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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/04/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza del 03.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8187/2022
TRA
nato il [...] a [...], rappr. e difeso, giusto Parte_1 mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. F. Cialella, presso cui elettivamente domicilia come in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e quale mandatario della CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura Controparte_2 generale alle liti indicata in atti, dall'avv. V. Di Maio, con cui elett.te domicilia come in atti
OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. G.
Mariani, con cui elett.te dom. come in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso avviso di intimazione n.
02820229001299827/000,
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2022, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso avviso di intimazione n. 02820229001299827/000, notificato in
1 data 19.12.2022 emesso dalla società
[...]
Controparte_4 avente ad oggetto, tra l'altro, il pagamento dell'avviso di addebito n.
32820130003398351000 notificato in data 18/11/2013, relativo a contributi I.V.S. anni 2012 e 2013, per l'importo complessivo di euro 3.250,53. A sostegno della domanda, il ricorrente lamentava: la mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della cartella, la genericità della motivazione, l'omessa notifica dell'atto sotteso, l'omessa notifica da parte dell'Ente creditore del prodromico avviso di pagamento, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali oggetto del presente gravame ex Legge 08.08.1995, n. 335. Tanto premesso, concludeva chiedendo, previa sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento impugnata, “In via principale dichiarare non dovute dalla ricorrente le somme richieste nella cartella di pagamento n. avviso di pagamento n.
0282009001299827/000 in base alle sollevate eccezioni e per l'effetto annullare e revocare la medesima in quanto inammissibile-improponibile e infondata sia in fatto che in diritto, con ogni consequenziale provvedimento di legge e di ragione.
Condannare ad ogni modo i convenuti Enti in ragione delle rispettive responsabilità anche ex art. 96 cpc stante la medesima richiesta di pagamento di cui alla cartella già oggetto di un precedente contenzioso.”
Si costituiva l' eccependo in via preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per violazione del termine previsto dall'art. 24 D.Lgs. n. 46/99 ovvero del termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito originario sotteso n. 328 2013 00033983 51 000, avvenuta tempestivamente il 18.11.2013.
Evidenziata nel merito la debenza della somma concludeva chiedendo dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l'opposizione. Vinte le spese.
Resisteva in giudizio anche l' eccependo in via Controparte_4 preliminare l'inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità dell'opposizione in funzione recuperatoria, essendo stata documentata la rituale notifica dell'avviso di intimazione, successiva all'avviso di addebito e richiamante lo stesso, recante n.
02820189001162827000 notificata in data 07.04.2018, ed evidenziando che avverso la stessa non era stata esperita alcuna opposizione nei termini sanciti ex art. 24 n. 5
d.lg.vo 46/1999. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda per inesistenza dell'eccepita prescrizione essendo stata la predetta cartella regolarmente notificata al ricorrente, nel rispetto di tutte le formalità previste per legge, per cui l'accertamento, ivi contenuto, era oramai divenuto definitivo e nulla poteva essere più eccepito.
2 Documentava, altresì, la regolarità delle notifiche anche degli ulteriori atti interruttivi della prescrizione. Evidenziava, in ogni caso, la totale estraneità di essa
[...]
alle doglianze avanzate dalla ricorrente circa il merito della Controparte_4 pretesa iscritta a ruolo. Concludeva, quindi, chiedendo in via preliminare, revocarsi la sospensione dell'atto impugnato;
nel merito dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, l'infondatezza dell'avversa domanda, con vittoria di spese e condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Rinviata per la discussione, la causa veniva decisa all'odierna udienza all'esito della camera di consiglio come da sentenza versata in atti.
*************
Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta tempestiva la proposta opposizione sia con riferimento ai vizi c.d. formali che c.d. sostanziali essendo il ricorso stato depositato nei 20 giorni nonché nei 40 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (l'avviso di intimazione è stato notificato il 19.12.202 mentre il ricorso è stato iscritto il
22.12.2022) per cui è stato osservato il termine decadenziale.
Come è noto l'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (nel caso di specie dell'avviso di addebito).
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla stessa (cfr Cass. 4506/2007; Cass. n.
12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del
14/04/2010 ).
L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
3 Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del
2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del
2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione,
l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc.
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004;
Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
4 E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Nella specie parte ricorrente si duole di vizi concernenti la forma dell'atto impugnato quali la sottoscrizione del legale rappresentante dello stesso nonché la motivazione dell'atto.
Tali censure anche se tempestivamente proposte sono del tutto prive di pregio e devono essere disattese.
L'intimazione di pagamento notificata da e in tale sede opposta contiene, al CP_3 suo interno, l'indicazione degli atti sottesi (numero, contenuto degli stessi e data dell'asserita notifica) nonché le indicazioni dettagliate dei rimedi impugnatori per cui non si ravvisa la generica carenza di motivazione invocata. Così come è del tutto infondata la deduzione relativa alla mancata sottoscrizione dell'intimazione di pagamento atteso che, come emerge dalla stessa, essa è stata siglata dal responsabile del procedimento ( ), unica sottoscrizione richiesta, per cui alcuna Persona_1 omissione può sul punto ravvisarsi.
L'articolo 50, comma 1, del Dpr n. 602/1973, stabilisce che l'agente della riscossione procede a espropriazione forzata “quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento…”, mentre in base al successivo comma 2, l'espropriazione non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella deve essere preceduta dalla notifica “di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. Detto avviso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 50, è redatto in conformità al modello
“approvato con decreto del Ministero delle finanze”.
Al riguardo, la Corte di legittimità, con orientamento consolidato ha sancito che, laddove il contenuto dell'intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello approvato e, pertanto, l'interessato sia messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria, il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa (cfr Cassazione, nn. 21333 e 6209 del 2022, 39058 e 28772 del 2021). Più
5 recentemente, con la sentenza n. 21065/2022 la S.C. ha ritenuto che poiché la finalità dell'intimazione è rendere edotto il contribuente, il suo contenuto può ritenersi esaustivo allorquando “si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”. Peraltro va evidenziato che, secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte, il difetto di motivazione di una cartella di pagamento, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, “non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché !a cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati …non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente" (Cass.2373/2013)”.
Orbene per quanto anzidetto, nella specie, alcun vizio formale può configurarsi.
Venendo al merito parte opponente deduce genericamente la prescrizione del credito.
La resistente responsabile della procedura di notificazione dell'avviso di CP_3 intimazione e, per tale motivo dotata di legittimazione passiva, ha versato in atti (cfr. doc. 2 prod. Agenzia) la relata relativa all'avviso di intimazione pagamento (cfr. doc.
1 prod. resistente , notificato a mani del ricorrente, in data 7.4.2018 e non CP_3 specificamente contestato dallo stesso. Pertanto, partendo dal dato secondo cui l'avviso di addebito è stato notificato in data 18.11.2013 e il successivo avviso di intimazione in data 7.4.2018 alcuna prescrizione quinquennale post cartella può ritenersi maturata, considerato che l'atto successivo, oggi impugnato, è stato notificato il 19.12.2022.
Stante, quindi, l'insussistenza dell'eccepita prescrizione la domanda, in assenza di ulteriori deduzioni relative al merito della pretesa, non può che essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
6 b)condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuno dei resistenti in euro 1200,00 oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. G. Mariani dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 03 aprile 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della giudice dott.ssa Valentina Ricchezza, all'udienza del 03.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 8187/2022
TRA
nato il [...] a [...], rappr. e difeso, giusto Parte_1 mandato allegato al ricorso introduttivo, dall'Avv. F. Cialella, presso cui elettivamente domicilia come in atti
OPPONENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., in proprio e quale mandatario della CP_1
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e dif., in virtù di procura Controparte_2 generale alle liti indicata in atti, dall'avv. V. Di Maio, con cui elett.te domicilia come in atti
OPPOSTO
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_3 rapp.to e dif., in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. G.
Mariani, con cui elett.te dom. come in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione avverso avviso di intimazione n.
02820229001299827/000,
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.12.2022, parte ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso avviso di intimazione n. 02820229001299827/000, notificato in
1 data 19.12.2022 emesso dalla società
[...]
Controparte_4 avente ad oggetto, tra l'altro, il pagamento dell'avviso di addebito n.
32820130003398351000 notificato in data 18/11/2013, relativo a contributi I.V.S. anni 2012 e 2013, per l'importo complessivo di euro 3.250,53. A sostegno della domanda, il ricorrente lamentava: la mancata sottoscrizione da parte del legale rappresentante della cartella, la genericità della motivazione, l'omessa notifica dell'atto sotteso, l'omessa notifica da parte dell'Ente creditore del prodromico avviso di pagamento, l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali oggetto del presente gravame ex Legge 08.08.1995, n. 335. Tanto premesso, concludeva chiedendo, previa sospensione parziale dell'efficacia esecutiva della intimazione di pagamento impugnata, “In via principale dichiarare non dovute dalla ricorrente le somme richieste nella cartella di pagamento n. avviso di pagamento n.
