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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 20/03/2025, n. 358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 358 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3752/2022, introdotta
DA
ID DO (c.f.: [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Carlo Alberto Garofalo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S. (c.f.: 80078750587), in persona del Presidente p. t. RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto al riconoscimento della NASPI dall'11.5.2022 all'8.7.2022; per l'effetto, condannare l'I.N.P.S. al pagamento della somma di € 2.600,00 o del diverso importo di giustizia;
spese vinte, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.12.2022, il sig. UI DO esponeva di aver ricevuto, in data 21.11.2022, comunicazione a mezzo P.E.C. di diniego, da parte dell'I.N.P.S., delle domande del 17.5.2022 e del 11.7.2022, presentate per la percezione dell'indennità di disoccupazione per il periodo dall'11.5.2022 all'8.7.2022.
Rappresentava di essere stato assunto da Ligabue S.p.a. con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato per operatori pluriservizio (bar, self-service, ristoranti e shop) a bordo delle navi, per il periodo dal 25.2.2022 al 25.8.2022, e che detto contratto veniva trasformato, prima della scadenza, in contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dall'1.8.2022.
Precisava di essere sbarcato in data 10.5.2022 per fine chiamata e di essere stato richiamato per imbarcarsi in data 9.7.2022, come da dichiarazioni del datore di lavoro.
Riferiva che l'I.N.P.S. di Avellino aveva rigettato le domande di NASPI in quanto “il lavoratore è stato assunto a tempo indeterminato con contratto di lavoro
1 subordinato a partire dal 25.2.2022 così come riportato dal portale UNILAV”.
Sottolineava di aver presentato direttamente all'I.N.P.S. le comunicazioni obbligatorie estratte dal portale regionale, relative al rapporto di lavoro instaurato con la società
Ligabue, unitamente all'attestazione resa dal dirigente responsabile del Centro per l'Impiego in ordine alla decorrenza del rapporto indeterminato dall'1.8.2022.
Impugnava il provvedimento negativo e rivendicava il diritto alla prestazione aspirata, nella misura di € 2.600,00.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l'I.N.P.S. innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'I.N.P.S. non si costituiva in giudizio, benché ritualmente intimato, e ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza. MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti appresso indicati.
L'azione intentata dal ricorrente si focalizza sull'accertamento del diritto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per il periodo di interruzione del rapporto lavorativo dall'11.5.2022 all'8.7.2022.
Giova precisare che il sig. UI, in forza del succitato contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, era stato assunto da Ligabue S.p.a., quale impresa appaltatrice di Grimaldi Euromed S.p.a., con durata limitata dal 25.2.2022 al 25.8.2022, con inquadramento nel 4° livello C.C.N.L. pubblici esercizi, come integrato dal contratto per il personale navigante a bordo delle navi traghetto dell'1.10.2019.
La tipologia contrattuale di lavoro a chiamata o lavoro intermittente costituisce una peculiarità nel contesto della subordinazione, in quanto tale vincolo, nei periodi non lavorati, non sussiste, a differenza di quanto avviene nella tipologia ordinaria di rapporto lavorativo subordinato, che, invece, presenta un unico ed interrotto vincolo, presente senza soluzione di continuità. Di conseguenza, l'assenza di subordinazione nei periodi in cui non vi è chiamata fa sorgere il diritto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione.
Nel lavoro intermittente, la prestazione lavorativa viene richiesta dal datore solo quando egli lo reputi necessario, atteso che il lavoratore opera, per l'appunto, su chiamata, in assenza della quale egli resta obbligato alla sola disponibilità delle energie psicofisiche, senza obbligo di impiego e, d'effetto, senza retribuzione.
Per tali ragioni, il legislatore parifica tale condizione ad uno stato di disoccupazione ed estende il riconoscimento del diritto alla N.A.S.p.I. anche a tale tipologia di lavoratori.
