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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 03/10/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.206/2025
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di PO - collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 206/2025 R.G. di appello avverso la sentenza n. 418/2025 del Tribunale civile di PO in composizione monocratica pubblicata il 21.05.2025 a conclusione del giudizio n.
1198/2023 R.G. avente ad oggetto: “opposizione a ordinanza - ingiunzione di pagamento”, vertente tra
, c.f. , in proprio e quale amministratore unico e legale Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentante della P.iva , rappresentato e difeso, per procura in calce al CP_1 P.IVA_1
ricorso in appello, dall'avv. Domenica Varone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Isernia, C.so Risorgimento n. 101.
[...]
[..
, c.f. , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, e disposizione presidenziale n. 29/2025, dall'avv. Silvana D'Amico ed elettivamente domiciliati in presso la sede CP_2
dell'Avvocatura provinciale della Provincia di v. Roma n. 47. CP_2
-APPELLATA-
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del
1° ottobre 2025 contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata decisa come da dispositivo di seguito riprodotto e contestuale motivazione.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso in appello ex artt. 434 c.p.c. e d.lgs. n. 150/2011, , in proprio e n.q., ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 418/2025 emessa dal Tribunale di PO a definizione del giudizio n. 1198/2023 R.G. promosso dal per l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione di Pt_1
pagamento n. 648/2023 emessa dalla Provincia di PO per € 4.133,34, per la violazione dell'art. 258 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006, per aver omesso la registrazione sul registro di carico e scarico rifiuti entro i 10 gg., come disposto dall'art. 190, co. 1 – quater, lett. a) del D.Lgs. n.
152/2003, dei formulari di identificazione rifiuti PZP 624972/15 del 30.01.2020 e PZP 62497/15 del
4.05.2020.
Il giudice di primo grado, con la sentenza qui impugnata, rigettava la domanda e condannava i ricorrenti alle spese di lite.
Le odierne appellanti si dolgono:
1) Erronea ed anzi omessa applicazione della normativa disciplinante la materia dedotta in giudizio ovvero art. 190, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006; art. 184, co.3, D.Lgs. n. 152/2003; art. 258, co.1,
D.Lgs. n. 152/2006; violazione del principio di legalità e tassatività della legge che disciplina l'illecito amministrativo. Ritengono, infatti, che il Tribunale sia incorso in violazione di legge ed errore di motivazione per aver fondato la decisione sul parere reso da EC, che non può sostituire la normativa vigente in subiecta materia, ossia il d.lgs n. 152/2006.
La formulazione vigente ratione temporis alla data del verbale di accertamento del 13.08.2020 elevato dal NOE di nei confronti delle esonerava la Società dall'obbligo della tenuta dei CP_2 CP_1
registri di carico e scarico;
la società, infatti, ha quale oggetto sociale primario ed attività prevalente
“scavi, rinterri e posa in opera di fibre ottiche, costruzione di strutture di impianti industriali e di
altre opere di ingegneria civile”, ed i rifiuti prodotti rientrano nella categoria di rifiuti speciali non pericolosi, essendo rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo. L'art. 184 co.3 lett. b) del d.lgs. 152/2006 non è richiamato dall'art. 190 co.1 del d.lgs. 152/2006 che individua quali destinatari dell'obbligo di tenuta del registro carico/scarico, oltre ai produttori di rifiuti pericolosi, i soli produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184 co. 3, lett. c), d) e) e g). Ulteriore errore del primo giudice è quello di aver assunto a base della decisione il solo parere reso da EC 1.06.2020, non costituente interpretazione autentica del dettato normativo.
2) Erronea applicazione dell'art. 190, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006; erronea valutazione della documentazione societaria prodotta da parte ricorrente;
violazione art. 115 c.p.c.
Gli appellanti deducono che la società ricorrente, all'epoca dei fatti, per l'intero anno 2020, aveva alle dipendenze n. 10 dipendenti, di talchè era esonerata dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, in virtù di quanto stabilito dal d.lgs. n. 116/2020 in vigore dal 26.09.2020.
3) Violazione dell'art. 6 del D.lgs n. 150/2011; violazione ed erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c..
L'appellante sostiene, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, di aver svolto tutte le difese,
di aver dedotto tutte le allegazioni difensive ed istruttorie tali da aver fondatamente proposto la propria opposizione all'ordinanza – ingiunzione de quo. 4) Nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per omesso esame e pronuncia della domanda subordinata di riduzione dell'entità della sanzione in applicazione dell'art. 258, V° comma del Codice
dell'Ambiente.
Sulla base di tali motivazioni, i ricorrenti ha chiesto, in via principale, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.dd. n. 648/2023; in via subordinata, la riduzione dell'entità della sanzione amministrativa al minimo edittale;
in ogni caso la condanna della alla CP_2 CP_2
rifusione delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, con distrazione.
Con comparsa del 10.09.2025 si è costituita la chiedendo la conferma della Controparte_2
sentenza gravata e il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Tanto sull'assunto che la tipologia di rifiuti prodotti dalla società appellante “….non può ricondursi
alla fattispecie dall'art. 184, comma 3, lett.b) d.lgs n. 152/2006, in quanto l'attività principale della
società è quella di <<scavi, rinterri e posa in opera di fibre ottiche…>> ed è proprio l'esercizio di
posa in opera di fibre ottiche che impone la tenuta del registro di carico e scarico”.
