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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 04/07/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
Appello sentenza Tribunale di Taranto n. 1876 del 18.09.2024 Oggetto: rideterminazione delle spese processuali
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Brunetti Parte_1
Appellante
e
Controparte_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato l'11.03.2025 ha proposto appello avverso la sentenza indicata Parte_1 in epigrafe con cui il Tribunale di Taranto aveva accolto la domanda volta al riconoscimento della intera anzianità maturata, quale docente, nel servizio pre-ruolo nonché all'applicazione della clausola di salvaguardia ex art. 2 CCNL, condannando il -previo accoglimento dell'eccezione di CP_1 parziale prescrizione- al pagamento delle differenze retributive maturate nel quinquennio precedente la notifica del ricorso, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.100,00.
L'appellante ha censurato la sentenza limitatamente alla parte in cui il Tribunale aveva commisurato la spese di giudizio nella misura suddetta, senza tenere conto che il giudizio era riconducibile alle cause di valore indeterminabile, quindi non inferiore a € 26.000,00, con l'effetto che il compenso per le tre fasi di giudizio sarebbe dovuto essere determinato in misura di € 3.689,00. In subordine, ove
1 anche fosse stato ritenuto corretta la commisurazione delle spese secondo il precedente scaglione di valore (da 5.200,00 al 26.000,00) il compenso spettante non sarebbe potuto essere inferiore a €
2.108,00. Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del al pagamento delle spese processuali del primo grado, nella misura sopra indicata, oltre CP_1 al pagamento delle spese del presente grado, con distrazione.
Il è rimasto contumace nel presente giudizio. CP_1
All'udienza del 2.07.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del , non costituito nel presente CP_1 giudizio nonostante rituale notifica dell'atto di appello.
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
Il Tribunale ha regolato le spese processuali ponendole in capo al , secondo il principio CP_1 della soccombenza, e liquidandole in misura di € 1.100,00 sul presupposto che “la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione determina una riduzione dello scaglione del decisum rispetto al petitum”.
Tanto premesso, deve rilevarsi che -sebbene le cause relative alla ricostruzione della carriera dei docenti debbano essere considerate normalmente di valore indeterminabile, non inferiore a €
26.000,00 (v. Cass. n. 16718/2024)- al Giudice è consentito di derogare a tali limiti, andando anche allo scaglione immediatamente inferiore, se il valore effettivo non rifletta quelli indicati dal legislatore.
Infatti, l'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 -secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore a € 26.000 e non superiore a € 260.000- non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia" (cfr. tra le altre Cass. n.
968/2022, n. 955/2025).
Nella specie, deve ritenersi che -tenuto conto del presumibile contenuto valore economico delle differenze retributive riconosciute, della semplicità e serialità del contenzioso oggetto del giudizio di primo grado, della definizione dello stesso in due sole udienze- sussistano i presupposti che consentono di fare riferimento allo scaglione di valore immediatamente inferiore a quello
2 indeterminabile basso, di cui al D.M. n. 55/2014, e cioè al terzo scaglione di valore (da € 5.201,00 a
€ 26.000,00).
Sulla scorta di tali premesse, la decisione impugnata appare errata nella parte in cui ha quantificato le spese di lite nella misura di € 1.100,00, in quanto inferiore ai valori minimi previsti in relazione al predetto scaglione.
In considerazione di tanto, allora, le spese del primo grado di giudizio vanno rideterminate nella misura di cui in dispositivo, avuto riguardo al terzo scaglione di valore di cui al D.M. n. 55/2014 (da
€ 5.201,00 a € 26.000,00), secondo i minimi edittali, data la semplicità della controversia, e senza fase istruttoria.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 11/03/2025 da nei confronti di , avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza del 18/09/2024 n° 1876 del Tribunale di Taranto, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 2.109,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Michele Brunetti, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Michele Brunetti.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 02/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI LECCE
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati:
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Consigliere
Dott.ssa Luisa Santo Consigliere relatore ha pronunciato la presente
S E N T E N Z A nella causa civile in materia di lavoro, in grado di appello, tra
, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Brunetti Parte_1
Appellante
e
Controparte_1
Appellato contumace
FATTO
Con ricorso depositato l'11.03.2025 ha proposto appello avverso la sentenza indicata Parte_1 in epigrafe con cui il Tribunale di Taranto aveva accolto la domanda volta al riconoscimento della intera anzianità maturata, quale docente, nel servizio pre-ruolo nonché all'applicazione della clausola di salvaguardia ex art. 2 CCNL, condannando il -previo accoglimento dell'eccezione di CP_1 parziale prescrizione- al pagamento delle differenze retributive maturate nel quinquennio precedente la notifica del ricorso, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in € 1.100,00.
L'appellante ha censurato la sentenza limitatamente alla parte in cui il Tribunale aveva commisurato la spese di giudizio nella misura suddetta, senza tenere conto che il giudizio era riconducibile alle cause di valore indeterminabile, quindi non inferiore a € 26.000,00, con l'effetto che il compenso per le tre fasi di giudizio sarebbe dovuto essere determinato in misura di € 3.689,00. In subordine, ove
1 anche fosse stato ritenuto corretta la commisurazione delle spese secondo il precedente scaglione di valore (da 5.200,00 al 26.000,00) il compenso spettante non sarebbe potuto essere inferiore a €
2.108,00. Ha chiesto, quindi, in parziale riforma della sentenza impugnata, la condanna del al pagamento delle spese processuali del primo grado, nella misura sopra indicata, oltre CP_1 al pagamento delle spese del presente grado, con distrazione.
Il è rimasto contumace nel presente giudizio. CP_1
All'udienza del 2.07.2025 la causa è stata decisa come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del , non costituito nel presente CP_1 giudizio nonostante rituale notifica dell'atto di appello.
Tanto premesso, l'appello è fondato e deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
Il Tribunale ha regolato le spese processuali ponendole in capo al , secondo il principio CP_1 della soccombenza, e liquidandole in misura di € 1.100,00 sul presupposto che “la parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione determina una riduzione dello scaglione del decisum rispetto al petitum”.
Tanto premesso, deve rilevarsi che -sebbene le cause relative alla ricostruzione della carriera dei docenti debbano essere considerate normalmente di valore indeterminabile, non inferiore a €
26.000,00 (v. Cass. n. 16718/2024)- al Giudice è consentito di derogare a tali limiti, andando anche allo scaglione immediatamente inferiore, se il valore effettivo non rifletta quelli indicati dal legislatore.
Infatti, l'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 -secondo cui le cause di valore indeterminabile si considerano normalmente di valore non inferiore a € 26.000 e non superiore a € 260.000- non impedisce al giudice di scendere al di sotto dei detti limiti, e pertanto allo scaglione immediatamente inferiore, quando il valore effettivo della controversia non rifletta i parametri "di regola" predisposti dal legislatore, ossia quando sussistano particolarità della singola lite che rendano giustificato il ricorso ad uno scaglione più basso, in rapporto "all'oggetto e alla complessità della controversia" (cfr. tra le altre Cass. n.
968/2022, n. 955/2025).
Nella specie, deve ritenersi che -tenuto conto del presumibile contenuto valore economico delle differenze retributive riconosciute, della semplicità e serialità del contenzioso oggetto del giudizio di primo grado, della definizione dello stesso in due sole udienze- sussistano i presupposti che consentono di fare riferimento allo scaglione di valore immediatamente inferiore a quello
2 indeterminabile basso, di cui al D.M. n. 55/2014, e cioè al terzo scaglione di valore (da € 5.201,00 a
€ 26.000,00).
Sulla scorta di tali premesse, la decisione impugnata appare errata nella parte in cui ha quantificato le spese di lite nella misura di € 1.100,00, in quanto inferiore ai valori minimi previsti in relazione al predetto scaglione.
In considerazione di tanto, allora, le spese del primo grado di giudizio vanno rideterminate nella misura di cui in dispositivo, avuto riguardo al terzo scaglione di valore di cui al D.M. n. 55/2014 (da
€ 5.201,00 a € 26.000,00), secondo i minimi edittali, data la semplicità della controversia, e senza fase istruttoria.
Anche le spese di questo grado devono essere regolate secondo il principio della soccombenza e vanno quantificate come da dispositivo, tenuto conto che quando un giudizio prosegue nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado (cfr. Cass. n.
6345/2020, n. 19014/2007).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce- Sezione lavoro visto l'art. 437 c.p.c., definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 11/03/2025 da nei confronti di , avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza del 18/09/2024 n° 1876 del Tribunale di Taranto, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, ridetermina l'importo delle spese del giudizio di primo grado, liquidate in € 2.109,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Michele Brunetti, detratto quanto eventualmente percepito.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00 oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Michele Brunetti.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 02/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott.ssa Luisa Santo Dott. Gennaro Lombardi
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