Articolo 12 della Legge 6 marzo 2001, n. 64
Articolo 11
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6 aprile 2001
Art. 12. (Norme abrogate). 1. All' articolo 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 , sono abrogate le parole: "Fino al 31 dicembre 1999".
2. E' abrogato l' articolo 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 , come modificato dall' articolo 13, comma 2, della legge 3 agosto 1999, n. 265 .



Nota all'art. 12, comma 1:
- Il testo dell' art. 4, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 , cosi' come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"3. Gli abili ed arruolati ammessi al ritardo ed al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge, nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi. La presentazione della domanda di ammissione al servizio civile non pregiudica l'ammissione al ritardo o al rinvio del servizio militare per i motivi previsti dalla legge.".


Entrata in vigore il 6 aprile 2001