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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/09/2025, n. 338 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 338 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 849/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Ilaria Passerini
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Fienga
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto l'interesse dei figli e non risultano essere in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
- autorizza i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
- affida i figli minori ad entrambi i genitori e stabilisce che gli stessi esercitino congiuntamente la Per_ responsabilità genitoriale sui figli , ed assumendo di comune accordo le Per_2 Persona_3 decisioni di maggiore interesse r zio ne e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun coniuge eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- assegna alla signora la casa coniugale sita in Aranova, Via Elini n. 143 con quanto Parte_1 in essa contenuto, anche considerato il sig. se ne è allontanato asportando parte dei propri beni CP_1 personali, resta inteso che le spese ordinar tive all'immobile saranno a carico della assegnataria mentre le straordinarie a carico di entrambi i proprietari come per legge;
- stabilisce che il padre potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, previo accordo con la madre;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, il padre terrà con sé i figli a weekend alternati, dall'uscita di scuola del venerdì e sino all'entrata a scuola del lunedì; nella settimana in cui i coniugi godranno del weekend con la madre, il padre li avrà con sé per tre pomeriggi infrasettimanali di cui due con pernotto (indicativamente lunedì-martedì e giovedì), nella settimana in cui il padre godrà del fine settimana con i figli li terrà con sé per due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo (indicativamente martedì e giovedì ); 30 giorni non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, per un periodo consecutivo mai superior a 15 giorni e ad anni alterni con l'altro coniuge, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
- per il mantenimento ordinario dei figli il padre corrisponderà alla madre l'importo mensile di € 800,00 complessivi, anticipatamente ed entro il giorno 6 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
- entrambi i coniugi parteciperanno al 50 % al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive, ricreative).
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 24.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 849/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: , nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Ilaria Passerini
e
(C.F.: ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Fienga
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto l'interesse dei figli e non risultano essere in contrasto con disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
- autorizza i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo del mutuo rispetto;
- affida i figli minori ad entrambi i genitori e stabilisce che gli stessi esercitino congiuntamente la Per_ responsabilità genitoriale sui figli , ed assumendo di comune accordo le Per_2 Persona_3 decisioni di maggiore interesse r zio ne e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun coniuge eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà i figli con sé;
- assegna alla signora la casa coniugale sita in Aranova, Via Elini n. 143 con quanto Parte_1 in essa contenuto, anche considerato il sig. se ne è allontanato asportando parte dei propri beni CP_1 personali, resta inteso che le spese ordinar tive all'immobile saranno a carico della assegnataria mentre le straordinarie a carico di entrambi i proprietari come per legge;
- stabilisce che il padre potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici degli stessi, previo accordo con la madre;
in mancanza di accordo con l'altro coniuge, il padre terrà con sé i figli a weekend alternati, dall'uscita di scuola del venerdì e sino all'entrata a scuola del lunedì; nella settimana in cui i coniugi godranno del weekend con la madre, il padre li avrà con sé per tre pomeriggi infrasettimanali di cui due con pernotto (indicativamente lunedì-martedì e giovedì), nella settimana in cui il padre godrà del fine settimana con i figli li terrà con sé per due pomeriggi infrasettimanali dall'uscita di scuola con pernotto sino al giorno successivo (indicativamente martedì e giovedì ); 30 giorni non consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, per un periodo consecutivo mai superior a 15 giorni e ad anni alterni con l'altro coniuge, anche i seguenti periodi: sette giorni durante le vacanze natalizie comprendenti alternativamente i giorni 25 e 26 dicembre, e 31 dicembre e 1 gennaio, le vacanze pasquali, i compleanni e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
- per il mantenimento ordinario dei figli il padre corrisponderà alla madre l'importo mensile di € 800,00 complessivi, anticipatamente ed entro il giorno 6 di ogni mese;
tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
- entrambi i coniugi parteciperanno al 50 % al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive, ricreative).
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 24.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone