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Sentenza 20 dicembre 2024
Sentenza 20 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/12/2024, n. 3268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 3268 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata in composizione collegiale ed in persona dei magistrati
dott. Emanuela Musi Presidente
dott .Valentina Vitulano Giudice relatore
dott. Anna Laura Magliulo Giudice
riunito in camera di consiglio, all'esito della udienza di discussione del ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. 4227/2024 R.G. , pendente
TRA
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti dall'Avv. Parte_1
Giuseppe Vastola presso il cui studio elettivamente domicilia in Sorrento, alla via
Nastro Verde n. 103.
OPPONENTE
E
e rappresentati e difesi, Controparte_1 Controparte_2
giusta procura in atti dall' Avv. Alessandro Sada, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Salerno alla via Dei Principati n.57
OPPOSTI
1 avente ad OGGETTO: OPPOSIZIONE ex art. 56 co 3 l. n. 392/1978 e art. 6 comma
4 l. n. 431/1998 e 618 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 56 L. n. 392/1978 e 6 comma 4 l. n. 431/1998
notificato, unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza ed al provvedimento di sospensione reso inaudita altera parte, l'opponente ha premesso che: -con atto d' intimazione di sfratto per finita locazione Controparte_1
e citavano la conduttrice , dinanzi
[...] Controparte_2 Parte_1
al Tribunale di Torre Annunziata, per sentir dichiarare risolto il rapporto locatizio alla data del 30.4.2024 con conseguente condanna al rilascio dell'immobile locato.
In detto giudizio si costituiva la conduttrice che si opponeva alla convalida di sfratto deducendo l'errata indicazione della data di inizio del rapporto locatizio, risalente,
a suo dire, quantomeno al 1991 e non già all'1.5.2012, come indicato dai locatori;
- il giudice, con ordinanza dell'1.7.2024, denegava la convalida ordinando il rilascio dell'immobile sito in sito in Massa Lubrense alla via partenope n. 6 fissando per l'esecuzione la data non anteriore al 30. 10.2024.
Avverso la suddetta ordinanza, la ricorrente con la spiegata opposizione ha chiesto, previa sospensione della stessa, il differimento del termine per il rilascio fino a diciotto mesi ai sensi dell'art. 6 L. 431/98 o, in subordine, la concessione del termine massimo previsto dall'art. 56 della legge n. 392/1978, in considerazione della condizioni soggettive della conduttrice, - ultrasettantacinquenne e portatrice di handicap- e reddituali.
Instauratosi il contraddittorio si sono costituiti gli opposti eccependo: -
2 l'inammissibilità della opposizione per aver la ricorrente prospettato le indicate condizioni soggettive della conduttrice (età avanzata, invalidità al 100%, etc.) e prodotto i documenti atti a supportare l'invocato differimento solo in fase di opposizione e non anche dinanzi al giudice della precedente fase sommaria che,
quindi, aveva correttamente valutato le condizioni del conduttore, fissando un congruo termine per il rilascio, tenendo conto della data di scadenza del contratto (
30.04.2024) e quella fissata per la restituzione (non anteriore al 30.10.24), con conseguente correttezza ed incensurabilità della relativa valutazione;
- in ogni caso,
la data indicata nell'ordinanza non coincide con l' esecuzione forzata, individuando esclusivamente il limite temporale concesso al conduttore per l'adempimento del proprio obbligo di restituzione e solo dopo la scadenza di tale termine il locatore potrebbe avvalersi del titolo esecutivo;
- la correttezza della motivazione e la congruità del termine individuato nell'ordinanza opposta in considerazione della situazione rappresentata dinanzi al Giudice della convalida e l'insussistenza di fatti sopravvenuti e non prevedibili al momento della fissazione originaria del termine.
In subordine, hanno eccepito la decadenza dal beneficio della sospensione per violazione dell'art. 6, comma 6 L. 431/98 poiché la ricorrente avrebbe corrisposto esclusivamente i canoni di locazione e non anche l'aumento per l'aggiornamento ISTAT (pari al 75%), e la maggiorazione del 20%, né avrebbe pagato gli oneri condominiali.
Hanno quindi concluso per il rigetto della opposizione, in subordine, per la declaratoria di decadenza di parte ricorrente dal beneficio della sospensione per violazione dell'art.6, comma 6, legge 431/98 e, in ogni caso, per la revoca del
3 provvedimento di sospensione reso inaudita altera parte. Vinte le spese.
Alla udienza del 10.12.2024 l'opponente ha contestato gli assunti avversi,
evidenziando di aver richiesto anche al primo giudice, la concessione del termine massimo per il rilascio producendo sia il verbale attestante l'invalidità al 100%
datato 10.9.2005 che il certificato medito del 13.6.2024, di aver inoltre corrisposto in data 5.11.2024 il pagamento del canone di locazione nella misura di euro
2.520,00 (ovvero 700,00 per tre mensilità pari a 2.100,00 + ulteriore importo di euro 420,00) cosi corrispondendo parte dell'adeguamento economico previsto dalla
L. 431/98. Ha altresì dedotto che la conduttrice è titolare di una modesta pensione di invalidità con un reddito pari ad euro 9.000,00 annue circa, con conseguente impossibilità a far fronte a tale onere di legge, ha altresì dedotto , per quanto attiene gli oneri condominiali, che il relativo debito ammonta ad euro 1.861,24, tuttavia non essendo stato approvati i bilanci consuntivi da parte dell'assemblea condominiale il relativo importo è suscettibile di variazione, ciò che non ha consentito il pagamento del presunto debito.
Gli opponenti hanno insistito nell'accoglimento delle proprie richieste, in particolare nella decadenza dal beneficio della sospensione.
Tanto premesso, rileva pregiudizialmente il Tribunale che nessun dubbio può sussistere circa la tempestività e la procedibilità dell'opposizione in esame,
depositata in data 7.10.2024 che, come si ricava dall' art . 56 comma 3 L. 392/78 -
modificato dal d.l. n. 240/04 convertito in l. 269/04- e dall' art. 6 comma 4 L.
431/98, può essere proposta, dal locatore o dal conduttore, dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, che giudica con le forme e le modalità di cui all'art. 618
4 c.p.c., per dolersi del provvedimento di rilascio, in qualunque forma adottato,
limitatamente alla data fissata per l'esecuzione, per chiederne il riesame, sempre che sia avanzata prima che l'esecuzione possa essere intrapresa dall'avente diritto al rilascio, ovvero non oltre il giorno fissato per l'esecuzione, poichè altrimenti,
decorsa la data fissata dal giudice per il rilascio, il locatore deve considerarsi libero di iniziare la procedura esecutiva e la richiesta stessa non si proporrebbe più come fissazione di una nuova data, ma come sospensione dell'esecuzione, appunto già
intrapresa (cfr. Cassazione civile del 23/07/2012, n.12814; Cass. 2 ottobre 2008, n.
24526).
Tale specifico mezzo di impugnazione, ha ad oggetto la verifica della legittimità
e/o della correttezza-congruità della motivazione del provvedimento di rilascio circa la sussistenza e la valutazione dei requisiti per la concessione della dilazione del termine per l'esecuzione e la concreta individuazione del termine fissato per l'esecuzione, nonché della congruità del termine stesso avuto riguardo alla situazione effettiva delle pari - conduttore e del locatore- ivi compresa quella derivante da eventuali fatti sopravvenuti e non prevedibili al momento della fissazione originaria del termine. Esula dal suo oggetto qualsivoglia valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per la concessione del rilascio.
Giova in primo luogo osservare che, contrariamente a quanto sostenuto dagli opposti, la ricorrente nel costituirsi nel procedimento di convalida ha dedotto e documentato l'età avanzata ( 95 anni), la condizione di invalidità al 100% e di allettamento, producendo a tal fine il verbale della commissione medica del
5.10.2005 ed un certificato medico datato 13.6.2024 rilasciato da un medico della
5 ASL, attestando che “la paziente risulta allettata e portatrice di catetere a permanenza” e necessità di assistenza continua H24, in base a tali condizioni ha chiesto la concessione del termine massimo per il rilascio.
Tanto risulta sia dalla comparsa di costituzione depositata in quel procedimento, e prodotta in tale sede, che dai documenti nella stessa richiamati,
peraltro, il relativo deposito è verificabili dalla consultazione del fascicolo telematico del giudizio rg. 2631-2024.
A ciò va aggiunto che gli stessi opponenti, hanno prodotto il verbale di udienza dell'1.7.2024, all'esito della quale è stata resa l'ordinanza opposta, nella quale il difensore della conduttrice si è espressamente riportato alla comparsa di costituzione ed alla documentazione depositata ed ha reiterato la richiesta di concessione del termine massimo previsto dalla legge “visto l'età della convenuta e lo stato di salute documentato” (cfr. verbale di udienza dell'1.7.2024).
Orbene, in uno alla opposizione la ricorrente ha prodotto lo stesso verbale della commissione medica del 5.10.2005 riferito all'invalidità totale e permanente al 100% nonché un ulteriore certificato rilasciato da altro medico della ASL
aggiornato al 25.9.2024 ma confermativo delle condizioni della ricorrente già
attestate nel certificato medico del 13.6.2024, per cui non può ritenersi che l'opponente abbia omesso di rappresentare al primo giudice le proprie condizioni soggettive. L'unico documento “nuovo” prodotto in tale sede è rappresentato dalla certificazione unica 2024 attestante il reddito da pensione della ricorrente che,
tuttavia, non appare dirimente ai fini della valutazione prescritta dall'art. 56 della ripetuta legge.
6 Passando al merito, ritiene il Collegio che l'odierna opposizione debba essere accolta nei limiti e per le ragioni di eseguito esposte.
Reputa il Collegio che non può essere accolta la richiesta dell'opponente di fissazione del termine di 18 mesi previsto dall'art. 6 della legge 431 del 1998 poiché
“ la possibilità di ottenere dal giudice la fissazione di una nuova data di esecuzione,
riconosciuta al conduttore dall'art. 6 comma 4 l. 9 dicembre 1998 n. 431, si riferisce ai soli provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi entro il termine di centottanta giorni dalla entrata in vigore della detta legge e cioè entro il
27 giugno 1999” (cass. civ. n. 11961/2010), per cui neanche rileva, in tale sede, il pagamento in tutto o parte della maggiorazione del canone e la verifica della esigibilità o meno degli oneri condominiali in conseguenze della approvazione del bilancio da parte dell'assemblea.
Rileva il Collegio che la verifica della correttezza e della congruità del provvedimento di fissazione del termine per la esecuzione, deve essere, invece,
eseguita ai sensi del disposto dell'art. 56 l.392/78 che al comma 1, anch'esso richiamato dall'opponente, secondo cui “Con il provvedimento che dispone il rilascio, il giudice, previa motivazione che tenga conto anche delle condizioni del conduttore comparate a quelle del locatore nonché delle ragioni per le quali viene disposto il rilascio stesso e, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, fissa la data dell'esecuzione entro il termine massimo di sei mesi ovvero,
in casi eccezionali, di dodici mesi dalla data del provvedimento”.
Tale norma impone al giudice la motivazione del provvedimento di fissazione della data della esecuzione del rilascio e ne consente il differimento entro
7 un termine massimo di sei mesi, dilatabile a dodici in casi eccezionali.
Va altresì evidenziato che il giudice è chiamato a fissare la data di esecuzione nel termine indicato dall'art. 56 L. 392/78, il cui dies a quo di decorrenza va individuato nella data di adozione del provvedimento, se si verte in ipotesi di sfratto, ovvero nella futura data di scadenza del rapporto laddove, venga in rilievo una licenza per finita locazione.
Nel caso in esame il termine riconosciuto ai sensi dell'art. 56 L. 392/78 per l'esecuzione del rilascio va riferito alla data di deposito del provvedimento e,
quindi, all' 1.7.2024, vertendosi in ipotesi di sfratto per finita locazione.
Ciò posto, l' ordinanza impugnata, resa in data 1.7.2024, nel fissare il termine per l'esecuzione del rilascio in “ data non anteriore al 30.10.2024” (cfr. ordinanza in atti), - dunque concedendo 3 mesi per il rilascio -, non dà in alcun modo conto dei motivi e presupposti sottesi alla concessione di tale termine, come invece richiesto dall'art. 56 della ripetuta legge, sebbene la conduttrice in quel giudizio, come innanzi detto, avesse espressamente chiesto il massimo termine previsto dalla legge,
supportando la richiesta di dilazione con documentazione atta a comprovare l'età
avanzata ( 95 anni) e le gravi condizioni di salute, peraltro non idoneamente contestate neppure in tale sede dagli opposti.
Ritiene conclusivamente il Collegio che la evidenziata mancanza di una motivazione del provvedimento impugnato, relativamente alla individuazione del giorno dell'esecuzione e la prospettazione e prova, ad opera dell'opponente, della ricorrenza di fatti e circostanze indubbiamente eccezionali, - quali l'età della ricorrente novantacinquenne, l'invalidità al 100% come da verbale e le condizioni
8 di salute risultanti dal certificato in atti- peraltro non idoneamente contestate dagli opposti che neppure espongono imminenti esigenze abitative, giustificano la concessione del termine di 12 mesi previsto dall'art. 56 legge 392/78, rendendo meritevole di accoglimento l'opposizione di guisa che l'ordinanza impugnata deve essere riformata nella parte relativa alla fissazione del termine per l'esecuzione del rilascio che deve essere ricondotta a quello massimo di dodici mesi, da far decorrere, come esposto in premessa, dalla data di adozione del provvedimento di rilascio e, dunque, dall'1.7.2024 .In considerazione dei rilievi sopra eseguiti il
Collegio fissa la nuova data di esecuzione per il giorno 1.7. 2025.
Sussistono gravi ragioni per compensare integralmente le spese di lite tenuto conto della tutela da accordare, da un lato, alla proprietà ed iniziativa economica privata del locatore ex art. 41 e 42 Cost. e dall'altro alle esigenze abitative del conduttore, di cui non ha tenuto conto il giudice di prime cure.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunziando ogni contraria istanza disattesa così
provvede:
- accoglie la opposizione proposta da e per l'effetto revoca Parte_1
l'ordinanza di rilascio resa in data 1.7.2024 limitatamente alla parte in cui fissa la data di esecuzione in “ data non anteriore al 30.10.2024” e per l'effetto fissa ai sensi dell'art. 56 della l. 392/78 la data di esecuzione per il rilascio il giorno
1.7.2025, per le motivazioni sopra indicate, con conseguente venir meno della la disposta sospensione dell'efficacia esecutiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
9 Torre Annunziata, li' 10.12. 2024.
Il Presidente
( dott.Emanuela Musi)
Il giudice estensore
(dott. Valentina Vitulano)
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