A fondamento di tale argomentazione la come il Tribunale, richiama solo il parere del 1 CP_2
giugno 2020 di EC, (v. pagg. 5 e 6 della comparsa di costituzione), adducendo, di seguito,
sempre a pag. 6 della comparsa che ”… lo stesso istituto , quale responsabile ex art. 189 d. CP_3
lgs n. 152/2006, viene ad esprimersi in continuità al parere EC, rilevando in casi analoghi
che l'attività di servizi nella manutenzione ed installazione di reti di collegamento telefonici non
determina l'esimente dal perimetro normativo stabilito dal combinato disposto degli artt. 190 e 184
del d.lgs. n. 152/2006”.
***************
Il primo motivo di impugnazione attinge il paragrafo A) della sentenza appellata, in dettaglio laddove il Tribunale afferma “sebbene il ricorrente risulti svolgere quale <>… quella
di <<scavi, rinterri e posa in opera di fibre ottiche…>
di altre opere di ingegneria civile>>… tuttavia l'esercizio di detta <> (non
tanto quella di scavo quanto invece quelle di “posa in opera di fibre ottiche>>, id est di cavo … impone, a mente del parere espresso dalla ECOCERVED sin dal 1.06.2020… la tenuta del registro
di carico e scarico dei rifiuti”.
Ciò posto, le critiche svolte dagli appellanti avverso il citato passo motivazionale sono fondate per cui il primo mezzo va accolto.
Di vero, il Tribunale senza richiamo alcuno alla normativa di cui al D.Lgs. 152/2006, ha ritenuto che la società ricorrente sia obbligata alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti “a mente del parere
espresso da ECOCERVED sin dal 1.06.2020”, in violazione del principio di legalità e tassatività della legge in materia di illecito amministrativo e di quello della gerarchia delle fonti del diritto, atteso che il parere reso da EC, sebbene proveniente da società consortile del sistema italiano delle
Camere di Commercio operante nel campo dei sistemi informativi per l'ambiente, non può sostituire la normativa vigente in subiecta materia, ovvero il D.Lgs 152/2006 di cui, tra l'latro, non costituisce neppure interpretazione autentica.
Parte ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado aveva rilevato l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti per l'integrazione della violazione contestata prevista dall'art. 190, co.1, D.Lgs. 152/2006, e sanzionata dal successivo art. 258, commi 1 e 3.
Ne consegue che, ai fini della decisione della vertenza il giudice di prime cure avrebbe dovuto fare riferimento alla normativa di settore, ossia, appunto, al D.Lgs. 152/2006 nella formulazione vigente
ratione temporis – quindi nel testo anteriore alle modifiche introdotte con decreto legislativo n.
213/2022- alla data del verbale di accertamento del 13.08.2020 elevato dal NOE di PO nei confronti delle e, quindi: CP_1
- all'art. 190 co.1 D.lgs. 152/2006, in forza del quale: “Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei
registri di carico e scarico dei rifiuti: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali
pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere
c) e d) del comma 3 dell'art. 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri
trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'art. 184; b) gli altri detentori di rifiuti,
quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di
trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico
degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto ai sensi dell'art. 188 – ter, comma 1, ultimo periodo;
c) gli intermediari e i commercianti
di rifiuti;
- all'art. 190, co. 1 – quater, lett. a), Decreto cit., in forza del quale: ”Nel registro di carico e scarico
devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti
prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le
annotazioni devono essere effettuate: a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni
lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
- all'art. 258 co.1, Decreto cit., in forza del quale: “I soggetti di cui all'art. 190, comma 1, che non
abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188
– bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di
carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro”;
- all'art. 184, co. 3, Decreto cit., in forza del quale: ”Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti
nell'ambito delle attività agricole, agro – industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e
demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 184 – bis;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da
quelli di cui al comma 2; d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da
quelli di cui al comma 2; e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da
quelli di cui al comma 2; f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli
di cui al comma 2: g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque
reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie”. Alla luce della normativa richiamata, la Società non rientrava nel novero dei soggetti CP_1
CP_ obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico: i rifiuti prodotti da nell'esercizio dell'attività
principale di cui all'oggetto sociale e alla visura camerale in atti, ai fini del Codice dell'Ambiente e,
in particolare dell'art. 184 co. 3 Decreto cit., rientrano nella categoria di rifiuti speciali non pericolosi,
essendo “rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione , nonchè rifiuti che derivano dalle
attività di scavo”; è pacifico che nella fattispecie trattasi di rifiuti speciali non pericolosi, sia perché
nell'ordinanza – ingiunzione non viene formulata alcuna contestazione sul punto, ma soprattutto perché ciò risulta nei formulari dei rifiuti acquisiti dal NOE ed indicati nel verbale di accertamento del 13.08.2020, il PZP624972/15 del 30.01.2020 ed il PZP 624974/15 del 4.05.2020, relativi a cemento e rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, quindi materiali privi di caratteristiche di pericolo.
Orbene, l'art. 184 co. 3, lett. b), Decreto cit., a mente del quale: “Sono rifiuti speciali: ….b) i rifiuti
prodotti dalle attività di costruzione e demolizione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
fermo restando quanto disposto dall'art. 184 – bis”, non è richiamato dall'art. 190 co.1 Decreto cit.,
che individua quali destinatari dell'obbligo di tenuta del registro carico/scarico, oltre ai produttori di rifiuti pericolosi, i soli produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184, co. 3, lettere c),
d) e g) (rispettivamente, i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
i rifiuti prodotti
nell'ambito delle lavorazioni artigianali, i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei
rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione
delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie).
Nel ribadire che i nn. 2 FIR - PZP624972/15 del 30.01.2020 ed PZP 624974/15 del 4.05.2020 –
indicati nel verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo del 13.08.2020 - sono riconducibili ad attività di produzione e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, come definiti dall'art. 184 co. 3, lett. b), e non ad attività di cui all'art. 184 co. 3 , lettere c), d) e g), si rileva che,
sulla base della normativa del settore, testè richiamata e del principio di legalità e tassatività che disciplina l'illecito amministrativo (art. 1 Legge 689/1981) l'ambito di operatività della disposizione invocata non può essere esteso oltre il suo tenore letterale, per cui la non rientra nella CP_1
categoria dei soggetti tassativamente indicati nell'art. 190 co.1 D.Lgs. 152/2006 e, dunque, non può
essere destinataria della sanzione irrogata con l'ordinanza - ingiunzione opposta.
Ne consegue l'errore in cui è incorso il primo giudice che, in luogo di decidere la fattispecie portata alla sua attenzione sulla base della legge disciplinante la materia, ha fatto esclusivo riferimento al solo parere ECOCERVED, non costituente interpretazione autentica del dettato normativo e senza aver preventivamente verificato la conformità di siffatto parere alla normativa di settore e la pertinenza dello stesso.
In tali casi, il controllo sul ciclo di produzione dei rifiuti è adempiuto dalla tenuta conforme e rituale di altre scritture e documenti, quali i Formulari dei Rifiuti, nella fattispecie regolarmente compilati e tenuti dalla Società, come attestato anche nel verbale di contestazione dell'illecito amministrativo .
Infatti, i nn. 2 Formulari dei Rifiuti (all. n. 7 Fasc. I grado del ricorrente), acquisiti in copia dagli
Agenti accertatori sono completi di tutti i dati ed elementi idonei ad individuare, catalogare,
descrivere e quantificare il rifiuto, ad individuare il soggetto produttore ed il soggetto destinatario, ne specificano la destinazione e la modalità di trasporto.
La legittimità e la ritualità della procedura di tracciabilità del rifiuto è dimostrata anche dalla circostanza che il soggetto destinatario, titolare dell'impianto di Parte_2
recupero dei rifiuti non pericolosi, ha accettato senza riserve e per intero il “rifiuto” prodotto e detenuto dalla ( all. n. 7 Fasc. I grado). CP_1
Su tale aspetto, entrambi i testimoni escussi all'udienza del 20.03.2024 ( e Testimone_1 Tes_2
hanno precisato che i formulari dei rifiuti acquisiti indicavano correttamente il produttore dei
[...]
rifiuti, il destinatario dei rifiuti, il trasportatore dei rifiuti, la tipologia ed il quantitativo dei rifiuti e che era stato indicato il Comune di produzione del rifiuto, ossia , e che mancava Parte_3
l'indicazione della strada ove era ubicato il cantiere deficienza, questa, sicuramente minima se si considera la completezza di tutti gli altri dati ai fini della tracciabilità del rifiuto. Da quanto sopra esposto, deriva che la ha illegittimamente emesso Controparte_2
l'ordinanza ingiunzione n. 648 del 27.03.2023. Perciò, il primo motivo di appello va accolto, non valendo a scalfirne la fondatezza le argomentazioni difensive della , fondate – così come CP_2
lo è, erroneamente, la sentenza impugnata – solo sul parere che, per tutti i motivi dianzi CP_4
illustrati, non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione e, inoltre, sull'assunto che “lo stesso istituto
, quale responsabile ex art. 189 d.lgs. 152/2006, viene ad esprimersi in continuità al parere CP_3
ECOCERVED rilevando in casi analoghi che l'attività di servizi nella manutenzione ed installazione
di reti di collegamenti telefonici non determina l'esimente dal perimetro normativo stabilito dal
combinato disposto degli artt. 190 e 184 del d.lgs. n. 152/2006”, assunto affatto pertinente al caso di specie, se si considera che, alla luce del suo atto costitutivo, la non svolge “attività di servizi CP_1
nella manutenzione ed installazione di reti di collegamenti telefonici”, e che, sul punto lo stesso
Tribunale (v. pag. 3 della sentenza impugnata) ha statuito nel senso di non condividere “le deduzioni
della resistente, secondo cui esso ricorrente avrebbe esercitato, quale <>,
quella di <>”, statuizione dalla non fatta CP_2
oggetto di gravame.
In ordine al secondo motivo di impugnazione, si osserva che nel ricorso di primo grado, la Società
ingiunta evidenziava, altresì, il difetto dell'ulteriore requisito soggettivo previsto quale condizione per l'applicazione dell'esonero di cui all'art. 190, comma quinto, Codice Ambiente, ovvero che la occupava 10 unità lavorative. CP_1
La sussistenza del requisito delle unità lavorative (numero di 10 dipendenti) è stata dimostrato in primo grado dal deposito, unitamente al ricorso, di specifica documentazione attestante il numero dei dipendenti della per l'intero anno 2020 , e cioè: visura camerale della attestante il CP_1 CP_1
numero di 10 addetti al 31.03.2020, documentazione societaria costituita dai prospetti Unità Pt_4
Lavorative per anno, relativi al periodo dal 1/2020 al 12/2020 con relazione a firma del dr. Per_1
dalla quale emerge che per l'anno 20020 le unità lavorative non hanno mai superato il
[...]
numero di 10. Sul punto la nulla rilevava, né nella ordinanza opposta né nella comparsa di costituzione CP_2
in primo grado.
Nel ricorso di primo grado la Società evidenziava altresì, in ordine al requisito dimensionale, che l'art. 190 del D.Lgvo 152/2006 era stato modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116
(in G.U. 11.09.2020, n. 226) entrato in vigore il 26.09.2020 quindi a distanza di poco più di un mese dal verbale di accertamento del 13.08.2020 elevato a carico delle CP_1
La previsione di cui al V^ comma dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006, nella formulazione modificata dal D.Lgs. n. 116/2020 dunque non era applicabile ratione temporis dovendo applicarsi quella vigente al tempo dell'accertamento ossia al 13.08.2020. Il D.Lgs n. 116/2020 in vigore dal 26.09.2020,
dunque, ha sancito a livello normativo l'esonero dall'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 190 del
Codice dell'Ambiente per i soli rifiuti non pericolosi e per le imprese e gli enti produttori iniziali che non abbiano più di 10 dipendenti.
Per tale motivo, la società ricorrente ha dedotto e provato di essere società produttrice di rifiuti non pericolosi ex art. 184, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 (circostanza non oggetto di contestazione)
occupante, tra l'altro un numero inferiore a 10 unità lavorative e ciò per tutto l'anno 2020 e, dunque,
anche sotto questo profilo, esonerata dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico.
Ma anche tale questione è stata erroneamente risolta dal Tribunale continuando a richiamare il parere
EC e l'inefficacia probatoria della documentazione societaria poiché “mero atto di parte” ed attinente “all'intera annualità 2020 e non al momento degli accertamenti”, ignorando, anche sotto questo aspetto, il D.lvo 152/2006 che, all'art. 258, co. III espressamente dispone :”il numero di unità
lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno
durante un anno”, e non applicando, in senso pregiudizievole in danno della Provincia, le conseguenze ex art. 115 c.p.c. che invece – erroneamente – nel paragrafo sub C pag. 5 della sentenza riterrà di dover applicare per la ricorrente.
Infatti, la documentazione societaria costituita dai prospetti – Unità Lavorative per anno, Pt_4
relativi ai periodi dal 1/2020 al 12/2020, dalla quale emerge che, per l'anno 2020 (conformemente all'art. 258 co. 3 D.lgv. 152/2006) le unità lavorative non hanno mai superato il numero di 10 e la relativa circostanza del numero dei dipendenti non superiore a 10 unità, non è stata oggetto di contestazione da patre della resistente, né generica, né specifica o circostanziata in nessun atto difensivo (comparsa di costituzione, verbali di udienza e memoria conclusiva non depositata) con la conseguente applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., in forza del quale,
in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova” - che opera anche per i documenti prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo – comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo
(Cassazione civile, sez. III, 8.10.2024, n. 26298) poiché l'inosservanza dell'onere di contestazione rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova (Cassazione civile, sez. lav., 28.08.2024, n. 23214).
Per tali motivi anche il secondo motivo di appello va accolto, rimanendo assorbiti il terzo ed il quarto.
Le spese processuali del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. N. 147/2022, per il primo grado secondo la quantificazione fattane dal
Tribunale, non oggetto di contestazione, e per il secondo grado, applicando i parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva e di trattazione, in causa pari all'importo ingiunto (€ 4.133,34).
P.Q.M.
La Corte di Appello di PO - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 206/2025 R.G. sull'appello proposto da , in proprio e quale Parte_1
amministratore unico e legale rappresentante della con ricorso del 18.06.2025 nei CP_1
confronti della , avverso la sentenza n. 418/2025 del Tribunale civile di Controparte_2
PO in composizione monocratica pubblicata il 21.05.2025 a conclusione del giudizio n.
1198/2023 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita , così
provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione proposta da , in proprio e nella qualità, avverso l'ordinanza – ingiunzione Parte_1
di pagamento n. 648/2023 emessa dalla Provincia di PO, che annulla;
- Condanna la , in persona del Presidente pro tempore, al rimborso, Controparte_2
in favore dell'avv. Domenica Varone, procuratore costituito degli appellanti dichiaratosi antistatario, delle spese processuali del doppio grado del giudizio che, per il primo grado,
liquida in € 98,00 per esborsi ed in € 1.276,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
e che per il secondo grado liquida in € 147,00 per esborsi ed in € 2.532,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 2 ottobre 2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di PO - collegio civile- riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 206/2025 R.G. di appello avverso la sentenza n. 418/2025 del Tribunale civile di PO in composizione monocratica pubblicata il 21.05.2025 a conclusione del giudizio n.
1198/2023 R.G. avente ad oggetto: “opposizione a ordinanza - ingiunzione di pagamento”, vertente tra
, c.f. , in proprio e quale amministratore unico e legale Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentante della P.iva , rappresentato e difeso, per procura in calce al CP_1 P.IVA_1
ricorso in appello, dall'avv. Domenica Varone ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Isernia, C.so Risorgimento n. 101.
[...]
[..
, c.f. , in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e Controparte_2 P.IVA_2
difesa, per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello, e disposizione presidenziale n. 29/2025, dall'avv. Silvana D'Amico ed elettivamente domiciliati in presso la sede CP_2
dell'Avvocatura provinciale della Provincia di v. Roma n. 47. CP_2
-APPELLATA-
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza del
1° ottobre 2025 contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate la causa è stata decisa come da dispositivo di seguito riprodotto e contestuale motivazione.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso in appello ex artt. 434 c.p.c. e d.lgs. n. 150/2011, , in proprio e n.q., ha Parte_1
impugnato la sentenza n. 418/2025 emessa dal Tribunale di PO a definizione del giudizio n. 1198/2023 R.G. promosso dal per l'annullamento dell'ordinanza – ingiunzione di Pt_1
pagamento n. 648/2023 emessa dalla Provincia di PO per € 4.133,34, per la violazione dell'art. 258 commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 152/2006, per aver omesso la registrazione sul registro di carico e scarico rifiuti entro i 10 gg., come disposto dall'art. 190, co. 1 – quater, lett. a) del D.Lgs. n.
152/2003, dei formulari di identificazione rifiuti PZP 624972/15 del 30.01.2020 e PZP 62497/15 del
4.05.2020.
Il giudice di primo grado, con la sentenza qui impugnata, rigettava la domanda e condannava i ricorrenti alle spese di lite.
Le odierne appellanti si dolgono:
1) Erronea ed anzi omessa applicazione della normativa disciplinante la materia dedotta in giudizio ovvero art. 190, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 152/2006; art. 184, co.3, D.Lgs. n. 152/2003; art. 258, co.1,
D.Lgs. n. 152/2006; violazione del principio di legalità e tassatività della legge che disciplina l'illecito amministrativo. Ritengono, infatti, che il Tribunale sia incorso in violazione di legge ed errore di motivazione per aver fondato la decisione sul parere reso da EC, che non può sostituire la normativa vigente in subiecta materia, ossia il d.lgs n. 152/2006.
La formulazione vigente ratione temporis alla data del verbale di accertamento del 13.08.2020 elevato dal NOE di nei confronti delle esonerava la Società dall'obbligo della tenuta dei CP_2 CP_1
registri di carico e scarico;
la società, infatti, ha quale oggetto sociale primario ed attività prevalente
“scavi, rinterri e posa in opera di fibre ottiche, costruzione di strutture di impianti industriali e di
altre opere di ingegneria civile”, ed i rifiuti prodotti rientrano nella categoria di rifiuti speciali non pericolosi, essendo rifiuti derivanti dalle attività di demolizione e costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo. L'art. 184 co.3 lett. b) del d.lgs. 152/2006 non è richiamato dall'art. 190 co.1 del d.lgs. 152/2006 che individua quali destinatari dell'obbligo di tenuta del registro carico/scarico, oltre ai produttori di rifiuti pericolosi, i soli produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184 co. 3, lett. c), d) e) e g). Ulteriore errore del primo giudice è quello di aver assunto a base della decisione il solo parere reso da EC 1.06.2020, non costituente interpretazione autentica del dettato normativo.
2) Erronea applicazione dell'art. 190, comma 5, D.Lgs. n. 152/2006; erronea valutazione della documentazione societaria prodotta da parte ricorrente;
violazione art. 115 c.p.c.
Gli appellanti deducono che la società ricorrente, all'epoca dei fatti, per l'intero anno 2020, aveva alle dipendenze n. 10 dipendenti, di talchè era esonerata dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico, in virtù di quanto stabilito dal d.lgs. n. 116/2020 in vigore dal 26.09.2020.
3) Violazione dell'art. 6 del D.lgs n. 150/2011; violazione ed erronea applicazione dell'art. 115 c.p.c..
L'appellante sostiene, contrariamente a quanto statuito dal Tribunale, di aver svolto tutte le difese,
di aver dedotto tutte le allegazioni difensive ed istruttorie tali da aver fondatamente proposto la propria opposizione all'ordinanza – ingiunzione de quo. 4) Nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per omesso esame e pronuncia della domanda subordinata di riduzione dell'entità della sanzione in applicazione dell'art. 258, V° comma del Codice
dell'Ambiente.
Sulla base di tali motivazioni, i ricorrenti ha chiesto, in via principale, l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n.dd. n. 648/2023; in via subordinata, la riduzione dell'entità della sanzione amministrativa al minimo edittale;
in ogni caso la condanna della alla CP_2 CP_2
rifusione delle spese e competenze del doppio grado del giudizio, con distrazione.
Con comparsa del 10.09.2025 si è costituita la chiedendo la conferma della Controparte_2
sentenza gravata e il rigetto dell'appello, con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Tanto sull'assunto che la tipologia di rifiuti prodotti dalla società appellante “….non può ricondursi
alla fattispecie dall'art. 184, comma 3, lett.b) d.lgs n. 152/2006, in quanto l'attività principale della
società è quella di <<scavi, rinterri e posa in opera di fibre ottiche…>> ed è proprio l'esercizio di
posa in opera di fibre ottiche che impone la tenuta del registro di carico e scarico”.
A fondamento di tale argomentazione la come il Tribunale, richiama solo il parere del 1 CP_2
giugno 2020 di EC, (v. pagg. 5 e 6 della comparsa di costituzione), adducendo, di seguito,
sempre a pag. 6 della comparsa che ”… lo stesso istituto , quale responsabile ex art. 189 d. CP_3
lgs n. 152/2006, viene ad esprimersi in continuità al parere EC, rilevando in casi analoghi
che l'attività di servizi nella manutenzione ed installazione di reti di collegamento telefonici non
determina l'esimente dal perimetro normativo stabilito dal combinato disposto degli artt. 190 e 184
del d.lgs. n. 152/2006”.
