Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 78 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 78 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE DEL LAVORO
______________
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione lavoro, composta dai signori:
Dott. Roberto Rezzonico Presidente
Dott. Marco Sabella Consigliere rel.
Dott. Giovanna Sanfilippo Ausiliario della Corte ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 231/2024 R.G. avente per oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Enna, promossa
DA
, in persona Parte_1 del Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in
Roma, via Ciro Il Grande n. 21, Elettivamente domiciliato in
Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d, presso l'Avvocatura distrettuale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avv.ti Stefano Dolce e
Carmelo Russo, in virtù di procura generale alle liti in atti
Appellante
CONTRO
, nato a [...] il [...], Controparte_1 elettivamente domiciliato in Leonforte, Via Leopardi, 17, presso lo studio dell'avv. Salvatore Barbera, che lo rappresenta e difende per procura in calce alla memoria responsiva in appello
Appellato
Conclusioni delle parti: come da rispettivi scritti difensivi
IN FATTO E IN DIRITTO
1
00005327 37 000 notificatogli il 18/08/2022, concernente omessi contributi nei confronti della “Gestione separata” ex art. 2, comma
26, L. 335/95 per l'anno 2014, eccependo vizi di carattere formale dell'atto (motivazione, necessità del preventivo avviso bonario, ecc.) nonché la prescrizione quinquennale dei contributi intimati.
Si costituiva l' che chiedeva il rigetto del ricorso, producendo, CP_2 quanto all'eccezione di prescrizione, la nota dell' , notificata al Pt_1 debitore mediante racc. a/r ricevuta in data 21.9.2020, concernente l'avvenuta iscrizione d'ufficio del alla gestione separata e la CP_1 richiesta di pagamento della contribuzione previdenziale e delle sanzioni civili per l'anno 2014, con invito alla regolarizzazione nel termine di 30 giorni dal ricevimento mediante versamento della somma dettagliatamente indicata nel relativo prospetto allegato.
L faceva altresì rilevare, da un lato, che, con riguardo ai Pt_1 redditi conseguiti nell'anno 2014, il DPCM del 9.6.2015, in virtù dell'art. 12, decr. Leg.vo 241/97, aveva differito la relativa scadenza, senza sanzioni, al 6.7.2015 e, dall'altro lato, che l'art. 37, comma 2,
D.L. 18/20, conv. con L. 27/20, aveva sospeso il decorso del termine di prescrizione dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020. Di conseguenza, l'appena citata nota ricevuta il 21.9.2020 aveva CP_2 efficacemente interrotto il termine di prescrizione anteriormente alla notifica dell'avviso opposto.
Con sentenza n. 709/2024 del 10.12.2024, l'adito Tribunale di Enna in funzione di giudice del lavoro - sul presupposto che, nella specie, il dies a quo per il pagamento della contribuzione omessa decorresse dal 31.12.2015 e che il primo documentato atto interruttivo del decorso della relativa prescrizione quinquennale fosse costituito dall'avviso di addebito opposto notificato il 18.08.2022 – dichiarava prescritti gli importi di cui all'avviso di addebito opposto e condannava l' alla rifusione delle spese di lite in favore CP_2 dell'opponente.
L propone appello e chiede, previa riforma della sentenza CP_2 impugnata, il rigetto integrale delle domande avanzate in sede di ricorso introduttivo, insistendo sul fatto che, nella specie, non fosse decorso il termine prescrizionale invocato da controparte. 2 si è costituto, chiedendo il rigetto del Controparte_1 gravame, insistendo, come da note difensive conclusionali depositate nel precedente grado del giudizio, sul rilievo della inesistenza della notifica della sopra richiamata nota dell' relativa all'avvenuta Pt_1 iscrizione d'ufficio dello stesso alla gestione separata per CP_1
l'anno 2014, in relazione al fatto che nella relativa relata non era specificato il soggetto che aveva ricevuto la suddetta nota ed in ogni caso mancava qualsiasi riferimento allo stesso, attesa anche la illeggibilità della relativa sottoscrizione.
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Unico motivo di gravame - e di difesa da parte dell'appellato - è quello relativo alla maturazione dell'eccepita prescrizione quinquennale dei crediti contributivi in premessa indicati, in dipendenza del fatto che si ritenga o meno perfezionata la notifica al debitore della sopra più volte citata nota con la quale si chiedeva al il pagamento CP_2 CP_1 delle somme dovute a titolo di contributi per l'anno 2014 in relazione alla sua avvenuta iscrizione di ufficio alla c.d. “gestione separata” ex art. 2, comma 26, L. 335/95.
E, come correttamente rilevato dall' , si tratta di Controparte_3 una questione sulla quale si rileva una evidente omissione motivazionale, non avendo il tribunale in alcun modo preso in considerazione, come se non fossero mai stati sollevati, i profili in fatto eccepiti tempestivamente dall' in seno alla memoria di CP_2 costituzione in giudizio, poi ribaditi in sede di conclusionali scritte, al fine di contrastare l'eccezione di prescrizione sollevata da controparte, non apparendo corretta la prospettazione dell'appellato secondo la quale il Tribunale, dichiarando prescritti i crediti contributivi intimati, avrebbe in maniera implicita ritenuto non efficace a tale fine la notifica in data 21.9.2020 della sopra più volte citata nota trattandosi di questione dirimente, sulla quale le CP_2 parti avevano specificamente interloquito, che, in quanto tale, doveva costituire oggetto di espressa trattazione.
Ciò posto, il gravame proposto dall' appare fondato. CP_2
All'uopo, innanzitutto deve ritenersi la pena validità, e connessa efficacia ai fini interruttivi del decorso della prescrizione, della nota 3 del 10.9.2020, notificata mediante racc. a/r ricevuta in data CP_2
21.9.2020, con la quale si chiedeva al il pagamento delle CP_1 somme dovute a titolo di contributi per l'anno 2014 in relazione alla sua avvenuta iscrizione di ufficio alla gestione separata.
E, invero, come correttamente rilevato dall'Istituto – in disparte anche la notazione che l'opponente non aveva al riguardo mosso alcuna contestazione nella prima difesa utile, opponendo le sue difese solo con le note di trattazione del 4.12.2024 - secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le ultime,
Cass., sent. n. 30916/2022) in caso di notifica a mezzo del servizio postale, l'avviso di ricevimento fa prova, fino a querela di falso, della consegna al destinatario dell'atto, a condizione che esso sia consegnato presso il suo indirizzo e che chi lo ha preso in consegna abbia apposto la propria firma, ancorché illeggibile, nello spazio dell'avviso relativo alla firma del destinatario. Infatti, ove la sottoscrizione sull'avviso di ricevimento venga contestata come inintelligibile o aprocrifa, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod. civ. ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata.
Non avendo l'interessato proposto la prescritta querela di falso, ne deriva, come detto, la piena validità ed efficacia della suddetta notifica.
Quanto a dies a quo di compiuto del termine prescrizionale quinquennale, questo non sarebbe nella specie decorso, né identificandolo, alla stregua di quanto motivato dal Tribunale, nella data del 31.12.2015 – essendo in tale ipotesi la notifica dell'atto interruttivo in discorso intervenuta il 21.9.2020, prima della maturazione del quinquennio – né indentificandolo, secondo la ricostruzione ritenuta preferibile da questa Corte, nella data del
6.7.2015 (giusto DPCM del 12 maggio 2015), operando all'uopo la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 37, comma 2, D.L.
18/20, conv. con L. 27/20 (profilo parimenti ignorato dal primo decidente), a mente del quale: “I termini di prescrizione delle 4 contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”, trattandosi, come rilevato in precedenti analoghi, di disciplina di portata generale applicabile anche al caso in trattazione.
Stante quanto sopra, la prescrizione che, in assenza della norma in questione, sarebbe maturata il 6.7.2020, invece, per effetto della sospensione dal 23.2.2020 al 30.6.2020, sarebbe venuta a maturazione soltanto il 12.11.2020 ed è stata quindi utilmente interrotta dalla notifica in data 21.9.2020 dell'avviso bonario del CP_2
10.9.2020 sopra più volte citato.
A tale stregua, l'appello deve essere, dunque, accolto e la sentenza gravata integralmente riformata in conformità.
Stante l'esito complessivo della lite, le spese afferenti ai due gradi del giudizio, liquidate come in dispositivo, devono seguire la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione o difesa in riforma della sentenza n. 709/2024 del 10.12.2024, del Tribunale di Enna in funzione di giudice del lavoro
- rigetta il ricorso in opposizione proposto da Controparte_1
;
[...]
- condanna a rifondere all' le spese Controparte_1 CP_2 di lite afferenti ai due gradi del giudizio, liquidate in euro 1.700,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge per il primo grado e in euro 1984,00, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge per il presente grado.
Caltanissetta, 14.05.2025
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
5