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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 01/04/2025, n. 598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 598 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
2587/2024 R.G.
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: D.ssa Isabella Mariani Presidente D.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere Dott. Vincenzo Savoia Consigliere Relatore
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa n. r.g. 2587/2024, promossa da (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv.to Jacopo Parte_1 C.F._1
Tozzi (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta C.F._2 procura in atti;
APPELLANTE
contro (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 C.F._3 Nicolao Berti (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, C.F._4 giusta procura in atti;
APPELLATO con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21/03/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello, previo ogni adempimento di legge, ogni domanda ed eccezione avversaria respinta accogliere il presente appello alla sentenza del Tribunale di Pistoia n. 871/2024 pubblicata il 25 novembre 2024 e in pari data ex adverso notificata, e per l'effetto -addebitare la separazione al marito;
-disporre il contributo al mantenimento a favore dei figli maggiorenni ma incolpevolmente non autosufficienti di euro 1.500,00 mensile, oltre rivalutazione istat per ciascun figlio (totale euro 3.000,00 mensile) a decorrere dal momento della domanda;
-disporre un assegno di mantenimento a favore della moglie ex art. 156 c.c. da quantificare secondo giustizia, con rivalutazione istat annuale. -disporre e per l'effetto accogliere, all'occorrenza, le istanze istruttorie chieste dalla sig.ra con le memorie ex art. 183 n. 2 e 3 c.p.c. e CTU patrimoniale sui Parte_1
1 coniugi/genitori. -con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite disponendo a carico di controparte”.
Per parte appellata: ““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le ragioni espresse in atti, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza anche istruttoria,
In via istruttoria, seppur per mero tuziorismo difensivo e senza voler invertire l'onere probatorio, ammettersi con i testi indicati le prove orali che ha richiesto in primo grado e che sono state escluse (così come articolate nella comparsa di costituzione oltre che nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. n.ri II e III). Con l'abilitazione, sempre con i testi indicati, alla relativa controprova per la denegata ipotesi di ammissione, anche in via parziale, dei capitoli di prova orale ex adverso richiesti. Sempre in via istruttoria insiste poi nelle istanze ex art.
210 c.p.c. formulate sempre in primo grado nei depositati scritti difensivi (ed in particolare nella comparsa di costituzione, nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. n.ri II e III, nelle note depositate rispettivamente in data 21.06.23 e 25.01.24 efferenti la revisione degli assegni di mantenimento dei figli e nonché in quelle a verbale Persona_1 Persona_2 depositate in data 9.06.23) opponendosi ancora una volta a quelle ex adverso richieste sia sempre ex art 210 c.p.c. che di CTU. Richiede anche in questa sede acché venga ordinato alla ricorrente di depositare tutti i contratti di locazione attualmente in essere Parte_1
a suo nome così come meglio specificato nelle memorie autorizzate rispettivamente depositate in data 30.08.23 e 9.02.24. Infine, reitera la formulata richiesta di ampliamento delle indagini patrimoniali nei confronti della stessa così come ha richiesto in Parte_1 primo grado con le note autorizzate depositate l'8.03.22, oltre che in quelle di replica del
15.03.23. Nel merito rigettare integralmente il proposto gravame in quanto infondato sia in fatto che in diritto con conseguente conferma in ogni sua statuizione - e dunque in ogni suo punto e capo-, della statuizione emessa in data in data 22.11.2024 dal Tribunale di Pistoia nella persona del Presidente Dott. Stefano Billet e del Giudice Rel. Dott. G. Nicola Latour, n.
871/2024 e depositata in Cancelleria il successivo 25.11.2024; Sempre ed in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge, nonché refusione di eventuali ulteriori spese di CTU e CTP”.
P.G.: “Visti gli atti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sentenza n. 871/2024 il Tribunale di Pistoia si pronunciava, sul ricorso presentato da er sentire dichiarare la separazione giudiziale dal coniuge Parte_1 CP_1 col quale aveva contratto matrimonio in data 11.07.1996 e dalla cui unione
[...] erano nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]), Persona_2 Persona_1 come di seguito:
2 “Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, preso atto che con sentenza n. 454 del
31.5.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
2) assegna la casa coniugale sita in Pistoia, alla Via Gora e Barbatole n. 126/A a 3) dispone l'obbligo di Parte_1 CP_1 di versare a a titolo di mantenimento dei figli maggiorenni non
[...] Parte_1 economicamente autosufficienti, € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dell'assegno per nella nuova Per_1 quantificazione di € 600 da febbraio 2024 e con decorrenza dell'assegno per dalla Per_2 domanda;
4) le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore […];5) condanna alla refusione di metà (1/2) delle Parte_1 spese di lite di questo giudizio in favore di liquidate in € 5.430,00 (1/2) per Controparte_1 compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
6) condanna alla refusione in favore di delle spese di lite relative alla fase Parte_1 Controparte_1 di reclamo innanzi alla Corte di Appello, liquidate in € 2.833,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il Giudice di prime cure così motivava la decisione:
i. Quanto alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, in ragione della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del e del conseguente abbandono – CP_1 sempre da parte dello stesso – della casa coniugale, questa veniva rigettata. Il Tribunale intestato richiamava, in via preliminare, copiosa giurisprudenza di legittimità sul punto ossia di come la pronuncia di addebito presupponga che uno dei due coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri ex art 143 c.c. e sussista un nesso di casualità tra la violazione dei doveri matrimoniali e il determinarsi della intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
che ai fini dell'addebitabilità della separazione, si rende necessaria una valutazione globale nonché una comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro ovvero valutare se vi era già, o meno, una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale.
Nel caso di specie, ritenuto pacifico che il resistente avesse una nuova compagna, quantomeno da maggio 2020, e che, dalla nuova relazione, a settembre 2023, nascevano due figli, tuttavia, alla luce dell'istruttoria svolta, la fine del matrimonio non poteva essere imputata alla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito. Infatti, il resistente forniva la prova che tale relazione si era innestata in un contesto familiare già disgregato in modo irrecuperabile. Il giudice di prime cure richiamava, a sostengo della propria
3 decisione sul punto, quanto allegato dal – e non contestato dalla ricorrente - CP_1 riferibili al periodo antecedente alla rottura definitiva, a conferma di un clima familiare caratterizzato da tempo da litigi e scontri, ovvero i messaggi intercorsi tra le parti, come ad esempio il messaggio del 13 ottobre 2019, nel quale la così scriveva: “continuiamo Pt_1 le nostre vite separate. Dormi sul divano e fatti i fatti tuoi. È inutile fingere che esista un rapporto che da tempo non c'è” (cfr. doc. 52 allegato alla comparsa), nonché, le dichiarazioni dei colleghi di studio (cfr. doc 15, doc 16, doc 17, doc 13 allegato alla comparsa).
Il Giudice di primo grado, sempre in relazione alla prova per testi, assumeva che dalla testimonianza resa dal figlio non si potevano desumere elementi atti a confermare Per_2 la ricostruzione offerta dalla ricorrente ovvero elementi per smentire quanto rappresentato dal resistente.
La relazione extraconiugale intrapresa da non veniva considerata determinante CP_1 nel causare la definitiva rottura del rapporto coniugale e pertanto, la domanda di addebito veniva rigettata. In merito all'abbandono del tetto coniugale, lo stesso non veniva ritenuto rilevante ai fini dell'addebito della separazione, essendosi verificato quando, con tutta evidenza, l'unione si era già definitivamente conclusa.
ii. In punto di mantenimento dei figli, il Giudice di primo grado – dopo un'accurata disamina delle posizioni reddituali e patrimoniali delle parti, alla luce anche degli esiti delle indagini di polizia tributaria disposte dal Tribunale intestato – osservava come nell'ambito dell'obbligo di mantenimento del figlio minore o del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la determinazione del contributo dovuto dai genitori deve rispettare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparativa dei loro redditi, insieme alle esigenze del figlio e al tenore di vita da lui goduto (cfr. Cass. civ.
27.5.2024, n. 14760). Nel quantificare il contributo dovuto dal resistente, veniva rilevato pacifico dal primo giudicante di come la coppia avesse, in costanza di matrimonio, un buon tenore di vita, circostanza testimoniata dall'immobile di ampia metratura ove era condotta la vita familiare e dalla disponibilità economica per avere aiuti domestici (domestiche e baby-sitter) a tempo pieno nonché dalle attività condotte dalla ricorrente (palestra, tennis, sci) e dalle vacanze condotte da tutta la famiglia e dalla ricorrente con le amiche.
Premesso ciò il giudice di primo grado, disponeva in favore dei figli un contributo pari a
600,00 euro mensili a decorrere dal mese di febbraio 2024, così come era stato stabilito in sede di ordinanza presidenziale.
iii. Infine, quanto alle spese di giudizio queste venivano compensate per metà, tenuto conto che anche le pretese economiche del resistente non erano state accolte;
per la residua metà venivano poste a carico della ricorrente, giacché soccombente sulla domanda di addebito, sul quantum dell'assegno di mantenimento per i figli nonché sulla domanda di
4 mantenimento in proprio favore che, sebbene non riproposta in sede di conclusioni, veniva comunque ritenuta infondata nel merito, attesa la sua condizione reddituale.
II. proponeva appello avverso la sentenza. Parte_1
i. Sulle statuizioni economiche e per l'effetto sulla errata ricostruzione reddituale e patrimoniale dei coniugi e sulla rideterminazione del contributo al mantenimento dei figli e della moglie: parte appellante operava una ricostruzione del patrimonio e del reddito dei coniugi (all. C con allegati) dalla quale il risultava titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare CP_1
e dal quale poter ricavare consistenti redditi da locazione.
Quanto alla capacità reddituale del al 31.12.2022, parte appellante rilevava che CP_1 questa era stata determinata soltanto in parte sulla base dei dati risultante dalle dichiarazioni reddituali trasmesse all'Agenzia dell'Entrate.
Rispetto alla capacità reddituale del – derivante dai redditi da lavoro autonomo e CP_1 da lavoro dipendente (professore universitario) - la rilevava che, se a questi si Pt_1 fossero aggiunti gli ipotetici redditi da locazione dei vari immobili, escluso quello utilizzato come abitazione principale, si sarebbero potuti ottenere importi superiori e, a seconda dell'annualità, da due a cinque volte maggiore rispetto a quelli percepiti dalla stessa
Inoltre, il figurava quale titolare di numerose attività finanziare e di Pt_1 CP_1 rapporti bancari riscontrati a seguito dell'attività di accertamento della Guardia di Finanza nonché dalla banca dati dell'Agenzia dell'Entrate tra i quali conti correnti e conti di deposito, polizze assicurative etc. (v. pagg 17 e 18 dell'atto di appello).
Parte appellante rilevava di aver rinvenuto presso l'abitazione sita in Pistoia, Via Gora e
Barbatole, della documentazione attestante una serie di cospicui investimenti finanziari effettuati dal attraverso la banca in qualità di soggetto CP_1 Controparte_2 collocatore.
Rispetto all'assegno di mantenimento dei figli, la rilevava errato il quantum Pt_1 determinato dal primo giudicante di 600,00 euro mensili per ciascun figlio. Infatti, pacifico che il tenore di vita goduto dalla famiglia fosse di una certa rilevanza, parte appellante assumeva che l'assegno perequativo liquidato dal primo giudicante per ciascun figlio non poteva coprire neppure lontanamente una quota minoritaria dello stile di vita tenuto dai figli per le vacanze e i viaggi fatti coi genitori, risultando di fatto interamente a carico della madre il contributo per il ménage ordinario e quotidiano, in considerazione anche del fatto dell'aumentare dell'esigenze degli stessi, maggiori di quando il nucleo familiare era ancora costituito.
Parte appellante assumeva peraltro che la valutazione e la proporzionalità economica tra i due genitori doveva essere contemperata anche con il tempo di permanenza dei figli con
5 l'uno o l'altro genitore e come nel caso di specie il non affrontava alcuna spesa di CP_1 mantenimento diretto dei figli, in quanto degli stessi se ne occupava la madre a tempo pieno.
In punto di assegno di mantenimento a favore della moglie e a carico del marito, la Pt_1 evidenziava che la (modesta) liquidazione ricevuta per la “forzata” uscita dallo studio legale dalla stessa fondato e realizzato, comportava la titolarità di un reddito nettamente inferiore a quello del marito, soprattutto a decorrere dal 2023, anno in cui si esauriva la rateizzazione inerente alla liquidazione della uscita dallo studio associato e dovendo reinserirsi nuovamente nel mercato del lavoro. Peraltro, rilevava errata la sentenza laddove sosteneva che la ricorrente si avvaleva del diritto di abitazione della casa familiare poiché la stessa era in comunione tra i due genitori e la relativa assegnazione veniva a lei disposta in qualità di genitore collocatario;
asseriva poi che la stessa dimora, progettata dai coniugi per essere gestita e mantenuta con i guadagni di entrambi, comportava ingenti spese di manutenzione ordinaria a carico della stessa. Pt_1
Pertanto, parte appellante lamentava che quantomeno dal 2025 la situazione subiva una sostanziale modifica, rappresentata dall'esaurimento della percezione dell'indennità di liquidazione dallo studio, e per l'effetto sorgeva a favore della moglie il diritto all'assegno mensile ex art 156 c.c., la cui quantificazione veniva rimessa a giustizia.
ii. Sul rigetto della domanda di addebito della separazione al marito: odierna parte appellante lamentava la decisione del primo giudicante poiché si basava su motivazioni irragionevoli. In primo luogo, sottolineava la la pacifica instaurazione Pt_1 della relazione extraconiugale da parte del marito in costanza di matrimonio (e conseguente abbandono del tetto coniugale) ancor prima della separazione poi sfociata in giudiziale. Ed essendo l'instaurazione di una relazione extraconiugale una violazione grave degli obblighi matrimoniali idonea di per sé a far addebitare la separazione, l'onere della prova per ottenere l'addebito nei confronti del la moglie lo aveva esaudito, mentre spettava CP_1 al marito, per esimersi da ogni responsabilità, dimostrare che la relazione adulterina si era inserita in un matrimonio oramai del tutto venuto meno e inaridito;
onere della prova cui lo stesso non ottemperava.
In secondo luogo, la lamentava che il Tribunale di Pistoia, da un lato, aveva Pt_1 rigettato tutte le istanze istruttorie testimoniali di quei terzi che avevano rilasciato dichiarazioni finalizzate a sostenere, contrariamente al vero e/o con racconti de relato oppure privi di rilievo, che il matrimonio versava in una profonda crisi coniugale;
dall'altro lato, dapprima aveva ammesso testimonianze (dei figli e della colf)che invece confermavano il normale svolgimento del ménage familiare, in seguito le aveva disattese e travisate nella sentenza.
6 Parte appellante rilevava, inoltre, che alle dichiarazioni depositate in atti dal resistente, il giudice di primo grado aveva riconosciuto comunque una qualche sorta di significato decisivo, di contro le dichiarazioni allegate dalla on venivano prese minimamente Pt_1 in considerazione;
inoltre, veniva giustificato il rigetto dell'addebito sull'assunto che il matrimonio era già disgregato (e non semplicemente in crisi), dando rilevanza ad una conversazione messaggistica nella quale la moglie, a seguito di uno scatto di ira, comunicava al marito che quella domenica non sarebbero andati al cinema insieme;
posto che dopo tale messaggio la vita di coppia continuava pienamente, ciò era indice – senza alcuna sorta di dubbio secondo parte appellante– di una relazione che si trovava in uno stato fisiologico e non certamente nell'indifferenza coniugale.
In conclusione, sul punto, la amentava errata la sentenza laddove veniva ritenuto Pt_1 che la relazione extraconiugale si era inserita in un matrimonio oramai di facciata, quando invece i testimoni e le dichiarazioni rese dimostravano l'esistenza di un rapporto coniugale sostanzialmente funzionante;
sulla scorta di quanto sopra detto, chiedeva – in via istruttoria – l'ammissione delle testimonianze capitolate nelle memorie ex art 183 n.2 e 3
c.p.c.
iii)Sulla condanna alle spese processuali: sul punto parte appellante rilevava errata la decisione del primo giudicante poiché, stante la reciproca soccombenza, le spese del giudizio dovevano essere perlomeno compensate ex art 92 c.p.c.: da un lato, il rigetto della domanda del resistente di riduzione dell'assegno del figlio e la domanda per lite temeraria della moglie e dall'altro lato il rigetto della domanda di addebito con rideterminazione dell'assegno per i figli avanzate dalla ricorrente.
III. Con comparsa di costituzione e risposta contestava quanto ex Controparte_1 adverso dedotto ed eccepito:
i. Quanto al valore probatorio delle dichiarazioni rilasciate, parte appellata rilevava come il primo giudicante avesse fatto buon uso delle regole processuali, richiamando sul punto copiosa giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio» (Cass. civ., sez. I, ord.,
7 6 aprile 2023 n. 9507; così anche Cass. Sez. I, n. 17392 del 1° settembre 2015; Cass., Sez.
II, n. 1593 del 20 gennaio 2017).
Inoltre, rilevava il che il primo giudicante aveva ritenuto irrilevanti i circa 200 CP_1 capitoli di prova complessivamente articolati dalle parti perché vi era già agli atti copiosa allegazione circa le principali questioni su cui verteva la decisione e che, in ordine alla richiesta di addebito, veniva già provato per tabulas come la disgregazione della comunione spirituale e familiare si fosse consumata molto tempo prima della definitiva rottura.
Pertanto, la sentenza si poggiava su argomentazioni solide, avendo il Tribunale di primo grado semplicemente utilizzato le dichiarazioni, allegate dalla difesa dell'appellato, a completamento del percorso argomentativo e in piena coerenza con le altre risultanze processuali.
ii. quanto alla palese infondatezza della domanda di addebito: il rilevava come era CP_1 già stata ampiamente documentata quella che la giurisprudenza chiama “disgregazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi”; i messaggi allegati (risalenti a molti mesi prima la definitiva rottura del matrimonio) erano la prova evidente della preesistenza di condizioni di convivenza non più tollerabili e, pertanto, non poteva essere riconosciuto al marito l'addebito, come correttamente pronunciato dal primo giudicante.
A sostegno di questa tesi, parte appellata insisteva sul contenuto del messaggio di w.a.
