Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 18/02/2025, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
* * * IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
– SEZIONE CIVILE –
composto dai Sig.ri Magistrati:
dott. Francesco Oddi Presidente rel.
dott. Eugenio Turco Giudice
dott. ssa Francesca Capuzzi Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile in primo grado introdotta con ricorso cumulativo depositato in data 27 novembre 2024, iscritta al n. 2981 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdi- zione dell'anno 2024, vertente
TRA
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Acquapendente (VT), alla Via A. C.F._1
Gramsci n. 11, presso lo studio dell'Avv. Rita Burchielli che lo rappresenta e difende per procura rilasciata in allegato al ricorso;
E
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
, elettivamente domiciliata in LI (VT), alla Via Roma n. 11, C.F._2 presso lo studio degli Avv.ti Rita Burchielli e Alessandra Santoni che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per procura rilasciata in allegato al ricorso.
Con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 473-bis.51 c.p.c.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi e successiva cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI: come da note scritte depositate il 29 gennaio 2025.
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO: “Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- I coniugi e hanno proposto congiuntamente Parte_1 Parte_2
ricorso per la loro separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del ma- trimonio concordatario, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c.
Premesso che in data 6 agosto 1983 hanno contratto matrimonio concordatario (tra- scritto nei registri dello stato civile del comune di LI (VT), parte II, serie A, n.
5); che dalla loro unione sono nati i figli e tutti Per_1 Per_2 Persona_3
maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che la prosecuzione della convi- venza non è più tollerabile e che non intendono riconciliarsi, hanno concordato le seguenti condizioni inerenti i loro rapporti economici, condizioni che regoleranno sia il periodo della separazione sia il periodo successivo alla pronuncia di divorzio:
“1. Pronunciare con sentenza la separazione personale dei coniugi.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
3. I sig.ri e hanno già lasciato la casa coniugale Parte_2 Parte_1
trasferendo la loro residenza rispettivamente in LI, Via Piave, n. 47 ed in San
Lorenzo Nuovo Via Campo della Fiera n. 29.
4. Ogni spesa e/o onere relativi alla casa sita in Roma Via Crispolti, n. 76 rimarranno a carico esclusivo del sig Pt_1
5. A totale definizione dei rapporti economici le parti stabiliscono che il sig Pt_1
acquisisca in via esclusiva gli importi della Polizza Generali n. 6634498 e della
[...]
Polizza Generali n. 6760392 a lui intestate mentre la sig.ra ac- Parte_2
quisisca in via esclusiva gli importi della Polizza Generali n. 6634654 a lei intestata.
Per quanto riguarda il Libretto Postale n. 35739560, intestato ad entrambi, verrà svin- colato entro e non oltre 5 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo e gli importi liquidati acquisiti in via esclusiva dalla sig.r . Il conto corrente n. Parte_2
8990 4611.90 acceso presso Monte dei Paschi di Siena cointestato verrà chiuso in quanto e le somme ivi presenti sono state interamente accreditate sul conto personale del sig. il quale pertanto si obbliga a versare in favore della sig.ra Parte_1
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l'importo di € 5.000 (cinquemila) entro e non oltre 5 giorni dalla Parte_2
sottoscrizione del presente accordo. Lo stesso si accollerà interamente le spese della chiusura del conto.
6. L'autovettura tipo Skoda intestata targata EB 820 HA rimarrà nella Parte_1
proprietà e disponibilità esclusiva del sig. e la sig.ra si im- Parte_1 Parte_2
pegna a sottoscrivere eventuali atti di vendita della stessa e/o a sottoscrivere la even- tuale pratica di rottamazione;
7. Avendo il sig subito da parte della Agenzia delle Entrate una con- Parte_1
testazione relativa ad una sanzione derivante dalla sua richiesta di pensione (Legge
Renzi), sanzione contestata ed ancora in fase di accertamento, le parti stabiliscono che nel caso di conferma della sanzione la stessa sarà pagata nella misura del 50% cia- scuno. Nell'ipotesi di un rimborso della stessa la somma eventualmente rimborsata sarà suddivisa al 50% tra le parti.
8. Il sig. verserà in favore della sig.ra a titolo di contributo al suo Pt_1 Parte_2
mantenimento la somma mensile di € 200,00 (duecento) rivalutata annualmente in base agli indici ISTAT, importo che le sarà erogato entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese a decorrere dalla sottoscrizione del presente ricorso mediante accredito sul conto corrente intestato della Sig.r la quale comunicherà i dati IBAN”. Parte_2
Il Pubblico Ministero ha dichiarato di nulla opporre all'accoglimento di tali condi- zioni.
Trattata in forma scritta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata rimessa al col- legio per la decisione.
2.- Il collegio rileva innanzi tutto che in questa sede potrà essere soltanto omologata la separazione personale, con sentenza parziale ex art. 279, comma secondo, n. 4,
c.p.c. e rinvio a successivo provvedimento per la pronuncia sulla cessazione degli ef- fetti civili del matrimonio concordatario, quando saranno maturate le relative condi- zioni dell'azione (procedibilità della domanda e passaggio in giudicato della sentenza di separazione dei coniugi) come desumibile dall'art. 473-bis.49, comma 1, c.p.c.
Ciò posto, preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi, il collegio osserva pag. 3 di 4 – TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO –
che le condizioni della separazione non appaiono in contrasto con le disposizioni di legge in materia di rapporti familiari.
Le spese processuali possono essere interamente compensate, in ragione dell'inizia- tiva congiunta assunta dalle parti.
Tenuto conto della volontà delle parti di rinunciare a proporre impugnazioni avverso la presente sentenza, a cura della cancelleria essa andrà immediatamente trasmessa al comune di LI (VT) per essere annotata nei registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 69, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 396/2000.
Per la prosecuzione del giudizio viene adottata separata ordinanza ai sensi dell'art. 279, terzo comma, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione collegiale, pronunciando definitivamente sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_3
alle condizioni indicate in motivazione;
[...]
b) manda alla cancelleria per l'annotazione della presente sentenza nei registri dello stato civile;
c) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Viterbo, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Presidente est.
(Francesco Oddi)
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