TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/12/2025, n. 17806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17806 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 20225/2022 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. PP Di SA - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. AU AN - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20225 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 12 febbraio 2025
TRA
nata il [...] a San Giorgio a [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...].07.1964 a Cassino Controparte_1
(FR) (C.F. ), in proprio nonché nella qualità di legale rappresentante della C.F._2 con sede in Cassino alla P.zza Labriola n. 50 (P.IVA e C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 residente in [...], n. 37; , nato il Controparte_3
23.08.1968 a Cassino (FR) (C.F. ), residente in [...]
Riccardo da San Germano n. 6; nato il [...] a [...] (C.F. Controparte_4
), residente in San Giorgio a Liri (FR) Via dei Cavalieri di Vittorio Veneto C.F._4
n. 14; nata il [...] a San Giorgio a [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._5 residente in [...]a Liri (FR) Via Colomba snc, rappresentati e difesi dagli avv. Dario
1 e AR De EL ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. AR De Pt_1
EL in Cassino alla Via Via G. Di Biasio 32;
- attori
E
corrente in Milano alla Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore (p.iva ); P.IVA_2
- convenuta contumace
E
con sede legale in viale Brenta 18/B Milano (codice fiscale e partita iva Controparte_6
), e per essa , con sede legale in Verona viale dell'Agricoltura n.7 P.IVA_3 CP_7 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Ferri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. con studio in Frosinone viale Madrid n.55 fax 0775 270107 elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Antonio Nebuloso, in Roma, Viale XXI Aprile n. 24/26;
- intervenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
12 febbraio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, anche quale legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante della e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Pt_2
tutti anche nella qualità di eredi del defunto convenivano in giudizio
[...] Persona_1 dinanzi al Tribunale di Roma, al fine di sentir “ … in via principale 1) in favore di Controparte_5 parte attorea ed ai danni della convenuta …, in ragione della acclaranda violazione dell'art. 2 legge 287/1990 in quanto riproducente lo schema ABI vietato come da provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia, accertare e dichiarare la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 delle fideiussioni omnibus de quibus, con rispettivi aumenti di importo, contratte in data 20 maggio 1998
e in data 2 febbraio 2006, e, previamente dichiarato riviviscente il termine semestrale ex art. 1957
c.c., da intendersi non più derogato in ragione della nullità che ha fulminato l'art. 6 delle
2 fideiussioni omnibus de quibus, dichiarare la perdita di efficacia delle fideiussioni medesime per non aver la convenuta, nei successivi sei mesi dalla revoca e/o risoluzione dei rapporti garantiti e costituzione in mora effettuata con missive del 2 dicembre 2013, adottato alcuna iniziativa nei confronti del debitore principale al fine del recupero del credito e quindi, per l'ulteriore effetto, dichiarare liberi gli odierni attori da qualsiasi impegno di garanzia nascente dalle fideiussioni omnibus de quibus per i debiti contratti dalla;
2) con vittoria di spese e Parte_3 competenze di lite, da distrarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari e distrattari…”.
Premettevano gli attori che , , e avevano rilasciato Per_1 Pt_1 CP_3 CP_4 Controparte_1 fideiussione omnibus in favore della allora (successivamente incorporata in Controparte_8
e nell'interesse della in data 21 maggio 1998, fino alla Controparte_5 Parte_3 concorrenza dell'importo di lire 52.000.000; che ancora in data 2 febbraio 2006 gli stessi, nonché
e la avevano rilasciato in favore di ulteriore Parte_2 Controparte_2 CP_5 fideiussione omnibus nell'interesse della società per l'importo di € 200.000,00, aumentato poi con atto del 17 novembre 2006 ad euro 273.000,00; che, a seguito del decesso del fideiussore
[...]
avvenuto il 15 aprile 2013, le persone fisiche attrici erano subentrate nell'obbligazione del Per_1 medesimo nei confronti della Banca quali eredi.
Deducevano che i contratti costitutivi delle garanzie rilasciate in favore della Banca fossero affetti da nullità parziale con riferimento alle clausole conformi al modello predisposto dall'ABI, oggetto del provvedimento dalla Banca d'Italia n. 55 del 2005; che, accertata la nullità tra le altre della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c., dovesse altresì dichiararsi la decadenza della
Banca dal diritto di agire nei loro confronti essendo decorso il termine semestrale previsto dalla norma richiamata, senza che fosse stata esperita alcuna iniziativa da parte della creditrice.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio e ne era dichiarata la contumacia.
Interveniva in giudizio per il tramite della mandataria Controparte_6 CP_7 qualificandosi titolare della posizione creditoria della nei confronti degli attori in qualità CP_5 di cessionaria, in forza di contratto stipulato con la cedente il 14 luglio 2017, ai sensi dell'art. 58
T.U.B..
La parte intervenuta allegava che, in relazione al credito nei confronti degli opponenti, CP_5 avesse già richiesto ed ottenuto l'emissione del decreto n. 576/2016 da parte del Tribunale di
Cassino, con il quale era stato ingiunto loro il pagamento in favore della Banca di euro 401.972,58 oltre interessi e spese;
che gli attori avevano proposto opposizione al provvedimento monitorio, definita con la pronuncia della sentenza n. 231/2022, di rigetto di essa;
che fosse pendente il procedimento appello avendo gli attori proposto impugnazione avverso la pronuncia;
che nel
3 procedimento in questione gli attori avessero già sollevato la questione della validità delle fideiussioni per cui è causa. Eccepiva, quindi, la continenza tra il presente procedimento e quello pendente in fase di appello, già incardinato tra le parti e sosteneva che l'introduzione del presente giudizio rispondesse ad esigenze dilatorie e fosse altresì finalizzata ad eludere le preclusioni e le decadenze istruttorie maturate nel processo di opposizione al decreto ingiuntivo. eccepiva, CP_6 inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ad eventuali domande risarcitorie o restitutorie formulate nei suoi confronti, sottolineando la propria qualità di mera cessionaria di crediti già sorti, senza alcun coinvolgimento nelle vicende genetiche dei rapporti contrattuali oggetto di contestazione ed ancora deduceva l'inopponibilità nei suoi confronti di eccezioni relative alla nullità o all'invalidità delle fideiussioni, riguardando esse esclusivamente la cedente. In ogni caso affermava, nel merito, l'infondatezza delle domande degli attori.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “…preliminarmente e nel rito: dichiarare inammissibile la domanda proposta dai fideiussori con il presente giudizio e disporre la cancellazione della causa dal ruolo, stante la pendenza tra le stesse parti di altro giudizio, iscritto al n. 2635/22 RGC Corte
d'Appello di Roma, avente la stessa causa petendi e lo stesso petitum, giacchè relativo alla opposizione al decreto ingiuntivo n. 576/2016 proposta dai fideiussori per contestare le pretese creditorie della In subordine e nel merito: 1) Accertata la validità e l'efficacia delle Controparte_5 fideiussioni omnibus in favore di del 21 maggio 1998 e relative variazioni CP_8
d'importo massimo e della fideiussione omnibus 2. Febbraio 2006 in favore di Controparte_9
e relativa variazione del limite massimo, per come sottoscritte dai fideiussori odierni attori,
[...] rigettare la domanda di nullità delle clausole 2, 6 e 8 delle fideiussioni de quibus perché non vi è prova che le clausole in questione di cui alle fideiussioni del 1998 e del 2006 rientrino in un accordo anticoncorrenziale a monte dei suddetti negozi fideiussori né che e/o la CP_8
abbiano partecipato ad un ipotetico accordo anticoncorrenziale . 2) Accertata la Controparte_9 presenza in entrambe le fideiussioni omnibus de quibus, della clausola cosiddetta a prima richiesta ed accertata la tempestività della richiesta scritta di pagamento immediato rivolta dalla CP_5
alla debitrice principale e ai suoi fideiussori con racc. a. r fin dal 2.12.2013, rigettare la
[...] domanda di inefficacia delle fideiussioni medesime dichiarandole valide ed operative nei confronti degli attori. 3) Nell'ipotesi di accertata nullità della clausola n.6 delle fideiussioni omnibus Banca di Roma 21 maggio 1998 e 2 febbraio 2006 e relativi aumenti massimi, dichiarare Controparte_9 inammissibile l'istanza di riviviscenza del termine semestrale ex art.1957 c.c. essendo i fideiussori ormai decaduti dall'eccezione ex art.1957 c.c. giacché non tempestivamente sollevata e per l'effetto respingerne la domanda di liberazione dagli obblighi di garanzia scaturenti dalle fideiussioni
4 omnibus de quibus . 4) Rigettare la domanda di liberazione dei fideiussori in quanto infondata in fatto ed in diritto. 5) Vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Gli attori eccepivano, a loro volta, il difetto di legittimazione della parte intervenuta, sul presupposto che essa non avesse fornito prova della cessione del credito in suo favore.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
In via preliminare, il Collegio ritiene infondata l'eccezione di difetto di legittimazione di
[...] all'intervento in giudizio tramite la mandataria sollevata dagli attori sul Controparte_6 CP_7 presupposto che la parte non avesse fornito idonea prova della cessione del credito in suo favore;
invero, l'intervenuta ha prodotto in atti la Gazzetta Ufficiale sul quale era stata pubblicata notizia della stipulazione del contratto di cessione con in data 14 luglio 2017, ai sensi Controparte_5 dell'art. 58 T.U.B. ed, altresì, la dichiarazione resa da parte della cedente in ordine al fatto che tra i crediti compresi nella cessione fosse indicato anche quello vantato dalla Banca nei confronti di cosicché ogni incertezza per i debitori in ordine alla titolarità del credito possa Parte_4 ritenersi superata.
Sempre in via preliminare, si ritiene la fondatezza dell'eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta, con riferimento al disposto dell'art. 39 c.p.c., ravvisandosi il presupposto della coincidenza della domanda formulata dagli attori in questa sede con quella già proposta nel contesto del procedimento già in essere tra le parti e allo stato pendente nella fase di appello: segnatamente nell'atto introduttivo del giudizio di appello relativo all'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cassino nei confronti delle stesse parti opponenti, queste ultime hanno sollevato – tra le altre - anche la questione relativa alla nullità delle fideiussioni omnibus ed hanno chiesto alla
Corte d'Appello, in via preliminare, di sospendere il giudizio ivi pendente ex art. 295 cpc, in attesa della definizione del presente procedimento e “in ogni caso, rimettendosi alla giustizia ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c. o ai sensi degli artt. 295 e 337 c.p.c., accogliere”, anche in quel giudizio, le conclusioni qui proposte (le parti, sollecitate dal Tribunale, hanno poi dato conto del fatto che la
Corte d'Appello di Roma ha respinto l'istanza di sospensione del giudizio avanzata con riferimento al disposto dell'art. 295 c.p.c.).
5 Va, pertanto, dichiarata la litispendenza con riferimento alla domanda formulata dagli attori nel presente giudizio e quella già proposta dagli stessi nel giudizio già in essere tra le parti presso la
Corte d'Appello di Roma (ivi iscritto al n. 2635/2022 R.G.), non ostandovi la pendenza dei due processi in gradi diversi: si richiama, in ordine a tale ultima questione, l'orientamento della Corte di
Cassazione, secondo il quale “A norma dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o dell'art.
337, secondo comma, cod. proc. civ., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013). Ne discende l'ordine di cancellazione della presente causa dal ruolo.
Resta assorbita l'ulteriore domanda di accertamento della sopravvenuta inefficacia delle fideiussioni, in quanto formulata sul presupposto del previo accertamento della nullità della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c..
Quanto alle spese del procedimento, esse debbono essere poste a carico delle parti attrici e liquidate in favore della parte intervenuta nella misura di euro 17.252, per compensi professionali (euro
3.544, per la fase di studio, euro 2.338, per la fase introduttiva, euro 5.206, per la fase istruttoria, euro 6.164, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la litispendenza tra la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni oggetto di causa formulata dagli attori nel presente giudizio e quella già proposta dagli stessi nel giudizio già in essere tra le parti, pendente presso la Corte d'Appello di Roma (iscritto al n. 2635/2022 R.G.) e, per l'effetto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- dichiara assorbita la domanda di accertamento della sopravvenuta inefficacia delle fideiussioni;
- condanna le parti attrici al pagamento delle spese in favore della parte intervenuta, che liquida nella misura di euro 17.252, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge
6 Così deciso nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2025
Il Giudice est.
AU AN
Il Presidente
PP Di SA
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. PP Di SA - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. AU AN - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 20225 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate all'udienza del 12 febbraio 2025
TRA
nata il [...] a San Giorgio a [...] (C.F. Parte_1 C.F._1 residente in [...].07.1964 a Cassino Controparte_1
(FR) (C.F. ), in proprio nonché nella qualità di legale rappresentante della C.F._2 con sede in Cassino alla P.zza Labriola n. 50 (P.IVA e C.F. ), Controparte_2 P.IVA_1 residente in [...], n. 37; , nato il Controparte_3
23.08.1968 a Cassino (FR) (C.F. ), residente in [...]
Riccardo da San Germano n. 6; nato il [...] a [...] (C.F. Controparte_4
), residente in San Giorgio a Liri (FR) Via dei Cavalieri di Vittorio Veneto C.F._4
n. 14; nata il [...] a San Giorgio a [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._5 residente in [...]a Liri (FR) Via Colomba snc, rappresentati e difesi dagli avv. Dario
1 e AR De EL ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. AR De Pt_1
EL in Cassino alla Via Via G. Di Biasio 32;
- attori
E
corrente in Milano alla Piazza Gae Aulenti, 3 - Tower A, in persona del legale Controparte_5 rappresentante pro tempore (p.iva ); P.IVA_2
- convenuta contumace
E
con sede legale in viale Brenta 18/B Milano (codice fiscale e partita iva Controparte_6
), e per essa , con sede legale in Verona viale dell'Agricoltura n.7 P.IVA_3 CP_7 rappresentata e difesa dall'avv. Lucia Ferri ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. con studio in Frosinone viale Madrid n.55 fax 0775 270107 elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Antonio Nebuloso, in Roma, Viale XXI Aprile n. 24/26;
- intervenuta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate per l'udienza del
12 febbraio 2025, riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, anche quale legale Parte_1 Controparte_1 rappresentante della e Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Pt_2
tutti anche nella qualità di eredi del defunto convenivano in giudizio
[...] Persona_1 dinanzi al Tribunale di Roma, al fine di sentir “ … in via principale 1) in favore di Controparte_5 parte attorea ed ai danni della convenuta …, in ragione della acclaranda violazione dell'art. 2 legge 287/1990 in quanto riproducente lo schema ABI vietato come da provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 di Banca d'Italia, accertare e dichiarare la nullità delle clausole nn. 2, 6 e 8 delle fideiussioni omnibus de quibus, con rispettivi aumenti di importo, contratte in data 20 maggio 1998
e in data 2 febbraio 2006, e, previamente dichiarato riviviscente il termine semestrale ex art. 1957
c.c., da intendersi non più derogato in ragione della nullità che ha fulminato l'art. 6 delle
2 fideiussioni omnibus de quibus, dichiarare la perdita di efficacia delle fideiussioni medesime per non aver la convenuta, nei successivi sei mesi dalla revoca e/o risoluzione dei rapporti garantiti e costituzione in mora effettuata con missive del 2 dicembre 2013, adottato alcuna iniziativa nei confronti del debitore principale al fine del recupero del credito e quindi, per l'ulteriore effetto, dichiarare liberi gli odierni attori da qualsiasi impegno di garanzia nascente dalle fideiussioni omnibus de quibus per i debiti contratti dalla;
2) con vittoria di spese e Parte_3 competenze di lite, da distrarsi in favore degli scriventi difensori che si dichiarano antistatari e distrattari…”.
Premettevano gli attori che , , e avevano rilasciato Per_1 Pt_1 CP_3 CP_4 Controparte_1 fideiussione omnibus in favore della allora (successivamente incorporata in Controparte_8
e nell'interesse della in data 21 maggio 1998, fino alla Controparte_5 Parte_3 concorrenza dell'importo di lire 52.000.000; che ancora in data 2 febbraio 2006 gli stessi, nonché
e la avevano rilasciato in favore di ulteriore Parte_2 Controparte_2 CP_5 fideiussione omnibus nell'interesse della società per l'importo di € 200.000,00, aumentato poi con atto del 17 novembre 2006 ad euro 273.000,00; che, a seguito del decesso del fideiussore
[...]
avvenuto il 15 aprile 2013, le persone fisiche attrici erano subentrate nell'obbligazione del Per_1 medesimo nei confronti della Banca quali eredi.
Deducevano che i contratti costitutivi delle garanzie rilasciate in favore della Banca fossero affetti da nullità parziale con riferimento alle clausole conformi al modello predisposto dall'ABI, oggetto del provvedimento dalla Banca d'Italia n. 55 del 2005; che, accertata la nullità tra le altre della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c., dovesse altresì dichiararsi la decadenza della
Banca dal diritto di agire nei loro confronti essendo decorso il termine semestrale previsto dalla norma richiamata, senza che fosse stata esperita alcuna iniziativa da parte della creditrice.
La parte convenuta non si costituiva in giudizio e ne era dichiarata la contumacia.
Interveniva in giudizio per il tramite della mandataria Controparte_6 CP_7 qualificandosi titolare della posizione creditoria della nei confronti degli attori in qualità CP_5 di cessionaria, in forza di contratto stipulato con la cedente il 14 luglio 2017, ai sensi dell'art. 58
T.U.B..
La parte intervenuta allegava che, in relazione al credito nei confronti degli opponenti, CP_5 avesse già richiesto ed ottenuto l'emissione del decreto n. 576/2016 da parte del Tribunale di
Cassino, con il quale era stato ingiunto loro il pagamento in favore della Banca di euro 401.972,58 oltre interessi e spese;
che gli attori avevano proposto opposizione al provvedimento monitorio, definita con la pronuncia della sentenza n. 231/2022, di rigetto di essa;
che fosse pendente il procedimento appello avendo gli attori proposto impugnazione avverso la pronuncia;
che nel
3 procedimento in questione gli attori avessero già sollevato la questione della validità delle fideiussioni per cui è causa. Eccepiva, quindi, la continenza tra il presente procedimento e quello pendente in fase di appello, già incardinato tra le parti e sosteneva che l'introduzione del presente giudizio rispondesse ad esigenze dilatorie e fosse altresì finalizzata ad eludere le preclusioni e le decadenze istruttorie maturate nel processo di opposizione al decreto ingiuntivo. eccepiva, CP_6 inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine ad eventuali domande risarcitorie o restitutorie formulate nei suoi confronti, sottolineando la propria qualità di mera cessionaria di crediti già sorti, senza alcun coinvolgimento nelle vicende genetiche dei rapporti contrattuali oggetto di contestazione ed ancora deduceva l'inopponibilità nei suoi confronti di eccezioni relative alla nullità o all'invalidità delle fideiussioni, riguardando esse esclusivamente la cedente. In ogni caso affermava, nel merito, l'infondatezza delle domande degli attori.
Concludeva, pertanto, nei seguenti termini: “…preliminarmente e nel rito: dichiarare inammissibile la domanda proposta dai fideiussori con il presente giudizio e disporre la cancellazione della causa dal ruolo, stante la pendenza tra le stesse parti di altro giudizio, iscritto al n. 2635/22 RGC Corte
d'Appello di Roma, avente la stessa causa petendi e lo stesso petitum, giacchè relativo alla opposizione al decreto ingiuntivo n. 576/2016 proposta dai fideiussori per contestare le pretese creditorie della In subordine e nel merito: 1) Accertata la validità e l'efficacia delle Controparte_5 fideiussioni omnibus in favore di del 21 maggio 1998 e relative variazioni CP_8
d'importo massimo e della fideiussione omnibus 2. Febbraio 2006 in favore di Controparte_9
e relativa variazione del limite massimo, per come sottoscritte dai fideiussori odierni attori,
[...] rigettare la domanda di nullità delle clausole 2, 6 e 8 delle fideiussioni de quibus perché non vi è prova che le clausole in questione di cui alle fideiussioni del 1998 e del 2006 rientrino in un accordo anticoncorrenziale a monte dei suddetti negozi fideiussori né che e/o la CP_8
abbiano partecipato ad un ipotetico accordo anticoncorrenziale . 2) Accertata la Controparte_9 presenza in entrambe le fideiussioni omnibus de quibus, della clausola cosiddetta a prima richiesta ed accertata la tempestività della richiesta scritta di pagamento immediato rivolta dalla CP_5
alla debitrice principale e ai suoi fideiussori con racc. a. r fin dal 2.12.2013, rigettare la
[...] domanda di inefficacia delle fideiussioni medesime dichiarandole valide ed operative nei confronti degli attori. 3) Nell'ipotesi di accertata nullità della clausola n.6 delle fideiussioni omnibus Banca di Roma 21 maggio 1998 e 2 febbraio 2006 e relativi aumenti massimi, dichiarare Controparte_9 inammissibile l'istanza di riviviscenza del termine semestrale ex art.1957 c.c. essendo i fideiussori ormai decaduti dall'eccezione ex art.1957 c.c. giacché non tempestivamente sollevata e per l'effetto respingerne la domanda di liberazione dagli obblighi di garanzia scaturenti dalle fideiussioni
4 omnibus de quibus . 4) Rigettare la domanda di liberazione dei fideiussori in quanto infondata in fatto ed in diritto. 5) Vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Gli attori eccepivano, a loro volta, il difetto di legittimazione della parte intervenuta, sul presupposto che essa non avesse fornito prova della cessione del credito in suo favore.
Il giudizio era istruito mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti;
queste ultime precisavano le conclusioni nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 12 febbraio 2025, ex art. 127 ter c.p.c.; all'esito, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio e le parti depositavano le comparse conclusionali e le memorie di replica nei termini assegnati.
*********
In via preliminare, il Collegio ritiene infondata l'eccezione di difetto di legittimazione di
[...] all'intervento in giudizio tramite la mandataria sollevata dagli attori sul Controparte_6 CP_7 presupposto che la parte non avesse fornito idonea prova della cessione del credito in suo favore;
invero, l'intervenuta ha prodotto in atti la Gazzetta Ufficiale sul quale era stata pubblicata notizia della stipulazione del contratto di cessione con in data 14 luglio 2017, ai sensi Controparte_5 dell'art. 58 T.U.B. ed, altresì, la dichiarazione resa da parte della cedente in ordine al fatto che tra i crediti compresi nella cessione fosse indicato anche quello vantato dalla Banca nei confronti di cosicché ogni incertezza per i debitori in ordine alla titolarità del credito possa Parte_4 ritenersi superata.
Sempre in via preliminare, si ritiene la fondatezza dell'eccezione di litispendenza sollevata dalla convenuta, con riferimento al disposto dell'art. 39 c.p.c., ravvisandosi il presupposto della coincidenza della domanda formulata dagli attori in questa sede con quella già proposta nel contesto del procedimento già in essere tra le parti e allo stato pendente nella fase di appello: segnatamente nell'atto introduttivo del giudizio di appello relativo all'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Cassino nei confronti delle stesse parti opponenti, queste ultime hanno sollevato – tra le altre - anche la questione relativa alla nullità delle fideiussioni omnibus ed hanno chiesto alla
Corte d'Appello, in via preliminare, di sospendere il giudizio ivi pendente ex art. 295 cpc, in attesa della definizione del presente procedimento e “in ogni caso, rimettendosi alla giustizia ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c. o ai sensi degli artt. 295 e 337 c.p.c., accogliere”, anche in quel giudizio, le conclusioni qui proposte (le parti, sollecitate dal Tribunale, hanno poi dato conto del fatto che la
Corte d'Appello di Roma ha respinto l'istanza di sospensione del giudizio avanzata con riferimento al disposto dell'art. 295 c.p.c.).
5 Va, pertanto, dichiarata la litispendenza con riferimento alla domanda formulata dagli attori nel presente giudizio e quella già proposta dagli stessi nel giudizio già in essere tra le parti presso la
Corte d'Appello di Roma (ivi iscritto al n. 2635/2022 R.G.), non ostandovi la pendenza dei due processi in gradi diversi: si richiama, in ordine a tale ultima questione, l'orientamento della Corte di
Cassazione, secondo il quale “A norma dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ., qualora una stessa causa venga proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, anche se la controversia iniziata in precedenza sia stata già decisa in primo grado e penda ormai davanti al giudice dell'impugnazione, senza che sia possibile la sospensione del processo instaurato per secondo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. o dell'art.
337, secondo comma, cod. proc. civ., a ciò ostando l'identità delle domande formulate nei due diversi giudizi” (cfr. Sez. U, Sentenza n. 27846 del 12/12/2013). Ne discende l'ordine di cancellazione della presente causa dal ruolo.
Resta assorbita l'ulteriore domanda di accertamento della sopravvenuta inefficacia delle fideiussioni, in quanto formulata sul presupposto del previo accertamento della nullità della clausola derogatoria del disposto dell'art. 1957 c.c..
Quanto alle spese del procedimento, esse debbono essere poste a carico delle parti attrici e liquidate in favore della parte intervenuta nella misura di euro 17.252, per compensi professionali (euro
3.544, per la fase di studio, euro 2.338, per la fase introduttiva, euro 5.206, per la fase istruttoria, euro 6.164, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara la litispendenza tra la domanda di accertamento della nullità delle fideiussioni oggetto di causa formulata dagli attori nel presente giudizio e quella già proposta dagli stessi nel giudizio già in essere tra le parti, pendente presso la Corte d'Appello di Roma (iscritto al n. 2635/2022 R.G.) e, per l'effetto, ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
- dichiara assorbita la domanda di accertamento della sopravvenuta inefficacia delle fideiussioni;
- condanna le parti attrici al pagamento delle spese in favore della parte intervenuta, che liquida nella misura di euro 17.252, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge
6 Così deciso nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2025
Il Giudice est.
AU AN
Il Presidente
PP Di SA
7