Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/2001, n. 8623
CASS
Sentenza 23 giugno 2001

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Anche durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può ritenersi validamente concluso un contratto di formazione e lavoro, ove le finalità formative traggano origine dal comune interesse delle parti ad un mutamento delle mansioni contrattuali o di quelle precedentemente svolte e, quindi, alla prosecuzione del rapporto di lavoro con mansioni diverse; rispetto a tali situazioni, infatti, il contratto di formazione può assolvere pienamente alla sua ragione causale, quale mezzo idoneo a promuovere l'acquisizione di nuove professionalità (nell'interesse del lavoratore), oltre che l'esatto adempimento delle diverse mansioni (nell'interesse del datore di lavoro), nel quadro di un'esigenza di mobilità che possa prospettarsi nell'organizzazione aziendale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/2001, n. 8623
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8623
    Data del deposito : 23 giugno 2001

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