Al riguardo, si osserva che l'indennità di disoccupazione, nelle sue varie declinazioni
(I.D.O., I.D.A., I.D.R.R., speciale, ridotta, ecc.), inizialmente era uno strumento di integrazione salariale riconosciuto ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione.
2 Dall'1.1.2013 è entrata in vigore l'assicurazione sociale per l'Impiego (A.S.p.I.), introdotta con L. 92/2012, che ha sostituito sia l'indennità di disoccupazione che l'indennità di mobilità, a sua volta sostituita dalla nuova assicurazione sociale per l'impiego (N.A.S.p.I.), prevista e regolata dal D. Lgs. 22/2015, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dall'1.5.2015.
In specie, l'art. 3 co. 1 D. lgs. 22/2015 pone il requisito del carattere involontario della condizione di disoccupazione, che certamente si riscontra in capo al lavoratore a chiamata nei periodi in cui, non già per propria volontà, ma per decisione discrezionale del datore di lavoro, rimane inoperante e privo di retribuzione. La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, co. 221-222), con l'introduzione della lett. c bis) dell'art. 3 D. 22, ha, poi, ampliato la platea dei destinatari dell'indennità, come chiarito dalla circolare I.N.P.S. n. 4 del 4.1.2022 a decorrere dall'1.1.2025.
Dunque, anche in pendenza di un contratto intermittente, per il lavoratore a chiamata inattivo sorge il diritto alla N.A.S.p.I., purché siano soddisfatti i requisiti contributivi prescritti dalla normativa succitata (art. 3), ossia il versamento di contributi per almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si rileva la fondatezza della prospettazione di parte ricorrente, anche in ragione dell'assenza di qualunque contraria deduzione da parte dell'Istituto di previdenza, rimasto contumace e silente in ordine al riconoscimento dell'indennità. Sul punto, si osserva che l'omessa costituzione in giudizio del resistente non è idonea a lasciar ritenere non contestati i fatti dedotti dalla parte ricorrente (Cassazione civile, sez. lav., 21/11/2014, n. 24885: “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova”; Cassazione civile, sez. III, 23/06/2009, n. 14623:
“L'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema”; Cass., n. 4301/1985,; Cass., sez. lav., n. 4800/1989).
Dunque, in caso di contumacia della parte convenuta, come nell'ipotesi di specie, opera la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (ex art. 115 c.p.c.) e, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare i fatti costitutivi dei pretesi diritti (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. lav., 27/04/2022, n. 1245).
Ebbene, l'inquadramento fattuale e giuridico operato dal ricorrente impone di ritenere fondato il diritto al riconoscimento dell'indennità N.A.S.p.I. rivendicata in ricorso.
L'impugnata comunicazione del 21.11.2022 rivela che l'Istituto di previdenza aveva rigettato la domanda di disoccupazione in ragione dell'esistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui decorrenza era stata ivi erroneamente individuata dal 25.2.2022. Tuttavia, il sig. UI ha dato prova dell'insussistenza di tale circostanza e della
3 permanenza della condizione di disoccupazione involontaria, affoliando anzitutto il contratto con cui ha stipulato la conversione ex nunc del rapporto in lavoro a tempo indeterminato, cioè con decorrenza dall'1.8.2022 e senza retrodatazione alla data della stipula del contratto a termine convertito, circostanza che emerge chiaramente dal certificato storico in atti, rilasciato dal Centro per l'impiego (mod. C2).
A ciò si aggiunga che il ricorrente ha provveduto a consegnare direttamente all'Istituto le comunicazioni UniLav rilasciate in data 25.10.2022 dal Responsabile dello stesso
Centro per l'impiego di Avellino, comunicazioni che evidenziano l'effettiva decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da individuarsi alla data dell'1.8.2022, con l'evidente conseguenza della sussistenza del requisito della disoccupazione nel periodo dall'11.5.2022 all'8.7.2022 ed al momento della presentazione delle due domande amministrative.