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Il primo motivo di impugnazione attinge il paragrafo A) della sentenza appellata, in dettaglio laddove il Tribunale afferma “sebbene il ricorrente risulti svolgere quale <
di <<scavi, rinterri e posa in opera di fibre ottiche…>
di altre opere di ingegneria civile>>… tuttavia l'esercizio di detta <
tanto quella di scavo quanto invece quelle di “posa in opera di fibre ottiche>>, id est di cavo … impone, a mente del parere espresso dalla ECOCERVED sin dal 1.06.2020… la tenuta del registro
di carico e scarico dei rifiuti”.
Ciò posto, le critiche svolte dagli appellanti avverso il citato passo motivazionale sono fondate per cui il primo mezzo va accolto.
Di vero, il Tribunale senza richiamo alcuno alla normativa di cui al D.Lgs. 152/2006, ha ritenuto che la società ricorrente sia obbligata alla tenuta del registro di carico e scarico rifiuti “a mente del parere
espresso da ECOCERVED sin dal 1.06.2020”, in violazione del principio di legalità e tassatività della legge in materia di illecito amministrativo e di quello della gerarchia delle fonti del diritto, atteso che il parere reso da EC, sebbene proveniente da società consortile del sistema italiano delle
Camere di Commercio operante nel campo dei sistemi informativi per l'ambiente, non può sostituire la normativa vigente in subiecta materia, ovvero il D.Lgs 152/2006 di cui, tra l'latro, non costituisce neppure interpretazione autentica.
Parte ricorrente, nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado aveva rilevato l'insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi richiesti per l'integrazione della violazione contestata prevista dall'art. 190, co.1, D.Lgs. 152/2006, e sanzionata dal successivo art. 258, commi 1 e 3.
Ne consegue che, ai fini della decisione della vertenza il giudice di prime cure avrebbe dovuto fare riferimento alla normativa di settore, ossia, appunto, al D.Lgs. 152/2006 nella formulazione vigente
ratione temporis – quindi nel testo anteriore alle modifiche introdotte con decreto legislativo n.
213/2022- alla data del verbale di accertamento del 13.08.2020 elevato dal NOE di PO nei confronti delle e, quindi: CP_1
- all'art. 190 co.1 D.lgs. 152/2006, in forza del quale: “Sono obbligati alla compilazione e tenuta dei
registri di carico e scarico dei rifiuti: a) gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali
pericolosi e gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi di cui alle lettere
c) e d) del comma 3 dell'art. 184 e di rifiuti speciali non pericolosi da potabilizzazione e altri
trattamenti delle acque di cui alla lettera g) del comma 3 dell'art. 184; b) gli altri detentori di rifiuti,
quali enti e imprese che raccolgono e trasportano rifiuti o che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e di trattamento, recupero e smaltimento, compresi i nuovi produttori e, in caso di
trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali in attesa della presa in carico
degli stessi da parte dell'impresa navale o ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo
trasporto ai sensi dell'art. 188 – ter, comma 1, ultimo periodo;
c) gli intermediari e i commercianti
di rifiuti;
- all'art. 190, co. 1 – quater, lett. a), Decreto cit., in forza del quale: ”Nel registro di carico e scarico
devono essere annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti
prodotti o soggetti alle diverse attività di trattamento disciplinate dalla presente Parte quarta. Le
annotazioni devono essere effettuate: a) per gli enti e le imprese produttori iniziali, entro dieci giorni
lavorativi dalla produzione e dallo scarico;
- all'art. 258 co.1, Decreto cit., in forza del quale: “I soggetti di cui all'art. 190, comma 1, che non
abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188
– bis, comma 2, lett. a), e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di
carico e scarico di cui al medesimo articolo, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria
da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro”;
- all'art. 184, co. 3, Decreto cit., in forza del quale: ”Sono rifiuti speciali: a) i rifiuti prodotti
nell'ambito delle attività agricole, agro – industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e
demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 184 – bis;
c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da
quelli di cui al comma 2; d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da
quelli di cui al comma 2; e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da
quelli di cui al comma 2; f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli
di cui al comma 2: g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque
reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie”. Alla luce della normativa richiamata, la Società non rientrava nel novero dei soggetti CP_1
CP_ obbligati alla tenuta del registro di carico e scarico: i rifiuti prodotti da nell'esercizio dell'attività
principale di cui all'oggetto sociale e alla visura camerale in atti, ai fini del Codice dell'Ambiente e,
in particolare dell'art. 184 co. 3 Decreto cit., rientrano nella categoria di rifiuti speciali non pericolosi,
essendo “rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione , nonchè rifiuti che derivano dalle
attività di scavo”; è pacifico che nella fattispecie trattasi di rifiuti speciali non pericolosi, sia perché
nell'ordinanza – ingiunzione non viene formulata alcuna contestazione sul punto, ma soprattutto perché ciò risulta nei formulari dei rifiuti acquisiti dal NOE ed indicati nel verbale di accertamento del 13.08.2020, il PZP624972/15 del 30.01.2020 ed il PZP 624974/15 del 4.05.2020, relativi a cemento e rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione, quindi materiali privi di caratteristiche di pericolo.
Orbene, l'art. 184 co. 3, lett. b), Decreto cit., a mente del quale: “Sono rifiuti speciali: ….b) i rifiuti
prodotti dalle attività di costruzione e demolizione nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo,
fermo restando quanto disposto dall'art. 184 – bis”, non è richiamato dall'art. 190 co.1 Decreto cit.,
che individua quali destinatari dell'obbligo di tenuta del registro carico/scarico, oltre ai produttori di rifiuti pericolosi, i soli produttori di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'art. 184, co. 3, lettere c),
d) e g) (rispettivamente, i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali;
i rifiuti prodotti
nell'ambito delle lavorazioni artigianali, i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento dei
rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione
delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie).
Nel ribadire che i nn. 2 FIR - PZP624972/15 del 30.01.2020 ed PZP 624974/15 del 4.05.2020 –
indicati nel verbale di accertamento e contestazione illecito amministrativo del 13.08.2020 - sono riconducibili ad attività di produzione e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, come definiti dall'art. 184 co. 3, lett. b), e non ad attività di cui all'art. 184 co. 3 , lettere c), d) e g), si rileva che,
sulla base della normativa del settore, testè richiamata e del principio di legalità e tassatività che disciplina l'illecito amministrativo (art. 1 Legge 689/1981) l'ambito di operatività della disposizione invocata non può essere esteso oltre il suo tenore letterale, per cui la non rientra nella CP_1
categoria dei soggetti tassativamente indicati nell'art. 190 co.1 D.Lgs. 152/2006 e, dunque, non può
essere destinataria della sanzione irrogata con l'ordinanza - ingiunzione opposta.
Ne consegue l'errore in cui è incorso il primo giudice che, in luogo di decidere la fattispecie portata alla sua attenzione sulla base della legge disciplinante la materia, ha fatto esclusivo riferimento al solo parere ECOCERVED, non costituente interpretazione autentica del dettato normativo e senza aver preventivamente verificato la conformità di siffatto parere alla normativa di settore e la pertinenza dello stesso.
In tali casi, il controllo sul ciclo di produzione dei rifiuti è adempiuto dalla tenuta conforme e rituale di altre scritture e documenti, quali i Formulari dei Rifiuti, nella fattispecie regolarmente compilati e tenuti dalla Società, come attestato anche nel verbale di contestazione dell'illecito amministrativo .
Infatti, i nn. 2 Formulari dei Rifiuti (all. n. 7 Fasc. I grado del ricorrente), acquisiti in copia dagli
Agenti accertatori sono completi di tutti i dati ed elementi idonei ad individuare, catalogare,
descrivere e quantificare il rifiuto, ad individuare il soggetto produttore ed il soggetto destinatario, ne specificano la destinazione e la modalità di trasporto.
La legittimità e la ritualità della procedura di tracciabilità del rifiuto è dimostrata anche dalla circostanza che il soggetto destinatario, titolare dell'impianto di Parte_2
recupero dei rifiuti non pericolosi, ha accettato senza riserve e per intero il “rifiuto” prodotto e detenuto dalla ( all. n. 7 Fasc. I grado). CP_1
Su tale aspetto, entrambi i testimoni escussi all'udienza del 20.03.2024 ( e Testimone_1 Tes_2
hanno precisato che i formulari dei rifiuti acquisiti indicavano correttamente il produttore dei
[...]
rifiuti, il destinatario dei rifiuti, il trasportatore dei rifiuti, la tipologia ed il quantitativo dei rifiuti e che era stato indicato il Comune di produzione del rifiuto, ossia , e che mancava Parte_3
l'indicazione della strada ove era ubicato il cantiere deficienza, questa, sicuramente minima se si considera la completezza di tutti gli altri dati ai fini della tracciabilità del rifiuto. Da quanto sopra esposto, deriva che la ha illegittimamente emesso Controparte_2
l'ordinanza ingiunzione n. 648 del 27.03.2023. Perciò, il primo motivo di appello va accolto, non valendo a scalfirne la fondatezza le argomentazioni difensive della , fondate – così come CP_2
lo è, erroneamente, la sentenza impugnata – solo sul parere che, per tutti i motivi dianzi CP_4
illustrati, non ha alcuna rilevanza ai fini della decisione e, inoltre, sull'assunto che “lo stesso istituto
, quale responsabile ex art. 189 d.lgs. 152/2006, viene ad esprimersi in continuità al parere CP_3
ECOCERVED rilevando in casi analoghi che l'attività di servizi nella manutenzione ed installazione
di reti di collegamenti telefonici non determina l'esimente dal perimetro normativo stabilito dal
combinato disposto degli artt. 190 e 184 del d.lgs. n. 152/2006”, assunto affatto pertinente al caso di specie, se si considera che, alla luce del suo atto costitutivo, la non svolge “attività di servizi CP_1
nella manutenzione ed installazione di reti di collegamenti telefonici”, e che, sul punto lo stesso
Tribunale (v. pag. 3 della sentenza impugnata) ha statuito nel senso di non condividere “le deduzioni
della resistente, secondo cui esso ricorrente avrebbe esercitato, quale <
quella di <
oggetto di gravame.
