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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 26/02/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
nella persona del dott. Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del
Lavoro, all'esito del deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 3958/2023 R.G.
Promossa da
, nato a [...] il [...], ivi residente (c.f. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo CodiceFiscale_1
studio dell'avvocato Daniele Rivieccio, che lo rappresenta e difende per procura speciale allegata al ricorso
Ricorrente
Contro
l' Controparte_1
elettivamente domiciliato in Cagliari, presso gli uffici
[...]
dell'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo
Spiga e Roberto Di Tucci per procura generale alle liti allegata alla memoria di costituzione
Convenuto
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.12.2023 il signor ha Parte_1
richiesto al Tribunale di voler accertare e dichiarare il proprio diritto al maggior indennizzo, corrispondente all'aggravamento del danno biologico da “ipoacusia neurosensoriale bilaterale” da cui è affetto, da
pagina 1 conglobarsi con il danno derivato dalle altre patologie indennizzate, e per l'effetto, per sentir condannare l' al pagamento delle somme CP_1
dovute, oltre interessi legali e/o rivalutazione monetaria, se maggiore,
con decorrenza di legge.
A fondamento del ricorso ha esposto di godere di una rendita CP_1
corrispondente al danno biologico complessivo del 17%, di cui 2% per
“ipoacusia percettiva bilaterale”, 6% per “sindrome del tunnel carpale bilaterale” e 10% per “spondilo discopatia lombare”, con decorrenza dal
1.12.2019.
In ragione dell'aggravamento dei postumi afferenti all'ipoacusia bilaterale, in data 20.11.2019, aveva presentato all' domanda per CP_1
ottenere la revisione del danno biologico e l'incremento del relativo indennizzo.
L' aveva tuttavia respinto la domanda e la relativa opposizione, CP_1
confermando la percentuale già in godimento.
2. L' ha resistito in giudizio, chiedendo il rigetto dell'avversa CP_1
domanda in ragione della sua infondatezza, atteso che non sussisteva alcun aggravamento.
3. La causa è stata istruita con produzioni documentali e mediante c.t.u..
******
4. La domanda è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il consulente tecnico d'ufficio, con relazione che qui si richiama integralmente, dopo accurati esami medici e attento studio dei documenti prodotti, ha affermato che “il Sig. presenti una ipoacusia Parte_1
bilaterale, neurosensoriale, con interessamento dei toni acutissimi del
campo tonale”.
Il perito officiato dal Tribunale ha quindi specificato che “In
riferimento alla ipoacusia del Sig. è doveroso evidenziare Parte_1
come la curva audiometrica in atti, eseguita in data 12.02.18, abbia un
andamento abbastanza tipico di un deficit uditivo da trauma acustico
pagina 2 cronico bilaterale;
infatti, è presente un interessamento dei toni
acutissimi del campo tonale e l'esame è stato eseguito in costanza di
lavoro.
Mentre nel tracciato del 13.01.22 è chiaramente presente una
componente plesbiacusica;
infatti, è presente un interessamento
pantonale e l'esame è stato eseguito a distanza di oltre tre dalla cessazione dell'attività lavorativa”.
Lo stesso consulente ha infine concluso sostenendo che “sulla base
delle tabelle di cui al D.M.12 luglio 2000, il danno biologico CP_1
conseguente alla seguente ipoacusia, utilizzando per la stima
l'audiometria eseguita in data 12.02.18, corrisponde al 7% (sette per
cento) - codice 312 [Deficit uditivo bilaterale parziale] che rimanda
all'allegato 1 - . Parte_2
Avendo l' gia riconosciuto al ricorrente un danno biologico del CP_1
17% (diciassette per cento) adottando per la valutazione complessiva dei
vari danni il sistema della semisomma e tenendo conto delle
menomazioni coesistenti e di quelle concorrenti, il danno biologico
complessivo corrisponde al 22% (ventidue per cento) dalla data della
domanda di aggravamento (20.11.19)”.
Le argomentate conclusioni del consulente tecnico d'ufficio devono condividersi poiché esenti da vizi logici ed esaustivamente motivate.
Ritiene il giudicante che il ricorrente abbia diritto al maggior indennizzo in rendita, siccome rapportato ad un danno biologico complessivamente quantificato nella misura del 22%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento (20.11.2019).
5. In virtù della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' deve CP_1
essere condannato alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M.
55/2014 come da ultimo modificato, tenendo conto del valore della causa e osservata la tabella per le cause in materia previdenziale.
Lo scaglione di valore di riferimento è quello compreso tra euro
pagina 3 5.200,01 ed euro 26.000,00, considerato che la domanda di parte ricorrente viene accolta per la differenza tra l'indennizzo commisurato ad un danno biologico del 22% e quello già in godimento.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore del difensore di parte ricorrente, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., avendone il medesimo dichiarato la mancata riscossione.
6. Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accerta e dichiara che il signor ha diritto di Parte_1
percepire il maggior indennizzo in rendita, siccome commisurato ad un danno biologico del 22%, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa di aggravamento (20.11.2019);
2) per l'effetto, condanna l' al pagamento della differenza CP_1
tra la misura del maggior indennizzo spettante in rendita e quanto già
corrisposto, oltre alla maggior somma tra interessi legali di mora e rivalutazione monetaria, con decorrenza come per legge dal 121° giorno dopo la domanda amministrativa di aggravamento (20.11.2019);
3) condanna l' alla rifusione in favore del ricorrente delle CP_1
spese processuali, che liquida in euro 2.697,00 per compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge,
disponendone la distrazione in favore dell'avvocato Daniele Rivieccio;
4) pone definitivamente a carico dell' le spese di CP_1
consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Cagliari, 26.2.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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