(allegato 52) risalente al 13.10.2019. Il lamentava, inoltre, che all'epoca del CP_1 suddetto messaggio lo stesso non aveva ancora incontrato l'attuale compagna, sig.ra avendola conosciuta nel dicembre 2019 in occasione di una cena di lavoro;
Parte_2 rilevava poi che la rottura definitiva con la moglie era da far risalire al 23 febbraio 2020 così come era pacifico che la relazione con la iniziava a maggio del 2020. Parte_2
iii. in punto di mantenimento dei figli: parte appellata rilevava come la aveva già Pt_1 sul punto promosso reclamo avverso l'ordinanza presidenziale con la quale era stato disposto il mantenimento di 600,00 euro mensili per ciascun figlio. Importo che veniva confermato dalla Corte d'Appello di Firenze in occasione del reclamo, sulla base delle risultanze dell'indagine patrimoniale disposta dal Presidente del Tribunale di Pistoia, che disvelavano come la stessa aveva prodotto una relazione indicante, per gli anni Pt_1
2015-2019, una spesa media mensile di 4.616,94 euro per l'intero nucleo familiare composto da quattro persone. Pertanto, la somma mensile di 1200,00 euro, a cui andavano aggiunte le spese straordinarie, veniva ritenuta adeguata alle esigenze dei figli;
la stessa statuizione veniva poi operata dal Tribunale di Pistoia con la sentenza oggetto del presente gravame.
8 contestava fortemente la perizia prodotta da controparte– ritenuta tra l'altro CP_1 inammissibile per essere stata depositata oltre i termini- ritenendola fuorviante e finalizzata ad amplificare la rilevanza e la quantità di beni in suo possesso.
Assumeva quindi il che nessuno degli immobili in suo possesso , al contrario, CP_1 gravavano sullo stesso parecchi costi (IMU, oneri condominiali, tassa sui rifiuti, interventi per lavoro improcrastinabili).
Elencava poi una serie di impegni economici dallo stesso assunti in ragione della separazione e del mantenimento del nuovo nucleo familiare creato.
Quanto alla situazione reddituale della parte appellata rilevava di come la stessa Pt_1 avesse goduto di sopravvenienze attive anche in ragione della cospicua eredità ricevuta dal padre, elencando gli immobili di cui era divenuta comproprietaria siti in Roma e tutti messi
“a reddito” (all. 129,130) per un importo annuo pari a 41.151,00 euro.
Per questi motivi
, stante la posizione reddituale e patrimoniale della il Pt_1 CP_1 eccepiva infondata la domanda di assegno di mantenimento in favore della coniuge, dalla stessa non coltivata nel giudizio di primo grado, lasciando intendere di avervi rinunciato e quindi non riproponibile in appello. iv. in punto di spese di lite: il contestava quando dedotto dalla controparte, CP_1 ritenendo che le stesse non potevano essere compensate in ragione della palese infondatezza delle richieste avanzate dalla per aver quest'ultima appesantito l'iter Pt_1 giudiziale proponendo reclamo in Corte d'Appello avverso il decreto presidenziale, rigettato;
per aver tentato di occultare la propria situazione economica così da ottenere un ingiustificato profitto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con riferimento al primo motivo di appello avanzato dalla la Corte ritiene Pt_1 fondata la censura relativa alle statuizioni concernenti il mantenimento dei figli nei limiti di seguito precisati.
In via preliminare, occorre ribadire che il mantenimento dei figli trova il suo fondamento normativo negli articoli 315-bis e 337-ter del codice civile, i quali impongono a entrambi i genitori l'obbligo di contribuire in misura proporzionale alle proprie capacità economiche.
In seguito alla separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto;
in sostanza nell'esatta quantificazione occorre determinare le
9 attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, considerando i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti di cura assunti, nonché le risorse economiche di entrambi i genitori.
Quanto a quest'ultimo criterio, come noto, il principio di riferimento è quello della proporzionalità (Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. (Principio affermato in un caso di accertamento giudiziale della paternità, nel quale la sentenza di merito aveva dato conto della sola situazione reddituale del padre
e degli esborsi mensili sullo stesso gravanti, oltreché della condizione di studentessa universitaria della figlia, non autonoma economicamente, senza però indagare sulle risorse patrimoniali e reddituali della madre) Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023).
Nel caso di specie appare evidente che la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi sia da ritenersi florida, disponendo entrambi -affermati professionisti- di una rilevante capacità reddituale e di dotazioni patrimoniali consistenti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, non è necessario procedere a una ricostruzione dettagliata della capacità reddituale e patrimoniale, specie qualora questa sia indiscutibilmente florida, come nel caso di specie (Cass. Civ., Sez. I, n. 12196/2017); in tal senso si ribadisce il principio per cui ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali
(Cass. 4540/2008)
In atti risultano gli accertamenti svolti dalla GdF in primo grado che restituiscono un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi;
le parti nei loro rispettivi atti di questo giudizio hanno evidenziato reciprocamente l'insorgenza di variazioni economiche allegando le sopravvenienze che hanno interessato entrambi.
Questa Corte non ha ritenuto necessario dare seguito alle richieste istruttorie volte ad effettuare nuovi accertamenti, anche a mezzo CTU, ritenendo che già dalla lettura degli atti non emergessero circostanze tali da rimettere in discussione le proporzioni delle situazioni economiche dei coniugi che -come detto- hanno visto entrambe variazioni per sopravvenienze e che restano indiscutibilmente floride.
10 Resta dunque corretto l'impianto decisorio del giudizio di primo grado con riferimento alla ricostruzione dei redditi e alla proporzionalità degli stessi rispetto all'obbligo di mantenimento.
Altrettanto deve dirsi con riferimento alla valutazione concernente la circostanza secondo cui i figli della coppia hanno goduto, in costanza di matrimonio, di un elevato tenore di vita;
la circostanza peraltro non appare contestata e da questa discende la necessità che il medesimo tenore di vita debba essere garantito agli stessi anche dopo la separazione.
A tal riguardo consta in atti una relazione acquisita in primo grado, su produzione della parte che ha quantificato le spese medie della famiglia in circa 4.600 euro mensili. Pt_1
Tale importo emerge come ragionevole parametro di riferimento per individuare la quantificazione degli obblighi di mantenimento al fine di garantire la conservazione del medesimo tenore di vita.
Tuttavia, al fine della commisurazione dell'assegno di mantenimento in capo al padre -in considerazione del fatto che i figli risultano collocati presso la madre- non può non tenersi conto del fisiologico mutamento delle esigenze dei ragazzi legato alla crescita degli stessi
(peraltro già in essere secondo quanto ricostruito nella predetta relazione che dava conto di un incremento delle spese familiari nell'ultimo anno di analisi).
Sul punto si richiama il principio secondo cui nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni
e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere
l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente. sez. 1 - , Ordinanza
n. 22075 del 12/07/2022 (Rv. 665242 - 01).
Rispetto all'insorgenza di più elevate esigenze la ha allegato nei suoi atti le Pt_1 circostanze da cui trova scaturigine l'incremento. Sul punto peraltro non può non evidenziarsi che tale circostanza è evidente già sulla base delle massime di esperienza, così come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza (In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite
11 integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento. Cass.sez. 1 - ,
Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022 (Rv. 664764 - 01))
Come detto il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato in modo proporzionato al reddito e alle capacità economiche di entrambi i genitori, e non può a tal fine non tenersi conto nella valutazione della proporzionalità del contributo economico tra i due genitori, anche del tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
nel caso di specie, è evidente che l'appellato non sostiene spese dirette per il mantenimento dei figli, poiché questi risiedono stabilmente con la madre e trascorrono con lui un tempo limitato.
In ragione di tali circostanze, tenuto conto della capacità reddituale e patrimoniale dell'appellato, delle incrementate esigenze dei figli maggiorenni non autosufficienti e considerato altresì che nel frattempo, è divenuto padre di altri due figli, appare CP_1 congruo rideterminare l'assegno in euro 850,00 mensili per ciascuno dei figli.
1.2. L'appellante ha in sede di gravame avanzato altresì richiesta di mantenimento a suo favore.
Per quanto concerne la domanda di assegno di mantenimento per la moglie, la stessa risulta inammissibile.
Sul punto non può non rilevarsi che l'appellata non ha adeguatamente coltivato la richiesta in primo grado, non avendola reiterata nella precisazione delle conclusioni.
Non si ignora quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 1785/2018 (Anche nel vigore dell'attuale art. 189 c.p.c., come modificato dalla l. n. 353 del 1990, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, sebbene il convenuto si fosse limitato in sede di precisazione delle conclusioni a chiedere il rigetto della domanda principale, senza fare riferimento a quella di garanzia, ciò non ne comportasse
l'abbandono, attesa la consapevolezza della parte che il rapporto di garanzia sarebbe venuto in rilievo nell'ipotesi di accoglimento della domanda principale e non essendo peraltro contestato dal terzo il fondamento della domanda di garanzia)): nel caso concreto proprio all'esito di un'indagine in ordine alla condotta complessiva della parte (la domanda inizialmente spiegata non veniva reiterata nelle memorie successive, salvo essere rieditata nella memoria del giugno 2022, per poi essere nuovamente omessa nelle successive memorie ivi compresa la memoria di precisazione delle conclusioni) deve ritenersi che la stessa sia stata implicitamente rinunciata e pertanto la riproposizione in sede di appello deve ritenersi inammissibile.
12 Peraltro non può incidentalmente non evidenziarsi che, in ogni caso, la richiesta non risulterebbe fondata, considerata la situazione reddituale dell'appellata e l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 156 c.c. per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
2. Con riferimento al secondo motivo di appello, concernente il mancato accoglimento della domanda di addebito e conseguente addebito della separazione al marito, la sentenza di primo grado deve essere riformata ritenendosi che il giudice di primo grado non abbia fatto buon governo dei principi in materia di onere probatorio.
Relativamente a tale motivo, l'appellante contesta la decisione del giudice di primo grado ritenendo che non sia stata correttamente applicata la normativa in materia e che siano state travisate le risultanze istruttorie.
Come noto, la pronuncia di addebito presuppone che uno dei due coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Civ., 8.6.2009, n. 13185; Cass. Civ., 17.12.2010, n. 25560).
Quindi, la semplice violazione dei doveri ex art. 143 c.c. non può fondare la pronunzia di addebito, essendo necessario, altresì, fornire la prova che il comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri nascenti dal matrimonio abbia concretamente causato il fallimento del matrimonio e lo abbia causato in modo esclusivo (cfr. Cass. Civ. 24.2.2006,
n. 4203).
Ai fini dell'addebito della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere condotta attraverso una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambi i coniugi, di talchè non risulta possibile giudicare la condotta di un coniuge in modo isolato, senza metterla in relazione con quella dell'altro, poiché solo tale comparazione consente di accertare se e in che misura i rispettivi comportamenti abbiano inciso sulla crisi matrimoniale (Cass. Civ., 14.11.2001, n. 14162).
Con riferimento alla specifica violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, questa è in linea di principio considerata idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e giustifica di per sé l'addebito della separazione al coniuge responsabile. Tuttavia, affinché
l'infedeltà determini l'addebito, è necessario che essa abbia avuto un'incidenza causale sulla crisi coniugale;
qualora si accerti che il rapporto matrimoniale era già irrimediabilmente compromesso e ridotto a una mera convivenza formale, l'infedeltà non può essere considerata la causa determinante della separazione (Cass. Civ., 14.10.2010,
n. 21245).
La valutazione in ordine alla ricorrenza di tale causalità contempla dunque un accertamento in ordine alla preesistenza di una crisi coniugale già in atto e irreversibile, in un contesto di convivenza puramente formale (Cass. Civ., 19.7.2010, n. 16873; Cass.
13 Civ., 2.10.2012, n. 16767; Cass. Civ., 21.9.2012, n. 16089); l'onere della prova in relazione alla preesistenza di una cresi coniugale irreversibile spetta al coniuge contro cui è stata avanzata richiesta di addebito.
Nel caso di specie, è circostanza pacifica che l'appellato abbia intrapreso una relazione con un'altra donna quantomeno dal maggio 2020.
In relazione ai principi sopra menzionati deve ritenersi che l'onere probatorio relativo alla preesistenza della crisi matrimoniale prima della primavera del 2020 incombeva dunque sull'appellato.
Le conclusioni a cui è pervenuto il tribunale di primo grado in relazione all'assolvimento di tale onere non risultano condivisibili.
In tal senso non si ritiene che l'appellato abbia fornito la prova che l'instaurazione da parte sua di una relazione extraconiugale si sia innestata in un contesto familiare già disgregato in modo irrecuperabile.
Non appaiono sufficienti in tal senso i messaggi intercorsi tra le parti e valorizzati dal giudice di primo grado ( non riesco a comunicare con te. Mi accusi di tutto. Che
Pt_1 devo fare? Cerca di non mandarmi a fare in culo per ogni bischerata. Sarebbe un CP_1 buon inizio.. ammetto di avere sbagliato ieri ma x reazione. Nn litighiamo fra di
Pt_1 noi è già difficile andare avanti così”; tu non solo non collabori ma addirittura ti
Pt_1 schieri dalla sua parte quando ti fa comodo. E' davvero frustrante e non so per quanto riuscirò a reggere” non mi rompete i c… sono stufa”; nonché il messaggio del 13
Pt_1 ottobre 2019, nel quale la scrive “solo x dirti che al cinema non vengo.
Pt_1
Continuiamo le nostre vite separate. Dormi sul divano e fatti e fatti tuoi. E' inutile fingere che esista un rapporto che da tempo non c'è”.).
La valenza di tali messaggi non appare idonea a sostenere l'esistenza di una crisi irreversibile, ben potendo risultare esternazioni rese in occasione di singoli litigi poi superati o comunque non tali da sancire l'ineluttabilità della separazione;
peraltro, come emerge dallo screenshot del messaggio dell'ottobre 2019, pochi giorni dopo, nella medesima chat, i due si scambiano un invito per un convegno;
risultano di contro agli atti elementi documentali (con particolare riferimento al materiale fotografico) che spingono a ritenere la persistenza di una relazione tra i due che, anche a volersi ritenere in difficoltà, non appariva disgregata come necessario per escludere l'incidenza causale della violazione degli obblighi coniugali.
La sentenza argomenta poi la sussistenza della prova della preesistenza della crisi coniugale valorizzando le dichiarazioni scritte prodotte dall'odierno appellato: sul punto non può non evidenziarsi che le stesse non consistono in rituali deposizioni testimoniali e,
14 in quanto prove atipiche, non risultano idonee a sorreggere di per se sole la prova di un fatto.
Rispetto a tali dichiarazioni va precisato che l'appellato ha in sede di appello reiterato sul punto richiesta di prova a mezzo testi per la conferma delle stesse: la richiesta istruttoria non è stata ammessa risultando inammissibile la capitolazione della prova fatta chiedendo la conferma di una dichiarazione precedentemente resa;
parimenti questa Corte ha ritenuto inammissibili e comunque irrilevanti gli ulteriori capitoli di prova articolati dall'appellato atteso che ne emergeva l'ininfluenza rispetto alla piena dimostrazione della preesistenza della crisi (così come poco significativa appare la lettura del verbale di audizione testimoniale del teste escusso in primo grado). Tes_1
Agli atti del processo di primo grado risultano acquisite le testimonianze rese dalla colf e dal figlio dei coniugi: dalla lettura delle stesse emerge come unico dato certo che la crisi della relazione è insorta nella primavera del 2020 -con riferimento alla circostanza di dormire separati, la signora la colloca nel marzo, il figlio la colloca poche Per_3 Per_2 settimane prima del trasferimento del padre-, senza che risultino ulteriori dati conoscitivi che permettano di retrodatare la definitiva incrinatura del rapporto.
Se si tiene conto che la relazione con la nuova compagna era già in essere al momento in cui il andava via dalla casa coniugale, dall'analisi complessiva della vicenda CP_1 emergono elementi per ritenere che la relazione fosse iniziata già nei primi mesi del 2020, anche in considerazione del fatto notorio che dal 9.3.20 è stato disposto il lockdown nazionale per COVID.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che l'appellato, su cui incombeva il relativo onere, non abbia provato la non incidenza della violazione del dovere di fedeltà rispetto alla cesura coniugale.
L'intollerabilità della convivenza e la conseguente separazione sono pertanto attribuibili alla condotta dell'appellato, che ha provocato la frattura del legame coniugale: dunque, la separazione deve essere addebitata a suo carico.
3.L'accoglimento dell'appello seppure parziale comporta la necessità di rideterminare unitariamente le spese del giudizio, che possono essere integralmente compensate per entrambi i gradi tenuto conto dell'esito complessivo dell'esito complessivo della controversia e della particolare natura della questione concernente l'addebito di separazione.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello avanzato da così provvede: Parte_1
-ridetermina in € 850 mensili, per ciascuno dei figli, l'assegno di mantenimento a carico di a decorrere dalla presente decisione;
CP_1
15 -rigetta la domanda di mantenimento avanzata da;
Parte_1
-dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
-compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Firenze 28.3.25
Il cons. relatore
Vincenzo Savoia
La presidente
Isabella Mariani
16
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati: D.ssa Isabella Mariani Presidente D.ssa. Alessandra Guerrieri Consigliere Dott. Vincenzo Savoia Consigliere Relatore
riunita in Camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa n. r.g. 2587/2024, promossa da (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv.to Jacopo Parte_1 C.F._1
Tozzi (c.f. ) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, giusta C.F._2 procura in atti;
APPELLANTE
contro (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Controparte_1 C.F._3 Nicolao Berti (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, C.F._4 giusta procura in atti;
APPELLATO con l'intervento del PG.
La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 21/03/2025 sulle seguenti CONCLUSIONI:
Per parte appellante: “Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello, previo ogni adempimento di legge, ogni domanda ed eccezione avversaria respinta accogliere il presente appello alla sentenza del Tribunale di Pistoia n. 871/2024 pubblicata il 25 novembre 2024 e in pari data ex adverso notificata, e per l'effetto -addebitare la separazione al marito;
-disporre il contributo al mantenimento a favore dei figli maggiorenni ma incolpevolmente non autosufficienti di euro 1.500,00 mensile, oltre rivalutazione istat per ciascun figlio (totale euro 3.000,00 mensile) a decorrere dal momento della domanda;
-disporre un assegno di mantenimento a favore della moglie ex art. 156 c.c. da quantificare secondo giustizia, con rivalutazione istat annuale. -disporre e per l'effetto accogliere, all'occorrenza, le istanze istruttorie chieste dalla sig.ra con le memorie ex art. 183 n. 2 e 3 c.p.c. e CTU patrimoniale sui Parte_1
1 coniugi/genitori. -con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite disponendo a carico di controparte”.