In ordine al secondo motivo di impugnazione, si osserva che nel ricorso di primo grado, la Società
ingiunta evidenziava, altresì, il difetto dell'ulteriore requisito soggettivo previsto quale condizione per l'applicazione dell'esonero di cui all'art. 190, comma quinto, Codice Ambiente, ovvero che la occupava 10 unità lavorative. CP_1
La sussistenza del requisito delle unità lavorative (numero di 10 dipendenti) è stata dimostrato in primo grado dal deposito, unitamente al ricorso, di specifica documentazione attestante il numero dei dipendenti della per l'intero anno 2020 , e cioè: visura camerale della attestante il CP_1 CP_1
numero di 10 addetti al 31.03.2020, documentazione societaria costituita dai prospetti Unità Pt_4
Lavorative per anno, relativi al periodo dal 1/2020 al 12/2020 con relazione a firma del dr. Per_1
dalla quale emerge che per l'anno 20020 le unità lavorative non hanno mai superato il
[...]
numero di 10. Sul punto la nulla rilevava, né nella ordinanza opposta né nella comparsa di costituzione CP_2
in primo grado.
Nel ricorso di primo grado la Società evidenziava altresì, in ordine al requisito dimensionale, che l'art. 190 del D.Lgvo 152/2006 era stato modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020 n. 116
(in G.U. 11.09.2020, n. 226) entrato in vigore il 26.09.2020 quindi a distanza di poco più di un mese dal verbale di accertamento del 13.08.2020 elevato a carico delle CP_1
La previsione di cui al V^ comma dell'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006, nella formulazione modificata dal D.Lgs. n. 116/2020 dunque non era applicabile ratione temporis dovendo applicarsi quella vigente al tempo dell'accertamento ossia al 13.08.2020. Il D.Lgs n. 116/2020 in vigore dal 26.09.2020,
dunque, ha sancito a livello normativo l'esonero dall'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 190 del
Codice dell'Ambiente per i soli rifiuti non pericolosi e per le imprese e gli enti produttori iniziali che non abbiano più di 10 dipendenti.
Per tale motivo, la società ricorrente ha dedotto e provato di essere società produttrice di rifiuti non pericolosi ex art. 184, comma 3, D.Lgs. n. 152/2006 (circostanza non oggetto di contestazione)
occupante, tra l'altro un numero inferiore a 10 unità lavorative e ciò per tutto l'anno 2020 e, dunque,
anche sotto questo profilo, esonerata dall'obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico.
Ma anche tale questione è stata erroneamente risolta dal Tribunale continuando a richiamare il parere
EC e l'inefficacia probatoria della documentazione societaria poiché “mero atto di parte” ed attinente “all'intera annualità 2020 e non al momento degli accertamenti”, ignorando, anche sotto questo aspetto, il D.lvo 152/2006 che, all'art. 258, co. III espressamente dispone :”il numero di unità
lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno
durante un anno”, e non applicando, in senso pregiudizievole in danno della Provincia, le conseguenze ex art. 115 c.p.c. che invece – erroneamente – nel paragrafo sub C pag. 5 della sentenza riterrà di dover applicare per la ricorrente.
Infatti, la documentazione societaria costituita dai prospetti – Unità Lavorative per anno, Pt_4
relativi ai periodi dal 1/2020 al 12/2020, dalla quale emerge che, per l'anno 2020 (conformemente all'art. 258 co. 3 D.lgv. 152/2006) le unità lavorative non hanno mai superato il numero di 10 e la relativa circostanza del numero dei dipendenti non superiore a 10 unità, non è stata oggetto di contestazione da patre della resistente, né generica, né specifica o circostanziata in nessun atto difensivo (comparsa di costituzione, verbali di udienza e memoria conclusiva non depositata) con la conseguente applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., in forza del quale,
in materia di prova documentale nel processo civile, il principio di “non dispersione (o di acquisizione) della prova” - che opera anche per i documenti prodotti con modalità telematiche o in formato cartaceo – comporta che il fatto storico in essi rappresentato si ha per dimostrato nel processo
(Cassazione civile, sez. III, 8.10.2024, n. 26298) poiché l'inosservanza dell'onere di contestazione rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova (Cassazione civile, sez. lav., 28.08.2024, n. 23214).
Per tali motivi anche il secondo motivo di appello va accolto, rimanendo assorbiti il terzo ed il quarto.
Le spese processuali del doppio grado del giudizio seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. N. 147/2022, per il primo grado secondo la quantificazione fattane dal
Tribunale, non oggetto di contestazione, e per il secondo grado, applicando i parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva e di trattazione, in causa pari all'importo ingiunto (€ 4.133,34).
P.Q.M.
La Corte di Appello di PO - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio civile n. 206/2025 R.G. sull'appello proposto da , in proprio e quale Parte_1
amministratore unico e legale rappresentante della con ricorso del 18.06.2025 nei CP_1
confronti della , avverso la sentenza n. 418/2025 del Tribunale civile di Controparte_2
PO in composizione monocratica pubblicata il 21.05.2025 a conclusione del giudizio n.
1198/2023 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita , così
provvede:
- Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie l'opposizione proposta da , in proprio e nella qualità, avverso l'ordinanza – ingiunzione Parte_1
di pagamento n. 648/2023 emessa dalla Provincia di PO, che annulla;
- Condanna la , in persona del Presidente pro tempore, al rimborso, Controparte_2
in favore dell'avv. Domenica Varone, procuratore costituito degli appellanti dichiaratosi antistatario, delle spese processuali del doppio grado del giudizio che, per il primo grado,
liquida in € 98,00 per esborsi ed in € 1.276,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge;
e che per il secondo grado liquida in € 147,00 per esborsi ed in € 2.532,00 per compenso, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% del compenso, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 2 ottobre 2025
Il consigliere est.
Dr.ssa Rita Carosella IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico