Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 16/01/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1829/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Chiara-Ilaria Bitozzi Presidente relatore
Alina Rossato Giudice
Luisa Bettio Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1829/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Marco Berto e dell'avv. Addolorata Parte_1
Filosa
Parte attrice contro
, con il patrocinio dell'avv. Paola Vallerini CP_1
Parte convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“NEL MERITO
1) Confermare l'affido condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con residenza e Per_1
collocazione prevalente presso la madre.
2) Stabilire il diritto/dovere per il signor di vedere e tenere con sé la figlia minore CP_1
compatibilmente con le necessità scolastiche ed extrascolastiche della stessa, Per_1
- nella giornata di martedì di tutte le settimane, dall'orario corrispondente a quello di uscita da scuola di e fino alla mattina successiva, quando il padre la accompagnerà a scuola;
Per_1
- a fine settimana alternati, dal venerdì, in orario corrispondente a quello di uscita da scuola di Per_1
e fino alla mattina del lunedì, quando il padre la accompagnerà a scuola;
uscita da scuola di e fino alla mattina del sabato, quando, con criterio di alternanza, la madre Per_1 passerà a prendere la minore presso l'abitazione paterna, o il padre la accompagnerà presso l'abitazione materna;
- nelle settimane in cui starà con la madre nel fine settimana, il giovedì, dall'orario Per_1
corrispondente a quello di uscita da scuola di e fino alla mattina successiva, quando il padre Per_1
la accompagnerà a scuola.
3) Stabilire altresì che:
- durante le vacanze natalizie la minore trascorra un periodo di sette giorni con la madre ed uguale periodo di sette giorni con il padre, comprensivi ad anni alterni del giorno di Natale e del giorno di
Capodanno;
- durante le festività pasquali la minore trascorra un periodo di tre giorni con la madre ed uguale periodo di tre giorni con il padre, comprensivi ad anni alterni del giorno di Pasqua e del giorno del
Lunedì dell'Angelo;
- nel periodo estivo (dalla fine della scuola al suo inizio a settembre) la minore trascorra una settimana con la madre ed una con il padre, con criterio di alternanza;
- tutti gli spostamenti di tra le abitazioni dei genitori, siano effettuati dal padre o dalla madre Per_1
con criterio di alternanza;
- come già condiviso dai genitori in occasione dell'udienza del 22.06.2023, la minore completi tutto il ciclo della scuola elementare nell'attuale plesso scolastico di Albignasego.
4) Disporre l'obbligo in capo al signor di corrispondere alla moglie, anticipatamente CP_1
ed entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore - Per_1
fino a che questa non avrà, senza sua colpa o negligenza, acquisito una stabile occupazione lavorativa anche autonoma - la somma di € 516,20 (pari all'importo di € 450,00 stabilito dal
Tribunale nell'agosto del 2021 rivalutato all'agosto del 2024), annualmente ed automaticamente rivalutabile in base agli indici ISTAT come per legge.
5) Disporre l'obbligo per i genitori di farsi carico - in misura pari al 60% in capo al signor CP_1
e pari al 40% in capo alla signora - delle spese straordinarie sostenute
[...] Parte_1
per la figlia minore secondo le previsioni del Protocollo siglato in data 17.01.2017 dal Per_1
Presidente del Tribunale di Padova e dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Padova, con la precisazione che nel periodo estivo ciascun genitore si farà carico, nelle settimane di rispettiva spettanza, del costo per la partecipazione di al grest e/o ai centri estivi, e con obbligo per Per_1
ognuno dei genitori di rimborsare in favore di quello che le avrà anticipate la quota dovuta di tutte le predette spese entro il mese successivo alla consegna dei relativi documenti giustificativi. 6) Condannarsi il signor all'integrale rifusione in favore della signora CP_1 [...]
delle spese anche forfettarie e delle competenze professionali di giudizio”. Parte_1
Per parte convenuta:
“CONCLUSIONI
1) Confermarsi l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori della figlia minore oggi di anni Per_1
quasi 9, con collocazione prevalente della figlia minore presso la residenza della madre in Comune di Solesino (PD);
2) Confermarsi il provvedimento di cui all'ordinanza presidenziale del 3.8.2021 che ha disposto l'onere a carico del sig. di corrispondere alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento CP_1 di la somma di € 450,00 mensili oltre Istat, (somma oggi rivalutata a € 516,00 circa) e Per_1
conseguentemente rigettarsi ogni altra domanda della ricorrente di aumento di detto contributo;
3) Disporsi che le spese straordinarie per la figlia, secondo il Protocollo del Tribunale di Padova, siano ripartire al 50% tra i genitori, in ragione anche della ormai raggiunta parità di tempi di permanenza della figlia presso ciascun genitore, con la precisazione concordata fra le parti in udienza che nel periodo estivo ciascun genitore si farà carico, nelle settimane di rispettiva spettanza, dell'eventuale costo della partecipazione della figlia al Grest e/o ai Centri Estivi e con obbligo per ognuno dei genitori di rimborsare in favore di quello che le avrà anticipate la quota dovuta per spese straordinarie entro il mese successivo alla consegna dei relativi documenti giustificativi e fiscali.
4) Confermarsi il rigetto della domanda della moglie signora di assegno di mantenimento Pt_1
a suo favore;
5) Confermarsi l'ordinanza del 14.7.2022 che ha respinto la domanda della madre di trasferimento scolastico della figlia in altro Comune e conseguentemente confermarsi la frequenza scolastica di presso il Comune di Albignasego, al fine di evitare lo sradicamento della minore dal suo Per_1 contesto scolastico, frequentato a Albignasego sin dall'asilo, nonché lo sradicamento dalle sue relazioni amicali significative per la minore;
6) Quanto al diritto del padre di tenere con sé la figlia, confermarsi i provvedimenti, su accordo delle parti, di cui alle ordinanze del 1°12/2021, del 15.12.2022 e del 22.6.2023: 1) Ogni martedì dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagno della bambina a scuola il giorno successivo;
2) il fine settimana alternato dal venerdì con prelievo della figlia a scuola e riaccompagno a scuola il lunedì mattina;
3) nel fine settimana di spettanza della madre, dal giovedì con prelievo della figlia a scuola fino al sabato ore 12,00 quando la madre andrà a riprendere la figlia presso l'abitazione del padre
; 4) nelle vacanze natalizie una settimana consecutiva comprendente il giorno di Natale, per la cena di Natale i genitori si metteranno d'accordo che la figlia possa trascorre detta cena con la famiglia materna con onere a carico della madre di prelevare e riportare la figlia a casa del padre la mattina del 26 dicembre entro le ore 11,00; dal 31 dicembre mattina inizierà il turno settimanale della madre,
e così le settimane delle vacanze scolastiche natalizie in alternanza tra i genitori anno per anno. La sera del 1° gennaio il padre potrà andare a prendere la figlia presso l'abitazione materna, farla pernottare presso di sé e riaccompagnarla dalla madre la mattina successiva.
7) Quanto alle vacanze estive il padre potrà tenere con sé la figlia quattro settimane anche non Per_1
consecutive, da comunicare entro il 30 maggio di ogni anno e nel periodo estivo (dalla fine della scuola al suo inizio a settembre) la figlia trascorrerà una settimana con la madre e una con il padre, con il criterio dell'alternanza, come da ordinanza del 22.6.2023.
8) Con vittoria di spese di lite”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il Parte_1 CP_1
15.12.1982, contraevano matrimonio con rito concordatario a CE (PD) in data 24.1.2015, trascritto nel relativo registro degli atti di Stato Civile, al n. 3, parte 2, serie B, anno 2015, Comune di Albignasego (PD).
Dalla loro unione nasceva una figlia, il 4.11.2015. Per_1
In data 11.3.2021 depositava ricorso chiedendo che venisse pronunciata Parte_1
sentenza di separazione personale tra le parti, oltre ai provvedimenti relativi alla minore e quelli economici.
si costituiva in data 2.7.2021 formulando domanda di addebito della separazione alla CP_1
moglie, oltre ai provvedimenti relativi alla figlia minore e quelli economici.
All'udienza del 9.7.2021 comparivano entrambi i coniugi e il Presidente delegato, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, si riservava;
quindi, con separata ordinanza datata 3.8.2021 pronunciava i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: “- autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
- dispone la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali competenti rispetto al luogo di residenza della minore (Albignasego), affinchè, sentita la minore Per_1
ed i genitori e previo lo svolgimento di ogni approfondimento ritenuto necessario anche con il coinvolgimento dei Servizi specialistici c/o la , descrivano la situazione della minore Parte_2
la personalità di entrambi i genitori, la rispettiva idoneità a svolgere il ruolo di genitore, la Per_1
sussistenza di familiari di riferimento in grado di coadiuvare le parti, fornendo al Tribunale ogni utile indicazione in relazione alle migliori modalità, nell'esclusivo interesse della minore, di affidamento, collocamento ed esercizio di visita da parte del genitore non collocatario, nonché se siano necessari interventi limitativi o di sostegno;
- dispone che i predetti Servizi Sociali pongano in essere tutti gli interventi di sostegno alla genitorialità ritenuti necessari, stante l'elevata conflittualità tra i coniugi;
- dispone l'affido congiunto di ad entrambi i genitori;
- dispone la sua Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
- dispone il diritto di visita del padre, salvi diversi accordi tra le parti, secondo le conclusioni di parte ricorrente, con i seguenti ampliamenti in favore del padre: - l'inserimento di un pernotto della bambina presso il padre ogni martedì con riaccompagno direttamente a scuola il giorno successivo;
- l'inserimento del pernotto della domenica sera presso il padre nei fine settimana di sua spettanza, con riaccompagno della bambina direttamente a scuola il giorno successivo;
- quattro settimane anche non consecutive durante le vacanze estive da concordarsi entro il 30.05 di ogni anno;
- dispone l'obbligo a carico del marito di corrispondere alla moglie, a titolo di concorso al mantenimento di la somma di euro 450 mensili, oltre al 60% Per_1
delle spese straordinarie secondo il protocollo in essere presso questo Tribunale;
- rigetta la richiesta di un assegno di mantenimento in favore della moglie”; e rimetteva le parti dinnanzi al giudice istruttore fissando udienza al 9.3.2022, con termine fino al 15.2.2022 ai Servizi Sociali per il deposito della relazione.
Nelle more, in data 17.10.2021, depositava ricorso urgente ex art. 709 ter c.p.c. per la CP_1 modifica dei provvedimenti presidenziali e il giudice istruttore fissava udienza all'1.12.2021 per la comparizione delle parti;
quindi, su accordo delle parti il giudice così provvedeva “modifica i tempi di permanenza della minore presso il padre, ritenendo che tale nuovo calendario sia più funzionale all'evitare alla minore eccessivi spostamenti tra le due abitazioni: - Ogni martedì dall'uscita da scuola con pernotto e riaccompagno della bambina a scuola il giorno successivo;
- Il fine settimana alternato dal venerdì con prelievo della bambina a scuola e riaccompagno a scuola il lunedì mattina successivo;
- Nel fine settimana di spettanza della madre, dal giovedì con prelievo della bambina a scuola fino al sabato ore 12 quando la madre andrà a riprendere la bambina presso l'abitazione del padre;
- Ciò salvi diversi accordi delle parti;
- Per le prossime vacanze natalizie al padre spetterà il diritto di visita di una settimana consecutiva comprendente il giorno di Natale;
per la cena di Natale
i genitori si mettono d'accordo che la bambina possa trascorrere detta cena con la famiglia materna con onere a carico della madre di prelevare e riportare la bambina a casa del padre la mattina del
26 entro le ore 11; - Dal 31 mattina inizierà il turno settimanale della madre;
la sera del primo gennaio il padre potrà andare a prendere la figlia presso l'abitazione materna, farla pernottare presso di sé e poi riaccompagnarla dalla madre la mattina successiva. Sull'accordo delle parti, ferme e impregiudicate le decisioni sulle richieste del ricorso ex 709 ter depositato dal resistente e della memoria difensiva, il Giudice dispone che la bambina mantenga il collocamento temporaneo presso l'abitazione reperita dalla madre in Este e dispone che il diritto di visita paterno si svolga nelle modalità sopra concordate. Conferisce ai servizi sociali di Este il mandato di cui all'ordinanza
3.8.21, inizialmente conferito ai servizi sociali di Albignasego, rimasto inattuato essendo mutata la residenza della bambina. Conferma per il resto i provvedimenti economici dell'ordinanza 3.8.21 disponendo che la sig.ra per la prossima udienza esibisca documentazione inerente la Pt_1 percezione delle somme acquisite a titolo di assegni familiari” e rinviava l'udienza fissata in data
9.3.2022 all'udienza del 27.4.2022, con termine ai Servizi Sociali per il deposito della relazione richiesta entro il 15.4.2022, successivamente rinviata al 13.7.2022 con termine fino al 30.6.2022 per il deposito della relazione.
Nelle more, depositava ricorso ex artt. 337 ter, comma 3, c.c. e 709 ter c.p.c., Parte_1
chiedendo di essere autorizzata a trasferire la residenza della figlia presso la nuova futura Per_1
abitazione sita a Solesino, via Puccini n. 19, stante la scadenza del contratto di locazione dell'abitazione sita ad Este;
quindi il giudice riservava la decisione all'esito del contraddittorio, disponendo che parte resistente prendesse posizione con le note scritte da depositare per il l'udienza del 13.7.2022.
All'udienza di cui sopra, trattata mediante il deposito telematico di note scritte, il giudice disponeva l'autorizzazione della madre a spostare la residenza della minore presso l'immobile di Solesino via
Puccini, 19, confermando per il resto i provvedimenti vigenti e fissava nuova udienza in data
15.12.2022.
All'udienza di cui sopra il giudice invitava le parti a trovare un accordo in ordine alla gestione della figlia e rinviava all'udienza del 22.6.2023; quindi, a tale udienza le parti davano atto di aver raggiunto i seguenti accordi ad integrazione delle condizioni vigenti: “Che la minore completi tutto il ciclo della scuola elementare nell'attuale plesso scolastico di Albignasego;
- La minore frequenterà il catechismo nella attuale residenza paterna ed il padre si impegna ad accompagnare la minore alle lezioni;
- Nel periodo estivo (dalla fine della scuola al suo inizio a settembre prossimo) la minore trascorrerà una settimana con la madre ed una con il padre, con il criterio dell'alternanza; - Ciascun genitore si farà carico nelle settimane di spettanza delle spese del Grest e/o Centri estivi”; parte convenuta chiedeva pronunciarsi sentenza non definitiva sullo status e rimessione della causa in istruttoria con concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.; parte attrice chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni, rimettendosi quanto alla richiesta dei termini di controparte. A questo punto, il giudice istruttore prendeva atto e recepiva gli accordi raggiunti dalle parti ad integrazione delle condizioni vigenti e rimetteva la causa in decisione sullo status.
Con sentenza non definitiva del 22.6.2023 il Tribunale di Padova pronunciava la separazione personale tra i coniugi e, con ordinanza di pari data, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., fissando nuova udienza al 18.4.2024, rinviata su istanza congiunta delle parti al 27.5.2024.
All'udienza di cui sopra, trattata in modalità cartolare, il giudice istruttore rigettava le istanze istruttorie e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza di precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.9.2024. a detta udienza, infine, le parti depositavano note scritte precisando le conclusioni, così come successivamente modificate in comparsa conclusionale, di cui in epigrafe;
quindi, il giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al collegio, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Poiché è già stata dichiarata con sentenza non definitiva sullo status la separazione personale tra i coniugi e , l'oggetto del presente provvedimento riguarda le Parte_1 CP_1 ulteriori domande relative all'affidamento della figlia al collocamento prevalente della stessa, Per_1
al regime di visita e alle domande di carattere economico.
1.
Per quanto riguarda i provvedimenti inerenti alla figlia si osserva quanto segue. Per_1
Le parti concordano sull'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori e oggetto di accesa Per_1
conflittualità è stata, nel corso di causa, la richiesta in ordine al collocamento prevalente della minore presso uno o l'altro genitore.
Parte resistente, in particolare, fino alle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. chiedeva la collocazione prevalente presso di sé, salvo poi, in sede di precisazione delle conclusioni, associarsi alla collocazione prevalente di presso la madre. Per_1
Con i provvedimenti provvisori ed urgenti del 3.8.2021 il Presidente delegato aveva disposto la collocazione prevalente di presso la madre, non ravvisando ragioni di urgenza per sradicare la Per_1
bambina dal contesto sociale e relazionale in cui aveva vissuto sino ad allora, disponendo, la presa in carico del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali territorialmente competenti - in allora quelli di Albignasego e successivamente quelli di Este, stante il cambio di residenza della minore a seguito della vendita della casa familiare sita in Albignasego - affinché, tra le varie, fornissero “ogni utile indicazione in relazione alle migliori modalità, nell'esclusivo interesse della minore, di affidamento, collocamento ed esercizio di visita da parte del genitore non collocatario…”.
Dalla relazione depositata in data 30.6.2022 dai Servizi Sociali di Este e di Piazzola, competenti rispettivamente per madre e figlia (residenti in [...]) e per il padre (residente in [...]sul Brenta), non sono emerse problematiche in ordine al rapporto con i genitori e al collocamento della minore presso la madre;
in particolare, i servizi sociali di Este concludevano osservando “buone capacità della madre di prendersi cura delle esigenze e dei bisogni di crescita della figlia”. Anche “la conoscenza del nucleo paterno della minore mette in risalto un contesto relazionale e abitativo adeguato”, il rapporto con il padre è buono, anche se nei giorni di spettanza dello stesso Per_1
trascorre molto tempo con i nonni paterni che la vanno a prendere a scuola alle 16 fino al rientro del dal lavoro. È emersa, piuttosto, un'elevata conflittualità tra le parti e una “importante criticità CP_1 legata ai lunghi spostamenti in auto che compie giornalmente tra Per_1 Parte_3
anche se la minore si è dimostrata serena.
[...]
Quanto alla collocazione della minore presso la madre, merita ricordare la decisione del giudice istruttore in data 14.07.22 a seguito delle istanze ex art. 709 ter c.p.c. depositate da entrambe le parti in data 17.10.2021 (dal ) e in data 9.6.2022 (dalla ) con cui, anche alla luce della CP_1 Pt_1
summenzionata relazione dei servizi sociali, riteneva non sussistere ragioni per accogliere la richiesta del padre di cambio del collocamento prevalente della minore presso la sua abitazione (in Piazzola sul Brenta) : “atteso la buona relazione della minore con la madre e la piena capacità di questa di organizzarsi in prima persona in funzione delle esigenze della prima, mentre presso il nucleo paterno, emerge la figura senz'altro preziosa ma vicaria dei nonni paterni” e, stante l'imminente scadenza in allora del contratto di affitto dell'immobile di Este locato dalla madre ed il reperimento di un diverso immobile in Solesino, autorizzava il cambio di residenza della minore con la madre presso detto ultimo immobile, ove attualmente madre e figlia continuano a vivere.
Alla luce di quanto suesposto ed alle conformi conclusioni precisate dalle parti, va confermato il collocamento prevalente della minore presso la madre in Solesino, in quanto rispondente all'interesse della minore (in quanto ivi vi ha radicato il suo habitat di vita negli ultimi due anni e mezzo).
Quanto al calendario di visita del padre questo Collegio conferma quanto disposto con i provvedimenti del 3.8.2021, così come integrati con successivi accordi delle parti alle udienze del
1.12.2021 e del 22.6.2023.
2.
Quanto ai provvedimenti economici relativi all'assegno di mantenimento per la minore, parte attrice, all'udienza di precisazione delle conclusioni, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., chiedeva che venisse posto a carico del marito l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia mediante Per_1 il versamento di un assegno mensile di € 600,00 oltre a rivalutazione ISTAT. Tuttavia, in comparsa conclusionale, parte attrice riformulava le proprie conclusioni modificando l'importo dell'assegno ad
€ 516,20 (pari all'importo di € 450,00 stabilito con provvedimento di questo Tribunale 3.08.21 e rivalutato all'agosto 2024). A tal proposito, quanto all'ammissibilità di un mutamento della domanda in tal senso, si osserva quanto segue: secondo giurisprudenza consolidata di legittimità, nonostante la natura illustrativa della comparsa conclusionale e della memoria di replica, la rinuncia a domande o a singoli capi può intervenire in tale sede;
infatti, “anche dopo la precisazione delle conclusioni, a preclusioni ormai maturate, se è vietato estendere il thema decidendum attraverso nuove domande ed eccezioni che non potrebbero essere confutate ex adverso, va però consentito di restringerlo” (SU
n. 3453/2024). Ciò premesso, a seguito delle precisate conclusioni, così come modificate e riportate in epigrafe, entrambe le parti quindi concordano sul quantum mensile dell'assegno di mantenimento, pari ad €
450,00, così come era stato disposto con i provvedimenti provvisori del 3.8.2021, somma che, in forza della rivalutazione monetaria medio tempore intervenuta, è pari ad € 516, 20 al mese.
Per quanto concerne le spese straordinarie, tenuto conto dell'evidente disparità reddituale tra le parti, questo Collegio ritiene congruo confermare anche la suddivisione delle stesse nella misura del 60%
a carico del e il 40% a carico della , con la precisazione che, nel periodo estivo, CP_1 Pt_1
ciascun genitore si farà carico, nelle settimane di rispettiva spettanza, del costo per la partecipazione di al grest e/o ai centri estivi, e con obbligo per ognuno dei genitori di rimborsare in favore di Per_1
quello che le avrà anticipate la quota dovuta di tutte le predette spese entro il mese successivo alla consegna dei relativi documenti giustificativi.
3.
Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia le spese di lite vanno interamente compensate
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. affida in via condivisa la figlia minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente della stessa presso la madre;
2. conferma il diritto di visita padre-figlia come disposto con provvedimento del 3.8.2021, così come integrato con successivo accordo delle parti all'udienza dell'1.12.2021 e del
22.6.2023;
3. pone a carico di , a titolo di contributo per il mantenimento della figlia CP_1 Per_1
l'obbligo di versare a la somma di € 516, 20 mensile (somma Parte_1
rivalutata al 30.08.24) entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente in base alla variazione degli indici ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie come da Protocollo di questo Tribunale, sottoscritto in data 17.1.2017, con la precisazione che nel periodo estivo ciascun genitore si farà carico, nelle settimane di rispettiva spettanza, del costo per la partecipazione di al grest e/o ai centri estivi, e con obbligo per ognuno dei genitori Per_1
di rimborsare in favore di quello che le avrà anticipate la quota dovuta di tutte le predette spese entro il mese successivo alla consegna dei relativi documenti giustificativi.
4. spese di lite compensate. Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15.01.25
Il Presidente rel
Chiara-Ilaria Bitozzi