU IMU 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5257/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 5920/2024 depositata il 16.4.2024, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso l'Ingiunzione di pagamento n.20230488300000467 del 16/03/2023 relativa all'
IMU 2012, emessa dal Comune di San Giuseppe Vesuviano con la quale l'Ente locale impositore ingiungeva il pagamento della somma totale di € 1.248,07.
Con l'originario giudizio la contribuente eccepiva la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento e la conseguente prescrizione, la mancata allegazione dell'atto impugnato, la mancata apposizione del visto di esecutività, nonché il vizio dell'ingiunzione impugnata per mancanza delle modalità del calcolo degli interessi e delle sanzioni . Si costituiva il Comune controdeducendo.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendo rituale la notifica, facendo seguire le spese alla soccombenza.
Con l'odierno giudizio l'appellante, pur riconoscendo la rituale notifica del presupposto avviso di accertamento avvenuta il 22.11.2017, eccepisce l'intervenuta prescrizione considerato che l'impugnata ingiunzione è stata notificata il 4.3.2023; in secondo luogo lamenta la mancata pronuncia del Giudice in ordine all'eccezione riferita all'assunta mancanza del visto di esecutività.
Si costituiva il Comune controdeducendo.
La causa veniva discussa all'udienza del 10.9.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Il prodromico avviso di accertamento è stato, in modo incontestato, ritualmente notificato in data
22.11.2017 per cui la successiva ingiunzione andava notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla definitività dell'avviso per cui, nel caso in esame, entro il 31.12.2021. L'impugnato avviso risulta notificato il 4.4.2023. Ciò premesso, tuttavia, v'è da dire che l'articolo 68 della normativa emergenziale di cui al D.L. 18/2020, prevede la sospensione dei termini per i versamenti dall'8.3.2020 al
31.8.2021, espressamente precisando che si applicano, comunque, le disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs 24.9.2015, n. 159. Il richiamato articolo 12 dispone che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Alla luce di tale normativa, se è pur vero che l'atto impugnato è stato notificato il 4.4.2023 e dunque oltre il range di sospensione 8.3.2020/31.8.2021 stabilito dall'art. 68 del D.L. emergenziale 18/2020 , la proroga di ulteriori due anni stabilita dal citato articolo 12 del D.Lgs 24.9.2015, n. 159, sposta il termine finale al 31.12.2023, di guisa che nessuna prescrizione si è consumata, stante la notifica dell'atto impugnato in data 4.4.2023.
L'eccezione riferita alla mancata pronuncia del primo Giudice in ordine alla specifica doglianza relativa al mancato visto di esecutività va rigettata. Invero la ormai consolidata giurisprudenza della Corte Suprema
è unanime nel ritenere che l'obbligo desumibile dall'art.112 c.p.c. non sia assoluto, ben potendo il Giudice effettuare un assorbimento dei motivi che può concretizzarsi nell'ipotesi dell'assorbimento implicito quando, cioè, a fronte di una pluralità di domande e/o eccezioni, il Giudice si limita ad approfondire solo alcune delle questioni assorbenti dedotte, restando le altre implicitamente assorbite. In altri termini, tenuta da parte l'ipotesi dell'assorbimento esplicito, la decisione sulle domande e/o eccezioni assorbite, se pur non esplicitata in sentenza, si deduce ed emerge dalla motivazione del provvedimento che risulta incompatibile con l'eccezione sollevata rimasta assorbita, di guisa che viene decisa in modo espresso una questione che implica, come nelle fattispecie qui in trattazione, la previa risoluzione di altre questioni logicamente e giuridicamente presupposte e/o connesse rispetto ad essa. Il vizio di omessa pronuncia non ricorre nel caso in cui, seppur manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto, o il suo assorbimento in altre statuizioni. Deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (ex multis
Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 11319/2022) .
Alla luce di tali considerazioni v'è da dire che la sentenza impugnata effettua compiutamente l'esame della vicenda analizzando le doglianze del contribuente, come si desume dalla pronuncia relativa al merito del giudizio, che necessariamente presupponeva che fosse esaminata la eccezione che si lamenta pretermessa. In conclusione, ove la decisione assunta e la domanda e/o l'eccezione di cui si lamenta la pretermissione sono tra loro incompatibili, come nel caso in esame, è da ritenersi escluso il vizio di omessa pronuncia, essendosi verificata la fattispecie dell'assorbimento implicito, anche se le eccezioni apparentemente non espressamente valutate siano di natura preliminare o pregiudiziale o, a maggior ragione, se costituiscono antecedenti logico giuridici.
L'appello va dunque rigettato, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 220,00
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
10/09/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AP ER, Relatore
NAPOLITANO SEBASTIANO, Giudice
in data 10/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8215/2024 depositato il 09/12/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di San Giuseppe Vesuviano - Piazza Elena D'Aosta, 1 80047 San Giuseppe Vesuviano NA
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5920/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 1
e pubblicata il 16/04/2024
Atti impositivi:
- INGIUNZIONI DI n. MU IMU 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5257/2025 depositato il
22/09/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
Resistente/Appellato: si riporta agli atti depositati chiedendone l'accoglimento
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello ritualmente depositato la Sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli n. 5920/2024 depositata il 16.4.2024, con la quale veniva rigettato il ricorso avverso l'Ingiunzione di pagamento n.20230488300000467 del 16/03/2023 relativa all'
IMU 2012, emessa dal Comune di San Giuseppe Vesuviano con la quale l'Ente locale impositore ingiungeva il pagamento della somma totale di € 1.248,07.