Invero, il ricorrente ha altresì prodotto sia la comunicazione dello sbarco avvenuto in data 10.5.2022, sia quella del successivo imbarco del 9.7.2022, con ciò comprovando la condizione di disoccupazione medio tempore.
Sussistono, dunque, i presupposti per il riconoscimento dell'agognata provvidenza, mentre si rivela erronea l'individuazione della data di decorrenza del rapporto a tempo indeterminato, come operata dall'I.N.P.S. ed invece successiva alla disoccupazione.
S'impone, dunque, l'accoglimento del ricorso.
La pronuncia di condanna viene emessa in forma generica, non potendo essere avallata la quantificazione monetaria operata in ricorso, laddove non stati precisati i sottesi criteri di calcolo, soprattutto in ordine all'elemento della retribuzione media mensile imponibile. Pertanto, competerà all'Istituto determinare il quantum del trattamento.
Assorbito ogni altro profilo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di UI DO alla percezione dell'indennità N.A.S.p.I. per il periodo dall'11.5.2012 all'8.7.2022 e, per l'effetto, condanna l'I.N.P.S., in persona del Presidente p. t., all'erogazione della prestazione nella misura di legge;
2) condanna l'I.N.P.S., in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 885,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 20.3.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza Il Giudice del lavoro, dott. Domenico Vernillo, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al R. G. n. 3752/2022, introdotta
DA
ID DO (c.f.: [...]), rappresentato e difeso, in virtù di procura in atti, dall'avv. Carlo Alberto Garofalo, presso cui è elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S. (c.f.: 80078750587), in persona del Presidente p. t. RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
PER PARTE RICORRENTE: dichiarare il diritto al riconoscimento della NASPI dall'11.5.2022 all'8.7.2022; per l'effetto, condannare l'I.N.P.S. al pagamento della somma di € 2.600,00 o del diverso importo di giustizia;
spese vinte, con attribuzione.
SVOLGIMENTO del PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.12.2022, il sig. UI DO esponeva di aver ricevuto, in data 21.11.2022, comunicazione a mezzo P.E.C. di diniego, da parte dell'I.N.P.S., delle domande del 17.5.2022 e del 11.7.2022, presentate per la percezione dell'indennità di disoccupazione per il periodo dall'11.5.2022 all'8.7.2022.
Rappresentava di essere stato assunto da Ligabue S.p.a. con contratto di lavoro intermittente a tempo determinato per operatori pluriservizio (bar, self-service, ristoranti e shop) a bordo delle navi, per il periodo dal 25.2.2022 al 25.8.2022, e che detto contratto veniva trasformato, prima della scadenza, in contratto a tempo indeterminato, con decorrenza dall'1.8.2022.
Precisava di essere sbarcato in data 10.5.2022 per fine chiamata e di essere stato richiamato per imbarcarsi in data 9.7.2022, come da dichiarazioni del datore di lavoro.
Riferiva che l'I.N.P.S. di Avellino aveva rigettato le domande di NASPI in quanto “il lavoratore è stato assunto a tempo indeterminato con contratto di lavoro
1 subordinato a partire dal 25.2.2022 così come riportato dal portale UNILAV”.
Sottolineava di aver presentato direttamente all'I.N.P.S. le comunicazioni obbligatorie estratte dal portale regionale, relative al rapporto di lavoro instaurato con la società
Ligabue, unitamente all'attestazione resa dal dirigente responsabile del Centro per l'Impiego in ordine alla decorrenza del rapporto indeterminato dall'1.8.2022.
Impugnava il provvedimento negativo e rivendicava il diritto alla prestazione aspirata, nella misura di € 2.600,00.
Tanto premesso, conveniva in giudizio l'I.N.P.S. innanzi al Tribunale di Avellino, in funzione di giudice del lavoro, formulando le suestese conclusioni. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l'I.N.P.S. non si costituiva in giudizio, benché ritualmente intimato, e ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c., il giudizio veniva deciso come da sentenza. MOTIVI della DECISIONE
1. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei limiti appresso indicati.
L'azione intentata dal ricorrente si focalizza sull'accertamento del diritto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione per il periodo di interruzione del rapporto lavorativo dall'11.5.2022 all'8.7.2022.
Giova precisare che il sig. UI, in forza del succitato contratto di lavoro intermittente a tempo determinato, era stato assunto da Ligabue S.p.a., quale impresa appaltatrice di Grimaldi Euromed S.p.a., con durata limitata dal 25.2.2022 al 25.8.2022, con inquadramento nel 4° livello C.C.N.L. pubblici esercizi, come integrato dal contratto per il personale navigante a bordo delle navi traghetto dell'1.10.2019.
La tipologia contrattuale di lavoro a chiamata o lavoro intermittente costituisce una peculiarità nel contesto della subordinazione, in quanto tale vincolo, nei periodi non lavorati, non sussiste, a differenza di quanto avviene nella tipologia ordinaria di rapporto lavorativo subordinato, che, invece, presenta un unico ed interrotto vincolo, presente senza soluzione di continuità. Di conseguenza, l'assenza di subordinazione nei periodi in cui non vi è chiamata fa sorgere il diritto al riconoscimento dell'indennità di disoccupazione.
Nel lavoro intermittente, la prestazione lavorativa viene richiesta dal datore solo quando egli lo reputi necessario, atteso che il lavoratore opera, per l'appunto, su chiamata, in assenza della quale egli resta obbligato alla sola disponibilità delle energie psicofisiche, senza obbligo di impiego e, d'effetto, senza retribuzione.
Per tali ragioni, il legislatore parifica tale condizione ad uno stato di disoccupazione ed estende il riconoscimento del diritto alla N.A.S.p.I. anche a tale tipologia di lavoratori.
Al riguardo, si osserva che l'indennità di disoccupazione, nelle sue varie declinazioni
(I.D.O., I.D.A., I.D.R.R., speciale, ridotta, ecc.), inizialmente era uno strumento di integrazione salariale riconosciuto ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione.
2 Dall'1.1.2013 è entrata in vigore l'assicurazione sociale per l'Impiego (A.S.p.I.), introdotta con L. 92/2012, che ha sostituito sia l'indennità di disoccupazione che l'indennità di mobilità, a sua volta sostituita dalla nuova assicurazione sociale per l'impiego (N.A.S.p.I.), prevista e regolata dal D. Lgs. 22/2015, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dall'1.5.2015.
In specie, l'art. 3 co. 1 D. lgs. 22/2015 pone il requisito del carattere involontario della condizione di disoccupazione, che certamente si riscontra in capo al lavoratore a chiamata nei periodi in cui, non già per propria volontà, ma per decisione discrezionale del datore di lavoro, rimane inoperante e privo di retribuzione. La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021, art. 1, co. 221-222), con l'introduzione della lett. c bis) dell'art. 3 D. 22, ha, poi, ampliato la platea dei destinatari dell'indennità, come chiarito dalla circolare I.N.P.S. n. 4 del 4.1.2022 a decorrere dall'1.1.2025.
Dunque, anche in pendenza di un contratto intermittente, per il lavoratore a chiamata inattivo sorge il diritto alla N.A.S.p.I., purché siano soddisfatti i requisiti contributivi prescritti dalla normativa succitata (art. 3), ossia il versamento di contributi per almeno 13 settimane nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
2. Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si rileva la fondatezza della prospettazione di parte ricorrente, anche in ragione dell'assenza di qualunque contraria deduzione da parte dell'Istituto di previdenza, rimasto contumace e silente in ordine al riconoscimento dell'indennità. Sul punto, si osserva che l'omessa costituzione in giudizio del resistente non è idonea a lasciar ritenere non contestati i fatti dedotti dalla parte ricorrente (Cassazione civile, sez. lav., 21/11/2014, n. 24885: “La contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova”; Cassazione civile, sez. III, 23/06/2009, n. 14623:
“L'esclusione dei fatti non contestati dal thema probandum non può ravvisarsi in caso di contumacia del convenuto, in quanto la non negazione fondata sulla volontà della parte non può presumersi per il solo fatto del non essersi la stessa costituita in giudizio, non essendovi un onere in tal senso argomentabile dal sistema”; Cass., n. 4301/1985,; Cass., sez. lav., n. 4800/1989).
