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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 3319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3319 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MILANO SEZIONE VII CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Mauro Pacifico, ai sensi dell'art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. di R.G. 26018/2023 avente ad oggetto: appalto
TRA
( , in persona del suo l.r.p.t. dott. , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 rappr.ta e difesa dall'avv. Augusto Gigante del Foro di Milano ATTRICE OPPONENTE RICONVENZIONALISTA
E
1 ( ), in persona del suo l.r.p.t. , rappr.ta e CP_1 P.IVA_2 Controparte_2 difesa dall'avv. Diego Novello del Foro di Vicenza CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
come da verbale dell'udienza di discussione del 16.4.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Su ricorso della il Tribunale ingiungeva alla il pagamento CP_1 Parte_1 della somma di € 16.058,58, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo relativo alla “fornitura di specifici materiali e capi di abbigliamento”.
La si opponeva al decreto ingiuntivo notificatole deducendo, in Parte_1 sintesi: a) che i rapporti contrattuali effettivamente intercorsi tra le parti non erano riducibili ad una semplice “fornitura di specifici materiali e capi di abbigliamento”, essendo stati ben più articolati;
b) che era, infatti, avvenuto che essa opponente, “giovane startup innovativa” operante nel campo della moda, tra novembre e dicembre 2020, aveva avviato una “collaborazione” C con la , società di ventennale esperienza nel campo della produzione e confezione di capi d'abbigliamento; c) che, in particolare, essa opponente, in relazione alle stagioni autunno/inverno 2021/2022 e primavera/estate 2022, C aveva commissionato alla lo sviluppo, su immagini e disegni forniti dal proprio legale rappresentante dott. , e la successiva produzione di due Pt_2 campionari d'abbigliamento nonché la produzione, in numero maggiore, di capi destinati alla vendita on-line; d) che, in relazione a tali prime commesse, C la aveva emesso fatture per il complessivo importo di € 102.716,50 che erano state regolarmente onorate da essa opponente;
e) che, successivamente,
“alla fine del mese di settembre 2021”, essa opponente aveva, poi, C commissionato alla lo sviluppo della collezione autunno/inverno
2022/2023, sempre partendo dalla realizzazione del relativo campionario C destinato ad essere mostrato, come espressamente reso noto alla stessa fin dal novembre 2021, nello show room di un famoso agente, la Tordini
Unipersonale s.r.l., a gennaio 2022 durante, e subito dopo, la settimana della moda milanese;
f) che era, dunque, “essenziale che la J6 sviluppasse”… “e producesse il campionario”… “entro la fine di dicembre 2021”; g) che, tuttavia, nonostante le numerosissime comunicazioni inviate al sig. CP_2 ed alla signora della J6 “per avere una data di consegna precisa entro Pt_3 fine dicembre 2021”, nonostante le ulteriori richieste di aggiornamenti e solleciti successivi a fine dicembre 2021 e nonostante le rassicurazioni ricevute dallo stesso sul fatto che la consegna del campionario CP_2 sarebbe avvenuta entro il 20.1.2022, era, in realtà, successo che il campionario era stato consegnato in due tranches, e, comunque, “senza la maglieria”, soltanto il 10.2.2022 e l'8.3.2022; h) che il legale rappresentante di essa opponente, dott. , speranzoso di poter ancora mettere a frutto almeno Pt_2 parzialmente il proprio “enorme impegno”, aveva “ritira[to] comunque il campionario” benché “consegnato parzialmente ed in enorme ritardo” e,
“spinto dalla propria integrità, etica, correttezza e buona fede”, aveva altresì C provveduto al pagamento delle relative fatture emesse dalla (fatture n.ri 62/2022 e 142/2022) per il complessivo importo di € 12.262,83, così come, 2 nell'ottobre del 2022, spinto dalle insistenze della controparte, a fronte C dell'emissione da parte della delle ulteriori due fatture poi poste a sostegno della domanda monitoria, si era riservato di proporre un piano di rientro;
i) che, tuttavia, essa opponente doveva poi constatare che i tentativi di “salvare il salvabile” si erano rivelati del tutto inutili e che “il ritardo di consegna del campionario A/I 22-23 ne aveva compromesso completamente e definitivamente l'utilità e la funzione”, provocando ad essa opponente ingenti C danni;
l) che la condotta esecutiva della , poiché violativa di un termine essenziale per adempiere, aveva determinato la risoluzione di diritto del contratto;
m) che, in ogni caso, la medesima condotta, certamente concretava C un grave inadempimento;
n) che, in relazione alla condotta esecutiva della , essa opponente aveva, poi, subito innanzitutto un danno emergente derivante dall'inutile esborso della somma di € 20.000,00 pagata in anticipo per la locazione dello showroom della Tordini e delle ulteriori somme spese per un'attività di promozione della collezione ormai inutile;
o) che andavano, poi, considerati gli ulteriori danni derivanti dalla violazione del canone di buona fede nonché i danni morali subiti da essa opponente;
p) che andava, infine, considerato il danno da lucro cessante ovvero, quantomeno, da perdita di chance in relazione alla mancata vendita della collezione il cui campionario era stato tardivamente consegnato;
q) che, in ogni caso, essa opponente aveva ricevuto solo una “minima parte” dei beni indicati nelle fatture poste a sostegno della domanda monitoria, di guisa che la stessa domanda non poteva, in ogni caso, ritenersi fondata. La nell'atto di citazione in opposizione, rendeva, pertanto, le seguenti Pt_1 conclusioni:
“Voglia l'ill.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così giudicare:
NEL MERITO:
- accertare e dichiarare che i beni di cui alle fatture delle quali è stato ingiunto il pagamento sono stati consegnati solo in piccola parte;
inoltre e in ogni caso,
- accertare e dichiarare risolto il contratto d'appalto intercorrente tra la
e la ex art. 1457 c.c., o Pt_1 CP_1
- in subordine o in via alternativa, nell'ipotesi in cui non si dovesse ritenere la natura essenziale del termine pattuito, accertare e dichiarare il reiterato e grave ritardo nell'esecuzione della prestazione da parte della società convenuta e quindi il suo inadempimento, e conseguentemente ritenere e dichiarare risolto il rapporto negoziale ai sensi dell'art. 1453 c.c. e 1455 c.c., con efficacia retroattiva;
per l'effetto
- revocare e dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo N. 8797/2023, emesso dal Tribunale di Milano, in persona del dott. Luca Giani, in data 10/05/2023 e notificato al in data 15/05/2023 e l'inesistenza del credito Parte_1 azionato con il ricorso ex adverso temerariamente depositato;
ed
- in via riconvenzionale ordinare la restituzione di tutte le somme ad oggi corrisposte a con riferimento alla collezione P/E 2022/2023 per un CP_1 totale di 12.262,13, e condannare la stessa
- al risarcimento del danno patrimoniale da danno emergente nella misura di 97.829,17€, ovvero nella maggior o minor somma che dovesse risultare 3 all'esito dell'istruttoria,
- al risarcimento dei danni conseguenti all'autonoma violazione delle essenziali obbligazioni di correttezza e buona fede, nella misura che la S.V. vorrà quantificare in via equitativa;
- al risarcimento, sempre su base equitativa, dei danni morali patiti dal sig. C
per il comportamento estremamente inqualificabile adottato da e Pt_2
- ancora in via equitativa, al risarcimento per perdita di chance, prendendo in considerazione i vari elementi qui esposti e che emergeranno nel corso del giudizio, In ogni caso con interessi dal pagato e/o dovuto al saldo ex art. 1224 cc, nonché con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio, oltre accessori di legge ed il risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, primo e terzo comma, per le ragioni parimenti esposte in narrativa. Nella davvero non creduta ipotesi in cui dovesse essere, invece, CP_1 riconosciuta creditrice nei confronti di compensare il predetto Parte_1 credito con quanto spettante a a titolo di risarcimento dei danni Parte_1 come sopra quantificati.”.
La costituitasi, a sua volta, sempre in sintesi e per quanto Pt_1 effettivamente rilevante ai fini del decidere, deduceva: a) che tra le parti non era stato stipulato alcun termine per la consegna del campionario e, dunque, tantomeno, un termine di natura essenziale;
b) che era pur vero che, nel gennaio 2022, essa opposta aveva subito un rallentamento nella propria produzione ma tanto era stato determinato dal diffondersi dell'epidemia da Covid 19 all'interno dell'azienda e presso i propri fornitori;
c) che tale rallentamento non aveva, tuttavia, impedito ad altri clienti destinatari di campionari di vendere le proprie collezioni raccogliendo i relativi ordini;
d) che, d'altronde, la stessa aveva regolarmente ricevuto i campionari, Pt_1 provvedendo al pagamento degli stessi senza alcuna contestazione;
e) che, infatti, le fatture poste a sostegno della domanda monitoria non riguardavano il campionario ma il cd. left over ossia i materiali acquistati in vista della futura produzione e, poi, di fatto non utilizzati;
f) che, in ogni caso, i danni genericamente addotti dalla DGR8 era del tutto indimostrati e non potevano considerarsi conseguenza immediata e diretta dell'agere esecutivo di essa opposta.
C La instava, pertanto, per il rigetto dell'opposizione e di tutte le domande riconvenzionali proposte dalla Pt_1
Tutto ciò premesso tanto l'opposizione quanto le domande riconvenzionali proposte dalla non possono ritenersi fondate e vanno, pertanto, Pt_1 respinte.
La decisione deve prendere le mosse proprie dall'esame delle domande riconvenzionali di risoluzione contrattuale avanzate dall'attrice opponente, in relazione alle quali deve osservarsi come, in realtà, non possa dirsi provato che le parti abbiano effettivamente pattuito un termine per la consegna del campionario di cui si tratta e, dunque, a fortiori, che abbiano pattuito un termine di natura essenziale.
4 Non può non rilevarsi, infatti, come l'attrice opponente, entro i termini decadenziali di rito, in effetti, neppure ha compiutamente allegato in quali circostanze di tempo e di luogo e con quali concrete modalità le parti avrebbero effettivamente raggiunto un accordo, di rango contrattuale, in ordine al termine entro il quale sarebbe dovuta avvenire la consegna del campionario per il quale è lite.
D'altronde, le stesse comunicazioni richiamate dall'attrice opponente al riguardo (ci si riferisce ai messaggi whatsapp ed alle email di cui ai documenti da 12 a 21 in produzione della , se certamente contengono la Pt_1 manifestazione della propria volontà di ricevere la merce al più presto ed in tempo per esporla presso uno showroom già prenotato a tal fine nonché l'espressione di un successivo disappunto perché ciò non era avvenuto, non contengono alcun riferimento ad un termine di consegna già in precedenza pattiziamente stabilito né dal contenuto delle medesime comunicazioni può evincersi l'effettivo raggiungimento attraverso esse stesse di un accordo, di rango contrattuale, volto a fissare un determinato termine di consegna, potendosi unicamente rinvenire una generica rassicurazione da parte del legale C rappresentante della , sig. , circa il fatto che l'odierna opponente CP_2 stava “correndo” per cercare di consegnare il campionario entro il 20.1.2022 (cfr. scambio di messaggi del 15.1.2022 sub doc. n. 18 in produzione di parte attrice opponente).
Quand'anche, poi, diversamente opinando, si volesse ritenere le parti abbiano effettivamente determinato pattiziamente un termine di consegna e, perfino, un termine di consegna di natura essenziale, ugualmente le domande di risoluzione avanzate dall'attrice opponente non potrebbero ritenersi fondate.
Deve, infatti, rilevarsi che, come ben si evince dalla stessa prospettazione di parte attrice opponente oltre che dai documenti prodotti in atti dalle parti, la pur avendo – come detto –, nel gennaio 2022, manifestato il proprio Pt_1 disappunto per non aver, in quel momento, ancora ricevuto il campionario per il quale è lite, successivamente: a) tra il febbraio e gli inizi di marzo 2022, ha pacificamente ricevuto le consegne dello stesso campionario ancorché – in tesi
– tardive;
b) ha puntualmente provveduto al pagamento del relativo C corrispettivo in favore della in relazione alle fatture n.ri 62 e 142 del 2022 emesse da quest'ultima; c) ha mantenuto con la J6 una “normale” interlocuzione avente ad oggetto la possibile messa in produzione di alcuni capi e, perfino, il possibile sviluppo, in collaborazione, della collezione relativa alla successiva stagione “estiva” (ovvero alla stagione primavera/estate 2023) (cfr. messaggi sub doc. n. 28 in produzione di parte attrice opponente ed email sub doc. n. 35 in produzione di parte convenuta opposta); d) quantomeno fino all'ottobre del 2022, non ha mosso alcuna contestazione o richiesta nei confronti della J6, “riservandosi”, anzi, a fine ottobre 2022, “di proporre un piano di rientro” in relazione alle ulteriori due fatture emesse dalla J6 con riferimento al cd. left over, e cioè in relazione alle due fatture n.ri 209 e 239 del 2022 successivamente poste dall'odierna opposta a sostegno della domanda monitoria (cfr. atto di citazione in opposizione pag. 8 e messaggio del 28.10.2022 sub doc. n. 3 del fascicolo monitorio).
5 Orbene, tali condotte della DGR8, ad avviso del Tribunale, sono assolutamente idonee, per un verso, a concretare una rinuncia tacita a qualsivoglia termine essenziale ed ai conseguenti effetti risolutori e, per altro verso, ad escludere che l'eventuale ritardo nella consegna del campionario da C parte della (ove pure alla stessa effettivamente imputabile) possa costituire una condotta di grave inadempimento, risultando che, in definitiva, la DGR8 ha ampiamente accettato l'adempimento della controparte sia pure, in tesi, tardivo e parziale (ci si riferisce alla dedotta mancanza della “maglieria”).
Per tutto quanto innanzi, dunque, le domande riconvenzionali di risoluzione contrattuale, e conseguentemente anche le domande restitutoria e risarcitoria, proposte dalla devono essere respinte. Pt_1
Passando, quindi, all'esame della domanda avanzata in monitorio, deve poi rilevarsi che, come si è già sopra dato conto, secondo la stessa prospettazione di parte attrice opponente (cfr. atto di citazione in opposizione, pag. 8), il proprio legale rappresentante, in relazione alle fatture “poi azionate” (ovvero le fatture successivamente poste a sostegno della domanda monitoria), il 28.10.2022, si era “riserva[to] di proporre un piano di rientro” a mezzo del messaggio in pari data di cui al documento n. 3 del fascicolo monitorio – ossia il messaggio avente, l'invero ancor più esplicito, seguente tenore letterale:
“Buongiorno riesco a darti una risposta settimana prossima che Per_1 dovrei avere degli incassi e quindi proporti un piano di rientro. Ciao”. Ed, allora, ricordato che il riconoscimento di debito può assumere anche forma tacita e derivare da una qualunque manifestazione della consapevolezza dell'esistenza di un proprio debito determinato, ritiene il Tribunale che, sulla scorta di quanto appena rilevato, il complessivo debito in relazione al quale la C
ha, poi, agito in monitorio deve ritenersi precedentemente riconosciuto dalla DGR8.
Conseguentemente gravava sulla stessa l'onere di provare il proprio Pt_1 assunto fattuale secondo il quale avrebbe ricevuto solo una “minima parte” dei beni relativi al cd. left over.
L'attrice opponente non ha, tuttavia, offerto al processo alcuna concreta prova in tale senso.
La domanda avanzata in monitorio deve, dunque, ritenersi fondata e l'opposizione proposta dalla DGR8 deve essere, anch'essa, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice opponente e si liquidano come in dispositivo avuto riguardo al maggior valore delle domande riconvenzionali avanzate dalla DGR8 e qui respinte.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunziando sulle domande proposte, contrariis reiectis, così provvede:
6 1. rigetta l'opposizione e tutte le domande riconvenzionali proposte dalla
Parte_1
2. per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 8797/2023, che dichiara esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
3. condanna la al rimborso, in favore della delle spese di Parte_1 CP_1 lite, liquidate in € 14.000,00, oltre accessori per legge dovuti, per compensi professionali di avvocato.
Così deciso in Milano addì 17.4.2025
Il Giudice (dott. Mauro Pacifico)