0282009001299827/000 in base alle sollevate eccezioni e per l'effetto annullare e revocare la medesima in quanto inammissibile-improponibile e infondata sia in fatto che in diritto, con ogni consequenziale provvedimento di legge e di ragione.
Condannare ad ogni modo i convenuti Enti in ragione delle rispettive responsabilità anche ex art. 96 cpc stante la medesima richiesta di pagamento di cui alla cartella già oggetto di un precedente contenzioso.”
Si costituiva l' eccependo in via preliminarmente l'inammissibilità CP_1 dell'opposizione per violazione del termine previsto dall'art. 24 D.Lgs. n. 46/99 ovvero del termine di 40 giorni dalla notifica dell'avviso di addebito originario sotteso n. 328 2013 00033983 51 000, avvenuta tempestivamente il 18.11.2013.
Evidenziata nel merito la debenza della somma concludeva chiedendo dichiararsi inammissibile ovvero rigettarsi l'opposizione. Vinte le spese.
Resisteva in giudizio anche l' eccependo in via Controparte_4 preliminare l'inammissibilità, improcedibilità ed improponibilità dell'opposizione in funzione recuperatoria, essendo stata documentata la rituale notifica dell'avviso di intimazione, successiva all'avviso di addebito e richiamante lo stesso, recante n.
02820189001162827000 notificata in data 07.04.2018, ed evidenziando che avverso la stessa non era stata esperita alcuna opposizione nei termini sanciti ex art. 24 n. 5
d.lg.vo 46/1999. Nel merito, eccepiva l'infondatezza della domanda per inesistenza dell'eccepita prescrizione essendo stata la predetta cartella regolarmente notificata al ricorrente, nel rispetto di tutte le formalità previste per legge, per cui l'accertamento, ivi contenuto, era oramai divenuto definitivo e nulla poteva essere più eccepito.
2 Documentava, altresì, la regolarità delle notifiche anche degli ulteriori atti interruttivi della prescrizione. Evidenziava, in ogni caso, la totale estraneità di essa
[...]
alle doglianze avanzate dalla ricorrente circa il merito della Controparte_4 pretesa iscritta a ruolo. Concludeva, quindi, chiedendo in via preliminare, revocarsi la sospensione dell'atto impugnato;
nel merito dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva, l'infondatezza dell'avversa domanda, con vittoria di spese e condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.
Rinviata per la discussione, la causa veniva decisa all'odierna udienza all'esito della camera di consiglio come da sentenza versata in atti.
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Il ricorso è infondato e deve essere respinto per le ragioni di seguito esposte.
Preliminarmente va ritenuta tempestiva la proposta opposizione sia con riferimento ai vizi c.d. formali che c.d. sostanziali essendo il ricorso stato depositato nei 20 giorni nonché nei 40 giorni dalla notifica dell'atto impugnato (l'avviso di intimazione è stato notificato il 19.12.202 mentre il ricorso è stato iscritto il
22.12.2022) per cui è stato osservato il termine decadenziale.
Come è noto l'art. 24 del d.lgs. n. 46/99, a pena di inammissibilità, ammette che il contribuente possa proporre opposizione al giudice del lavoro “contro l'iscrizione a ruolo” dei crediti degli enti previdenziali, solo nel termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento (nel caso di specie dell'avviso di addebito).
Si evidenzia che, come ripetutamente affermato dalla Suprema Corte, la mancata opposizione della cartella nel termine posto dall'art. 24 dlgs 46/1999, determina l'effetto sostanziale di irretrattabilità e incontestabilità della pretesa, ossia la stabilizzazione del credito risultante dalla stessa (cfr Cass. 4506/2007; Cass. n.
12263/2007 e da ultimo Cass n. 8931 del 2011; n. 2835 del 05/02/2009; n. 8900 del
14/04/2010 ).
L'art. 29, co. 2, del D. Lgs. n. 46/99 salva, tuttavia, l'operatività delle opposizioni esecutive sancendo che le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie.
Il debitore, dunque, può proporre opposizione all'esecuzione, secondo il combinato disposto degli artt. 615 e 618 bis cpc, quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata.
3 Il giudizio investe l'an dell'esecuzione, cioè il diritto di procedere ad esecuzione forzata per difetto originario o sopravvenuto, totale o parziale, del titolo esecutivo o della pignorabilità dei beni.
Si ricorda che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 49, si identifica nella cartella di pagamento;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr. Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del
2004).
Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del
2004; n. 18207 del 2003).
Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007).
Allorché si contesti la ritualità formale della cartella di pagamento ovvero si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione,
l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva;
detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc.
Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del 2000;
Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass. n. 3404 del 2004;
Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997).
4 E' possibile che con un unico atto introduttivo si propongano doglianze riconducibili a più di una tipologia di opposizione: in tale caso spetta al giudice (cfr. Cass., sez. un., n. 16412 del 2007) qualificare la scelta operata dal contribuente, interpretando la domanda ed i singoli capi di essa e sottoponendola al regime previsto dalla legge a seconda si tratti di una opposizione contro il ruolo, di una opposizione all'esecuzione o di una opposizione agli atti esecutivi ovvero di un ricorso che contenga censure riconducibili a più di una tipologia di opposizione.
Nella specie parte ricorrente si duole di vizi concernenti la forma dell'atto impugnato quali la sottoscrizione del legale rappresentante dello stesso nonché la motivazione dell'atto.
Tali censure anche se tempestivamente proposte sono del tutto prive di pregio e devono essere disattese.
L'intimazione di pagamento notificata da e in tale sede opposta contiene, al CP_3 suo interno, l'indicazione degli atti sottesi (numero, contenuto degli stessi e data dell'asserita notifica) nonché le indicazioni dettagliate dei rimedi impugnatori per cui non si ravvisa la generica carenza di motivazione invocata. Così come è del tutto infondata la deduzione relativa alla mancata sottoscrizione dell'intimazione di pagamento atteso che, come emerge dalla stessa, essa è stata siglata dal responsabile del procedimento ( ), unica sottoscrizione richiesta, per cui alcuna Persona_1 omissione può sul punto ravvisarsi.
L'articolo 50, comma 1, del Dpr n. 602/1973, stabilisce che l'agente della riscossione procede a espropriazione forzata “quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento…”, mentre in base al successivo comma 2, l'espropriazione non iniziata entro un anno dalla notifica della cartella deve essere preceduta dalla notifica “di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni”. Detto avviso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 50, è redatto in conformità al modello
“approvato con decreto del Ministero delle finanze”.
Al riguardo, la Corte di legittimità, con orientamento consolidato ha sancito che, laddove il contenuto dell'intimazione non si differenzi da quanto indicato nel modello approvato e, pertanto, l'interessato sia messo in condizione di conoscere le ragioni giustificative e l'ammontare della pretesa tributaria, il generale requisito della motivazione si intende rispettato, essendo esaustivo il solo riferimento alla cartella di pagamento in precedenza notificata, senza che occorra l'allegazione della cartella stessa (cfr Cassazione, nn. 21333 e 6209 del 2022, 39058 e 28772 del 2021). Più
5 recentemente, con la sentenza n. 21065/2022 la S.C. ha ritenuto che poiché la finalità dell'intimazione è rendere edotto il contribuente, il suo contenuto può ritenersi esaustivo allorquando “si dia atto del mancato pagamento del debito tributario ma anche contenga l'intimazione al contribuente di effettuare il versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata”. Peraltro va evidenziato che, secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte, il difetto di motivazione di una cartella di pagamento, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell'imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, “non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché !a cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia dimostrato, in tal modo, di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati …non sussistendo un'effettiva limitazione del diritto di difesa, che ricorre unicamente qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell'intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente" (Cass.2373/2013)”.
Orbene per quanto anzidetto, nella specie, alcun vizio formale può configurarsi.
Venendo al merito parte opponente deduce genericamente la prescrizione del credito.
La resistente responsabile della procedura di notificazione dell'avviso di CP_3 intimazione e, per tale motivo dotata di legittimazione passiva, ha versato in atti (cfr. doc. 2 prod. Agenzia) la relata relativa all'avviso di intimazione pagamento (cfr. doc.
1 prod. resistente , notificato a mani del ricorrente, in data 7.4.2018 e non CP_3 specificamente contestato dallo stesso. Pertanto, partendo dal dato secondo cui l'avviso di addebito è stato notificato in data 18.11.2013 e il successivo avviso di intimazione in data 7.4.2018 alcuna prescrizione quinquennale post cartella può ritenersi maturata, considerato che l'atto successivo, oggi impugnato, è stato notificato il 19.12.2022.
Stante, quindi, l'insussistenza dell'eccepita prescrizione la domanda, in assenza di ulteriori deduzioni relative al merito della pretesa, non può che essere respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
6 b)condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in favore di ciascuno dei resistenti in euro 1200,00 oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. G. Mariani dichiaratosi anticipatario.
Santa Maria Capua Vetere, 03 aprile 2025
La giudice dott.ssa Valentina Ricchezza
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