Per parte appellata: ““Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per le ragioni espresse in atti, rigettata ogni contraria domanda, eccezione e/o istanza anche istruttoria,
In via istruttoria, seppur per mero tuziorismo difensivo e senza voler invertire l'onere probatorio, ammettersi con i testi indicati le prove orali che ha richiesto in primo grado e che sono state escluse (così come articolate nella comparsa di costituzione oltre che nelle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c. n.ri II e III). Con l'abilitazione, sempre con i testi indicati, alla relativa controprova per la denegata ipotesi di ammissione, anche in via parziale, dei capitoli di prova orale ex adverso richiesti. Sempre in via istruttoria insiste poi nelle istanze ex art.
210 c.p.c. formulate sempre in primo grado nei depositati scritti difensivi (ed in particolare nella comparsa di costituzione, nelle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. n.ri II e III, nelle note depositate rispettivamente in data 21.06.23 e 25.01.24 efferenti la revisione degli assegni di mantenimento dei figli e nonché in quelle a verbale Persona_1 Persona_2 depositate in data 9.06.23) opponendosi ancora una volta a quelle ex adverso richieste sia sempre ex art 210 c.p.c. che di CTU. Richiede anche in questa sede acché venga ordinato alla ricorrente di depositare tutti i contratti di locazione attualmente in essere Parte_1
a suo nome così come meglio specificato nelle memorie autorizzate rispettivamente depositate in data 30.08.23 e 9.02.24. Infine, reitera la formulata richiesta di ampliamento delle indagini patrimoniali nei confronti della stessa così come ha richiesto in Parte_1 primo grado con le note autorizzate depositate l'8.03.22, oltre che in quelle di replica del
15.03.23. Nel merito rigettare integralmente il proposto gravame in quanto infondato sia in fatto che in diritto con conseguente conferma in ogni sua statuizione - e dunque in ogni suo punto e capo-, della statuizione emessa in data in data 22.11.2024 dal Tribunale di Pistoia nella persona del Presidente Dott. Stefano Billet e del Giudice Rel. Dott. G. Nicola Latour, n.
871/2024 e depositata in Cancelleria il successivo 25.11.2024; Sempre ed in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario ed oneri di legge, nonché refusione di eventuali ulteriori spese di CTU e CTP”.
P.G.: “Visti gli atti”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Con sentenza n. 871/2024 il Tribunale di Pistoia si pronunciava, sul ricorso presentato da er sentire dichiarare la separazione giudiziale dal coniuge Parte_1 CP_1 col quale aveva contratto matrimonio in data 11.07.1996 e dalla cui unione
[...] erano nati i figli (nato il [...]) e (nato il [...]), Persona_2 Persona_1 come di seguito:
2 “Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, preso atto che con sentenza n. 454 del
31.5.2023 è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 1) rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
2) assegna la casa coniugale sita in Pistoia, alla Via Gora e Barbatole n. 126/A a 3) dispone l'obbligo di Parte_1 CP_1 di versare a a titolo di mantenimento dei figli maggiorenni non
[...] Parte_1 economicamente autosufficienti, € 1.200,00 (€ 600,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione
ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dell'assegno per nella nuova Per_1 quantificazione di € 600 da febbraio 2024 e con decorrenza dell'assegno per dalla Per_2 domanda;
4) le spese straordinarie, così come di seguito individuate, sono poste al 50% a carico di ciascun genitore […];5) condanna alla refusione di metà (1/2) delle Parte_1 spese di lite di questo giudizio in favore di liquidate in € 5.430,00 (1/2) per Controparte_1 compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge;
6) condanna alla refusione in favore di delle spese di lite relative alla fase Parte_1 Controparte_1 di reclamo innanzi alla Corte di Appello, liquidate in € 2.833,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Per quanto di interesse ai fini dell'impugnazione, il Giudice di prime cure così motivava la decisione:
i. Quanto alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, in ragione della violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del e del conseguente abbandono – CP_1 sempre da parte dello stesso – della casa coniugale, questa veniva rigettata. Il Tribunale intestato richiamava, in via preliminare, copiosa giurisprudenza di legittimità sul punto ossia di come la pronuncia di addebito presupponga che uno dei due coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri ex art 143 c.c. e sussista un nesso di casualità tra la violazione dei doveri matrimoniali e il determinarsi della intollerabilità della prosecuzione della convivenza;
che ai fini dell'addebitabilità della separazione, si rende necessaria una valutazione globale nonché una comparazione dei comportamenti di entrambi i coniugi, non potendo la condotta dell'uno essere giudicata senza un raffronto con quella dell'altro ovvero valutare se vi era già, o meno, una crisi già irrimediabilmente in atto, in un contesto caratterizzato da una convivenza solo formale.
Nel caso di specie, ritenuto pacifico che il resistente avesse una nuova compagna, quantomeno da maggio 2020, e che, dalla nuova relazione, a settembre 2023, nascevano due figli, tuttavia, alla luce dell'istruttoria svolta, la fine del matrimonio non poteva essere imputata alla violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito. Infatti, il resistente forniva la prova che tale relazione si era innestata in un contesto familiare già disgregato in modo irrecuperabile. Il giudice di prime cure richiamava, a sostengo della propria
3 decisione sul punto, quanto allegato dal – e non contestato dalla ricorrente - CP_1 riferibili al periodo antecedente alla rottura definitiva, a conferma di un clima familiare caratterizzato da tempo da litigi e scontri, ovvero i messaggi intercorsi tra le parti, come ad esempio il messaggio del 13 ottobre 2019, nel quale la così scriveva: “continuiamo Pt_1 le nostre vite separate. Dormi sul divano e fatti i fatti tuoi. È inutile fingere che esista un rapporto che da tempo non c'è” (cfr. doc. 52 allegato alla comparsa), nonché, le dichiarazioni dei colleghi di studio (cfr. doc 15, doc 16, doc 17, doc 13 allegato alla comparsa).
Il Giudice di primo grado, sempre in relazione alla prova per testi, assumeva che dalla testimonianza resa dal figlio non si potevano desumere elementi atti a confermare Per_2 la ricostruzione offerta dalla ricorrente ovvero elementi per smentire quanto rappresentato dal resistente.
La relazione extraconiugale intrapresa da non veniva considerata determinante CP_1 nel causare la definitiva rottura del rapporto coniugale e pertanto, la domanda di addebito veniva rigettata. In merito all'abbandono del tetto coniugale, lo stesso non veniva ritenuto rilevante ai fini dell'addebito della separazione, essendosi verificato quando, con tutta evidenza, l'unione si era già definitivamente conclusa.
ii. In punto di mantenimento dei figli, il Giudice di primo grado – dopo un'accurata disamina delle posizioni reddituali e patrimoniali delle parti, alla luce anche degli esiti delle indagini di polizia tributaria disposte dal Tribunale intestato – osservava come nell'ambito dell'obbligo di mantenimento del figlio minore o del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la determinazione del contributo dovuto dai genitori deve rispettare il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparativa dei loro redditi, insieme alle esigenze del figlio e al tenore di vita da lui goduto (cfr. Cass. civ.
27.5.2024, n. 14760). Nel quantificare il contributo dovuto dal resistente, veniva rilevato pacifico dal primo giudicante di come la coppia avesse, in costanza di matrimonio, un buon tenore di vita, circostanza testimoniata dall'immobile di ampia metratura ove era condotta la vita familiare e dalla disponibilità economica per avere aiuti domestici (domestiche e baby-sitter) a tempo pieno nonché dalle attività condotte dalla ricorrente (palestra, tennis, sci) e dalle vacanze condotte da tutta la famiglia e dalla ricorrente con le amiche.
Premesso ciò il giudice di primo grado, disponeva in favore dei figli un contributo pari a
600,00 euro mensili a decorrere dal mese di febbraio 2024, così come era stato stabilito in sede di ordinanza presidenziale.
iii. Infine, quanto alle spese di giudizio queste venivano compensate per metà, tenuto conto che anche le pretese economiche del resistente non erano state accolte;
per la residua metà venivano poste a carico della ricorrente, giacché soccombente sulla domanda di addebito, sul quantum dell'assegno di mantenimento per i figli nonché sulla domanda di
4 mantenimento in proprio favore che, sebbene non riproposta in sede di conclusioni, veniva comunque ritenuta infondata nel merito, attesa la sua condizione reddituale.
II. proponeva appello avverso la sentenza. Parte_1
i. Sulle statuizioni economiche e per l'effetto sulla errata ricostruzione reddituale e patrimoniale dei coniugi e sulla rideterminazione del contributo al mantenimento dei figli e della moglie: parte appellante operava una ricostruzione del patrimonio e del reddito dei coniugi (all. C con allegati) dalla quale il risultava titolare di un cospicuo patrimonio immobiliare CP_1
e dal quale poter ricavare consistenti redditi da locazione.
Quanto alla capacità reddituale del al 31.12.2022, parte appellante rilevava che CP_1 questa era stata determinata soltanto in parte sulla base dei dati risultante dalle dichiarazioni reddituali trasmesse all'Agenzia dell'Entrate.
