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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/05/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 20/05/2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 3237/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il Parte_1
10/02/1969, C.F. , elettivamente domiciliato in Patti in Via C.F._1
Cristoforo Colombo 208/210 Messina Italia, presso lo studio dell'Avv. QUINCI
DOMENICO che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Merito ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17/10/2023 parte ricorrente esponeva di aver presentato, in data 07/10/2021, domanda amministrativa per essere sottoposto ad accertamento sanitario per vedersi riconoscere il proprio diritto a godere dell' assegno ordinario di invalidità; che, a seguito di visita medica, la competente
Commissione rigettava la domanda per mancanza del requisito sanitario;
che a seguito di ricorso Amministrativo, rimasto inevaso, aveva depositato in data
09/09/2022 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per la richiesta di detta prestazione;
che all'esito della consulenza, il C.T.U., Dott.
aveva confermato il parere reso dalla Commissione Persona_1 sostenendo: “In conclusione le infermità riscontrate in capo a , Parte_1
bracciante agricolo, oggi di anni 54, non sono in atto tali da porLo in condizioni di riduzione permanente della capacità lavorativa, in attività sue confacenti, in misura superiore a 2\3, col che si conferma il parere espresso nella fase amministrativa della vertenza.”
L'odierno ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto all'assegno ordinario di invalidità sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al CP_1
pagamento del beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Parte ricorrente chiedeva ed otteneva con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Patti del 16/10/2023 l'ammissione, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 09/03/2024 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e l'inammissibilità della domanda di condanna dell' alla corresponsione della relativa prestazione, CP_1
contestando altresì la fondatezza delle ragioni di parte ricorrente per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite il rinnovo del C.T.U.
2 All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità (giudizio iscritto al n. 3230/2022 R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, non riconosceva il requisito sanitario utile al fine dell'assegno ordinario di invalidità.
Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio dell'assegno ordinario di invalidità
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, ha concluso: “non sussistono allo stato attuale i presupposti sanitari di cui agli artt. 1 e 2 della Legge
222/1984, in quanto non si rileva una riduzione permanente della capacità lavorativa in attività confacenti alle sue attitudini in misura superiore ai due terzi.
Non sussiste, pertanto, il requisito sanitario utile al riconoscimento dell'Assegno
Ordinario di Invalidità”
Lo stesso ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e comprovate dalla visita effettuata.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., ribadite anche nel rispondere in maniera puntuale e convincente alle osservazioni formulate da parte ricorrente, sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Tali conclusioni impongono il rigetto del ricorso.
La parte va esonerata dalle spese ex art. 152 disp att c.p.c. essendovi la relativa dichiarazione in atti.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 17/10/2023 nei confronti dell' in persona del legale
3 rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- esonera parte ricorrente, ex art. 152 disp att c.p.c dal pagamento delle spese processuali;
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU CP_1
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 20/05/2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
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