TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/12/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 4657/2022 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4657/2022 tra e Parte_1 Parte_2
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTA
In seguito al deposito delle memorie conclusionali e note con trattazione scritta ex art. 281 sexies c.p.c. viene pronunciata alle ore 18,00 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4657/2022 r.g., vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. CIATTONI CARLO, elettivamente domiciliati in C.F._2
Via Martiri di Cefalonia 13, , presso il difensore CP_1
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRATI PAOLO Controparte_1 P.IVA_1
FI IO, elettivamente domiciliata in C.so Manthonè 7, , presso lo studio dell'avv. CP_1
AU AR
CONVENUTA pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, sulla domanda proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Controparte_1 statuiva quanto segue: “ il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del danno per cui è causa dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata e contestuale ordinanza. Spese processuali al definitivo. “
Istruita la causa per tabulas e per testi ed espletata ctu medico legale e ctu sul mezzo, la causa veniva rimessa per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione scritta previo deposito di memorie conclusive dovendosi decidere sulla quantificazione dei danni da risarcire agli attori.
Preliminarmente occorre chiarire che nessuna pronuncia può essere adottata in questa sede in ordine alle richieste avanzate da parte della convenuta circa la richiesta di modifica della sentenza parziale per infondatezza della causa stessa, essendo riservato il vaglio della suddetta sentenza all'eventuale fase di appello e dovendosi in questa sede decidere unicamente circa il quantum del risarcimento, all'esito delle espletate ctu.
A)Con riferimento al quantum relativo alle lesioni subite da: e Parte_1 [...]
Parte_2
Per la quantificazione dei danni non patrimoniali, si ha riguardo alla ctu in atti, a firma della dott.ssa
, esente da vizi logici ed in questa sede pienamente condivisibile, la quale, in forza Persona_1 dei quesiti posti ha concluso secondo quanto segue: in conseguenza e per Parte_1 causa del sinistro stradale di cui è rimasto vittima in data 29/08/2020 ha riportato le seguenti lesioni
“Trauma contusivo con escoriazioni gomito sx, trauma contusivo coscia sx e mano dx”.
Dette lesioni risultano compatibili con la dinamica dell'evento lesivo ed hanno cagionato al periziando un periodo di inabilità temporanea di giorni 7 (sette) a parziale al 75%, giorni 20 (venti) a parziale al
50% ed ulteriori giorni 10 (dieci) a parziale al 25%.
pagina 2 di 9 Dalle stesse sono residuati postumi permanenti invalidanti tali da configurare un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile, nella misura del 2% (due per cento), in termini di riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico).
Non risultano documentate in atti spese mediche sostenute in proprio dall'infortunato e non sono prevedibili futuri esborsi ad eccezione del saldo della prenotula di euro 200,00 a firma del dott.
relativa alle certificazioni a fini medico legali versate in atti utili all'istruttoria del Persona_2 presente procedimento. in conseguenza e per causa del sinistro stradale di cui è rimasta vittima Parte_2 in data 29/08/2020 ha riportato le seguenti lesioni “Trauma contusivo al polso dx, ginocchio dx ed al
1° dito del piede sx con ferite escoriate”.
Dette lesioni risultano compatibili con la dinamica dell'evento lesivo ed hanno cagionato alla perizianda un periodo di inabilità temporanea di giorni 10 (dieci) a parziale al 75%, giorni 10 (dieci) a parziale al 50% ed ulteriori giorni 10 (dieci) a parziale al 25%.
Dalle stesse sono residuati postumi permanenti invalidanti tali da configurare un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile, nella misura del 1% (uno per cento), in termini di riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico).
Non risultano infine documentate in atti spese mediche sostenute in proprio dall'infortunata e non sono prevedibili futuri esborsi ad eccezione del saldo della prenotula di euro 150,00 a firma del dott.
relativa alle certificazioni a fini medico legali versate in atti utili all'istruttoria del Persona_2 presente procedimento.