Rispetto alla capacità reddituale del – derivante dai redditi da lavoro autonomo e CP_1 da lavoro dipendente (professore universitario) - la rilevava che, se a questi si Pt_1 fossero aggiunti gli ipotetici redditi da locazione dei vari immobili, escluso quello utilizzato come abitazione principale, si sarebbero potuti ottenere importi superiori e, a seconda dell'annualità, da due a cinque volte maggiore rispetto a quelli percepiti dalla stessa
Inoltre, il figurava quale titolare di numerose attività finanziare e di Pt_1 CP_1 rapporti bancari riscontrati a seguito dell'attività di accertamento della Guardia di Finanza nonché dalla banca dati dell'Agenzia dell'Entrate tra i quali conti correnti e conti di deposito, polizze assicurative etc. (v. pagg 17 e 18 dell'atto di appello).
Parte appellante rilevava di aver rinvenuto presso l'abitazione sita in Pistoia, Via Gora e
Barbatole, della documentazione attestante una serie di cospicui investimenti finanziari effettuati dal attraverso la banca in qualità di soggetto CP_1 Controparte_2 collocatore.
Rispetto all'assegno di mantenimento dei figli, la rilevava errato il quantum Pt_1 determinato dal primo giudicante di 600,00 euro mensili per ciascun figlio. Infatti, pacifico che il tenore di vita goduto dalla famiglia fosse di una certa rilevanza, parte appellante assumeva che l'assegno perequativo liquidato dal primo giudicante per ciascun figlio non poteva coprire neppure lontanamente una quota minoritaria dello stile di vita tenuto dai figli per le vacanze e i viaggi fatti coi genitori, risultando di fatto interamente a carico della madre il contributo per il ménage ordinario e quotidiano, in considerazione anche del fatto dell'aumentare dell'esigenze degli stessi, maggiori di quando il nucleo familiare era ancora costituito.
Parte appellante assumeva peraltro che la valutazione e la proporzionalità economica tra i due genitori doveva essere contemperata anche con il tempo di permanenza dei figli con
5 l'uno o l'altro genitore e come nel caso di specie il non affrontava alcuna spesa di CP_1 mantenimento diretto dei figli, in quanto degli stessi se ne occupava la madre a tempo pieno.
In punto di assegno di mantenimento a favore della moglie e a carico del marito, la Pt_1 evidenziava che la (modesta) liquidazione ricevuta per la “forzata” uscita dallo studio legale dalla stessa fondato e realizzato, comportava la titolarità di un reddito nettamente inferiore a quello del marito, soprattutto a decorrere dal 2023, anno in cui si esauriva la rateizzazione inerente alla liquidazione della uscita dallo studio associato e dovendo reinserirsi nuovamente nel mercato del lavoro. Peraltro, rilevava errata la sentenza laddove sosteneva che la ricorrente si avvaleva del diritto di abitazione della casa familiare poiché la stessa era in comunione tra i due genitori e la relativa assegnazione veniva a lei disposta in qualità di genitore collocatario;
asseriva poi che la stessa dimora, progettata dai coniugi per essere gestita e mantenuta con i guadagni di entrambi, comportava ingenti spese di manutenzione ordinaria a carico della stessa. Pt_1
Pertanto, parte appellante lamentava che quantomeno dal 2025 la situazione subiva una sostanziale modifica, rappresentata dall'esaurimento della percezione dell'indennità di liquidazione dallo studio, e per l'effetto sorgeva a favore della moglie il diritto all'assegno mensile ex art 156 c.c., la cui quantificazione veniva rimessa a giustizia.
ii. Sul rigetto della domanda di addebito della separazione al marito: odierna parte appellante lamentava la decisione del primo giudicante poiché si basava su motivazioni irragionevoli. In primo luogo, sottolineava la la pacifica instaurazione Pt_1 della relazione extraconiugale da parte del marito in costanza di matrimonio (e conseguente abbandono del tetto coniugale) ancor prima della separazione poi sfociata in giudiziale. Ed essendo l'instaurazione di una relazione extraconiugale una violazione grave degli obblighi matrimoniali idonea di per sé a far addebitare la separazione, l'onere della prova per ottenere l'addebito nei confronti del la moglie lo aveva esaudito, mentre spettava CP_1 al marito, per esimersi da ogni responsabilità, dimostrare che la relazione adulterina si era inserita in un matrimonio oramai del tutto venuto meno e inaridito;
onere della prova cui lo stesso non ottemperava.
In secondo luogo, la lamentava che il Tribunale di Pistoia, da un lato, aveva Pt_1 rigettato tutte le istanze istruttorie testimoniali di quei terzi che avevano rilasciato dichiarazioni finalizzate a sostenere, contrariamente al vero e/o con racconti de relato oppure privi di rilievo, che il matrimonio versava in una profonda crisi coniugale;
dall'altro lato, dapprima aveva ammesso testimonianze (dei figli e della colf)che invece confermavano il normale svolgimento del ménage familiare, in seguito le aveva disattese e travisate nella sentenza.
6 Parte appellante rilevava, inoltre, che alle dichiarazioni depositate in atti dal resistente, il giudice di primo grado aveva riconosciuto comunque una qualche sorta di significato decisivo, di contro le dichiarazioni allegate dalla on venivano prese minimamente Pt_1 in considerazione;
inoltre, veniva giustificato il rigetto dell'addebito sull'assunto che il matrimonio era già disgregato (e non semplicemente in crisi), dando rilevanza ad una conversazione messaggistica nella quale la moglie, a seguito di uno scatto di ira, comunicava al marito che quella domenica non sarebbero andati al cinema insieme;
posto che dopo tale messaggio la vita di coppia continuava pienamente, ciò era indice – senza alcuna sorta di dubbio secondo parte appellante– di una relazione che si trovava in uno stato fisiologico e non certamente nell'indifferenza coniugale.
In conclusione, sul punto, la amentava errata la sentenza laddove veniva ritenuto Pt_1 che la relazione extraconiugale si era inserita in un matrimonio oramai di facciata, quando invece i testimoni e le dichiarazioni rese dimostravano l'esistenza di un rapporto coniugale sostanzialmente funzionante;
sulla scorta di quanto sopra detto, chiedeva – in via istruttoria – l'ammissione delle testimonianze capitolate nelle memorie ex art 183 n.2 e 3
c.p.c.
iii)Sulla condanna alle spese processuali: sul punto parte appellante rilevava errata la decisione del primo giudicante poiché, stante la reciproca soccombenza, le spese del giudizio dovevano essere perlomeno compensate ex art 92 c.p.c.: da un lato, il rigetto della domanda del resistente di riduzione dell'assegno del figlio e la domanda per lite temeraria della moglie e dall'altro lato il rigetto della domanda di addebito con rideterminazione dell'assegno per i figli avanzate dalla ricorrente.
III. Con comparsa di costituzione e risposta contestava quanto ex Controparte_1 adverso dedotto ed eccepito:
i. Quanto al valore probatorio delle dichiarazioni rilasciate, parte appellata rilevava come il primo giudicante avesse fatto buon uso delle regole processuali, richiamando sul punto copiosa giurisprudenza di legittimità, secondo la quale “Nel vigente ordinamento processuale, mancando una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cosiddette atipiche, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti, se ed in quanto non smentite dal raffronto critico - riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato - con le altre risultanze del processo, come in caso di dichiarazioni scritte provenienti da terzi, che, pur raccolte fuori dal processo, non comportano la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che il contraddittorio si instaura con la loro produzione in giudizio» (Cass. civ., sez. I, ord.,
7 6 aprile 2023 n. 9507; così anche Cass. Sez. I, n. 17392 del 1° settembre 2015; Cass., Sez.
II, n. 1593 del 20 gennaio 2017).
Inoltre, rilevava il che il primo giudicante aveva ritenuto irrilevanti i circa 200 CP_1 capitoli di prova complessivamente articolati dalle parti perché vi era già agli atti copiosa allegazione circa le principali questioni su cui verteva la decisione e che, in ordine alla richiesta di addebito, veniva già provato per tabulas come la disgregazione della comunione spirituale e familiare si fosse consumata molto tempo prima della definitiva rottura.
Pertanto, la sentenza si poggiava su argomentazioni solide, avendo il Tribunale di primo grado semplicemente utilizzato le dichiarazioni, allegate dalla difesa dell'appellato, a completamento del percorso argomentativo e in piena coerenza con le altre risultanze processuali.
ii. quanto alla palese infondatezza della domanda di addebito: il rilevava come era CP_1 già stata ampiamente documentata quella che la giurisprudenza chiama “disgregazione della comunione spirituale e materiale dei coniugi”; i messaggi allegati (risalenti a molti mesi prima la definitiva rottura del matrimonio) erano la prova evidente della preesistenza di condizioni di convivenza non più tollerabili e, pertanto, non poteva essere riconosciuto al marito l'addebito, come correttamente pronunciato dal primo giudicante.
A sostegno di questa tesi, parte appellata insisteva sul contenuto del messaggio di w.a.
(allegato 52) risalente al 13.10.2019. Il lamentava, inoltre, che all'epoca del CP_1 suddetto messaggio lo stesso non aveva ancora incontrato l'attuale compagna, sig.ra avendola conosciuta nel dicembre 2019 in occasione di una cena di lavoro;
Parte_2 rilevava poi che la rottura definitiva con la moglie era da far risalire al 23 febbraio 2020 così come era pacifico che la relazione con la iniziava a maggio del 2020. Parte_2
iii. in punto di mantenimento dei figli: parte appellata rilevava come la aveva già Pt_1 sul punto promosso reclamo avverso l'ordinanza presidenziale con la quale era stato disposto il mantenimento di 600,00 euro mensili per ciascun figlio. Importo che veniva confermato dalla Corte d'Appello di Firenze in occasione del reclamo, sulla base delle risultanze dell'indagine patrimoniale disposta dal Presidente del Tribunale di Pistoia, che disvelavano come la stessa aveva prodotto una relazione indicante, per gli anni Pt_1
2015-2019, una spesa media mensile di 4.616,94 euro per l'intero nucleo familiare composto da quattro persone. Pertanto, la somma mensile di 1200,00 euro, a cui andavano aggiunte le spese straordinarie, veniva ritenuta adeguata alle esigenze dei figli;
la stessa statuizione veniva poi operata dal Tribunale di Pistoia con la sentenza oggetto del presente gravame.
8 contestava fortemente la perizia prodotta da controparte– ritenuta tra l'altro CP_1 inammissibile per essere stata depositata oltre i termini- ritenendola fuorviante e finalizzata ad amplificare la rilevanza e la quantità di beni in suo possesso.
Assumeva quindi il che nessuno degli immobili in suo possesso , al contrario, CP_1 gravavano sullo stesso parecchi costi (IMU, oneri condominiali, tassa sui rifiuti, interventi per lavoro improcrastinabili).
Elencava poi una serie di impegni economici dallo stesso assunti in ragione della separazione e del mantenimento del nuovo nucleo familiare creato.
Quanto alla situazione reddituale della parte appellata rilevava di come la stessa Pt_1 avesse goduto di sopravvenienze attive anche in ragione della cospicua eredità ricevuta dal padre, elencando gli immobili di cui era divenuta comproprietaria siti in Roma e tutti messi
“a reddito” (all. 129,130) per un importo annuo pari a 41.151,00 euro.
Per questi motivi
, stante la posizione reddituale e patrimoniale della il Pt_1 CP_1 eccepiva infondata la domanda di assegno di mantenimento in favore della coniuge, dalla stessa non coltivata nel giudizio di primo grado, lasciando intendere di avervi rinunciato e quindi non riproponibile in appello. iv. in punto di spese di lite: il contestava quando dedotto dalla controparte, CP_1 ritenendo che le stesse non potevano essere compensate in ragione della palese infondatezza delle richieste avanzate dalla per aver quest'ultima appesantito l'iter Pt_1 giudiziale proponendo reclamo in Corte d'Appello avverso il decreto presidenziale, rigettato;
per aver tentato di occultare la propria situazione economica così da ottenere un ingiustificato profitto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con riferimento al primo motivo di appello avanzato dalla la Corte ritiene Pt_1 fondata la censura relativa alle statuizioni concernenti il mantenimento dei figli nei limiti di seguito precisati.
In via preliminare, occorre ribadire che il mantenimento dei figli trova il suo fondamento normativo negli articoli 315-bis e 337-ter del codice civile, i quali impongono a entrambi i genitori l'obbligo di contribuire in misura proporzionale alle proprie capacità economiche.
In seguito alla separazione personale dei coniugi, nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio minore, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto;
in sostanza nell'esatta quantificazione occorre determinare le
9 attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, considerando i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti di cura assunti, nonché le risorse economiche di entrambi i genitori.
Quanto a quest'ultimo criterio, come noto, il principio di riferimento è quello della proporzionalità (Nel quantificare l'ammontare del contributo dovuto dal genitore non collocatario per il mantenimento del figlio, anche se maggiorenne e non autosufficiente, deve osservarsi il principio di proporzionalità, che richiede una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, oltre alla considerazione delle esigenze attuali del figlio e del tenore di vita da lui goduto. (Principio affermato in un caso di accertamento giudiziale della paternità, nel quale la sentenza di merito aveva dato conto della sola situazione reddituale del padre
e degli esborsi mensili sullo stesso gravanti, oltreché della condizione di studentessa universitaria della figlia, non autonoma economicamente, senza però indagare sulle risorse patrimoniali e reddituali della madre) Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 4145 del 10/02/2023).
Nel caso di specie appare evidente che la situazione economico-patrimoniale dei due coniugi sia da ritenersi florida, disponendo entrambi -affermati professionisti- di una rilevante capacità reddituale e di dotazioni patrimoniali consistenti.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, non è necessario procedere a una ricostruzione dettagliata della capacità reddituale e patrimoniale, specie qualora questa sia indiscutibilmente florida, come nel caso di specie (Cass. Civ., Sez. I, n. 12196/2017); in tal senso si ribadisce il principio per cui ai fini della determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali
(Cass. 4540/2008)
In atti risultano gli accertamenti svolti dalla GdF in primo grado che restituiscono un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi;
le parti nei loro rispettivi atti di questo giudizio hanno evidenziato reciprocamente l'insorgenza di variazioni economiche allegando le sopravvenienze che hanno interessato entrambi.
Questa Corte non ha ritenuto necessario dare seguito alle richieste istruttorie volte ad effettuare nuovi accertamenti, anche a mezzo CTU, ritenendo che già dalla lettura degli atti non emergessero circostanze tali da rimettere in discussione le proporzioni delle situazioni economiche dei coniugi che -come detto- hanno visto entrambe variazioni per sopravvenienze e che restano indiscutibilmente floride.
10 Resta dunque corretto l'impianto decisorio del giudizio di primo grado con riferimento alla ricostruzione dei redditi e alla proporzionalità degli stessi rispetto all'obbligo di mantenimento.
Altrettanto deve dirsi con riferimento alla valutazione concernente la circostanza secondo cui i figli della coppia hanno goduto, in costanza di matrimonio, di un elevato tenore di vita;
la circostanza peraltro non appare contestata e da questa discende la necessità che il medesimo tenore di vita debba essere garantito agli stessi anche dopo la separazione.
A tal riguardo consta in atti una relazione acquisita in primo grado, su produzione della parte che ha quantificato le spese medie della famiglia in circa 4.600 euro mensili. Pt_1
Tale importo emerge come ragionevole parametro di riferimento per individuare la quantificazione degli obblighi di mantenimento al fine di garantire la conservazione del medesimo tenore di vita.
Tuttavia, al fine della commisurazione dell'assegno di mantenimento in capo al padre -in considerazione del fatto che i figli risultano collocati presso la madre- non può non tenersi conto del fisiologico mutamento delle esigenze dei ragazzi legato alla crescita degli stessi
(peraltro già in essere secondo quanto ricostruito nella predetta relazione che dava conto di un incremento delle spese familiari nell'ultimo anno di analisi).
Sul punto si richiama il principio secondo cui nel giudizi di separazione e divorzio, a fronte della richiesta di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli (minorenni o maggiorenni
e non autosufficienti economicamente), giustificata dall'insorgenza di maggiori oneri legati alla crescita di questi ultimi, il giudice di merito, che ritenga necessarie tali maggiori spese, non è tenuto, in via preliminare, ad accertare l'esistenza di sopravvenienze nel reddito del genitore obbligato, ma a verificare se tali maggiori spese comportino la necessità di rivedere
l'assegno, ben potendo l'incremento di spesa determinare un maggiore contributo anche a condizioni economiche dei genitori immutate (o mutate senza alterare le proporzioni delle misure di ciascuno dei due), ovvero non incidere sulla misura del contributo di uno o di entrambi gli onerati, ove titolari di risorse non comprimibili ulteriormente. sez. 1 - , Ordinanza
n. 22075 del 12/07/2022 (Rv. 665242 - 01).
Rispetto all'insorgenza di più elevate esigenze la ha allegato nei suoi atti le Pt_1 circostanze da cui trova scaturigine l'incremento. Sul punto peraltro non può non evidenziarsi che tale circostanza è evidente già sulla base delle massime di esperienza, così come in più occasioni affermato dalla giurisprudenza (In tema di assegno di mantenimento del figlio, l'aumento delle esigenze economiche di quest'ultimo è notoriamente legato alla sua crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione. Ne consegue che le esigenze di cura, educazione, istruzione ed assistenza, crescenti con l'età - che devono essere soddisfatte dai genitori ai sensi dell'art. 337 ter, comma 1 c.c. - non possono ritenersi coperte ed assorbite
11 integralmente con l'assunzione del pagamento delle c.d. "spese straordinarie", dovendosi provvedere ad un proporzionale adeguamento dell'assegno di mantenimento. Cass.sez. 1 - ,
Ordinanza n. 13664 del 29/04/2022 (Rv. 664764 - 01))
Come detto il contributo al mantenimento dei figli deve essere determinato in modo proporzionato al reddito e alle capacità economiche di entrambi i genitori, e non può a tal fine non tenersi conto nella valutazione della proporzionalità del contributo economico tra i due genitori, anche del tempo di permanenza dei figli presso ciascun genitore;
nel caso di specie, è evidente che l'appellato non sostiene spese dirette per il mantenimento dei figli, poiché questi risiedono stabilmente con la madre e trascorrono con lui un tempo limitato.
In ragione di tali circostanze, tenuto conto della capacità reddituale e patrimoniale dell'appellato, delle incrementate esigenze dei figli maggiorenni non autosufficienti e considerato altresì che nel frattempo, è divenuto padre di altri due figli, appare CP_1 congruo rideterminare l'assegno in euro 850,00 mensili per ciascuno dei figli.
1.2. L'appellante ha in sede di gravame avanzato altresì richiesta di mantenimento a suo favore.
Per quanto concerne la domanda di assegno di mantenimento per la moglie, la stessa risulta inammissibile.
Sul punto non può non rilevarsi che l'appellata non ha adeguatamente coltivato la richiesta in primo grado, non avendola reiterata nella precisazione delle conclusioni.
Non si ignora quanto statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite n. 1785/2018 (Anche nel vigore dell'attuale art. 189 c.p.c., come modificato dalla l. n. 353 del 1990, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto che, sebbene il convenuto si fosse limitato in sede di precisazione delle conclusioni a chiedere il rigetto della domanda principale, senza fare riferimento a quella di garanzia, ciò non ne comportasse
l'abbandono, attesa la consapevolezza della parte che il rapporto di garanzia sarebbe venuto in rilievo nell'ipotesi di accoglimento della domanda principale e non essendo peraltro contestato dal terzo il fondamento della domanda di garanzia)): nel caso concreto proprio all'esito di un'indagine in ordine alla condotta complessiva della parte (la domanda inizialmente spiegata non veniva reiterata nelle memorie successive, salvo essere rieditata nella memoria del giugno 2022, per poi essere nuovamente omessa nelle successive memorie ivi compresa la memoria di precisazione delle conclusioni) deve ritenersi che la stessa sia stata implicitamente rinunciata e pertanto la riproposizione in sede di appello deve ritenersi inammissibile.
12 Peraltro non può incidentalmente non evidenziarsi che, in ogni caso, la richiesta non risulterebbe fondata, considerata la situazione reddituale dell'appellata e l'assenza dei presupposti previsti dall'art. 156 c.c. per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento.
2. Con riferimento al secondo motivo di appello, concernente il mancato accoglimento della domanda di addebito e conseguente addebito della separazione al marito, la sentenza di primo grado deve essere riformata ritenendosi che il giudice di primo grado non abbia fatto buon governo dei principi in materia di onere probatorio.
Relativamente a tale motivo, l'appellante contesta la decisione del giudice di primo grado ritenendo che non sia stata correttamente applicata la normativa in materia e che siano state travisate le risultanze istruttorie.
Come noto, la pronuncia di addebito presuppone che uno dei due coniugi abbia tenuto un comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza (cfr. Cass. Civ., 8.6.2009, n. 13185; Cass. Civ., 17.12.2010, n. 25560).
Quindi, la semplice violazione dei doveri ex art. 143 c.c. non può fondare la pronunzia di addebito, essendo necessario, altresì, fornire la prova che il comportamento di uno dei coniugi contrario ai doveri nascenti dal matrimonio abbia concretamente causato il fallimento del matrimonio e lo abbia causato in modo esclusivo (cfr. Cass. Civ. 24.2.2006,
n. 4203).
Ai fini dell'addebito della separazione, l'indagine sull'intollerabilità della convivenza deve essere condotta attraverso una valutazione complessiva dei comportamenti di entrambi i coniugi, di talchè non risulta possibile giudicare la condotta di un coniuge in modo isolato, senza metterla in relazione con quella dell'altro, poiché solo tale comparazione consente di accertare se e in che misura i rispettivi comportamenti abbiano inciso sulla crisi matrimoniale (Cass. Civ., 14.11.2001, n. 14162).
Con riferimento alla specifica violazione dell'obbligo di fedeltà coniugale, questa è in linea di principio considerata idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e giustifica di per sé l'addebito della separazione al coniuge responsabile. Tuttavia, affinché
l'infedeltà determini l'addebito, è necessario che essa abbia avuto un'incidenza causale sulla crisi coniugale;
qualora si accerti che il rapporto matrimoniale era già irrimediabilmente compromesso e ridotto a una mera convivenza formale, l'infedeltà non può essere considerata la causa determinante della separazione (Cass. Civ., 14.10.2010,
n. 21245).
La valutazione in ordine alla ricorrenza di tale causalità contempla dunque un accertamento in ordine alla preesistenza di una crisi coniugale già in atto e irreversibile, in un contesto di convivenza puramente formale (Cass. Civ., 19.7.2010, n. 16873; Cass.
13 Civ., 2.10.2012, n. 16767; Cass. Civ., 21.9.2012, n. 16089); l'onere della prova in relazione alla preesistenza di una cresi coniugale irreversibile spetta al coniuge contro cui è stata avanzata richiesta di addebito.
Nel caso di specie, è circostanza pacifica che l'appellato abbia intrapreso una relazione con un'altra donna quantomeno dal maggio 2020.
In relazione ai principi sopra menzionati deve ritenersi che l'onere probatorio relativo alla preesistenza della crisi matrimoniale prima della primavera del 2020 incombeva dunque sull'appellato.
Le conclusioni a cui è pervenuto il tribunale di primo grado in relazione all'assolvimento di tale onere non risultano condivisibili.
In tal senso non si ritiene che l'appellato abbia fornito la prova che l'instaurazione da parte sua di una relazione extraconiugale si sia innestata in un contesto familiare già disgregato in modo irrecuperabile.
Non appaiono sufficienti in tal senso i messaggi intercorsi tra le parti e valorizzati dal giudice di primo grado ( non riesco a comunicare con te. Mi accusi di tutto. Che
Pt_1 devo fare? Cerca di non mandarmi a fare in culo per ogni bischerata. Sarebbe un CP_1 buon inizio.. ammetto di avere sbagliato ieri ma x reazione. Nn litighiamo fra di
Pt_1 noi è già difficile andare avanti così”; tu non solo non collabori ma addirittura ti
Pt_1 schieri dalla sua parte quando ti fa comodo. E' davvero frustrante e non so per quanto riuscirò a reggere” non mi rompete i c… sono stufa”; nonché il messaggio del 13
Pt_1 ottobre 2019, nel quale la scrive “solo x dirti che al cinema non vengo.
Pt_1
Continuiamo le nostre vite separate. Dormi sul divano e fatti e fatti tuoi. E' inutile fingere che esista un rapporto che da tempo non c'è”.).
La valenza di tali messaggi non appare idonea a sostenere l'esistenza di una crisi irreversibile, ben potendo risultare esternazioni rese in occasione di singoli litigi poi superati o comunque non tali da sancire l'ineluttabilità della separazione;
peraltro, come emerge dallo screenshot del messaggio dell'ottobre 2019, pochi giorni dopo, nella medesima chat, i due si scambiano un invito per un convegno;
risultano di contro agli atti elementi documentali (con particolare riferimento al materiale fotografico) che spingono a ritenere la persistenza di una relazione tra i due che, anche a volersi ritenere in difficoltà, non appariva disgregata come necessario per escludere l'incidenza causale della violazione degli obblighi coniugali.
La sentenza argomenta poi la sussistenza della prova della preesistenza della crisi coniugale valorizzando le dichiarazioni scritte prodotte dall'odierno appellato: sul punto non può non evidenziarsi che le stesse non consistono in rituali deposizioni testimoniali e,
14 in quanto prove atipiche, non risultano idonee a sorreggere di per se sole la prova di un fatto.
Rispetto a tali dichiarazioni va precisato che l'appellato ha in sede di appello reiterato sul punto richiesta di prova a mezzo testi per la conferma delle stesse: la richiesta istruttoria non è stata ammessa risultando inammissibile la capitolazione della prova fatta chiedendo la conferma di una dichiarazione precedentemente resa;
parimenti questa Corte ha ritenuto inammissibili e comunque irrilevanti gli ulteriori capitoli di prova articolati dall'appellato atteso che ne emergeva l'ininfluenza rispetto alla piena dimostrazione della preesistenza della crisi (così come poco significativa appare la lettura del verbale di audizione testimoniale del teste escusso in primo grado). Tes_1
Agli atti del processo di primo grado risultano acquisite le testimonianze rese dalla colf e dal figlio dei coniugi: dalla lettura delle stesse emerge come unico dato certo che la crisi della relazione è insorta nella primavera del 2020 -con riferimento alla circostanza di dormire separati, la signora la colloca nel marzo, il figlio la colloca poche Per_3 Per_2 settimane prima del trasferimento del padre-, senza che risultino ulteriori dati conoscitivi che permettano di retrodatare la definitiva incrinatura del rapporto.
Se si tiene conto che la relazione con la nuova compagna era già in essere al momento in cui il andava via dalla casa coniugale, dall'analisi complessiva della vicenda CP_1 emergono elementi per ritenere che la relazione fosse iniziata già nei primi mesi del 2020, anche in considerazione del fatto notorio che dal 9.3.20 è stato disposto il lockdown nazionale per COVID.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ritiene che l'appellato, su cui incombeva il relativo onere, non abbia provato la non incidenza della violazione del dovere di fedeltà rispetto alla cesura coniugale.
L'intollerabilità della convivenza e la conseguente separazione sono pertanto attribuibili alla condotta dell'appellato, che ha provocato la frattura del legame coniugale: dunque, la separazione deve essere addebitata a suo carico.
3.L'accoglimento dell'appello seppure parziale comporta la necessità di rideterminare unitariamente le spese del giudizio, che possono essere integralmente compensate per entrambi i gradi tenuto conto dell'esito complessivo dell'esito complessivo della controversia e della particolare natura della questione concernente l'addebito di separazione.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello avanzato da così provvede: Parte_1
-ridetermina in € 850 mensili, per ciascuno dei figli, l'assegno di mantenimento a carico di a decorrere dalla presente decisione;
CP_1
15 -rigetta la domanda di mantenimento avanzata da;
Parte_1
-dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
-compensa tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.
Firenze 28.3.25
Il cons. relatore
Vincenzo Savoia
La presidente
Isabella Mariani
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