Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/04/2025, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 596/2025 RGAC
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. CARMELA BRUNO Parte_1
opponente
E
Controparte_1
in persona del legale
[...] rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv. ALESSANDRO
BARBARO e LUIGI TINUZZO
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato l'Arch. ha proposto Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 348/2024, emesso dal Tribunale di
Cosenza in funzione di Giudice del lavoro il 20.12.2024 e notificato il
03.01.2025, con il quale è stato ingiunto all'opponente il pagamento della somma di euro 4.467,74, oltre accessori, a titolo di contributi previdenziali dovuti alla Controparte_1
[...]
A sostegno dell'opposizione l'Arch. eccepiva la nullità del ricorso in Pt_1 monitorio e del decreto ingiuntivo per avere la agito con ricorso per CP_1 decreto ingiuntivo in violazione dell'art. 37 (commi 1 e 6) dello Statuto che
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Nel merito deduceva l'infondatezza della pretesa, rilevando l'indeterminatezza della domanda quanto alla natura dei contributi asseritamente dovuti e all'anno di riferimento.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva la Controparte_1
e chiedeva il rigetto del ricorso
[...] in opposizione perché infondato in fatto ed in diritto.
Veniva fissata per la decisione all'udienza del 31.03.2024, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note contenenti istanze e conclusioni.
La parte opposta ha depositato le note scritte in sostituzione dell'udienza in data 27.03.2025, la parte opponente il 28.03.2025.
L'opposizione è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Infondata è, in primo luogo l'eccezione di nullità.
A parte il rilievo che la parte opponente richiama la disciplina di cui all'art. 37 commi 1 e 6 dello Statuto vigente fino all'anno 2011, di tal ché non è dato sapere se le norme citate siano ancora attuali perché riportate con lo stesso tenore negli Statuti successivi, osserva in ogni caso il Tribunale che le disposizioni che avrebbe violato non impongono affatto CP_1
l'iscrizione a ruolo dei crediti contributivi.
L'art. 37.1 dispone: “I contributi minimi di cui all'articolo 22, comma 2, e all'articolo 23, comma 3, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del comma 6 del presente articolo”.
L'art. 37.6 stabilisce: “Ai sensi dell'art. 17 della legge 3.1.1981 n. 6, CP_1 può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 36, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'Intendenza di Finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette”.
Le disposizioni, pertanto, non pongono alcun obbligo di procedere alla riscossione dei contributi non versati a mezzo ruoli, ma solo una facoltà
(“Inarcassa può provvedere”) con la ovvia conseguenza che il ricorso allo
2 strumento del decreto ingiuntivo si palesa quale alternativa possibile, non vietata dallo Statuto.
Quanto alla dedotta infondatezza della pretesa, è di tutta evidenza che la parte opponente non contesta di essere tenuta al versamento dei contributi richiesti, limitandosi a rilevare che la domanda proposta dalla e i CP_1 documenti ad essa allegati non consentono di comprendere la natura dei contributi dovuti e l'anno di riferimento.
Il rilievo è privo di pregio.
Al ricorso in monitorio è stata allegata una attestazione da cui risulta l'omesso versamento, per l'anno 2020, del contributo soggettivo, del contributo integrativo, del contributo di maternità/paternità e delle relative sanzioni, con la precisa indicazione dei relativi importi.
Il ricorso per decreto ingiuntivo, inoltre, è stato preceduto da un atto di costituzione in mora, contenente la specifica indicazione delle pretese rimaste insolute, comunicato all'opponente in data 24.11.2023.
L'Arch. pertanto, è stata posta in condizione di ben Parte_1 comprendere il contenuto del proprio obbligo, in alcun modo contestato.
L'opposizione va, dunque, respinta ed il decreto ingiuntivo opposto confermato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto che dichiara esecutivo.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro Parte_1
1.312,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie.
Cosenza, 01/04/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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