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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 25/03/2025, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2284 /2024 R.G.TRIB.
/ Parte_1 Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Enrico Ravera Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Paola Bozzo Costa Giudice
riunito nella Camera di consiglio del 21/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2284 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA, Cat. A11/2023/Imm./III Sez./Prot 85 del 25.10.2023 di “rigetto del rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale” proposto da
nato in [...] il [...], C.F. , C.U.I. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL POPOLO, 8/7 17100 SAVONA C.F._2 tudio dell'Avv. MOHAMED ABU ZEAD SAMIRA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del IS pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE CONTUMACE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di NA in data 25.10.2023, su parere negativo espresso dalla CT di OV, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale, formalizzata in data 5.10.2022. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
- il ricorrente, cittadino marocchino, ha presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura di NA, in data 5.10.2022;
- la Commissione territoriale competente, in data 18.8.2023, ha espresso parere non favorevole su un errato assunto e su alcune sopravvivenze non tenute in considerazione in relazione all'assenza di legami familiari del ricorrente nel suolo italiano in quanto il signor vive stabilmente a NA, Via De Stefanis n. 4 int. 19, in un immobile Pt_1 condotto in locazione, unitamente alla coniuge , cittadina italiana di origini Persona_1 marocchine, sposata nelle more della disamina dell'istanza;
1 - il ricorrente ha relazioni stabili sul territorio italiano sia con il fratello Persona_2 cittadino italiano che vive in NA, unitamente alla moglie ed a due figli, sia con la sorella , che risiede a Racconigi (CN) con la propria famiglia;
Persona_3
- il radicamento del nucleo familiare risulta dalla circostanza che sia la moglie sia il fratello abbiano conseguito la cittadinanza italiana;
- il ricorrente inoltre, che vive in Italia da 28 anni, è stato assunto, in data 1.9.2023, alle dipendenze di General service srl, con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, con la qualifica di addetto ai servizi igienici e di pulizia negli edifici nonché giardiniere di II livello e percepisce un reddito netto medio pari a circa Euro 2.000,00;
- non risultano infine procedimenti a carico del ricorrente, come si evince dal certificato ex art. 335 c.p.p. rilasciato dalla procura di NA in data 28.2.2024. Su tali premesse ha censurato il rigetto del Questore che non avrebbe considerato il positivo inserimento sociale, lavorativo e familiare del signor in Italia ai fini del Pt_1 riconoscimento del diritto alla protezione speciale, in violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. In conclusione, ha richiesto, previa concessione della sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale. A sostegno della domanda proposta, con il ricorso e nel corso del giudizio, oltre agli atti della procedura amministrativa, ha prodotto:
• certificato cumulativo di residenza, stato civile e matrimonio, con apostilla dell'atto di matrimonio, da cui risulta che il ricorrente e si siano Persona_1 sposati a Settat, entrambi per procura, in data 10.1.2023, e che i coniugi convivono a NA, in via A. De Stefanis 4;
• certificato di stato di famiglia del 20.9.2024 da cui risulta essere iscritta la famiglia composta dal ricorrente e dalla moglie all'indirizzo di NA, in via A. De Stefanis 4;
• carta di identità della coniuge , da cui risulta essere cittadina Persona_1 italiana;
• contratto di locazione dell'immobile sito in NA, in via A. De Stefanis 4, con locatari i due coniugi, decorrente dal 1.7.2023 al 30.6.2026, e registrazione del contratto presso l'AdE;
• certificato di residenza nel Comune di NA di Basti Azzedine;
• certificato di residenza nel Comune di Racconigi di Basti Ghita;
• certificato negativo, rilasciato ex art 335 c.p.p. dalla Procura di NA;
• C/2 storico del Centro per l'Impiego da cui risulta che il ricorrente, dopo avere svolto alcuni impieghi dal 18.7.2000 al 31.8.2009, sia stato assunto alle dipendenze di General service srl con decorrenza dal 5.4.2023, a tempo determinato, part time, come giardiniere, contratto trasformato a tempo indeterminato a far data dal 30.4.2023, ed ulteriormente trasformato a tempo pieno a far data dal 1.9.2023; lettera di assunzione da parte della precitata ditta, successive trasformazioni a tempo indeterminato ed a tempo pieno, con relativi modelli UNILAV;
• estratto contributivo da cui risulta avere conseguito da General service srl CP_2 un reddito pari ad eu .223,00 dal 5.4.2023 al 31.12.2023 e ad euro 5.614,00 dal 1.1.2024 al 31.8.2024; buste paga del 2023 e del 2024 da cui risulta avere percepito un reddito imponibile, alla mensilità di settembre 2024, pari ad euro 10.984,64; Il Questore della Provincia di NA ha decretato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in considerazione del parere negativo,
2 ritenuto obbligatorio e vincolante, della Commissione territoriale di Torino, sezione di OV (parere che parte ricorrente non ha provveduto a depositare al pct ma le cui motivazioni risultano riportate nel provvedimento oggetto della presente impugnativa) La Commissione territoriale di Torino, sezione di OV, ha motivato il parere sfavorevole emesso il 18.8.2023 nei seguenti termini:”[…] Ritenuto che dalla documentazione agli atti non emerga l'esistenza di fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare in virtù dell'assenza di legami familiari in Italia e della presenza di tali legami nel paese d'origine - data l'assenza di qualsivoglia altra forma di radicamento sul territorio nazionale non può concludersi che il rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata quale tutelato dall'articolo 8 Cedu - Tenuto conto inoltre della condotta tenuta dall'interessato in Italia caratterizzata dalla ripetuta adozione di comportamenti criminosi - Ritenuto sulla base di una consolidata giurisprudenza internazionale