Con l'originario giudizio la contribuente eccepiva la mancata notifica del prodromico avviso di accertamento e la conseguente prescrizione, la mancata allegazione dell'atto impugnato, la mancata apposizione del visto di esecutività, nonché il vizio dell'ingiunzione impugnata per mancanza delle modalità del calcolo degli interessi e delle sanzioni . Si costituiva il Comune controdeducendo.
Il Giudice di primo grado rigettava il ricorso ritenendo rituale la notifica, facendo seguire le spese alla soccombenza.
Con l'odierno giudizio l'appellante, pur riconoscendo la rituale notifica del presupposto avviso di accertamento avvenuta il 22.11.2017, eccepisce l'intervenuta prescrizione considerato che l'impugnata ingiunzione è stata notificata il 4.3.2023; in secondo luogo lamenta la mancata pronuncia del Giudice in ordine all'eccezione riferita all'assunta mancanza del visto di esecutività.
Si costituiva il Comune controdeducendo.
La causa veniva discussa all'udienza del 10.9.2025 ed introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va rigettato.
Il prodromico avviso di accertamento è stato, in modo incontestato, ritualmente notificato in data
22.11.2017 per cui la successiva ingiunzione andava notificata entro il 31 dicembre del terzo anno successivo alla definitività dell'avviso per cui, nel caso in esame, entro il 31.12.2021. L'impugnato avviso risulta notificato il 4.4.2023. Ciò premesso, tuttavia, v'è da dire che l'articolo 68 della normativa emergenziale di cui al D.L. 18/2020, prevede la sospensione dei termini per i versamenti dall'8.3.2020 al
31.8.2021, espressamente precisando che si applicano, comunque, le disposizioni dell'art. 12 del D.Lgs 24.9.2015, n. 159. Il richiamato articolo 12 dispone che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attivita' degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di
Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali e' stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio
2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Alla luce di tale normativa, se è pur vero che l'atto impugnato è stato notificato il 4.4.2023 e dunque oltre il range di sospensione 8.3.2020/31.8.2021 stabilito dall'art. 68 del D.L. emergenziale 18/2020 , la proroga di ulteriori due anni stabilita dal citato articolo 12 del D.Lgs 24.9.2015, n. 159, sposta il termine finale al 31.12.2023, di guisa che nessuna prescrizione si è consumata, stante la notifica dell'atto impugnato in data 4.4.2023.
L'eccezione riferita alla mancata pronuncia del primo Giudice in ordine alla specifica doglianza relativa al mancato visto di esecutività va rigettata. Invero la ormai consolidata giurisprudenza della Corte Suprema
è unanime nel ritenere che l'obbligo desumibile dall'art.112 c.p.c. non sia assoluto, ben potendo il Giudice effettuare un assorbimento dei motivi che può concretizzarsi nell'ipotesi dell'assorbimento implicito quando, cioè, a fronte di una pluralità di domande e/o eccezioni, il Giudice si limita ad approfondire solo alcune delle questioni assorbenti dedotte, restando le altre implicitamente assorbite. In altri termini, tenuta da parte l'ipotesi dell'assorbimento esplicito, la decisione sulle domande e/o eccezioni assorbite, se pur non esplicitata in sentenza, si deduce ed emerge dalla motivazione del provvedimento che risulta incompatibile con l'eccezione sollevata rimasta assorbita, di guisa che viene decisa in modo espresso una questione che implica, come nelle fattispecie qui in trattazione, la previa risoluzione di altre questioni logicamente e giuridicamente presupposte e/o connesse rispetto ad essa. Il vizio di omessa pronuncia non ricorre nel caso in cui, seppur manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto, o il suo assorbimento in altre statuizioni. Deve ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto della domanda o della eccezione formulata dalla parte quando la pretesa non espressamente esaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia, anche se manchi, al riguardo, una specifica argomentazione (ex multis
Cass. Civ. Sez. 3, sent. n. 11319/2022) .
Alla luce di tali considerazioni v'è da dire che la sentenza impugnata effettua compiutamente l'esame della vicenda analizzando le doglianze del contribuente, come si desume dalla pronuncia relativa al merito del giudizio, che necessariamente presupponeva che fosse esaminata la eccezione che si lamenta pretermessa. In conclusione, ove la decisione assunta e la domanda e/o l'eccezione di cui si lamenta la pretermissione sono tra loro incompatibili, come nel caso in esame, è da ritenersi escluso il vizio di omessa pronuncia, essendosi verificata la fattispecie dell'assorbimento implicito, anche se le eccezioni apparentemente non espressamente valutate siano di natura preliminare o pregiudiziale o, a maggior ragione, se costituiscono antecedenti logico giuridici.
L'appello va dunque rigettato, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Respinge l'appello. Condanna l'appellante al pagamento delle spese e competenze del grado, liquidate complessivamente in Euro 220,00