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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/09/2025, n. 2054 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2054 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 3194/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3194/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Chiara Maria Germano, elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri n. 25 presso lo studio dell'avv. Germano;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliato in
Torino, via Arsenale n. 21;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – mansioni superiori – differenze retributive
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare che la ricorrente dal 5.04.2005 al 7.11.2013 ha svolto ininterrottamente mansioni dirigenziali superiori al proprio livello di inquadramento in forza degli incarichi di reggenza e direzione dapprima dell'Ufficio III e poi dell'Ufficio V della Direzione Generale dell'
[...]
e conseguentemente Controparte_2
- accertare e dichiarare che la ricorrente ha maturato il diritto all'intero trattamento economico spettante ai dirigenti di II fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, nonché il trattamento di trasferta per il predetto periodo e per l'effetto
- condannare il a pagare in favore della ricorrente le differenze Controparte_1 retributive tra quanto effettivamente percepito nel periodo aprile 2005/novembre 2013 e quanto maturato
1 in conseguenza dello svolgimento delle superiori mansioni dirigenziali, come spettanti ai dirigenti di II fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali ai sensi di legge e del CCNL applicabile, compresa
l'incidenza sul TFR, oltre rivalutazione e interessi
[…]
In ogni caso:
- con il favore delle spese di causa, oltre IVA, CPA e T.F. 15% come per legge”;
Per parte convenuta:
“In via preliminare, dichiararsi la parziale prescrizione dei crediti dedotti in giudizio. Nel merito, rigettarsi l'avversario ricorso perché infondato.
Spese vinte”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.4.2024 la dott.ssa ha esposto: Parte_1
- di essere stata assunta in ruolo alle dipendenze del il Controparte_1
13.8.1999 con inquadramento Funzionario Amministrativo, Area C, posizione economica C2 del CCNL Comparto Ministeri, e assegnazione all'
[...]
, acquisendo nel 2004 la posizione economica C3; Controparte_3
- di avere svolto dal 5.4.2005 al 7.11.2013, su incarico dell'
[...]
senza soluzione di continuità, funzioni di reggenza Controparte_2 temporanea di uffici dirigenziali (dapprima dell' e poi dell' CP_4 [...]
). Controparte_5
La ricorrente agisce in giudizio per la condanna del al Controparte_1 pagamento per il periodo dal 2005 al 2013 dell'intero trattamento economico spettante ai dirigenti di II fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali, comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato, e per il pagamento del trattamento di trasferta e dei pasti.
Si è ritualmente costituito il convenuto, eccependo preliminarmente la CP_1 prescrizione dei crediti maturati anteriormente al 23.9.2009, avendo la dott. Pt_1 inviato la prima diffida il 23.9.2014, e contestando nel merito la pretesa della ricorrente, sostenendo la sussistenza dei presupposti di legge per il ricorso all'istituto della reggenza. Sotto il profilo del quantum, il ha chiesto tenersi conto della somma CP_1 percepita dalla dott.ssa quale compenso accessorio di produttività (c.d. FUA, Pt_1 fondo incentivante riservato al personale non dirigenziale), delle somme percepite per
2 l'attività di Revisore Contabile del , svolta presso le Istituzioni Scolastiche e della CP_6 retribuzione di risultato.
1. L'eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione quinquennale è fondata con riferimento alle differenze retributive rivendicate in ragione dello svolgimento di mansioni superiori, essendo pacifico tra le parti che la prima diffida è stata inviata il 23.9.2014, sicché i crediti per il periodo 5.4.2005-22-9.2009 devono ritenersi prescritti.
Per le spese di trasferta l'eccezione, così come formulata (in termini di prescrizione parziale, rispetto alla diffida del 23.9.2014) non può essere accolta.
Il carattere temporaneo delle trasferte connesse agli incarichi di reggenza determina la natura restitutoria del credito fatto valere dalla ricorrente
(in termini di rimborso delle spese di viaggio), con conseguente durata decennale del termine di prescrizione.
2. La reggenza temporanea e le mansioni superiori
Per il periodo successivo al 23.9.2009, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Parte ricorrente invoca l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 per affermare il diritto di percepire la differenza tra la retribuzione percepita in qualità di funzionaria amministrativa e la retribuzione spettante al dirigente di seconda fascia, ritenendo carenti i requisiti di straordinarietà e temporaneità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità affinché possa ritenersi legittimo il ricorso all'istituto della reggenza.
Il convenuto, per contro, ritiene che sussistano i requisiti di legittimità della CP_1 reggenza, secondo l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 20 d.P.R. n. 266/1987, rappresentati dalla vacanza dei posti assegnati temporaneamente alla dott.ssa e, Pt_1 quantomeno con riferimento agli ultimi due incarichi conferiti, dalla pendenza di procedura concorsuale per la copertura dei posti.
La definizione dei confini tra gli istituti delle mansioni superiori nel pubblico impiego privatizzato e della reggenza è avvenuta ad opera della giurisprudenza di legittimità nei termini seguenti: “Il D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20 (contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dei Ministeri), dispone che il personale
3 appartenente alla nona qualifica funzionale espleta, tra l'altro, le funzioni di sostituzione del dirigente in caso di assenza od impedimento, nonchè di reggenza dell'ufficio in attesa di destinazione del dirigente titolare;
l'interpretazione della norma, nel rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 cod. civ. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), è nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità ("in attesa della destinazione del dirigente titolare"), con la conseguenza che la reggenza è consentita, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali" (Cass. 5 ottobre 2007 n. 20899; Cass. 30 gennaio 2009 n. 2534;
Cass. 6 giugno 2011 n. 12193)” (Cass. Civ. sez. lav., 06/03/2013, n. 5550).
Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente abbia ricoperto gli incarichi dirigenziali ininterrottamente dal 2005 al 2013, ovvero per un periodo del tutto incompatibile, secondo un giudizio ex post, con i requisiti di straordinarietà e temporaneità sopra richiamati.
Il fatto che gli ultimi due incarichi siano stati conferiti in pendenza della procedura concorsuale volta alla copertura dei posti vacanti non vale ad escludere il diritto della ricorrente, considerato il tempo trascorso tra l'indizione della procedura (2007) e la copertura del posto (2012).
Tale arco temporale esula dai “limiti di tempo ordinariamente previsti” per la copertura del posto, utilizzando quale parametro quanto previsto dall'art. 52 co. 2 lett. a) d.lgs. n.
165/2001, che indica in un anno la durata massima del conferimento di mansioni superiori in attesa della conclusione delle procedure per la copertura del posto.
3. Le voci della retribuzione da considerare per la determinazione del quantum
Sebbene parte ricorrente proponga domanda generica di condanna, sia parte ricorrente che parte convenuta chiedono accertarsi quali voci della retribuzione debbano essere considerate al fine di determinare le somme spettanti.
4 3.1 Con riferimento alla retribuzione di posizione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “ove la posizione dirigenziale sia stata istituita ed assegnata di fatto a dipendente privo della qualifica dirigenziale, il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori non può essere escluso valorizzando la mancata formale assegnazione degli obiettivi (Cass. n. 6068/2016), che incide unicamente sul trattamento accessorio spettante, perché mentre la retribuzione di posizione retribuzione riflette "il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione"
(Cass. n. 10558/2013), quella di risultato, che corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione presuppone la positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi, previamente determinati, cui la stessa è correlata (Cass. n. 8084/2015; Cass. n. 20976/2011)” (Cass. civile sez. lav.,
29/01/2024, n. 2695).
Per quanto riguarda la retribuzione di posizione, si osserva che il provvedimento di graduazione delle funzioni “integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con la conseguenza che in sua mancanza la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all'importanza e complessità dell'incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell'apposito fondo aziendale (Cass. 6956/2014, Cass. 22934/2016, Cass.
n. 2495/2018, Cass. n. 21166/2019)” (Cass. Civ. sez. lav., 28/09/2020, n. 20480).
Nel caso di specie parte ricorrente ha prodotto in atti documentazione proveniente dal attestante il riconoscimento ai dirigenti di seconda fascia della retribuzione di CP_1 posizione parte variabile nel periodo in esame, a conferma dell'esistenza di detta graduazione. Su ordine del giudice ex art. 421 c.p.c. sono stati altresì prodotti i provvedimenti di graduazione delle funzioni dirigenziali.
Alla dott.ssa spetterà pertanto la retribuzione di posizione, sia per quanto Pt_1 riguarda la parte fissa, sia per quanto riguarda la parte variabile.
3.2 Con riferimento, invece, alla retribuzione di risultato, la domanda non può trovare accoglimento.
È corretto quanto afferma parte ricorrente circa la astratta spettanza di tutte le voci retributive in caso di reggenza alla luce della giurisprudenza citata.
La domanda va tuttavia respinta per difetto di allegazione in ricorso degli obiettivi assegnati, dei risultati conseguiti e delle relative valutazioni. È stato affermato sul punto
5 che “deve escludersi che tale retribuzione possa spettare per il solo fatto dello svolgimento di funzioni superiori perché la sua erogazione è subordinata, come affermato correttamente dalla Corte d'Appello, alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali programmati”
(Cass civ. sez. lav., 20/07/2023, n. 21611; App. Genova, 25/06/2024 n.160; App. Roma,
31/05/2024 n. 2118).
È stato sul punto precisato che il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori non può essere escluso valorizzando la mancata formale assegnazione degli obiettivi (Cass. n. 6068/2016), che incide unicamente sul trattamento accessorio spettante, perché “mentre la retribuzione di posizione retribuzione riflette "il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione" (Cass. n. 10558/2013), quella di risultato, che corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttività
o redditività della sua prestazione, presuppone la positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi, previamente determinati, cui la stessa è correlata (Cass. n. 8084/2015;
Cass. n. 20976/2011)” (Cass. civ. sez. lav., 28/11/2018, n. 30811).
Nel caso di specie, parte ricorrente nulla deduce circa gli obiettivi prefissati e il raggiungimento degli stessi anno per anno.
In sede di discussione, parte ricorrente ha sostenuto che la prova del raggiungimento degli obiettivi sarebbe desumibile dai contratti di conferimento degli incarichi di reggenza.
Trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie, sarebbe stato onere della ricorrente allegare il fatto in ricorso e darne prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., non potendo l'onere di allegazione di un fatto costitutivo essere sopperito dalla mera produzione documentale. Ad ogni buon conto, l'esame dei documenti citati dalla difesa di parte ricorrente in sede di discussione evidenzia che solo il contratto del 2007 (doc. 3 di parte ricorrente) riporta l'indicazione circa il pregresso raggiungimento degli obiettivi, ma per un periodo relativamente al quale i crediti richiesti sono prescritti.
Alcun riconoscimento del raggiungimento degli obiettivi è ricavabile dai contratti successivi.
La domanda deve pertanto essere respinta.
3.3 Parte ricorrente allega in fatto di essersi recata, durante i periodi di reggenza, “tutti i giorni a Torino dalla propria residenza a ” (pag. 3 del ricorso), formulando poi CP_3
6 nelle conclusioni domanda di riconoscimento del “trattamento di trasferta per il predetto periodo”.
Solo con memoria autorizzata depositata in data 18.7.2025 la ricorrente ha precisato che la domanda è formulata sulla base di quanto previsto dall'art. 64 CCNL relativo al personale dirigente dell'Area 1 2022-2005, disposizione che prevede il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 km dalla ordinaria sede di servizio.
Il convenuto si difende sul punto, invocando: CP_1
- l'obbligo del pubblico di dipendente di risiedere presso nel luogo dove ha sede l'ufficio ove presta servizio, ex art. 12 d.P.R. n. 3/1957;
- l'abrogazione dell'indennità invocata dalla ricorrente per effetto dell'art. 1 co. 213 l. n.
266/2005.
La prima deduzione del non persuade, poiché tutti i provvedimenti con i quali CP_1
è stata assegnata la reggenza degli uffici di Torino alla dott.ssa precisano che si Pt_1 tratta di incarichi temporanei e la disposizione invocata non pare riferirsi a tale ipotesi.
Quanto alla seconda difesa, si osserva che l'art. 1 co. 213 l. n. 266/2005 dispone:
“L'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978,
n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica”.
L'art. 64 CCNL invocato dalla ricorrente appare inconferente, riferendosi alle missioni svolte dal dirigente (e non alle missioni svolte dal funzionario non dirigente incaricato di una reggenza).
Il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi dai dipendenti pubblici in missione è invece previsto dall'art. 12 l. n. 836/1973, disposizione non abrogata né dall'art. 1 co. 213 l. n. 266/2005, né dall'art. 6, co. 12 D.L. 78/2010. Quest'ultima disposizione abroga, invero, l'art. 15 l. n. 836/1973 e art. l'8 l. n. 417/1978, con
7 riferimento all'indennità forfettaria per il caso di autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio (nel caso di specie non dedotto).
Parte ricorrente, difatti, non solo non allega di avere utilizzato il mezzo proprio per recarsi quotidianamente da a Torino, ma non allega nemmeno di avere acquisito CP_3 la preventiva autorizzazione in tal senso da parte dell'amministrazione, entrambi elementi costitutivi del diritto eventualmente rivendicato.