che i diritti tutelati dell'articolo 8 non siano assoluti ma passibili di bilanciamento, fra le altre cose, con l'attitudine concretamente manifestato dal soggetto a conformarsi alle norme regolanti la convivenza civile all'interno di una società - Considerato altresì che il richiedente si era già visto respingere una precedente domanda di protezione internazionale - Tenuto conto del fatto che la succitata decisione della Commissione territoriale ha avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore del D.L. 132/2.020 motivo per cui, nelle relative motivazioni, sono già state valutate anche le novellate esigenze - Ritenuto pertanto che la situazione personale del richiedente non integri i presupposti di cui all'articolo 19 comma 1.1 d. lgs. 286/1998 non emergendo dalla documentazione prodotta l'esistenza di necessità di protezione […]”. Il , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito e, Controparte_1 per tale motivo, è già stato dichiarato contumace nel corso del giudizio. Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio ed aggiornato alla data del 25.2.2025, risultano le seguenti sentenze:
1) sentenza ex art 444 c.p.p. del 11.11.2003 del Tribunale di NA (irrevocabile il 21.12.2003) per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), commesso il 23.2.2002 a NA, con applicazione della pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, con sospensione condizionale della pena;
2) sentenza di condanna del 23.10.2009 del Tribunale di Saluzzo (irrevocabile il 28.12.2009) alla reclusione di mesi 4 e giorni 15 per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesione personale aggravata (art. 582, 585 c.p., art. 576 n. 1 c.p., art. 61 n.
2 c.p c.p.), commessi il 15.3.2005 a Racconigi. Pena principale condonata
3) sentenza ex art 444 c.p.p del 21.3.2013 del Tribunale di NA (irrevocabile il 22.6.2013) per furto in concorso (art. 110 e 624 c.p.), commesso il 21.3.2013 a NA, con applicazione della pena di 4 mesi di reclusione e della multa di 110,00 euro;
*** Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena: in stato di custodia cautelare dal 21.3.2013 al 21.3.2013 ed in regime di detenzione domiciliare dal 7.1.2016 al 4.5.2016.
*** 4) sentenza del Giudice di pace di NA del 20.5.2014 (irrevocabile il 13.7.2014) di condanna al pagamento di una multa di 6.000,00 euro per violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio entro il termine stabilito dall'art. 14 comma 5 ter d.lgs 286/1998, accertato il 22.2.2012 a NA.
3 Dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di NA, ultimo aggiornamento a marzo 2024, nulla risulta. Dal certificato ex art. 335 c.p.p. rilasciato dalla procura di NA in data 28.2.2024 non risultano iscrizioni a carico del ricorrente. La trattazione ed istruttoria del procedimento La Giudice, con decreto inaudita altera parte del 19.3.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensione confermata all'udienza del 24.9.2024, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con cui è stata altresì fissata udienza per l'audizione. In sede di audizione davanti alla GI, il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha dichiarato:
- di essere arrivato in Italia nel 1996 passando da , in Spagna, e di non essere più Per_4 rientrato in Marocco da allora;
- di avere ancora in Marocco un fratello e la madre, che stanno abbastanza bene;
- di avere studiato in Marocco per 5 o 6 anni, di non avervi mai lavorato e di essere migrato per la povertà;
- di non volere rientrare in quanto è cresciuto in Italia e si sente italiano;
- di avere abitato a Racconigi, dove ha lavorato in regola per una fabbrica, e di essersi poi trasferito a NA, dove ha lavorato in una lavanderia, come manovale ed anche nel settore delle pulizie, anche per giardini;
- di non avere più lavorato in regola dal 2009, non essendo riuscito a rinnovare il permesso di soggiorno, e di essersi mantenuto grazie alla Caritas di NA ed anche facendo dei lavoretti in nero;
- di avere appreso di essere stato condannato per furto dopo essere stato fermato dai CC, a NA, nel 2016, ed essere stato condotto in prigione per tre mesi;
- di lavorare, con orario 8-17, come giardiniere, alle dipendenze di una ditta di NA che ha altri tre o quattro operai;
- di avere conosciuto sua moglie al mercato di NA, nel marzo 2022, e di vivere con lei a NA, in via De Stefanis 4/19, in affitto;
- che la moglie ha acquisito la cittadinanza italiana in quanto residente in Italia da almeno 16/17 anni;
- di provvedere, con il proprio stipendio, anche al mantenimento della moglie, che adesso non lavora più;
- di avere un fratello, anche lui cittadino italiano, che vive a NA con tutta la sua famiglia e che frequenta spesso, mentre la sorella, che vive a Racconigi, la vede solo in occasione di festività, quando si reca con la sua famiglia a NA;
- di avere poco tempo libero dal lavoro e di trascorrerlo in casa o anche svolgendo attività di volontariato per una associazione che prepara i pasti per i poveri. Con la nota conclusionale parte ricorrente ha ripercorso la vicenda del ricorrente evidenziando la sua effettiva e consolidata integrazione nel tessuto sociale, come risultante dalla documentazione prodotta, ed ha concluso nei seguenti termini “In accoglimento del presente ricorso, ogni diversa eccezione, istanza, domanda rigettata: 1) Annullare/ revocare l'impugnato provvedimento ed in riforma dello stesso accertare il diritto dell'odierno ricorrente di cui all'art. 19 comma Tu immigrazione e di cui alla normativa vigente e per l'effetto ordinare alla competente Questura e/o ai componenti Uffici il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 2) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
4 Infine, all'udienza nanti alla Giudice del 25.2.2025, ove è comparsa la sola parte ricorrente, previa discussione orale, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale formalizzata il 5.10.2022) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni
“complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni
5 sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione
6 territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione familiare, sociale e lavorativa svolto sul territorio italiano, protetto a mente Cont dell'art. 19 co.
1.1. e dell'art. 8 CEDU. Va in primis tenuto conto del lunghissimo intervallo di tempo trascorso sul T.N. senza essere mai ritornato in Marocco: il ricorrente è infatti giunto in Italia nel lontano 1996, all'età di 16 anni, per motivi di indigenza (come riferito in audizione), ed ha qui trascorso la maggior parte della sua vita, avendo già compiuto i 44 anni. Il richiedente vive con la moglie , cittadina italiana di origini marocchine, in Persona_1 un appartamento condotto dai zione, a NA, e, pur avendo ancora la madre ed un fratello in Marocco, ha ulteriori rilevanti legami familiari in Italia: il fratello che ha acquisito la cittadinanza italiana e che vive, come lui, a NA, e Persona_2
riferito di avere una intensa frequentazione, e la sorella , che Persona_3 risiede a Racconigi. Inoltre, seppure scarsamente scolarizzato, ha dimostrato di avere imparato bene l'italiano, a riprova di un effettivo radicamento culturale nel nostro Paese. Qui in Italia, oltre ad avere una rete familiare di riferimento e, verosimilmente, una rete amicale, ha anche conseguito un apprezzabile percorso di integrazione lavorativa. Risulta infatti che, dopo avere svolto alcuni impieghi in regola dal 18.7.2000 al 31.8.2009, e dopo avere trascorso un lungo lasso di tempo come straniero irregolare sul territorio italiano (aiutato dalla Caritas e svolgendo lavori “in nero”), sia stato assunto alle dipendenze della società General service srl con decorrenza dal 5.4.2023, come giardiniere, con contratto a tempo determinato e part time e, in breve tempo, dapprima trasformato a tempo indeterminato (dal 30.4.2023) e, infine, trasformato a tempo pieno (dal 1.9.2023); tale evidente miglioramento delle condizioni contrattuali costituisce un indice inequivoco della competenza professionale acquisita, della sua serietà ed impegno nello svolgimento del lavoro e della fiducia in lui riposta dal datore di lavoro. Grazie alla stabilità lavorativa raggiunta risulta poi, dall'ampia documentazione prodotta e sopra dettagliatamente riportata, percepire redditi che gli hanno consentito di raggiungere un'autonomia economica, ed anche abitativa, autonomia comprovata altresì dalla circostanza che, per l'instaurazione del presente giudizio, non abbia dovuto fare ricorso al beneficio del gratuito patrocinio. La comparazione tra la vita del ricorrente in Italia, dove sono presenti importanti relazioni familiari, dove ha conseguito una autonomia abitativa ed un lavoro a tempo indeterminato, e dove vive da quasi 30 anni, e quella che vivrebbe nel suo Paese di origine, da cui si è allontanato che era solo un ragazzo, a 16 anni, non può che portare ad una valutazione a favore del ricorrente, vista anche la critica situazione del Paese di origine di cui infra. In tali circostanze non si ritengono ostativi i reati commessi ed accertati in via definitiva in ragione della loro particolare risalenza nel tempo (oltre 12 anni fa), dell'assenza di successive segnalazioni di rilievo penale o che possano destare allarme sociale (v.
7 certificato dei carichi pendenti ed il certificato rilasciato ex art 335 c.p.p.), e ritenuti detti reati decisamente controbilanciati dal successivo favorevole percorso di riscatto che ha visto - e che vede - il ricorrente impegnato in attività lecite e dignitose, ed integrato nel contesto territoriale in cui vive, sia dal punto di vista familiare che culturale. Invero, l'immigrazione in Italia gli ha permesso, dopo gli evidenti errori commessi in passato, di proseguire un percorso di vita che un eventuale rimpatrio interromperebbe in maniera irrimediabile. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Le condizioni del Paese di origine assumono peraltro rilevanza, considerato che, in caso di rimpatrio, il ricorrente verrebbe rimpatriato in un contesto, quello marocchino, ove verosimilmente non riuscirebbe fruttuosamente a reinserirsi, stante la situazione del Marocco, economicamente vulnerabile anche prima del terremoto. Secondo ISPI2 sono l'inflazione e l'aumento del costo della vita le principali minacce all'equilibrio sociale del Paese. Secondo le stime della Banca centrale marocchina il tasso d'inflazione dovrebbe assestarsi al 4,7%. Nel mese di aprile 2022, l'Haut Commissariat au Plan ha registrato rispetto al mese precedente un aumento dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari e non alimentari, rispettivamente del 3% e dello 0,9%. L'aumento complessivo rispetto al mese di aprile 2021 è pari al 5,9% (+9,1% per i beni alimentari e +3,7% per i beni non alimentari). Un'ondata di proteste e sit-in contro il si è sviluppata a ridosso dell'anniversario delle proteste del 20 CP_4 febbraio, data simbolo per il movimento di contestazione del 2011, e si è diffusa in una cinquantina di città. Inoltre, nel mese di marzo, gli operatori del settore del trasporto su
8 strada hanno intrapreso alcuni giorni di sciopero. L'aumento del prezzo dei carburanti ha anche ravvivato le accuse di conflitto di interessi nei confronti del IM IS,
, azionista principale del gruppo Afriquia, leader nella distribuzione di Controparte_5 idrocarburi4. Il governo ha affrontato il malcontento con una serie di misure ad-hoc. A metà febbraio, sono stati stanziati circa 10 miliardi di dirham (936 milioni di euro) a sostegno del settore agricolo e i cittadini sono stati rassicurati sul mantenimento dei sussidi alimentari. A marzo, sono stati allocati circa 200 milioni di euro a supporto del settore dei trasporti stradali5. A fine aprile 2022 il governo e i principali sindacati hanno firmato un “accordo sociale” che prevede l'aumento del salario minimo sia nel settore pubblico sia in quello privato entro i prossimi due anni6. Aumentano anche gli assegni familiari per il quarto, il quinto e il sesto figlio. Anche grazie a queste misure, le dimostrazioni di malcontento popolare registratesi a febbraio si sono progressivamente attenuate e il Paese ha superato indenne una fase cruciale come quella del Per_5 che molti osservatori vedevano come potenzialmente esplosiva in conseguenza del tradizionale aumento dei consumi alimentari. Ma con il protrarsi della guerra in Ucraina, il tema della vulnerabilità alimentare ed energetica del Paese e le politiche per affrontarle acquisiscono una rinnovata centralità. Quanto allo spettro dell'insicurezza alimentare, secondo la FAO, il 28% della popolazione marocchina si trova in una situazione di insicurezza alimentare grave o moderata7. Nel 2022 il Paese ha patito l'impatto del combinato disposto fra inflazione alimentare globale e calo della produzione agricola locale dovuta all'eccezionale ondata di siccità che ha colpito il Marocco nei primi mesi del 2022. Il settore agricolo è il principale dell'economia marocchina e vale circa il 14% del Pil. Il Paese importa circa la metà del proprio fabbisogno in cereali ma, rispetto a vicini della regione, è meno esposto all'interruzione dell'approvvigionamento di grano dalla regione del Mar Nero (solo il 20% del grano importato proviene dalla Russia e dall'Ucraina, i principali fornitori sono invece Francia e Canada). L'impatto della siccità di gennaio avrà conseguenze significative sulla produzione di cereali (per il 2022 la raccolta cerealicola dovrebbe essere inferiore del 69% rispetto a quella del 2021) e si rifletterà pertanto sul volume di importazioni necessarie a soddisfare la domanda interna. Il Marocco negli ultimi anni sta vivendo una serie di gravi crisi idriche, per questo il governo ha avviato da alcuni anni il progetto per un nuovo piano di approvvigionamento idrico, progetto che è un po' in ritardo nella sua attuazione concreta: solo dopo gennaio 2024 si è deciso che verrà rilasciato uno stanziamento di 14 miliardi di dollari del programma nazionale di fornitura di acqua potabile e irrigazione (PNAEPI 2020-2027)8. Secondo , attuale ministro delle attrezzature e Tes_2 dell'acqua, infatti nel periodo da settembre 2023 a metà gennaio 2024, il Marocco ha registrato un deficit di precipitazioni del 70% rispetto alla media. Ad esempio, il tasso di riempimento delle dighe si attesta al 23,2%, in calo rispetto al 31,5% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Di fronte a questa situazione, il re Persona_6 ha sottolineato l'importanza di accelerare i progetti a medio termine. Sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova stazione di desalinizzazione dell'acqua di mare
