CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIV, sentenza 10/02/2026, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 841/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DD FRANCESCO, Presidente
IE FRANCESCO, LA
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5780/2023 depositato il 28/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5464/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 26/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F301148 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si rimettono agli atti.
Con il consenso delle parti viene acquisito lo stralcio della sentenza del tribunale di Velletri numero
2489/2024 depositata il 9/12/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5464/22/23 depositata il 26/04/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento n. TK501F301148/2021, notificato in data 06.08.2021, dall'Agenzia delle Entrate DP Roma
2, col quale accertava in capo all'odierno appellante redditi di capitale per € 2.260.355,00, derivanti dalla sua partecipazione alla società Società_1 S.r.l. a ristretta base.
L'accertamento nasceva da una verifica effettuata dalla G.d.F., la DP di Palermo, la quale emetteva nei confronti della società Società_1 S.r.l. un avviso di accertamento con il quale veniva accertato un reddito di impresa per € 4.520.710,00. Rilevata, la ristretta base e la presunzione di distribuzione di utili occulti ai soci, venivano imputati parte degli utili accertati (in base alle quote sociali) al sig. Nominativo_1 in qualità di socio.
La parte proponeva ricorso avverso il predetto avviso di accertamento, che dichiarava notificato in data
06.08.21, avente ad oggetto le imposte IRPEF Addizionali Regionale e Comunale e ai fini del contributo di solidarietà per l'anno di imposta 2016, con il quale era stato contestato un maggior reddito imponibile pari a € 4.520.710,00, maggiore IRPEF dovuta per € 461.927,00, maggiore addizionale regionale accertata dovuta per € 36.061, 43, maggiore addizionale comunale accertata per l'importo di € 9.811,00, maggiore contributo di solidarietà pari ad € 33.715,00 oltre irrogazione sanzione pecuniaria unica nell'importo di
€ 649.816,80, eccependone l'illegittimità, nonché l'infondatezza delle riprese e chiedendo quindi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, da liquidarsi con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Difensore_1.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio ribadendo la legittimità e correttezza del proprio operato ed in via preliminare, l'ufficio, eccepiva la tardività del ricorso di controparte.
Il Ricorrente depositava memoria nella quale, con specifico riferimento al punto pregiudiziale sollevato dalla Resistente, assumeva che la data della notifica rilevante ai fini della determinazione del termine per ricorrere era quella della ricezione dell'atto che, nel caso di specie, coincideva con la conoscibilità dell'atto notificato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 140 con deposito dell'atto presso la Casa Comunale. Inoltre, aggiungeva, che il termine era comunque rispettato anche volendo considerare notifica il "tentativo di notifica". Insisteva quindi nelle conclusioni come rassegnate in ricorso.
La CGT di I° dichiarava il ricorso inammissibile ex art. 21, primo c., D.Lgs. 546/92 e condannava la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 7.000,00.
In data 28.11.2023, la parte ha presentato appello avverso la sentenza di cui sopra, eccependo che:
- il Ente_Religioso_1 di prime cure ha errato nel ritenere non tempestivo il ricorso depositato, dichiarandolo inammissibile, ex art. 21, primo c., d.lgs. 546/92;
- non vi è stata la partecipazione alle verifiche fiscali. Omessa notificazione del processo verbale di constatazione e/o falsa applicazione degli artt. 33 e 60 del D.P.R. n. 600/1973, 52 del D.P.R. n.633/72 e 12 della Legge n. 212/2000;
- sostiene, infine, che sono stati commessi degli errori nel determinare il reddito della Società_1 e che, pertanto, anche il proprio avviso di accertamento sarebbe errato.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale II di Roma contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto ritenendo nullo di tutto ciò che è stato dalla parte documentato. Pertanto, chiede il rigetto dell'appello e, conseguentemente, la conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Il contribuente deposita agli atti ulteriori memorie difensive a sostegno della propria linea difensiva.
All'udienza del 19/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta inammissibile.
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene non meritevoli di accoglimento le censure mosse dal contribuente avverso l'impugnata sentenza la quale si ritiene, invece, esaustivamente motivata e, invero, del tutto condivisibile.
Infatti, l'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 stabilisce che il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
(CGT) deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnabile, nel caso di specie l'avviso di accertamento. Quando il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione (D.Lgs.
218/1997), il termine per proporre ricorso si sospende. Pertanto, si ha che al termine ordinario dei 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento (art. 21, c. 1, D.Lgs. 546/92) va aggiunto il termine di sospensione per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione
(art. 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997).
Dall'esame della documentazione depositata in atti viene riscontrato che l'avviso di accertamento è stato spedito con raccomandata a/r in data 29.07.2021 e consegnato al Sig. Nominativo_1 in data 06.08.2021, come risultante dalla firma apposta sulla cartolina esistente in atti. La conferma della data di notifica dell'atto viene confermata dall'istanza di accertamento con adesione nella quale è chiaramente riportato, dal difensore, che in data 06/08/2021 il contribuente aveva ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento n.
TK501F301148/2021 per l'anno 2016 protocollo n. 147578 del 16/06/2021.
Quindi, considerata la sospensione dei termini feriali per presentare ricorso, il termine è iniziato a decorrere dal 01.09.2021 sino all'08.10.2021 (37 giorni) quando la parte ha presentato istanza di accertamento con adesione. Pertanto dall'08.10.21 vanno considerati ulteriori 90 giorni + 23 giorni
(60-37).
Il termine ultimo per presentare ricorso, pertanto, andava a scadere il 28.01.2021 (che era un giovedì). La parte ha presentato ricorso il 31.01.2021. Più semplicemente dal 01/09/2021 al 30/01/2022 sono decorsi
152 giorni laddove i termini per l'impugnazione uniti a quelli dell'adesione sono pari a 150 giorni (60+90).
Pertanto, considerato che la tardività della notifica è motivo assorbente di ogni altro, alla luce dei su esposti motivi, è assolutamente corretta la valutazione proposta dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Roma circa la inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto mancante della prova della tempestività dell'impugnazione prevista dall'art. 21, del D.Lgs. n. 546 del 1992. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Riserva ex art. 35 d. lgs. n. 546/1992
Roma, 19 novembre 2025.
A scioglimento della riserva, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio respinge l'appello del contribuente e lo condanna a rifondere all'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale II di Roma le spese processuali del grado di appello, liquidate in € 8.000,00 oltre accessori come per legge.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 14, riunita in udienza il 19/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DD FRANCESCO, Presidente
IE FRANCESCO, LA
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
in data 19/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5780/2023 depositato il 28/11/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5464/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 22
e pubblicata il 26/04/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TK501F301148 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2016 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Le parti si rimettono agli atti.
Con il consenso delle parti viene acquisito lo stralcio della sentenza del tribunale di Velletri numero
2489/2024 depositata il 9/12/2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5464/22/23 depositata il 26/04/2023, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di
Roma dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal sig. Ricorrente_1, avverso l'avviso di accertamento n. TK501F301148/2021, notificato in data 06.08.2021, dall'Agenzia delle Entrate DP Roma
2, col quale accertava in capo all'odierno appellante redditi di capitale per € 2.260.355,00, derivanti dalla sua partecipazione alla società Società_1 S.r.l. a ristretta base.
L'accertamento nasceva da una verifica effettuata dalla G.d.F., la DP di Palermo, la quale emetteva nei confronti della società Società_1 S.r.l. un avviso di accertamento con il quale veniva accertato un reddito di impresa per € 4.520.710,00. Rilevata, la ristretta base e la presunzione di distribuzione di utili occulti ai soci, venivano imputati parte degli utili accertati (in base alle quote sociali) al sig. Nominativo_1 in qualità di socio.
La parte proponeva ricorso avverso il predetto avviso di accertamento, che dichiarava notificato in data
06.08.21, avente ad oggetto le imposte IRPEF Addizionali Regionale e Comunale e ai fini del contributo di solidarietà per l'anno di imposta 2016, con il quale era stato contestato un maggior reddito imponibile pari a € 4.520.710,00, maggiore IRPEF dovuta per € 461.927,00, maggiore addizionale regionale accertata dovuta per € 36.061, 43, maggiore addizionale comunale accertata per l'importo di € 9.811,00, maggiore contributo di solidarietà pari ad € 33.715,00 oltre irrogazione sanzione pecuniaria unica nell'importo di
€ 649.816,80, eccependone l'illegittimità, nonché l'infondatezza delle riprese e chiedendo quindi l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese, da liquidarsi con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Difensore_1.
Si costituiva in giudizio l'Ufficio ribadendo la legittimità e correttezza del proprio operato ed in via preliminare, l'ufficio, eccepiva la tardività del ricorso di controparte.
Il Ricorrente depositava memoria nella quale, con specifico riferimento al punto pregiudiziale sollevato dalla Resistente, assumeva che la data della notifica rilevante ai fini della determinazione del termine per ricorrere era quella della ricezione dell'atto che, nel caso di specie, coincideva con la conoscibilità dell'atto notificato dall'Ufficio ai sensi dell'art. 140 con deposito dell'atto presso la Casa Comunale. Inoltre, aggiungeva, che il termine era comunque rispettato anche volendo considerare notifica il "tentativo di notifica". Insisteva quindi nelle conclusioni come rassegnate in ricorso.
La CGT di I° dichiarava il ricorso inammissibile ex art. 21, primo c., D.Lgs. 546/92 e condannava la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidate in €. 7.000,00.
In data 28.11.2023, la parte ha presentato appello avverso la sentenza di cui sopra, eccependo che:
- il Ente_Religioso_1 di prime cure ha errato nel ritenere non tempestivo il ricorso depositato, dichiarandolo inammissibile, ex art. 21, primo c., d.lgs. 546/92;
- non vi è stata la partecipazione alle verifiche fiscali. Omessa notificazione del processo verbale di constatazione e/o falsa applicazione degli artt. 33 e 60 del D.P.R. n. 600/1973, 52 del D.P.R. n.633/72 e 12 della Legge n. 212/2000;
- sostiene, infine, che sono stati commessi degli errori nel determinare il reddito della Società_1 e che, pertanto, anche il proprio avviso di accertamento sarebbe errato.
Si costituisce in giudizio la Direzione Provinciale II di Roma contestando tutto quanto ex adverso dedotto, eccepito e richiesto ritenendo nullo di tutto ciò che è stato dalla parte documentato. Pertanto, chiede il rigetto dell'appello e, conseguentemente, la conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Il contribuente deposita agli atti ulteriori memorie difensive a sostegno della propria linea difensiva.
All'udienza del 19/11/2025, la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello risulta inammissibile.
La Corte, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene non meritevoli di accoglimento le censure mosse dal contribuente avverso l'impugnata sentenza la quale si ritiene, invece, esaustivamente motivata e, invero, del tutto condivisibile.
Infatti, l'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 546/1992 stabilisce che il ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
(CGT) deve essere proposto entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnabile, nel caso di specie l'avviso di accertamento. Quando il contribuente presenta istanza di accertamento con adesione (D.Lgs.
218/1997), il termine per proporre ricorso si sospende. Pertanto, si ha che al termine ordinario dei 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento (art. 21, c. 1, D.Lgs. 546/92) va aggiunto il termine di sospensione per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di accertamento con adesione
(art. 6, comma 3, D.Lgs. 218/1997).
Dall'esame della documentazione depositata in atti viene riscontrato che l'avviso di accertamento è stato spedito con raccomandata a/r in data 29.07.2021 e consegnato al Sig. Nominativo_1 in data 06.08.2021, come risultante dalla firma apposta sulla cartolina esistente in atti. La conferma della data di notifica dell'atto viene confermata dall'istanza di accertamento con adesione nella quale è chiaramente riportato, dal difensore, che in data 06/08/2021 il contribuente aveva ricevuto la notifica dell'avviso di accertamento n.
TK501F301148/2021 per l'anno 2016 protocollo n. 147578 del 16/06/2021.
Quindi, considerata la sospensione dei termini feriali per presentare ricorso, il termine è iniziato a decorrere dal 01.09.2021 sino all'08.10.2021 (37 giorni) quando la parte ha presentato istanza di accertamento con adesione. Pertanto dall'08.10.21 vanno considerati ulteriori 90 giorni + 23 giorni
(60-37).
Il termine ultimo per presentare ricorso, pertanto, andava a scadere il 28.01.2021 (che era un giovedì). La parte ha presentato ricorso il 31.01.2021. Più semplicemente dal 01/09/2021 al 30/01/2022 sono decorsi
152 giorni laddove i termini per l'impugnazione uniti a quelli dell'adesione sono pari a 150 giorni (60+90).
Pertanto, considerato che la tardività della notifica è motivo assorbente di ogni altro, alla luce dei su esposti motivi, è assolutamente corretta la valutazione proposta dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Primo Grado di Roma circa la inammissibilità del ricorso introduttivo, in quanto mancante della prova della tempestività dell'impugnazione prevista dall'art. 21, del D.Lgs. n. 546 del 1992. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Riserva ex art. 35 d. lgs. n. 546/1992
Roma, 19 novembre 2025.
A scioglimento della riserva, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio respinge l'appello del contribuente e lo condanna a rifondere all'Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale II di Roma le spese processuali del grado di appello, liquidate in € 8.000,00 oltre accessori come per legge.