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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 20/12/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
I Sezione civile
Il Tribunale di Nocera Inferiore, I Sezione civile, riunito in Camera di Consiglio e composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Enrica de Sire - Presidente
2) Dott.ssa Aurelia Cuomo - Giudice est.
3) Dott.ssa Jone Galasso - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di R.G. n. 603/2025 avente ad oggetto: separazione consensuale ex art. 473-bis.51
c.p.c.
PROMOSSO DA
, nato a [...], il [...] E , nata a [...] Parte_1 Parte_2
De'Tirreni, il 04.07.1979.Entrambi elettivamente domiciliati in Cava De'Tirreni (SA), in via Vittorio
Veneto, n.184/A, presso lo studio dell'Avv. Francesco Barbuti che li rappresenta e difende in forza di procura in atti;
RICORRENTI
NONCHÉ
Procuratore della Repubblica Italiana presso il Tribunale di Nocera Inferiore.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: Come da verbale del 02.12.2025;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 08.05.2025, i ricorrenti chiedevano che fosse pronunciata la loro separazione personale, ai patti e condizioni concordate.
A sostegno della domanda deducevano di aver contratto matrimonio concordatario in Cava
De'Tirreni (SA) il 10.09.2000 e che dalla loro unione era nato un figlio: , a Cava De'Tirreni Per_1
(SA), il 07.01.2010. All'udienza del 02.12.2025, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, le parti confermavano la loro volontà di volersi separare secondo i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo;
il GI delegato rimetteva dunque la causa al Collegio per la decisione.
*
Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione dei coniugi, risultando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione), il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
In ordine ai provvedimenti accessori, il Tribunale ritiene di adottarli in conformità a quanto le parti hanno concordato nel ricorso introduttivo depositato il 08.05.2025, risultando adeguati a regolare i rapporti tra le parti e soprattutto a tutelare l'interesse della prole.
Spese irripetibili.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) Pronuncia la separazione consensuale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
Tirreni, il 06.07.1970 e , nata a [...], il [...]. (Atto Parte_2
n.310, Parte 2, sez. A del Registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune, anno 2000);
2) Omologa i patti e condizioni di cui al ricorso introduttivo da intendersi qui richiamati;
3) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria in copia autentica all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune predetto per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 legge 1.12.70 n. 898, 134 R.D.
9.7.39 n. 1238 e 49 lettera g),
69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento Stato Civile);
4) Spese di lite irripetibili.
Così deciso in Nocera Inferiore nella Camera di Consiglio del 04.12.2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire