Sentenza 23 giugno 2001
Massime • 1
Anche durante lo svolgimento di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato può ritenersi validamente concluso un contratto di formazione e lavoro, ove le finalità formative traggano origine dal comune interesse delle parti ad un mutamento delle mansioni contrattuali o di quelle precedentemente svolte e, quindi, alla prosecuzione del rapporto di lavoro con mansioni diverse; rispetto a tali situazioni, infatti, il contratto di formazione può assolvere pienamente alla sua ragione causale, quale mezzo idoneo a promuovere l'acquisizione di nuove professionalità (nell'interesse del lavoratore), oltre che l'esatto adempimento delle diverse mansioni (nell'interesse del datore di lavoro), nel quadro di un'esigenza di mobilità che possa prospettarsi nell'organizzazione aziendale.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/06/2001, n. 8623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8623 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GUGLIELMO SCIARELLI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GUIDO VIDIRI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONIO LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
IN IO, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE MAZZINI 132, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA IASONNA, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIO LABRUNA, ERNESTO PROCACCINI, giusta, delega in atti;
- ricorrente -
contro
CENTRO DI RICERCA, SVILUPPO E STUDIO SUPERIORI IN SARDEGNA CRS4 - SOCIETÀ CONSORTILE A RL., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 7, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA SARACENI, rappresentato e difeso dall'avvocato ELIGIO PINNA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 47/99 del Tribunale di CAGLIARI, depositata il 12/02/99 R.G.N. 3318/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/04/01 dal Consigliere Dott. Guido VIDIRI;
udito l'Avvocato PROCACCINI;
udito l'Avvocato INNAMORATI per delega PINNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO
Con ricorso del 31 agosto 1994 al Pretore di Cagliari, IO VE esponeva che aveva lavorato come allievo ricercatore alle dipendenze del CRS4, Centro di Ricerca, Sviluppo e Studio Superiori in Sardegna CRS4 - Società Consortile a r.l., dal 10 febbraio 1992 con un periodo di malattia sino al 23 febbraio 1992, formalmente con contratto di formazione e lavoro del 22 novembre 1991, invalido perché sprovvisto del nulla-osta dell'Ufficio di collocamento, e seguito da un secondo contratto fittizio di formazione e lavoro del 9 marzo 1992 della durata di 24 mesi. Il ricorrente lamentava che durante il rapporto non aveva avuto alcuna formazione e con lettera del 2 marzo 1994 era stato estromesso dal lavoro alla scadenza del 9 marzo 1994. Il ricorrente conveniva, pertanto, in giudizio la società chiedendo l'accertamento della nullità dei due contratti di formazione e lavoro e della sussistenza di un contratto a tempo indeterminato dal 10 febbraio 1992, con ogni conseguenza sul piano economico e normativo nonché una declaratoria di illegittimità del licenziamento adottato con lettera del 2 marzo 1994 e, conseguentemente, la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno.
Dopo la costituzione del contraddittorio e l'istruzione della causa, il Pretore di Cagliari con sentenza del 15 giugno 1998 dichiarava che tra le parti sussisteva un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 24 febbraio 1992, attesa la nullità del contratto di formazione e lavoro stipulato il 22 novembre 1991 senza il nulla osta amministrativo e di quello stipulato il 9 marzo 1992, dopo l'effettivo inizio dell'attività lavorativa da parte del ricorrente in data 24 febbraio 1992, con conseguente conversione dell'iniziale contratto di lavoro subordinato in contratto a tempo indeterminato. A seguito di appello principale del CRS4, che chiedeva il rigetto della domanda del IO VE e di appello incidentale di quest'ultimo, che invece instava per la reintegrazione nel posto di lavoro ed il risarcimento del danno per illegittimo licenziamento (o in subordine per il pagamento delle retribuzioni maturate con decorrenza dalla data di impugnazione del licenziamento, con vittoria di spese ed onorari), il Tribunale di Cagliari con sentenza del 12 febbraio 1999 accoglieva l'appello del CSR4 e rigettava quello del lavoratore, che condannava al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
Nel pervenire a tali conclusioni il Tribunale premetteva in fatto che era pacifico tra le parti che in data 22 novembre 1991 la società CRS4 aveva stipulato con 27 neolaureati selezionati a livello nazionale, tra cui il Dott. VE, un contratto di formazione e lavoro di allievo ricercatore, che prevedeva una durata di 24 mesi, ma aveva subordinato l'assunzione e la decorrenza all'ottenimento dell'approvazione del progetto di formazione e del relativo nulla- osta da parte della Commissione regionale per l'impiego. Con successiva lettera del 17 gennaio 1992 il CRS4 aveva comunicato che, a causa della mancata riunione di tale Commissione, l'assunzione avrebbe avuto decorrenza dal 10 febbraio 1992. Il VE, a causa di un infortuno documentato con certificato medico, si era presentato nella sede sociale il 24 febbraio 1992 ed aveva iniziato a frequentare un corso propedeutico comune a tutti i neolaureati, alloggiando a spese della società in una struttura alberghiera. Infine il CRS4, avendo ottenuto il 5 marzo 1992 la richiesta autorizzazione amministrativa, aveva stipulato in data 9 marzo 1992 con il VE e gli altri neolaureati un contratto di formazione e lavoro della durata di 24 mesi, che annullava e sostituiva qualsiasi precedente comunicazione.
Tutto ciò premesso, il Tribunale osservava poi che il primo contratto del 22 novembre 1991 era pienamente legittimo proprio perché subordinava l'assunzione dei neolaureati al rilascio dell'autorizzazione amministrativa prevista dalla legge per la validità del contratto di formazione e lavoro. Ovviamente per rispettare la legge non si poteva procedere all'assunzione prima del verificarsi della condizione, pena la trasformazione del contratto in comune contratto a tempo indeterminato. Pur avendo la CRS4 comunicato che l'assunzione avrebbe avuto decorrenza dal 10 febbraio 1992 - forse perché confidava che nelle more sarebbe intervenuto il richiesto nulla osta - nessuna autorizzazione era però stata concessa in tale data, come era emerso dalla deposizione del teste Pisu, sicché in attesa di detta autorizzazione i laureati presentatisi nella sede sociale il 10 febbraio 1992, ed il VE il 24 febbraio 1992, avevano iniziato a frequentare un corso propedeutico di base alloggiando a spese della società in una struttura alberghiera sino alla stipula senza riserva del contratto di formazione e lavoro del 9 marzo 1992, che annullava e sostituiva qualsiasi precedente comunicazione. Poiché la CRS4 aveva allegato nella memoria difensiva di primo grado che il rapporto con il VE era iniziato il 9 marzo 1992 dopo la stipula del relativo, contratto, incombeva al VE l'onere di provare che in data precedente era sorto un comune rapporto di lavoro subordinato. Non poteva, pertanto, condividersi l'assuntò del Pretore, che aveva ritenuto la sussistenza di una volontà comune delle parti di instaurare un rapporto di lavoro subordinato quanto meno dal 24 febbraio 1992, data in cui il VE aveva iniziato a frequentare il corso propedeutico. Ed invero, non vi erano elementi indicativi dell'esistenza di una volontà diretta al sorgere di un rapporto di lavoro subordinato, sicché la vicenda andava ricostruita nel senso che la società consortile, in attesa dell'imminente autorizzazione amministrativa, cui aveva subordinato l'assunzione al lavoro dei neolaureati, si era limitata ad impartire a sue spese a questi ultimi per qualche giorno un preliminare insegnamento teorico, senza ricevere alcuna prestazione lavorativa o altra utilità che potessero comportare la tacita conclusione di un contratto di lavoro. Intervenuto il provvedimento amministrativo le parti avevano, infine, liberamente stipulato il contratto di formazione e lavoro del 9 marzo 1992, che prevedeva l'assunzione al lavoro da tale data e, per dissipare ogni equivoco, avevano precisato che detto contratto annullava e sostituiva qualsiasi precedente comunicazione. Ma in ogni caso il contratto stipulato il 9 marzo 1993 doveva considerarsi pienamente valido, e non fittizio ed improduttivo di effetti, anche a volere aderire all'assunto del Pretore secondo cui tra le parti era intercorso a partire dal 24 febbraio 1992 un comune rapporto di lavoro subordinato, atteso che il contratto di formazione e lavoro deve ritenersi validamente concluso anche nel corso di un rapporto a tempo indeterminato allorquando rispecchi l'interesse del lavoratore all'acquisizione di una nuova professionalità. Nel caso di specie IO VE come laureato non aveva esperienza professionale di ricercatore e neanche aveva acquisito tale professionalità, frequentando per pochi giorni il corso propedeutico, sicché il contratto di formazione e lavoro non era uno strumento illecito per continuare ad utilizzare a termine un lavoratore che già svolgeva attività di ricercatore a tempo indeterminato, ma assolveva alla funzione di fare acquisire la qualificazione di ricercatore ad un neolaureato privo di tale professionalità. Tanto vero che il neolaureato aveva stipulato il contratto senza riserve e, solamente dopo la scadenza biennale, ne aveva prospettato pretestuosamente la nullità per rimanere alle dipendenze della società come comune lavoratore subordinato. Avverso tale sentenza IO VE propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso il Centro di Ricerca Sviluppo e Studio Superiore in Sardegna CRS4 - Società consortile a r.l.. Il VE ha depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLE DECISIONE
Con il ricorso IO VE deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726, convertito con modificazioni con legge 19 dicembre 1984 n. 863, degli artt. 2697 e 2725 c.c., della legge 18 aprile 1962 n. 230 e della legge 15 luglio 1966 n. 604; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nonché omesso esame di un punto decisivo, il tutto in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.. A sostegno della sua censura il ricorrente premette in fatto che aveva sottoscritto, insieme ad altri 26 neolaureati, in data 22 novembre 1991 un contratto con la società consortile CRS4 di formazione e lavoro di "allievo ricercatore", subordinato all'ottenimento dell'approvazione del progetto di formazione e del relativo nulla osta della Commissione regionale dell'impiego, ed aggiunge che, con successiva lettera del 17 gennaio 1992, il Consorzio aveva comunicato che, a causa della mancata riunione della menzionata Commissione, la predetta assunzione avrebbe avuto decorrenza dal 10 febbraio 1992. A partire da tale data, infatti, tutti i neolaureati avevano iniziato il rapporto lavorativo tranne il ricorrente, per il quale il rapporto aveva avuto inizio, in ragione di un infortunio subito, il successivo 24 febbraio. A seguito dell'ottenimento della richiesta autorizzazione amministrativa, in data 9 marzo 1992 la società consortile aveva stipulato un nuovo contratto di formazione e lavoro per la durata di 24 mesi dalla data del contratto stesso. Tanto premesso, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha errato nel ritenere valido il secondo contratto di formazione e lavoro del 9 marzo 1992 e nell'affermare che incombeva al lavoratore provare che prima di tale data si era instaurato un rapporto di lavoro subordinato con la società consortile, in quanto sulla base dei principi della ripartizione dell'onere della prova era invece la società che, a fronte del precedente contratto del 22 novembre 1991, era tenuta a dimostrare che l'attività contrattualmente prevista tra le parti non era stata poi svolta o aveva assunto un contenuto ed una natura diversi. In altri termini, in presenza della documentata sussistenza del rapporto di formazione e lavoro sin dal 24 febbraio 1992, risultava onere della CRS4 fornire la dimostrazione del fatto negativo nei modi e nelle forme proprie della prova contraria al contenuto di un contratto scritto. Prova che però nel caso di specie non risultava ne' richiesta ne' fornita. Da tali principi scaturiva come ulteriore corollario che, essendo il contratto del 9 marzo 1992 intervenuto allorché era in corso tra le parti un rapporto di lavoro a tempo indeterminato - perché costituito prima del verificarsi delle condizioni legislativamente previste per la costituzione di un contratto "a termine" - anche il secondo contratto doveva considerarsi nullo per l'illegittima apposizione del termine. Nè sotto altro versante poteva ritenersi ipotizzabile la trasformazione di un rapporto stabile, quale quello conseguente alla assunzione effettuata in data 24 febbraio 1992, in un rapporto a termine, quale quello conseguente alla successiva assunzione del 9 marzo 1992, potendo il rapporto lavorativo a tempo indeterminato risolversi solo per giusta causa o per giustificato motivo, in ragione di una normativa a carattere imperativo importante la nullità di ogni pattuizione contraria.
Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato.
L'esigenza di procedere ad un ordinato iter motivazionale impone in primo luogo di evidenziare come il denunziato vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c., non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica - in relazione ad "un punto decisivo della controversia prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio" - le argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta esclusivamente individuare le fonti del proprio convincimento, di esaminare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute più idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare la prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvi i casi tassativamente previsti dalla legge(cfr. ex plurimis: Cass. 17 gennaio 2000 n. 456; Cass. 13 aprile 1999 n. 3615; Cass. 27 ottobre 1995 n. 11154). Orbene, il Tribunale con una motivazione congrua, priva di salti logici e del tutto conforme a diritto e, pertanto, non suscettibile in alcun modo di censura in questa sede di legittimità - è pervenuta ad una ricostruzione dei fatti di causa, del tutto condivisibile sul piano logico-giuridico. Ed invero, alla stregua di una attento esame della documentazione in atti e delle risultanze istruttore e di una puntuale ricognizione della volontà delle parti negoziali, il Tribunale ha evidenziato come nel caso di specie il contratto di formazione e lavoro del 22 novembre 1991 fosse subordinato alla concessione delle prescritte autorizzazioni e come il rapporto di lavoro subordinato tra la società ed il VE fosse in concreto iniziato solo dopo che era pervenuta l'approvazione del progetto di formazione ed il relativo nulla-osta della Commissione regionale dell'impiego, di cui all'art. 3 del d.l. 30 ottobre 1984 n. 726 (convertito nella legge 19 dicembre 1984 n. 863).
Al riguardo il Tribunale ha rilevato come prima della sottoscrizione del contratto del 9 marzo 1992 non vi sia stata alcuna prestazione lavorativa da parte del VE a favore, della società CRS4, idonea a far ritenere come già instaurato un rapporto di formazione e lavoro, essendosi la società limitata - propria in attesa di quegli adempimenti che avrebbero permesso il regolare instaurarsi di tale rapporto - ad apprestare, a sue spese e senza ricevere alcuna prestazione lavorativa, un corso teorico propedeutico di qualche giorno a vantaggio dei neolaureati, che solo in seguito avrebbe spiegato attività lavorativa. Ed una tale ricostruzione dei fatti di causa risulta del tutto rispettosa delle regole giuridiche che presiedono alla regolamentazione del contratto di formazione e lavoro, che presenta una causa mista, risultante dallo scambio tra lavoro retribuito ed addestramento finalizzato all'acquisizione della capacità professionale necessaria al giovane lavoratore per immettersi nel mondo del lavoro (cfr. in tali casi ex plurimis: Cass. 29 gennaio 1998 n. 887; Cass. 28 luglio 1995 n. 8270; Cass. 6 giugno
1995 n. 6335), scambio non rinvenibile, per quanto detto, prima della sottoscrizione del contratto del 9 marzo 1992. Nè può sottacersi al riguardo come una conferma della esattezza delle considerazioni svolte dal Tribunale si ricavi anche dal contenuto del contratto del 9 marzo 1992, nel quale i neolaureati per evitare ogni diversa interpretazione dei fatti per cui è controversia, precisavano che non avevano alcun valore le precedenti comunicazioni della società, tra le quali va annoverata anche la lettera del 10 gennaio 1992 con la quale la società portava a conoscenza dei neolaureati il suo intento di iniziare il rapporto lavorativo il 10 febbraio 1992, evidentemente nella convinzione che nel frattempo sarebbe intervenuta l'approvazione del progetto, che - è opportuno sottolinearlo - doveva pervenire nel breve termine di cui al comma 3 dell'art. 3 del d.l. 1984 n. 726.
Per andare in contrario avviso non può neanche addursi, come ha fatto il ricorrente, che il Tribunale ha violato il disposto dell'art. 2697 c.c. in ordine alla ripartizione dell'onere della prova perché una volta che la società aveva - a fronte di una domanda del VE basata sulla costituzione del rapporto di formazione e lavoro in attuazione del contratto del 22 novembre 1991 - eccepito nella memoria difensiva del giudizio di primo grado che il rapporto di lavoro era iniziato solo a partire dal 9 marzo 1992, incombeva proprio al VE provare che aveva invece spiegato la propria attività lavorativa in forma subordinata prima di detta data.
Non è suscettibile di accoglimento, infine, neanche l'ulteriore censura con la quale il ricorrente lamenta che il Tribunale, nel rigettare la sua domanda, non ha tenuto presente che ogni trasformazione del rapporto lavorativo veniva impedita, nel caso di specie, da una normativa cogente posta a tutela del lavoratore. Questa Corte ha già statuito che non si riscontrano ragioni per non ritenere validamente concluso un contratto di formazione anche nel corso di un rapporto a tempo indeterminato ove le finalità formative traggano origine dal comune interesse della parti ad un mutamento delle mansioni contrattuali o di quelle precedentemente svolte e, quindi, alla prosecuzione del rapporto di lavoro con mansioni diverse. Rispetto a queste situazioni fattuali il contratto di formazione può assolvere pienamente alla sua ragione causale, quale mezzo idoneo a promuovere l'acquisizione di nuove professionalità (interesse del lavoratore), oltre che l'esatto adempimento delle diverse mansioni (interesse del datore di lavoro), nel quadro di una esigenza di mobilità che possa prospettarsi nella organizzazione aziendale (cfr. in tali sensi Cass. 4 luglio 1997 n. 6016). Sul punto è opportuno sottolineare come allo stato, un siffatto principio non può non valere - anzi assume una più penetrante incidenza - in quei casi, come quello in oggetto, in cui si è in presenza di un contratto di formazione e lavoro, chiamato "forte" per riguardare l'acquisizione di professionalità elevate (cfr. art. 16, comma 2, lettera a legge n. 451) con durata massima di 24 mesi. È innegabile infatti che in siffatti casi il contratto di formazione e lavoro, se non determinato da intenti elusivi, può essere deputato a soddisfare uno specifico interesse di quei giovani che, in prospettiva di future occupazioni o nella speranza di più gratificanti mansioni rispetto a quelle in precedenza svolte, vogliano acquisire nuove e più approfondite nozioni sperimentando rapporti lavorativi, che passino attraverso una più accentuata mobilità e la consapevole accettazione di rapporti lavorativi diversi anche in ragione della loro durata.
Un siffatto ordine argomentativo è stato seguito dal Tribunale allorquando ha sottolineato come, anche a volere condividere l'assunto del ricorrente secondo il quale si era instaurato prima del 9 marzo 1992 un rapporto a tempo indeterminato con la società, ciò non importava il riconoscimento della fondatezza della domanda del VE attesa la sua libertà di scegliere a tutela di un proprio interesse un rapporto lavorativo che per permettergli più elevate professionalità gli consentiva prospettive lavorative per lo stesso più gratificanti. Considerazioni queste, che per essere da sole logicamente e giuridicamente sufficienti a sorreggere la decisione della sentenza del Tribunale di Cagliari, dovevano essere oggetto di specifica censura, nel caso di specie non contenuta nel ricorso del VE.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione, ricorrendo giusti motivi.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2001