Dunque, in caso di contumacia della parte convenuta, come nell'ipotesi di specie, opera la c.d. ficta contestatio dei fatti dedotti dalla parte ricorrente (ex art. 115 c.p.c.) e, pertanto, grava interamente su quest'ultima l'onere di provare i fatti costitutivi dei pretesi diritti (Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, sez. lav., 27/04/2022, n. 1245).
Ebbene, l'inquadramento fattuale e giuridico operato dal ricorrente impone di ritenere fondato il diritto al riconoscimento dell'indennità N.A.S.p.I. rivendicata in ricorso.
L'impugnata comunicazione del 21.11.2022 rivela che l'Istituto di previdenza aveva rigettato la domanda di disoccupazione in ragione dell'esistenza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, la cui decorrenza era stata ivi erroneamente individuata dal 25.2.2022. Tuttavia, il sig. UI ha dato prova dell'insussistenza di tale circostanza e della
3 permanenza della condizione di disoccupazione involontaria, affoliando anzitutto il contratto con cui ha stipulato la conversione ex nunc del rapporto in lavoro a tempo indeterminato, cioè con decorrenza dall'1.8.2022 e senza retrodatazione alla data della stipula del contratto a termine convertito, circostanza che emerge chiaramente dal certificato storico in atti, rilasciato dal Centro per l'impiego (mod. C2).
A ciò si aggiunga che il ricorrente ha provveduto a consegnare direttamente all'Istituto le comunicazioni UniLav rilasciate in data 25.10.2022 dal Responsabile dello stesso
Centro per l'impiego di Avellino, comunicazioni che evidenziano l'effettiva decorrenza del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, da individuarsi alla data dell'1.8.2022, con l'evidente conseguenza della sussistenza del requisito della disoccupazione nel periodo dall'11.5.2022 all'8.7.2022 ed al momento della presentazione delle due domande amministrative.
Invero, il ricorrente ha altresì prodotto sia la comunicazione dello sbarco avvenuto in data 10.5.2022, sia quella del successivo imbarco del 9.7.2022, con ciò comprovando la condizione di disoccupazione medio tempore.
Sussistono, dunque, i presupposti per il riconoscimento dell'agognata provvidenza, mentre si rivela erronea l'individuazione della data di decorrenza del rapporto a tempo indeterminato, come operata dall'I.N.P.S. ed invece successiva alla disoccupazione.
S'impone, dunque, l'accoglimento del ricorso.
La pronuncia di condanna viene emessa in forma generica, non potendo essere avallata la quantificazione monetaria operata in ricorso, laddove non stati precisati i sottesi criteri di calcolo, soprattutto in ordine all'elemento della retribuzione media mensile imponibile. Pertanto, competerà all'Istituto determinare il quantum del trattamento.
Assorbito ogni altro profilo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ai sensi del D. M. 55/2014, come mod. dal D. M. 147/2022, con attribuzione ex art. 93
c.p.c. al procuratore di parte ricorrente per dichiarazione di anticipazione fattane
P. Q. M.
Il dott. Domenico Vernillo, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) dichiara il diritto di UI DO alla percezione dell'indennità N.A.S.p.I. per il periodo dall'11.5.2012 all'8.7.2022 e, per l'effetto, condanna l'I.N.P.S., in persona del Presidente p. t., all'erogazione della prestazione nella misura di legge;
2) condanna l'I.N.P.S., in persona del Presidente p.t., al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 885,00 oltre rimborso forfettario (15%), I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Avellino, 20.3.2025
Il Giudice del lavoro dott. Domenico Vernillo
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