Ad avviso del giudicante e con riferimento al caso di specie, quanto al danno alla persona, dovendo la liquidazione basarsi sulle conclusioni della c.t.u., trattandosi di lesioni micropermanenti, appare corretta la liquidazione del danno biologico aggiornato al DM 18.07.2025.
Tanto premesso ed in applicazione delle tabelle, considerata l'età dell'istante al Parte_1 momento del sinistro, 51 anni, nonché la percentuale dei postumi permanenti, come riconosciuta dal consulente tecnico di ufficio, pari al 2%, in termini di permanente riduzione dell'integrità psicofisica
(danno biologico) il danno biologico permanente, è pari ad euro 1.684,99.
Ad esso deve aggiungersi il danno inabilità temporanea a parziale al 75%, giorni 7 (sette) a parziale al
50% giorni 20 (venti) ed a parziale al 25% giorni 10 (dieci) e così per euro 997,20.
Le spese mediche ammontano in euro 200,00. Complessivamente quindi l'importo è pari ad euro
2.882,19. pagina 3 di 9 Conseguentemente alla somma pari ad euro 2.882,19 devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 20.08.2021 (epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attrice gran parte del credito risarcitorio quivi riconosciutole) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95, Cass. n. 608/2003;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Per quanto riguarda dovendo la liquidazione basarsi sulle conclusioni della Parte_2
c.t.u., trattandosi di lesioni micropermanenti, appare corretta la liquidazione del danno biologico aggiornato al DM 18.07.2025.
Considerata l'età dell'istante 48 anni, nonché la percentuale dei postumi permanenti, come riconosciuta dal consulente tecnico di ufficio, pari all'1%, in termini di permanente riduzione dell'integrità psicofisica (danno biologico) il danno biologico permanente, è pari ad euro 780,35.
Ad esso deve aggiungersi il un periodo di inabilità temporanea di giorni 10 (dieci) a parziale al 75%, giorni 10 (dieci) a parziale al 50% ed ulteriori giorni 10 (dieci) a parziale al 25% e così per euro
842,70.
Le spese mediche ammontano in euro 150,00. Complessivamente quindi l'importo è pari ad euro
1.773,05.
Conseguentemente alla somma pari ad euro 1.773,05 devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 20.08.2021 (epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attrice gran parte del credito risarcitorio quivi riconosciutole) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95, Cass. n. 608/2003;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004). pagina 4 di 9 Con riferimento al danno morale: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20661 del 24 luglio 2024, conferma la correttezza della modalità di liquidazione del danno morale attraverso il riferimento all'entità del danno biologico al quale la sofferenza interiore patita dal danneggiato è correlata, senza che tale modalità valga a incidere o, comunque, a compromettere la netta distinzione ontologica tra le due specifiche categorie di danno (cfr. Cass. Civ. 29 settembre 2021 n. 26301; Cass. Civ. 10 novembre
2020 n. 25164).
La Corte, quindi precisa e conferma che: a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La Corte sottolinea come “la modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico abbia ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, mentre il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico (trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi: (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989) la stessa liquidazione del danno morale conserva una sua piena autonomia e successività rispetto alla precedente personalizzazione del danno biologico, atteso che tale personalizzazione risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.: “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale… , può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”).
L'individuazione specifica del danno morale andrà effettuata individuando il pregiudizio come autonomo rispetto al danno biologico, poiché diverso è il bene protetto, da un lato, la sofferenza della vittima, le condizioni soggettive in cui la stessa versava dopo l'evento lesivo, la gravità del fatto subito e gli effetti in tema di afflizione morale in capo alla vittima;
dall'altro lato, la lesione del bene salute.
Conseguentemente in sede di istanza risarcitoria sarà importante evidenziare la specifica lesione morale subita dalla persona danneggiata, le afflizioni patite come soggettivamente riferite al caso specifico, lo pagina 5 di 9 stato di sofferenza che l'evento ha cagionato in capo alla vittima affinché il giudice possa ben individuare le specifiche circostanze di fatto idonee a dimostrare la personalizzazione del danno morale richiesto, giustificando l'adeguamento degli importi riferiti alle Tabelle risarcitorie previste per il ristoro del danno biologico.
In caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
Ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare”.
Nella fattispecie non vi è alcuna allegazione documentale relativamente alla sofferenza morale né i testi escussi hanno fornito un principio di prova in tal senso oltre alla circostanza della lieve entità del danno
Con riferimento alla personalizzazione del danno: Parimenti non vi è alcuna allegazione sulla personalizzazione del danno atteso che in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Corte di Cassazione con l'ordinanza del 31 maggio 2019 n. 15084).
B)Con riferimento al quantum dei danni subiti dal motociclo tg. ER91107 Marca Keeway Rkf Par 125cc. di proprietà di la ctu a firma del geometra ha stabilito Parte_3 Persona_3 quanto segue: “omissis tutte le parti ciclistiche riportate nella fattura in atti compatibili con la tipologia di urto e con la dinamica, si ritiene anche l'importo congruo e corretto rispetto alla media dei prezzi medi sul mercato, pari ad € 1.002,14. Dalla stima sopra riportata si evince chiaramente che la fattura di riparazioni presente nell'allegato (C) risulta congrua con i danni pari ad € 1.001,16 compressivo di iva al 22 %. Dalla stima analitica sopra eseguita tutte le riparazioni sono perfettamente riconducibili al sinistro per cui è causa, le stesse non sono superiori al valore commerciale in quanto al momento del sinistro il motociclo era nuovo con un valore commerciale pari ad € 2.300,00 dicasi € duemilatrecento/00 (cfr. pag. 10-12 ctu).
Con riferimento agli accessori: la Corte di Cassazione ha statuito quanto segue “il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle pagina 6 di 9 spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA versata, pur se la riparazione non è ancora avvenuta“. Non dunque ciò che è stato effettivamente speso, ma ciò che si dovrebbe spendere per ripristinare la situazione precedente all'incidente. L'unico caso in cui l'IVA può non essere corrisposta è quello del danneggiato che ha diritto al rimborso o alla detrazione in ragione dell'attività svolta. In tutti gli altri casi, fattura o non fattura, la compagnia di assicurazione deve pagare tutto l'importo preventivato, senza trattenersi l'IVA. Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (cfr. Cass. III
Sezione Civile la sentenza n.11899 del 10.06.2016).
Ne consegue che va risarcita la somma di euro € 1.002,14 per i danni subiti dal motociclo (cfr.doc. 8, allegato atto di citazione). Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (cfr. Cass. III Sezione Civile la sentenza n.11899 del 10.06.2016).
C) Con riferimento al rimborso delle spese richieste andranno rimborsati agli attori le seguenti spese: euro 640,50, quale compenso corrisposto al TP TO IN. (cfr. contabile Per_4 Per_5 di bonifico TP TO IN. , allegato all'atto di deposito del 16.04.2025); euro Per_4 Per_5
200,00, quale compenso corrisposto al TP dott. (cfr. ricevuta n. 5/2025 del 15.01.2025 Per_6
TP allegata all'atto di deposito del 16.04.2025); euro 200,00, quale compenso corrisposto al Per_2
TP dott. (cfr. ricevuta n. 6/2025 del 15.01.2025 TP allegata all'atto di deposito Per_6 Per_2 del 16.04.2025); euro 200,00, quale spesa registrazione sentenza parziale (cfr. quietanza di pagamento registrazione atto giudiziario, allegata all'atto di deposto del 16.04.2025). Ne consegue che vanno rimborsate le spese per complessivi euro 1.240,50.
Con riferimento alla richiesta del rimborso anche dell'importo di euro 2.880,00 oltre spese generali ed accessori di legge come da fattura pro forma dovuta a titolo di compensi per l'intervento del legale nella trattazione stragiudiziale del sinistro comprensivo dell'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non può essere accolta in quanto la fattura pro forma non ha valore probatorio per l'effettivo pagamento e non è considerata una prova sufficiente in caso di contestazione del credito.
pagina 7 di 9 Conseguentemente occorre una fattura che attesti l'avvenuto pagamento (quietanzata) o altra documentazione contabile che dimostri l'effettivo esborso di denaro.
D)Con riferimento ai compensi: Il D.M. n. 55/2014, art. 4, al c.
1-bis stabilisce che "il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto". Conseguentemente stante la facilitazione tale aumento va riconosciuto.
Il D.M. Ministero Giustizia n. 55/2014, art. 4, c. 2, recita: "quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.”
E)Con riferimento alle spese delle ctu vanno poste a carico della convenuta. Le spese degli acconti dei ctu rispettivamente di euro 610,00 per la dott.ssa ed euro 640,50 per sono poste Per_1 Per_3
a carico della parte convenuta come da separate liquidazioni
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] nei confronti della in persona del legale rappresentante pro- tempore Parte_2 Controparte_1 ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1) Accertata la esclusiva responsabilità della condanna la convenuta Controparte_1
a corrispondere in favore degli attori e Controparte_1 Parte_1 [...] la complessiva somma di euro 4.655,24 oltre interessi come in motivazione e Parte_4 precisamente euro 2.882,19 in favore di ed euro 1.773,05 in favore di Parte_1
Parte_2
2) condanna la convenuta a corrispondere in favore degli attori Controparte_1 [...]
e la complessiva somma di € 1.002,14 per i danni subiti dal Parte_1 Parte_4 motociclo oltre gli interessi come in motivazione;
3) condanna la convenuta a corrispondere in favore degli attori Controparte_1 Pt_1
pagina 8 di 9 e le spese di cui in motivazione pari ad euro 1.240,50; Parte_1 Parte_4
4) condanna la convenuta alla refusione delle spese legali, in favore del Controparte_1 difensore degli attori che si è dichiarato antistatario della complessiva somma di euro 8.387,20 di cui euro 264,00 per contributo unificato, euro 5.077,00 per onorari, euro 3.046,20 per aumento del 30% ai sensi del D.M. n. 55/2014, art. 4, al c.
1-bis e dell' art. 4, c. 2 per le ragioni di cui in motivazione oltre rimborso forfettario del 15% , iva e cap come per legge;
5) pone le spese delle ctu a carico della . Controparte_1
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione scritta.
Pescara, 3 dicembre 2025
Il Giudice dott. Lorella Scelli
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
RESPONSABILITA' AQUILIANA E ALTRO CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4657/2022 tra e Parte_1 Parte_2
ATTORI
e
Controparte_1
CONVENUTA
In seguito al deposito delle memorie conclusionali e note con trattazione scritta ex art. 281 sexies c.p.c. viene pronunciata alle ore 18,00 la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 4657/2022 r.g., vertente
TRA
(C.F. e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'avv. CIATTONI CARLO, elettivamente domiciliati in C.F._2
Via Martiri di Cefalonia 13, , presso il difensore CP_1
ATTORI contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRATI PAOLO Controparte_1 P.IVA_1
FI IO, elettivamente domiciliata in C.so Manthonè 7, , presso lo studio dell'avv. CP_1
AU AR
CONVENUTA pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza non definitiva il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, sulla domanda proposta da e nei confronti della Parte_1 Parte_2 Controparte_1 statuiva quanto segue: “ il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: dichiara la esclusiva responsabilità della convenuta nella causazione del danno per cui è causa dispone la rimessione della causa in istruttoria, come da separata e contestuale ordinanza. Spese processuali al definitivo. “
Istruita la causa per tabulas e per testi ed espletata ctu medico legale e ctu sul mezzo, la causa veniva rimessa per la precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione scritta previo deposito di memorie conclusive dovendosi decidere sulla quantificazione dei danni da risarcire agli attori.
Preliminarmente occorre chiarire che nessuna pronuncia può essere adottata in questa sede in ordine alle richieste avanzate da parte della convenuta circa la richiesta di modifica della sentenza parziale per infondatezza della causa stessa, essendo riservato il vaglio della suddetta sentenza all'eventuale fase di appello e dovendosi in questa sede decidere unicamente circa il quantum del risarcimento, all'esito delle espletate ctu.
A)Con riferimento al quantum relativo alle lesioni subite da: e Parte_1 [...]
Parte_2
Per la quantificazione dei danni non patrimoniali, si ha riguardo alla ctu in atti, a firma della dott.ssa
, esente da vizi logici ed in questa sede pienamente condivisibile, la quale, in forza Persona_1 dei quesiti posti ha concluso secondo quanto segue: in conseguenza e per Parte_1 causa del sinistro stradale di cui è rimasto vittima in data 29/08/2020 ha riportato le seguenti lesioni
“Trauma contusivo con escoriazioni gomito sx, trauma contusivo coscia sx e mano dx”.
Dette lesioni risultano compatibili con la dinamica dell'evento lesivo ed hanno cagionato al periziando un periodo di inabilità temporanea di giorni 7 (sette) a parziale al 75%, giorni 20 (venti) a parziale al
50% ed ulteriori giorni 10 (dieci) a parziale al 25%.
pagina 2 di 9 Dalle stesse sono residuati postumi permanenti invalidanti tali da configurare un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile, nella misura del 2% (due per cento), in termini di riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico).
Non risultano documentate in atti spese mediche sostenute in proprio dall'infortunato e non sono prevedibili futuri esborsi ad eccezione del saldo della prenotula di euro 200,00 a firma del dott.
relativa alle certificazioni a fini medico legali versate in atti utili all'istruttoria del Persona_2 presente procedimento. in conseguenza e per causa del sinistro stradale di cui è rimasta vittima Parte_2 in data 29/08/2020 ha riportato le seguenti lesioni “Trauma contusivo al polso dx, ginocchio dx ed al
1° dito del piede sx con ferite escoriate”.
Dette lesioni risultano compatibili con la dinamica dell'evento lesivo ed hanno cagionato alla perizianda un periodo di inabilità temporanea di giorni 10 (dieci) a parziale al 75%, giorni 10 (dieci) a parziale al 50% ed ulteriori giorni 10 (dieci) a parziale al 25%.
Dalle stesse sono residuati postumi permanenti invalidanti tali da configurare un danno alla persona valutabile, in sede di responsabilità civile, nella misura del 1% (uno per cento), in termini di riduzione dell'integrità psico-fisica (danno biologico).
Non risultano infine documentate in atti spese mediche sostenute in proprio dall'infortunata e non sono prevedibili futuri esborsi ad eccezione del saldo della prenotula di euro 150,00 a firma del dott.
relativa alle certificazioni a fini medico legali versate in atti utili all'istruttoria del Persona_2 presente procedimento.
Ad avviso del giudicante e con riferimento al caso di specie, quanto al danno alla persona, dovendo la liquidazione basarsi sulle conclusioni della c.t.u., trattandosi di lesioni micropermanenti, appare corretta la liquidazione del danno biologico aggiornato al DM 18.07.2025.
Tanto premesso ed in applicazione delle tabelle, considerata l'età dell'istante al Parte_1 momento del sinistro, 51 anni, nonché la percentuale dei postumi permanenti, come riconosciuta dal consulente tecnico di ufficio, pari al 2%, in termini di permanente riduzione dell'integrità psicofisica
(danno biologico) il danno biologico permanente, è pari ad euro 1.684,99.
Ad esso deve aggiungersi il danno inabilità temporanea a parziale al 75%, giorni 7 (sette) a parziale al
50% giorni 20 (venti) ed a parziale al 25% giorni 10 (dieci) e così per euro 997,20.
Le spese mediche ammontano in euro 200,00. Complessivamente quindi l'importo è pari ad euro
2.882,19. pagina 3 di 9 Conseguentemente alla somma pari ad euro 2.882,19 devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 20.08.2021 (epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attrice gran parte del credito risarcitorio quivi riconosciutole) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95, Cass. n. 608/2003;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004).
