Articolo 9 della Legge 24 luglio 1985, n. 401
Articolo 8
Versione
24 agosto 1985
Art. 9. null amento illecito del contrassegno di cui agli articoli 1 e 4 sono equiparati alla fattispecie prevista e punita dall' articolo 9 della legge 4 luglio 1970, n. 506 .

Nota all' art. 9:
La legge 4 luglio 1970, n. 506 (norme relative alla tutela della denominazione di origine del prosciutto di Parma, alla delimitazione del territorio di produzione ed alle caratteristiche del prodotto), all'art. 9 prevede quanto segue:
"Chiunque contraffa', altera o comunque fa uso illecito delle marchiature o del sigillo e del contrassegno di cui all'articolo 5 della presente legge, ovvero li usa alterati o contraffatti e' punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100 mila a lire 1 milione".
Entrata in vigore il 24 agosto 1985