Si deve pertanto concludere che ai sensi dell'art. 12 l. n. 836/1973 alla ricorrente spetteranno i rimborsi delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e che documenterà all'amministrazione, diverse da quelle eventualmente sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio.
3.4 Anche con riferimento alla domanda di rimborso dei pasti la domanda di parte ricorrente è appena accennata, senza alcuna indicazione della fonte del diritto rivendicato.
Ad ogni buon conto, si rileva che la difesa di parte ricorrente nulla ha replicato circa l'esistenza di crediti a fronte della ricezione (pacifica) di buoni pasto, in qualità di funzionaria.
Per tale motivo la domanda deve essere disattesa.
3.5 Va accolta la domanda del convenuto di detrarre dalle somme spettanti CP_1 alla ricorrente quanto dalla stessa ricevuto nel periodo 23.9.2009-7.11.2013 a titolo di
Fondo Unico Amministrazione (FUA), trattandosi di emolumento estraneo al trattamento economico del dirigente di II fascia (Trib. Trento, 14/02/2019 n. 37).
Non può invece essere detratto quanto percepito dalla dott.ssa per Pt_1
l'espletamento dell'attività di Revisore dei conti, non essendo documentato che si tratti di incarico incompatibile con quello dirigenziale.
3.6 La domanda di condanna del al pagamento “dell'incidenza sul TFR” CP_1
(conclusioni di cui al ricorso), anch'essa solo accennata nelle conclusioni, oltre a non poter trovare accoglimento così come formulata, maturando il TFS alla cessazione del rapporto, è altresì infondata nel merito, laddove intesa ad ottenere il maggiore accantonamento.
8 Sul punto deve richiamarsi quanto argomentato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di trattamento di fine servizio (t.f.s.) per i pubblici dipendenti, nella base di calcolo dell'indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente affidate al dipendente al di fuori della previsione di cui all'art. 52, comma 2, d.lg n. 165 del 2001, attesa la intrinseca precarietà dell'incarico che, se non impedisce il riconoscimento di quanto dovuto a titolo retributivo corrente per il lavoro svolto dal dipendente medesimo, comporta che non sia integrata la fattispecie, denotata da rigorosa tassatività, propria del t.f.s. (Cass. civ. sez. lav., 15/06/2023, n. 17204).
4. Le spese di lite
L'accoglimento solo parziale delle domande della ricorrente giustifica la compensazione di 1/2 delle spese di lite. La restante quota delle spese deve essere posta a carico del soccombente, nella misura indicata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta, per il periodo compreso tra il 23.9.2009 e il 7.11.2013, che la ricorrente ha diritto alla retribuzione corrispondente a quella spettante ai dirigenti di II fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali, con inclusione della retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile) ed esclusione della retribuzione di risultato, detratto quanto ricevuto, nel medesimo periodo, a titolo di Fondo Unico Amministrazione (FUA);
2. accerta il diritto della ricorrente di percepire il rimborso delle spese di viaggio di cui in motivazione sostenute e documentate, diverse da quelle eventualmente sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio;
3. condanna il a corrispondere alla ricorrente Controparte_1 le somme spettanti alla luce di quanto disposto al punto che precede, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4. respinge le ulteriori domande;
5. compensa la quota di 1/2 delle spese di lite;
6. condanna il a rimborsare alla parte Controparte_1 ricorrente la quota di 1/2 delle spese di lite, quota che si liquida in complessivi €
9 5.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali e oltre euro
259,00 per rimborso del contributo unificato.
Torino, 09/09/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Tritta
All'esito dell'udienza del 09/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 429 C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3194/2024 promossa da:
(C.F./P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Chiara Maria Germano, elettivamente domiciliata in Torino, via Palmieri n. 25 presso lo studio dell'avv. Germano;
RICORRENTE
Contro
(C.F./P.I. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliato in
Torino, via Arsenale n. 21;
CONVENUTO
Avente ad oggetto: pubblico impiego – mansioni superiori – differenze retributive
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“Nel merito:
- accertare e dichiarare che la ricorrente dal 5.04.2005 al 7.11.2013 ha svolto ininterrottamente mansioni dirigenziali superiori al proprio livello di inquadramento in forza degli incarichi di reggenza e direzione dapprima dell'Ufficio III e poi dell'Ufficio V della Direzione Generale dell'
[...]
e conseguentemente Controparte_2
- accertare e dichiarare che la ricorrente ha maturato il diritto all'intero trattamento economico spettante ai dirigenti di II fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato, nonché il trattamento di trasferta per il predetto periodo e per l'effetto
- condannare il a pagare in favore della ricorrente le differenze Controparte_1 retributive tra quanto effettivamente percepito nel periodo aprile 2005/novembre 2013 e quanto maturato
1 in conseguenza dello svolgimento delle superiori mansioni dirigenziali, come spettanti ai dirigenti di II fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali ai sensi di legge e del CCNL applicabile, compresa
l'incidenza sul TFR, oltre rivalutazione e interessi
[…]
In ogni caso:
- con il favore delle spese di causa, oltre IVA, CPA e T.F. 15% come per legge”;
Per parte convenuta:
“In via preliminare, dichiararsi la parziale prescrizione dei crediti dedotti in giudizio. Nel merito, rigettarsi l'avversario ricorso perché infondato.
Spese vinte”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 12.4.2024 la dott.ssa ha esposto: Parte_1
- di essere stata assunta in ruolo alle dipendenze del il Controparte_1
13.8.1999 con inquadramento Funzionario Amministrativo, Area C, posizione economica C2 del CCNL Comparto Ministeri, e assegnazione all'
[...]
, acquisendo nel 2004 la posizione economica C3; Controparte_3
- di avere svolto dal 5.4.2005 al 7.11.2013, su incarico dell'
[...]
senza soluzione di continuità, funzioni di reggenza Controparte_2 temporanea di uffici dirigenziali (dapprima dell' e poi dell' CP_4 [...]
). Controparte_5
La ricorrente agisce in giudizio per la condanna del al Controparte_1 pagamento per il periodo dal 2005 al 2013 dell'intero trattamento economico spettante ai dirigenti di II fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali, comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato, e per il pagamento del trattamento di trasferta e dei pasti.
Si è ritualmente costituito il convenuto, eccependo preliminarmente la CP_1 prescrizione dei crediti maturati anteriormente al 23.9.2009, avendo la dott. Pt_1 inviato la prima diffida il 23.9.2014, e contestando nel merito la pretesa della ricorrente, sostenendo la sussistenza dei presupposti di legge per il ricorso all'istituto della reggenza. Sotto il profilo del quantum, il ha chiesto tenersi conto della somma CP_1 percepita dalla dott.ssa quale compenso accessorio di produttività (c.d. FUA, Pt_1 fondo incentivante riservato al personale non dirigenziale), delle somme percepite per
2 l'attività di Revisore Contabile del , svolta presso le Istituzioni Scolastiche e della CP_6 retribuzione di risultato.
1. L'eccezione di prescrizione
L'eccezione di prescrizione quinquennale è fondata con riferimento alle differenze retributive rivendicate in ragione dello svolgimento di mansioni superiori, essendo pacifico tra le parti che la prima diffida è stata inviata il 23.9.2014, sicché i crediti per il periodo 5.4.2005-22-9.2009 devono ritenersi prescritti.
Per le spese di trasferta l'eccezione, così come formulata (in termini di prescrizione parziale, rispetto alla diffida del 23.9.2014) non può essere accolta.
Il carattere temporaneo delle trasferte connesse agli incarichi di reggenza determina la natura restitutoria del credito fatto valere dalla ricorrente
(in termini di rimborso delle spese di viaggio), con conseguente durata decennale del termine di prescrizione.
2. La reggenza temporanea e le mansioni superiori
Per il periodo successivo al 23.9.2009, la domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Parte ricorrente invoca l'art. 52 d.lgs. n. 165/2001 per affermare il diritto di percepire la differenza tra la retribuzione percepita in qualità di funzionaria amministrativa e la retribuzione spettante al dirigente di seconda fascia, ritenendo carenti i requisiti di straordinarietà e temporaneità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità affinché possa ritenersi legittimo il ricorso all'istituto della reggenza.
Il convenuto, per contro, ritiene che sussistano i requisiti di legittimità della CP_1 reggenza, secondo l'interpretazione giurisprudenziale dell'art. 20 d.P.R. n. 266/1987, rappresentati dalla vacanza dei posti assegnati temporaneamente alla dott.ssa e, Pt_1 quantomeno con riferimento agli ultimi due incarichi conferiti, dalla pendenza di procedura concorsuale per la copertura dei posti.
La definizione dei confini tra gli istituti delle mansioni superiori nel pubblico impiego privatizzato e della reggenza è avvenuta ad opera della giurisprudenza di legittimità nei termini seguenti: “Il D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266, art. 20 (contenente le norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 1987 concernente il comparto del personale dipendente dei Ministeri), dispone che il personale
3 appartenente alla nona qualifica funzionale espleta, tra l'altro, le funzioni di sostituzione del dirigente in caso di assenza od impedimento, nonchè di reggenza dell'ufficio in attesa di destinazione del dirigente titolare;
l'interpretazione della norma, nel rispetto del canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei principi di tutela del lavoro (artt. 35 e 36 Cost.; art. 2103 cod. civ. e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52), è nel senso che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità ("in attesa della destinazione del dirigente titolare"), con la conseguenza che la reggenza è consentita, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura. Al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni dirigenziali" (Cass. 5 ottobre 2007 n. 20899; Cass. 30 gennaio 2009 n. 2534;
Cass. 6 giugno 2011 n. 12193)” (Cass. Civ. sez. lav., 06/03/2013, n. 5550).
Nel caso di specie è pacifico che la ricorrente abbia ricoperto gli incarichi dirigenziali ininterrottamente dal 2005 al 2013, ovvero per un periodo del tutto incompatibile, secondo un giudizio ex post, con i requisiti di straordinarietà e temporaneità sopra richiamati.
Il fatto che gli ultimi due incarichi siano stati conferiti in pendenza della procedura concorsuale volta alla copertura dei posti vacanti non vale ad escludere il diritto della ricorrente, considerato il tempo trascorso tra l'indizione della procedura (2007) e la copertura del posto (2012).
Tale arco temporale esula dai “limiti di tempo ordinariamente previsti” per la copertura del posto, utilizzando quale parametro quanto previsto dall'art. 52 co. 2 lett. a) d.lgs. n.
165/2001, che indica in un anno la durata massima del conferimento di mansioni superiori in attesa della conclusione delle procedure per la copertura del posto.
3. Le voci della retribuzione da considerare per la determinazione del quantum
Sebbene parte ricorrente proponga domanda generica di condanna, sia parte ricorrente che parte convenuta chiedono accertarsi quali voci della retribuzione debbano essere considerate al fine di determinare le somme spettanti.
4 3.1 Con riferimento alla retribuzione di posizione, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “ove la posizione dirigenziale sia stata istituita ed assegnata di fatto a dipendente privo della qualifica dirigenziale, il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori non può essere escluso valorizzando la mancata formale assegnazione degli obiettivi (Cass. n. 6068/2016), che incide unicamente sul trattamento accessorio spettante, perché mentre la retribuzione di posizione retribuzione riflette "il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione"
(Cass. n. 10558/2013), quella di risultato, che corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttività o redditività della sua prestazione presuppone la positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi, previamente determinati, cui la stessa è correlata (Cass. n. 8084/2015; Cass. n. 20976/2011)” (Cass. civile sez. lav.,
29/01/2024, n. 2695).
Per quanto riguarda la retribuzione di posizione, si osserva che il provvedimento di graduazione delle funzioni “integra un elemento costitutivo della parte variabile della retribuzione di posizione, con la conseguenza che in sua mancanza la componente variabile non può essere determinata né con riferimento soltanto all'importanza e complessità dell'incarico ricoperto, né, in maniera indifferenziata, in proporzione alla disponibilità dell'apposito fondo aziendale (Cass. 6956/2014, Cass. 22934/2016, Cass.
n. 2495/2018, Cass. n. 21166/2019)” (Cass. Civ. sez. lav., 28/09/2020, n. 20480).
Nel caso di specie parte ricorrente ha prodotto in atti documentazione proveniente dal attestante il riconoscimento ai dirigenti di seconda fascia della retribuzione di CP_1 posizione parte variabile nel periodo in esame, a conferma dell'esistenza di detta graduazione. Su ordine del giudice ex art. 421 c.p.c. sono stati altresì prodotti i provvedimenti di graduazione delle funzioni dirigenziali.
Alla dott.ssa spetterà pertanto la retribuzione di posizione, sia per quanto Pt_1 riguarda la parte fissa, sia per quanto riguarda la parte variabile.
3.2 Con riferimento, invece, alla retribuzione di risultato, la domanda non può trovare accoglimento.
È corretto quanto afferma parte ricorrente circa la astratta spettanza di tutte le voci retributive in caso di reggenza alla luce della giurisprudenza citata.
La domanda va tuttavia respinta per difetto di allegazione in ricorso degli obiettivi assegnati, dei risultati conseguiti e delle relative valutazioni. È stato affermato sul punto
5 che “deve escludersi che tale retribuzione possa spettare per il solo fatto dello svolgimento di funzioni superiori perché la sua erogazione è subordinata, come affermato correttamente dalla Corte d'Appello, alla valutazione positiva dell'Amministrazione circa il raggiungimento di obiettivi gestionali programmati”
(Cass civ. sez. lav., 20/07/2023, n. 21611; App. Genova, 25/06/2024 n.160; App. Roma,
31/05/2024 n. 2118).
È stato sul punto precisato che il diritto alle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori non può essere escluso valorizzando la mancata formale assegnazione degli obiettivi (Cass. n. 6068/2016), che incide unicamente sul trattamento accessorio spettante, perché “mentre la retribuzione di posizione retribuzione riflette "il livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione" (Cass. n. 10558/2013), quella di risultato, che corrisponde all'apporto del dirigente in termini di produttività
o redditività della sua prestazione, presuppone la positiva verifica del raggiungimento degli obiettivi, previamente determinati, cui la stessa è correlata (Cass. n. 8084/2015;
Cass. n. 20976/2011)” (Cass. civ. sez. lav., 28/11/2018, n. 30811).
Nel caso di specie, parte ricorrente nulla deduce circa gli obiettivi prefissati e il raggiungimento degli stessi anno per anno.
In sede di discussione, parte ricorrente ha sostenuto che la prova del raggiungimento degli obiettivi sarebbe desumibile dai contratti di conferimento degli incarichi di reggenza.
Trattandosi di elemento costitutivo della fattispecie, sarebbe stato onere della ricorrente allegare il fatto in ricorso e darne prova ai sensi dell'art. 2697 c.c., non potendo l'onere di allegazione di un fatto costitutivo essere sopperito dalla mera produzione documentale. Ad ogni buon conto, l'esame dei documenti citati dalla difesa di parte ricorrente in sede di discussione evidenzia che solo il contratto del 2007 (doc. 3 di parte ricorrente) riporta l'indicazione circa il pregresso raggiungimento degli obiettivi, ma per un periodo relativamente al quale i crediti richiesti sono prescritti.
Alcun riconoscimento del raggiungimento degli obiettivi è ricavabile dai contratti successivi.
La domanda deve pertanto essere respinta.
3.3 Parte ricorrente allega in fatto di essersi recata, durante i periodi di reggenza, “tutti i giorni a Torino dalla propria residenza a ” (pag. 3 del ricorso), formulando poi CP_3
6 nelle conclusioni domanda di riconoscimento del “trattamento di trasferta per il predetto periodo”.
Solo con memoria autorizzata depositata in data 18.7.2025 la ricorrente ha precisato che la domanda è formulata sulla base di quanto previsto dall'art. 64 CCNL relativo al personale dirigente dell'Area 1 2022-2005, disposizione che prevede il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute dai dirigenti comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 km dalla ordinaria sede di servizio.
Il convenuto si difende sul punto, invocando: CP_1
- l'obbligo del pubblico di dipendente di risiedere presso nel luogo dove ha sede l'ufficio ove presta servizio, ex art. 12 d.P.R. n. 3/1957;
- l'abrogazione dell'indennità invocata dalla ricorrente per effetto dell'art. 1 co. 213 l. n.
266/2005.
La prima deduzione del non persuade, poiché tutti i provvedimenti con i quali CP_1
è stata assegnata la reggenza degli uffici di Torino alla dott.ssa precisano che si Pt_1 tratta di incarichi temporanei e la disposizione invocata non pare riferirsi a tale ipotesi.
Quanto alla seconda difesa, si osserva che l'art. 1 co. 213 l. n. 266/2005 dispone:
“L'indennità di trasferta di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 26 luglio 1978,
n. 417, e all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 513, l'indennità supplementare prevista dal primo e secondo comma dell'articolo 14 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, nonché l'indennità di cui all'articolo 8 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, sono soppresse. Sono soppresse le analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi compresi quelli relativi alle carriere prefettizia e diplomatica”.
L'art. 64 CCNL invocato dalla ricorrente appare inconferente, riferendosi alle missioni svolte dal dirigente (e non alle missioni svolte dal funzionario non dirigente incaricato di una reggenza).
Il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi dai dipendenti pubblici in missione è invece previsto dall'art. 12 l. n. 836/1973, disposizione non abrogata né dall'art. 1 co. 213 l. n. 266/2005, né dall'art. 6, co. 12 D.L. 78/2010. Quest'ultima disposizione abroga, invero, l'art. 15 l. n. 836/1973 e art. l'8 l. n. 417/1978, con
7 riferimento all'indennità forfettaria per il caso di autorizzazione all'utilizzo del mezzo proprio (nel caso di specie non dedotto).
Parte ricorrente, difatti, non solo non allega di avere utilizzato il mezzo proprio per recarsi quotidianamente da a Torino, ma non allega nemmeno di avere acquisito CP_3 la preventiva autorizzazione in tal senso da parte dell'amministrazione, entrambi elementi costitutivi del diritto eventualmente rivendicato.
Si deve pertanto concludere che ai sensi dell'art. 12 l. n. 836/1973 alla ricorrente spetteranno i rimborsi delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e che documenterà all'amministrazione, diverse da quelle eventualmente sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio.
3.4 Anche con riferimento alla domanda di rimborso dei pasti la domanda di parte ricorrente è appena accennata, senza alcuna indicazione della fonte del diritto rivendicato.
Ad ogni buon conto, si rileva che la difesa di parte ricorrente nulla ha replicato circa l'esistenza di crediti a fronte della ricezione (pacifica) di buoni pasto, in qualità di funzionaria.
Per tale motivo la domanda deve essere disattesa.
3.5 Va accolta la domanda del convenuto di detrarre dalle somme spettanti CP_1 alla ricorrente quanto dalla stessa ricevuto nel periodo 23.9.2009-7.11.2013 a titolo di
Fondo Unico Amministrazione (FUA), trattandosi di emolumento estraneo al trattamento economico del dirigente di II fascia (Trib. Trento, 14/02/2019 n. 37).
Non può invece essere detratto quanto percepito dalla dott.ssa per Pt_1
l'espletamento dell'attività di Revisore dei conti, non essendo documentato che si tratti di incarico incompatibile con quello dirigenziale.
3.6 La domanda di condanna del al pagamento “dell'incidenza sul TFR” CP_1
(conclusioni di cui al ricorso), anch'essa solo accennata nelle conclusioni, oltre a non poter trovare accoglimento così come formulata, maturando il TFS alla cessazione del rapporto, è altresì infondata nel merito, laddove intesa ad ottenere il maggiore accantonamento.
8 Sul punto deve richiamarsi quanto argomentato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di trattamento di fine servizio (t.f.s.) per i pubblici dipendenti, nella base di calcolo dell'indennità va considerato lo stipendio relativo alla qualifica di appartenenza e non quello corrisposto per il temporaneo esercizio delle superiori mansioni di dirigente affidate al dipendente al di fuori della previsione di cui all'art. 52, comma 2, d.lg n. 165 del 2001, attesa la intrinseca precarietà dell'incarico che, se non impedisce il riconoscimento di quanto dovuto a titolo retributivo corrente per il lavoro svolto dal dipendente medesimo, comporta che non sia integrata la fattispecie, denotata da rigorosa tassatività, propria del t.f.s. (Cass. civ. sez. lav., 15/06/2023, n. 17204).
4. Le spese di lite
L'accoglimento solo parziale delle domande della ricorrente giustifica la compensazione di 1/2 delle spese di lite. La restante quota delle spese deve essere posta a carico del soccombente, nella misura indicata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta, per il periodo compreso tra il 23.9.2009 e il 7.11.2013, che la ricorrente ha diritto alla retribuzione corrispondente a quella spettante ai dirigenti di II fascia preposti ad uffici dirigenziali non generali, con inclusione della retribuzione di posizione (parte fissa e parte variabile) ed esclusione della retribuzione di risultato, detratto quanto ricevuto, nel medesimo periodo, a titolo di Fondo Unico Amministrazione (FUA);
2. accerta il diritto della ricorrente di percepire il rimborso delle spese di viaggio di cui in motivazione sostenute e documentate, diverse da quelle eventualmente sostenute per l'utilizzo del mezzo proprio;
3. condanna il a corrispondere alla ricorrente Controparte_1 le somme spettanti alla luce di quanto disposto al punto che precede, oltre interessi e rivalutazione come per legge;
4. respinge le ulteriori domande;
5. compensa la quota di 1/2 delle spese di lite;
6. condanna il a rimborsare alla parte Controparte_1 ricorrente la quota di 1/2 delle spese di lite, quota che si liquida in complessivi €
9 5.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15% per spese generali e oltre euro
259,00 per rimborso del contributo unificato.
Torino, 09/09/2025
Il Giudice dott. Nicola Tritta
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