Per quanto riguarda dovendo la liquidazione basarsi sulle conclusioni della Parte_2
c.t.u., trattandosi di lesioni micropermanenti, appare corretta la liquidazione del danno biologico aggiornato al DM 18.07.2025.
Considerata l'età dell'istante 48 anni, nonché la percentuale dei postumi permanenti, come riconosciuta dal consulente tecnico di ufficio, pari all'1%, in termini di permanente riduzione dell'integrità psicofisica (danno biologico) il danno biologico permanente, è pari ad euro 780,35.
Ad esso deve aggiungersi il un periodo di inabilità temporanea di giorni 10 (dieci) a parziale al 75%, giorni 10 (dieci) a parziale al 50% ed ulteriori giorni 10 (dieci) a parziale al 25% e così per euro
842,70.
Le spese mediche ammontano in euro 150,00. Complessivamente quindi l'importo è pari ad euro
1.773,05.
Conseguentemente alla somma pari ad euro 1.773,05 devono aggiungersi, a titolo di danno da ritardo ed in misura equitativa, gli interessi legali tempo per tempo vigenti, sulla somma via via devalutata e rivalutata, dal 20.08.2021 (epoca in cui il danno non patrimoniale temporaneo, traducendosi in danno permanente, ha fatto maturare in capo all'attrice gran parte del credito risarcitorio quivi riconosciutole) sino alla data odierna (cfr. ex multis Sezioni Unite della Cassazione n.1712/95, Cass. n. 608/2003;
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5671 del 09/03/2010).
Sulla somma finale di cui sopra spetteranno, dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo, gli interessi corrispettivi al tasso legale ai sensi dell'art. 1282 c.c., in quanto somma convertitasi in debito di valuta (cfr. in tal senso ex multis Cass. Sent. 22 giugno 2004 n. 11594; Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 9711 del 21/05/2004). pagina 4 di 9 Con riferimento al danno morale: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20661 del 24 luglio 2024, conferma la correttezza della modalità di liquidazione del danno morale attraverso il riferimento all'entità del danno biologico al quale la sofferenza interiore patita dal danneggiato è correlata, senza che tale modalità valga a incidere o, comunque, a compromettere la netta distinzione ontologica tra le due specifiche categorie di danno (cfr. Cass. Civ. 29 settembre 2021 n. 26301; Cass. Civ. 10 novembre
2020 n. 25164).
La Corte, quindi precisa e conferma che: a) il danno morale è autonomo dal danno biologico;
b) la prova della sua esistenza può essere fornita dalle massime di comune esperienza e dalla considerazione che sussiste un rapporto di proporzionalità diretta tra lesione e sofferenza;
c) corretto è pertanto calcolare il danno morale come percentuale del danno biologico;
d) la quantificazione del danno morale non deve essere confusa con la personalizzazione che attiene invece agli aspetti dinamico relazionali del danno biologico.
La Corte sottolinea come “la modalità di liquidazione del danno morale come frazione quantitativa del danno biologico abbia ricevuto una sua specifica consacrazione a livello legislativo, segnatamente attraverso il riconoscimento contenuto nell'art. 138 del D.lgs. n. 209/2005; in tal senso, mentre il danno morale mantiene in toto la propria autonomia e non è conglobabile nel danno biologico (trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi: (cfr. Cass. Civ. 11 novembre 2019 n. 28989) la stessa liquidazione del danno morale conserva una sua piena autonomia e successività rispetto alla precedente personalizzazione del danno biologico, atteso che tale personalizzazione risulta specificamente disciplinata in via normativa (art. 138, co. 3 C.d.A.: “qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico – relazionali personali documentati e obiettivamente accertati, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella unica nazionale… , può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%”).
L'individuazione specifica del danno morale andrà effettuata individuando il pregiudizio come autonomo rispetto al danno biologico, poiché diverso è il bene protetto, da un lato, la sofferenza della vittima, le condizioni soggettive in cui la stessa versava dopo l'evento lesivo, la gravità del fatto subito e gli effetti in tema di afflizione morale in capo alla vittima;
dall'altro lato, la lesione del bene salute.
Conseguentemente in sede di istanza risarcitoria sarà importante evidenziare la specifica lesione morale subita dalla persona danneggiata, le afflizioni patite come soggettivamente riferite al caso specifico, lo pagina 5 di 9 stato di sofferenza che l'evento ha cagionato in capo alla vittima affinché il giudice possa ben individuare le specifiche circostanze di fatto idonee a dimostrare la personalizzazione del danno morale richiesto, giustificando l'adeguamento degli importi riferiti alle Tabelle risarcitorie previste per il ristoro del danno biologico.
In caso di incidente stradale il danno morale, conseguente alle lesioni, va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito.
Ciò è tanto più vero nel caso di lesioni minori (micropermanenti), laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare”.
Nella fattispecie non vi è alcuna allegazione documentale relativamente alla sofferenza morale né i testi escussi hanno fornito un principio di prova in tal senso oltre alla circostanza della lieve entità del danno
Con riferimento alla personalizzazione del danno: Parimenti non vi è alcuna allegazione sulla personalizzazione del danno atteso che in materia di personalizzazione del danno non patrimoniale, grava sul danneggiato l'onere di allegare e provare adeguatamente la sussistenza di specifiche circostanze di fatto ulteriori e diverse da quelle ordinariamente discendenti dalla fattispecie dedotta in giudizio e, dunque, specifiche e peculiari al caso concreto. In difetto di risultanze probatorie, obiettivamente emerse nel dibattito processuale, e tali da superare le conseguenze "comuni" del danno, il giudice deve utilizzare la liquidazione forfettizzata assicurata dalle previsioni tabellari e non può operare alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento (cfr. Corte di Cassazione con l'ordinanza del 31 maggio 2019 n. 15084).
B)Con riferimento al quantum dei danni subiti dal motociclo tg. ER91107 Marca Keeway Rkf Par 125cc. di proprietà di la ctu a firma del geometra ha stabilito Parte_3 Persona_3 quanto segue: “omissis tutte le parti ciclistiche riportate nella fattura in atti compatibili con la tipologia di urto e con la dinamica, si ritiene anche l'importo congruo e corretto rispetto alla media dei prezzi medi sul mercato, pari ad € 1.002,14. Dalla stima sopra riportata si evince chiaramente che la fattura di riparazioni presente nell'allegato (C) risulta congrua con i danni pari ad € 1.001,16 compressivo di iva al 22 %. Dalla stima analitica sopra eseguita tutte le riparazioni sono perfettamente riconducibili al sinistro per cui è causa, le stesse non sono superiori al valore commerciale in quanto al momento del sinistro il motociclo era nuovo con un valore commerciale pari ad € 2.300,00 dicasi € duemilatrecento/00 (cfr. pag. 10-12 ctu).
Con riferimento agli accessori: la Corte di Cassazione ha statuito quanto segue “il risarcimento del danno patrimoniale si estende agli oneri accessori e consequenziali, se esso è liquidato in base alle pagina 6 di 9 spese da affrontare per riparare un veicolo, il risarcimento comprende anche l'IVA versata, pur se la riparazione non è ancora avvenuta“. Non dunque ciò che è stato effettivamente speso, ma ciò che si dovrebbe spendere per ripristinare la situazione precedente all'incidente. L'unico caso in cui l'IVA può non essere corrisposta è quello del danneggiato che ha diritto al rimborso o alla detrazione in ragione dell'attività svolta. In tutti gli altri casi, fattura o non fattura, la compagnia di assicurazione deve pagare tutto l'importo preventivato, senza trattenersi l'IVA. Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (cfr. Cass. III
Sezione Civile la sentenza n.11899 del 10.06.2016).
Ne consegue che va risarcita la somma di euro € 1.002,14 per i danni subiti dal motociclo (cfr.doc. 8, allegato atto di citazione). Ai fini dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, sia gli interessi compensativi sulla predetta somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito (cfr. Cass. III Sezione Civile la sentenza n.11899 del 10.06.2016).
C) Con riferimento al rimborso delle spese richieste andranno rimborsati agli attori le seguenti spese: euro 640,50, quale compenso corrisposto al TP TO IN. (cfr. contabile Per_4 Per_5 di bonifico TP TO IN. , allegato all'atto di deposito del 16.04.2025); euro Per_4 Per_5
200,00, quale compenso corrisposto al TP dott. (cfr. ricevuta n. 5/2025 del 15.01.2025 Per_6
TP allegata all'atto di deposito del 16.04.2025); euro 200,00, quale compenso corrisposto al Per_2
TP dott. (cfr. ricevuta n. 6/2025 del 15.01.2025 TP allegata all'atto di deposito Per_6 Per_2 del 16.04.2025); euro 200,00, quale spesa registrazione sentenza parziale (cfr. quietanza di pagamento registrazione atto giudiziario, allegata all'atto di deposto del 16.04.2025). Ne consegue che vanno rimborsate le spese per complessivi euro 1.240,50.
Con riferimento alla richiesta del rimborso anche dell'importo di euro 2.880,00 oltre spese generali ed accessori di legge come da fattura pro forma dovuta a titolo di compensi per l'intervento del legale nella trattazione stragiudiziale del sinistro comprensivo dell'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non può essere accolta in quanto la fattura pro forma non ha valore probatorio per l'effettivo pagamento e non è considerata una prova sufficiente in caso di contestazione del credito.
pagina 7 di 9 Conseguentemente occorre una fattura che attesti l'avvenuto pagamento (quietanzata) o altra documentazione contabile che dimostri l'effettivo esborso di denaro.
D)Con riferimento ai compensi: Il D.M. n. 55/2014, art. 4, al c.
1-bis stabilisce che "il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto". Conseguentemente stante la facilitazione tale aumento va riconosciuto.
Il D.M. Ministero Giustizia n. 55/2014, art. 4, c. 2, recita: "quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta.”
E)Con riferimento alle spese delle ctu vanno poste a carico della convenuta. Le spese degli acconti dei ctu rispettivamente di euro 610,00 per la dott.ssa ed euro 640,50 per sono poste Per_1 Per_3
a carico della parte convenuta come da separate liquidazioni
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da e Parte_1 [...] nei confronti della in persona del legale rappresentante pro- tempore Parte_2 Controparte_1 ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa:
1) Accertata la esclusiva responsabilità della condanna la convenuta Controparte_1
a corrispondere in favore degli attori e Controparte_1 Parte_1 [...] la complessiva somma di euro 4.655,24 oltre interessi come in motivazione e Parte_4 precisamente euro 2.882,19 in favore di ed euro 1.773,05 in favore di Parte_1
Parte_2
2) condanna la convenuta a corrispondere in favore degli attori Controparte_1 [...]
e la complessiva somma di € 1.002,14 per i danni subiti dal Parte_1 Parte_4 motociclo oltre gli interessi come in motivazione;
3) condanna la convenuta a corrispondere in favore degli attori Controparte_1 Pt_1
pagina 8 di 9 e le spese di cui in motivazione pari ad euro 1.240,50; Parte_1 Parte_4
4) condanna la convenuta alla refusione delle spese legali, in favore del Controparte_1 difensore degli attori che si è dichiarato antistatario della complessiva somma di euro 8.387,20 di cui euro 264,00 per contributo unificato, euro 5.077,00 per onorari, euro 3.046,20 per aumento del 30% ai sensi del D.M. n. 55/2014, art. 4, al c.
1-bis e dell' art. 4, c. 2 per le ragioni di cui in motivazione oltre rimborso forfettario del 15% , iva e cap come per legge;
5) pone le spese delle ctu a carico della . Controparte_1
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c. con trattazione scritta.
Pescara, 3 dicembre 2025
Il Giudice dott. Lorella Scelli
pagina 9 di 9