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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 19/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 81/24 Oggi 19 febbraio 2025 alle ore 10,59 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli , mediante l'applicativo “Teams”, sono comparsi: l'Avv. Francesco Montomoli, noto all'Ufficio per la parte ricorrente e l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' . I procuratori delle parti CP_1
collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori si rimettono a giustizia, chiedendo di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 13,05 alle ore 13,46 per causa R.G.
1151/24, 1155/24 e 1205/24) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore
11,04).
Alle ore 16,36 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 16,37
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona del giudice Chiara Flavia Scarselli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 81 /2024 R.Lav.
promossa da:
, residente a Siena, elettivamente domiciliato in Siena, Via di Pantaneto, 31presso lo Parte_1 studio dell'avvocato Francesco Montomoli dal quale è rappresentato, come da procura allegata al ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
OPPONENTE
contro
:
. in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri ed elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso avviso di addebito n. 404 2023 00007731 66 000 ritualmente notificato ha convenuto in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 CP_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni “Piaccia al sig. Giudice del lavoro del Tribunale di
Siena, contrariis reiectis, previa sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito n. 404 2023
00007731 66 000oggetto di impugnazione, stanti il fumus boni iuris e il periculum in mora descritti nel ricorso: - in via preliminare e pregiudiziale, dichiarare la nullità dell'avviso di addebito medesimo;
- in ipotesi e nel merito, dichiarare insussistente il credito azionato dall' e, in CP_1 accoglimento della presente opposizione, annullare l'avviso di addebito de quo;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, da distrarre in favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Si è costituito in giudizio l' in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale di Siena - sezione Lavoro : nel merito: respingere tutte le domande promosse da;
- in ogni caso: condannare parte ricorrente al pagamento Parte_1 delle spese di causa .”
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 19 febbraio 2025
è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
Il ricorrente ha premesso di essere mero socio accomandante della Fremminvest Sas di
LL ER & C., senza svolgere alcuna attività lavorativa all'interno, nonché di essere iscritto alla gestione commercianti in qualità di socio di un'altra società, la Istituto Gestioni e Servizi CP_1 CP_ (I.G.E.S. di cui è l'amministratore (NON socio lavoratore), e in riferimento a tale ultima carica e società di aver regolarmente versato i contributi minimali dovuti. Ha, poi, rilevato che erroneamente l' ha sommato i redditi percepiti dalla s.r.l. a quelli percepiti dalla s.a.s. come CP_1 soci accomandante per richiedere i minimali IVS che assume essere stati omessi, contestando la legittimità dell'avviso di addebito opposto, di cui, oltretutto, ha eccepito la nullità per carenza motivazionale.
Si è costituito l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando gli CP_1 avversi assunti, in particolare ha precisato che il reddito di riferimento, per il calcolo dei contributi richiesti si era proceduto alla sommatoria dei redditi d'impresa prodotti dal in qualità di Pt_1 socio delle seguenti società : 1) la IGES srl - cf - per la quale il ricorrente ha chiesto P.IVA_1 iscrizione all' dal 1.1.1997, dichiarando di essere socio di società a responsabilità limitata , CP_1 partecipante all'attività; 2) la società FREMMINVEST SAS - cf - di cui il ricorrente P.IVA_2 risulta essere socio accomandante. Ha, poi, precisato che l'accertamento della Agenzie delle
Entrate, sulla base del quale è stato poi fatto il ricalcolo oggetto dell'avviso di addebito qui impugnato, riguarda esclusivamente la FREMMINVEST SAS, considerando che lo stesso ricorrente aveva chiesto , con decorrenza 1/1/1997 , l'iscrizione come socio unico lavoratore per la
IGES srl, pertanto, gli uffici amministrativi competenti hanno provveduto a sommare i due redditi, quelli prodotti dalla SRL e quelli prodotti dalla SAS, così come indicato nelle circolari n. CP_1
.82/2018 e n.90/2019, portando alla richiesta oggetto di causa. Infine, ha dedotto che “…In ogni caso , seppure si dovesse ritenere valida la prospettazione relativa alla impossibilità di sottoporre a contribuzione il reddito prodotto dal , in qualità di socio accomandante , è necessario Pt_1 considerare che , in ogni caso , è dovuta la contribuzione per la sua qualità di socio lavorante in srl. Pertanto la sua qualità di socio della srl IGES srl -cf (v. all. n. 5 , visura storica P.IVA_1
) dove ha dichiarato di svolgere attività lavorativa , impone di considerare la quota di partecipazione agli utili percepiti come facente parte della base imponibile ai fini del pagamento anche della contribuzione c.d. “ a percentuale “ richiesta con l'avviso opposto..”
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa. Sulla eccepita nullità formale per difetto di motivazione dell'atto impugnato L'eccezione è infondata e deve essere disattesa e respinta, non può sfuggire, infatti che la mera lettura dell'atto impugnato rende possibile ben comprendere che si tratta della richiesta di pagamento di integrazione dei contributi IVS minimali dovuti conseguenti ad una diversa base di calcolo per errata/omessa dichiarazione reddituale. Del resto la circostanza emerge ex se dalle difese svolte da parte ricorrente che ha compreso benissimo quale fosse la problematica, svolgendo difese in fatto ed in diritto a suffragio della propria impostazione.
Il ricorso in parte qua deve essere disatteso e respinto
Sulla sussistenza dei presupposti per l'avviso di addebito impugnato
Pacifico ed incontestato che il ricorrente è socio accomandante della FREMMINVEST SAS, nonché amministratore della IGES srl, mentre emerge dalla documentazione prodotta che è anche socio lavoratore della s.r.l.
A questo punto, prima di procedere alla decisione va evidenziato che ormai è pacifico in giurisprudenza che nell'ambito delle società in accomandita semplice assume preminente rilievo, a differenza delle società di capitali, l'elemento personale, in vista dello svolgimento di una attività produttiva riferibile nei risultati a tutti coloro che hanno posto in essere il vincolo sociale, ivi compreso il socio accomandante. Ciò in quanto il reddito prodotto dalle società in accomandita semplice è reddito proprio del socio, realizzandosi, in virtù del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, come la stessa Corte Costituzionale ha già avuto occasione di rilevare, sia pure agli specifici fini tributari,
“l'immedesimazione” fra società partecipata e socio (ordinanza n. 53 del 2001).
Fermo questo va anche chiarito che l'obbligo assicurativo sorge nei confronti dei soci di società a responsabilità limitata esclusivamente qualora gli stessi partecipino al lavoro dell'azienda con carattere di abitualità e prevalenza. Diversamente, la sola partecipazione a società di capitali, non accompagnata dalla relativa iscrizione contributiva da parte del socio e senza che emerga lo svolgimento di attività prevalente ed abituale all'interno dell'azienda, non può giustificare il meccanismo di imposizione contributiva prefigurato dall' . CP_1
Precisato quanto sopra in via generale, va a questo punto evidenziato che dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente nella IGES s.r.l., oltre ad essere
Amministratore della stessa, svolge l'attività di preposto dell'Unità locale AR1 (v. visura in atti depositata ed aggiornata) con ciò solo dando conferma alle dichiarazioni confessorie a suo tempo rilasciate, quando ha chiesto di essere iscritto alla gestione commercianti come socio lavoratore. A fronte di ciò risulta corretto quanto effettuato dall' che ha provveduto a sommare i redditi CP_1 percepiti come socio lavoratore nella s.r.l., quale reddito proprio del detto socio, a quelli percepiti come socio accomandante per l'integrazione dovuta dei contributi IVS. In questo caso, infatti, il reddito percepito dal ricorrente quale socio lavoratore della s.r.l. concorre alla formazione della base imponibile contributiva della gestione artigiani e commercianti , unitamente a quello percepito CP_1 dal medesimo quale socio accomandante.
A ciò si aggiunga che l'integrazione contributiva oggetto di causa nasce da un accertamento dell'Agenzia delle Entrate non contestato dal ricorrente, che non ha espressamente contestato nemmeno di aver percepito quel reddito ulteriore, che ha dato luogo all'integrazione contributiva
IVS per cui è giudizio, ma ha solo sostenuto che tale reddito non andava sommato a quello percepito in qualità di socio accomandante, ai fini della determinazione dei contributi dovuti, assunto questo errato alla luce della richiamata giurisprudenza. In ultimo, ma non ultimo, va evidenziato come a fronte dell'opposizione all'avviso di addebito si instaura un contenzioso volto a verificare la sussistenza o meno del diritto vantato dall' , che nel caso de quo come sopra evidenziato sussiste. CP_1
Il ricorso, pertanto, è infondato e deve essere disatteso e respinto
Sulle spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese, sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione, in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale effettivamente espletata che non ha visto istruttoria e per quanto riguarda l' nemmeno il deposito di note conclusive, con ciò solo giustificando la CP_1 liquidazione ai minimi per la fase decisionale, quindi, in complessivi €. 2.717,00 per onorari ex
D.M. 147/22 oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di lege se dovuti.
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Rigetta il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, per quanto esposto nella parte motiva, e per l'effetto accerta il diritto dell alla percezione dei contributi come indicati CP_1 nell'avviso di addebito impugnato che conferma integralmente;
2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle CP_1 spese di lite liquidate in complessivi €. 2.717,00 per onorari ex D.M. 147/22 oltre rimborso forfettario del 15% ed oneri di lege se dovuti;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 19/02/2025 Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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