9 nella regione di Dakhla. Con un valore di 250 milioni di dollari, questa installazione dovrebbe essere operativa entro giugno 2025 e fornire acqua potabile alla città di Dakhla e ai suoi dintorni. Allo stesso tempo, verranno accelerati i progetti previsti con impatto a medio termine, in particolare le dighe attualmente in costruzione, l'interconnessione tra i bacini di Sebou, Bouregreg e Oum Rabia, il programma nazionale di stazioni di dissalazione dell'acqua di mare, il programma per il riutilizzo delle acque reflue depurate, programma di risparmio idrico a livello di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile e reti di irrigazione. Il regno del Marocco è uno dei Paesi al mondo più colpiti dallo “stress idrico”. Si tratta di una realtà che si ripercuote su diversi settori dell'economia nazionale, in particolare sul settore agricolo, che resta il maggior consumatore di acqua all'interno del Regno. Per le riforme connesse all'approvvigionamento idrico attraverso il nuovo piano sono iniziate delle contestazioni e manifestazioni in alcune aree del paese9. A marzo 2024, dei leader regionali e locali del Marocco orientale si sono incontrati con residenti e gruppi della società civile dopo mesi di proteste per le difficoltà di accesso all'acqua e il piano di gestione dell'acqua che dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell'anno 2024. In particolare, migliaia di persone nella città di FI hanno smesso di pagare le bollette dell'acqua e sono scese in piazza da novembre per protestare contro la decisione municipale di trasferire la gestione dell'acqua potabile dalla città a un'agenzia multiservizi regionale10. I residenti temono che i cambiamenti politici possano mettere a repentaglio i loro mezzi di sussistenza e, di conseguenza, il futuro della comunità. FI fa affidamento interamente su una falda acquifera sotterranea per l'acqua potabile e per l'irrigazione che scorre attraverso un tradizionale sistema di canali risalente a secoli fa. Sebbene provengano entrambi dalla stessa fonte, la nuova politica si applica solo all'acqua potabile. La rabbia era già cresciuta a febbraio quando il leader del movimento era stato arrestato per aver minacciato il pacha, ha detto suo fratello Persona_7
e collega attivista Una corte d'appello lo ha condannato a otto mesi Controparte_6 di reclusione per i a un funzionario e partecipazione a un raduno non autorizzato. Il piano contestato fa parte del “Programma nazionale di approvvigionamento di acqua potabile e irrigazione” del Marocco del 2020- 2027 per costruire infrastrutture, semplificare la gestione dell'acqua e conservare le risorse idriche mentre il paese è alle prese con il cambiamento climatico, la siccità e il deprezzamento delle acque sotterranee. Le preoccupazioni circa l'accessibilità economica si concentrano su disposizioni che consentono investimenti limitati nel settore privato, nonostante le rassicurazioni delle autorità sul fatto che le riforme non porteranno ad aumenti dei prezzi o privatizzazioni. Il comune ha affermato in una dichiarazione di gennaio su Facebook11 che le riforme espanderebbero le “risorse limitate” del sistema attuale, che fa affidamento sull'assistenza esterna dello Stato per aggiornare le infrastrutture idriche, compresi gli impianti di trattamento. Anche se le proteste si sono limitate a una piccola città in una delle quattro regioni in cui il Marocco ha introdotto questa politica, il paese alla fine vuole espandere le riforme a ciascuna delle sue 12 regioni ed ha iniziato ad attuarli, anche nella regione orientale, l'anno scorso12. Per quanto riguarda gli esiti del terremoto sulla popolazione del Marocco in generale si evidenzia come la crisi economica sia aumentata nelle aree colpite, in quanto si è
10 sommata alle difficoltà per i ritardi dalla liberazione dalle macerie e nella ricostruzione. Secondo una commissione istituita dal re in seguito al terremoto, sono stati stanziati pagamenti mensili di 2.500 dirham (250 dollari) a ogni famiglia colpita dal sisma. Per ogni famiglia la cui casa è stata danneggiata o distrutta, sarebbero disponibili fino a 140.000 dirham (14.000 dollari) per la ricostruzione. Tuttavia, la popolazione intervistata da diverse testate giornalistiche, fra queste , riferisce di ritardi e Per_8 difficoltà nell'accesso concreto agli aiuti proclamati dal re dal governo13. I dati del governo marocchino della fine di gennaio 2024 indicano che circa 57.600 famiglie avevano ricevuto i pagamenti mensili, con oltre 44.000 famiglie che avevano avuto accesso agli aiuti per la ricostruzione. I media locali hanno riferito che centinaia di persone provenienti dalle zone a sud di Marrakesh, nella provincia di Taroudant, e dalla città di Talat Nyacoub, hanno manifestato da gennaio contro i ritardi nei pagamenti e negli aiuti per la ricostruzione. Il governo marocchino ha affermato che alcune richieste sono state respinte perché i residenti non vivevano nelle zone colpite al momento del terremoto o perché le loro case erano ancora abitabili14. Anche se moderatamente colpita dal terremoto, presenta ad oggi ancora una vasta gamma di danni. I CP_7 quartieri storici della città hanno subito notevoli danni strutturali, mettendo a repentaglio il suo inestimabile patrimonio culturale. Sono in corso sforzi di collaborazione tra le autorità locali e l'UNESCO per valutare e intraprendere iniziative di restauro per preservare il patrimonio storico della città. Nonostante questi contrattempi, la maggior parte delle infrastrutture municipali di rimane operativa. Il CP_7 bilancio umano a ammonta a circa e. Volontari locali e CP_7 internazionali si sono mobilitati per aiutare e sostenere la popolazione colpita. Sebbene non sia ancora disponibile una valutazione completa degli impatti del terremoto, un rapporto della Banca Mondiale pubblicato nell'ottobre 2023 indica una leggera flessione dell'economia marocchina, stimata allo 0,3% su base annua. L'impatto è ritenuto relativamente moderato, attribuito in parte alla resilienza del settore turistico. Inoltre, una ripresa nel settore agricolo allevia le conseguenze del disastro. Prima del terremoto, nel 2023 il Marocco registrava un tasso di crescita del 3,4%. Il paese mira a stabilizzare il deficit di bilancio al 4% per il 2024, rispetto al 4,5% del PIL dell'anno precedente. Si prevede che le condizioni economiche globali e il rallentamento del settore edile contribuiranno a un modesto calo della produzione manifatturiera. Tuttavia, i miglioramenti nel mercato del lavoro stimolano la domanda interna, favorendo la ripresa economica complessiva. Nonostante ciò, le disuguaglianze sociali persistono e il tasso di disoccupazione nel 2024 secondo l'ILO rischia di aumentare, in particolare nelle zone rurali dove le condizioni del mercato del lavoro rimangono sfavorevoli15. Giusto tutto quanto sopra, ritiene il Collegio che, se il ricorrente fosse costretto a rientrare in Marocco, si troverebbe in una situazione idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti umani fondamentali, trovandosi privo di mezzi di sussistenza ed in un contesto dove gli standard di salute e sicurezza sul lavoro sono definiti “rudimentali”, laddove in Italia il predetto si è positivamente inserito nel mondo del lavoro, come già sopra riportato. Ciò premesso, valutata l'integrazione complessivamente raggiunta dal suo arrivo in Italia, e comparata tale situazione con le condizioni oggettive del Paese di rimpatrio, va ritenuto che una brusca interruzione del percorso svolto, con il suo rimpatrio,
CP 13 Sei mesi dopo il terremoto, gli abitanti dei villaggi marocchini tlante sono ancora nelle tende , , 8 marzo 2024 url Per_8 14 Long winter for quake survivors , 20 febb 024, url, Per_9 Per_8 15 Impact Of The 2024 Earthquake In Morocco, Capmad, 12 febbraio 2024 url
11 costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla vita privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative, idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato anche sugli ulteriori elementi documentati nel corso del presente giudizio in ordine all'effettivo radicamento del ricorrente nel territorio italiano, non solo sotto il profilo lavorativo (con la prosecuzione del rapporti di lavoro) ma anche dal punto di vista familiare, con il sopraggiunto matrimonio, e culturale, avendo dato prova di conoscere la lingua italiana all'udienza del 21.11.2024, e della circostanza che la parte convenuta non abbia ritenuto di costituirsi per opporsi alla domanda avversaria, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di OV, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente Parte_1 nato in [...] il [...], C.F. , C.U.I. C.F._1 C.F._2
• Spese compensate
Così deciso in Camera di Consiglio in data 21.3.2025
La Giudice relatrice Il Presidente Dott.ssa Laura Cresta Dott. Enrico Ravera
12
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21 2 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/marocco-le-ferite-economiche-della-guerra-35175 - articolo di del 27.05.2022 Tes_1 3 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/02/25/au-maroc-le-gouvernement-sous-pression-face-a-la-flambee-des- prix_6115267_3212.html 4 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/04/25/au-maroc-le-premier-ministre-accuse-de-conflit-d-interets-sur-fond-de-hausse- des-prix-des-carburants_6123581_3212.html 5 https://www.lefigaro.fr/flash-eco/flambee-des-carburants-pres-de-200-millions-d-euros-d-aide-pour-les-transporteurs-marocains- 20220323 6 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/02/maroc-face-aux-prix-qui-flambent-hausse-du-salaire- minimum_6124413_3212.html 7 https://www.fao.org/faostat/en/#country/143 8 PROGRAMMA NAZIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA POTABILE E IRRIGAZIONE (PNAEPI) 2020-2027 , sito del governo del Regno del Marocco 2020, url, 9 Marocco: piano di emergenza per contrastare la crisi idrica, https://www.africanews.com/2024/01/18/morocco-emergency-plan- to-counter-the-water-crisis/ , Africa News, 18 gennaio 2024 10 Le nuove declinazioni della politica idrica in Marocco, Atalayar, url, 18 febbraio 2024, 11 https://www.facebook.com/photo?fbid=403992882143163&set=pcb.403992925476492 12 Una città marocchina protesta contro i piani di gestione dell'acqua, AP News, 22 marzo 2024, url,
/ Parte_1 Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone di: Enrico Ravera Presidente Laura Cresta Giudice relatrice Paola Bozzo Costa Giudice
riunito nella Camera di consiglio del 21/03/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2284 / 2024 avente ad oggetto: impugnativa, ex art. 281 undecies e ss. c.p.c. e 19 ter d.lgs. 150/2011, del provvedimento del QUESTORE DELLA PROVINCIA DI SAVONA, Cat. A11/2023/Imm./III Sez./Prot 85 del 25.10.2023 di “rigetto del rilascio di permesso di soggiorno per protezione speciale” proposto da
nato in [...] il [...], C.F. , C.U.I. Parte_1 C.F._1
, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL POPOLO, 8/7 17100 SAVONA C.F._2 tudio dell'Avv. MOHAMED ABU ZEAD SAMIRA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE nei confronti di
in persona del IS pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
RESISTENTE CONTUMACE PREMESSO La controversia concerne l'impugnativa del provvedimento di rigetto emesso dal Questore di NA in data 25.10.2023, su parere negativo espresso dalla CT di OV, a seguito di istanza di riconoscimento del diritto ad ottenere il permesso per protezione speciale, formalizzata in data 5.10.2022. Nell'atto introduttivo la difesa, in estrema sintesi, ha premesso in fatto che:
- il ricorrente, cittadino marocchino, ha presentato la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale alla Questura di NA, in data 5.10.2022;
- la Commissione territoriale competente, in data 18.8.2023, ha espresso parere non favorevole su un errato assunto e su alcune sopravvivenze non tenute in considerazione in relazione all'assenza di legami familiari del ricorrente nel suolo italiano in quanto il signor vive stabilmente a NA, Via De Stefanis n. 4 int. 19, in un immobile Pt_1 condotto in locazione, unitamente alla coniuge , cittadina italiana di origini Persona_1 marocchine, sposata nelle more della disamina dell'istanza;
1 - il ricorrente ha relazioni stabili sul territorio italiano sia con il fratello Persona_2 cittadino italiano che vive in NA, unitamente alla moglie ed a due figli, sia con la sorella , che risiede a Racconigi (CN) con la propria famiglia;
Persona_3
- il radicamento del nucleo familiare risulta dalla circostanza che sia la moglie sia il fratello abbiano conseguito la cittadinanza italiana;
- il ricorrente inoltre, che vive in Italia da 28 anni, è stato assunto, in data 1.9.2023, alle dipendenze di General service srl, con contratto a tempo indeterminato ed a tempo pieno, con la qualifica di addetto ai servizi igienici e di pulizia negli edifici nonché giardiniere di II livello e percepisce un reddito netto medio pari a circa Euro 2.000,00;
- non risultano infine procedimenti a carico del ricorrente, come si evince dal certificato ex art. 335 c.p.p. rilasciato dalla procura di NA in data 28.2.2024. Su tali premesse ha censurato il rigetto del Questore che non avrebbe considerato il positivo inserimento sociale, lavorativo e familiare del signor in Italia ai fini del Pt_1 riconoscimento del diritto alla protezione speciale, in violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare. In conclusione, ha richiesto, previa concessione della sospensione del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale. A sostegno della domanda proposta, con il ricorso e nel corso del giudizio, oltre agli atti della procedura amministrativa, ha prodotto:
• certificato cumulativo di residenza, stato civile e matrimonio, con apostilla dell'atto di matrimonio, da cui risulta che il ricorrente e si siano Persona_1 sposati a Settat, entrambi per procura, in data 10.1.2023, e che i coniugi convivono a NA, in via A. De Stefanis 4;
• certificato di stato di famiglia del 20.9.2024 da cui risulta essere iscritta la famiglia composta dal ricorrente e dalla moglie all'indirizzo di NA, in via A. De Stefanis 4;
• carta di identità della coniuge , da cui risulta essere cittadina Persona_1 italiana;
• contratto di locazione dell'immobile sito in NA, in via A. De Stefanis 4, con locatari i due coniugi, decorrente dal 1.7.2023 al 30.6.2026, e registrazione del contratto presso l'AdE;
• certificato di residenza nel Comune di NA di Basti Azzedine;
• certificato di residenza nel Comune di Racconigi di Basti Ghita;
• certificato negativo, rilasciato ex art 335 c.p.p. dalla Procura di NA;
• C/2 storico del Centro per l'Impiego da cui risulta che il ricorrente, dopo avere svolto alcuni impieghi dal 18.7.2000 al 31.8.2009, sia stato assunto alle dipendenze di General service srl con decorrenza dal 5.4.2023, a tempo determinato, part time, come giardiniere, contratto trasformato a tempo indeterminato a far data dal 30.4.2023, ed ulteriormente trasformato a tempo pieno a far data dal 1.9.2023; lettera di assunzione da parte della precitata ditta, successive trasformazioni a tempo indeterminato ed a tempo pieno, con relativi modelli UNILAV;
• estratto contributivo da cui risulta avere conseguito da General service srl CP_2 un reddito pari ad eu .223,00 dal 5.4.2023 al 31.12.2023 e ad euro 5.614,00 dal 1.1.2024 al 31.8.2024; buste paga del 2023 e del 2024 da cui risulta avere percepito un reddito imponibile, alla mensilità di settembre 2024, pari ad euro 10.984,64; Il Questore della Provincia di NA ha decretato il rigetto del rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale in considerazione del parere negativo,
2 ritenuto obbligatorio e vincolante, della Commissione territoriale di Torino, sezione di OV (parere che parte ricorrente non ha provveduto a depositare al pct ma le cui motivazioni risultano riportate nel provvedimento oggetto della presente impugnativa) La Commissione territoriale di Torino, sezione di OV, ha motivato il parere sfavorevole emesso il 18.8.2023 nei seguenti termini:”[…] Ritenuto che dalla documentazione agli atti non emerga l'esistenza di fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare in virtù dell'assenza di legami familiari in Italia e della presenza di tali legami nel paese d'origine - data l'assenza di qualsivoglia altra forma di radicamento sul territorio nazionale non può concludersi che il rimpatrio costituirebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata quale tutelato dall'articolo 8 Cedu - Tenuto conto inoltre della condotta tenuta dall'interessato in Italia caratterizzata dalla ripetuta adozione di comportamenti criminosi - Ritenuto sulla base di una consolidata giurisprudenza internazionale che i diritti tutelati dell'articolo 8 non siano assoluti ma passibili di bilanciamento, fra le altre cose, con l'attitudine concretamente manifestato dal soggetto a conformarsi alle norme regolanti la convivenza civile all'interno di una società - Considerato altresì che il richiedente si era già visto respingere una precedente domanda di protezione internazionale - Tenuto conto del fatto che la succitata decisione della Commissione territoriale ha avuto luogo in data successiva all'entrata in vigore del D.L. 132/2.020 motivo per cui, nelle relative motivazioni, sono già state valutate anche le novellate esigenze - Ritenuto pertanto che la situazione personale del richiedente non integri i presupposti di cui all'articolo 19 comma 1.1 d. lgs. 286/1998 non emergendo dalla documentazione prodotta l'esistenza di necessità di protezione […]”. Il , nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito e, Controparte_1 per tale motivo, è già stato dichiarato contumace nel corso del giudizio. Dal certificato del casellario giudiziale, acquisito d'ufficio ed aggiornato alla data del 25.2.2025, risultano le seguenti sentenze:
1) sentenza ex art 444 c.p.p. del 11.11.2003 del Tribunale di NA (irrevocabile il 21.12.2003) per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), commesso il 23.2.2002 a NA, con applicazione della pena di mesi 2 e giorni 20 di reclusione, con sospensione condizionale della pena;
2) sentenza di condanna del 23.10.2009 del Tribunale di Saluzzo (irrevocabile il 28.12.2009) alla reclusione di mesi 4 e giorni 15 per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesione personale aggravata (art. 582, 585 c.p., art. 576 n. 1 c.p., art. 61 n.
2 c.p c.p.), commessi il 15.3.2005 a Racconigi. Pena principale condonata
3) sentenza ex art 444 c.p.p del 21.3.2013 del Tribunale di NA (irrevocabile il 22.6.2013) per furto in concorso (art. 110 e 624 c.p.), commesso il 21.3.2013 a NA, con applicazione della pena di 4 mesi di reclusione e della multa di 110,00 euro;
*** Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena: in stato di custodia cautelare dal 21.3.2013 al 21.3.2013 ed in regime di detenzione domiciliare dal 7.1.2016 al 4.5.2016.
*** 4) sentenza del Giudice di pace di NA del 20.5.2014 (irrevocabile il 13.7.2014) di condanna al pagamento di una multa di 6.000,00 euro per violazione dell'ordine del Questore di lasciare il territorio entro il termine stabilito dall'art. 14 comma 5 ter d.lgs 286/1998, accertato il 22.2.2012 a NA.
3 Dal certificato dei carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di NA, ultimo aggiornamento a marzo 2024, nulla risulta. Dal certificato ex art. 335 c.p.p. rilasciato dalla procura di NA in data 28.2.2024 non risultano iscrizioni a carico del ricorrente. La trattazione ed istruttoria del procedimento La Giudice, con decreto inaudita altera parte del 19.3.2024, ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, sospensione confermata all'udienza del 24.9.2024, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., con cui è stata altresì fissata udienza per l'audizione. In sede di audizione davanti alla GI, il ricorrente, che ha sostenuto l'intero esame in italiano, in sintesi, ha dichiarato:
- di essere arrivato in Italia nel 1996 passando da , in Spagna, e di non essere più Per_4 rientrato in Marocco da allora;
- di avere ancora in Marocco un fratello e la madre, che stanno abbastanza bene;
- di avere studiato in Marocco per 5 o 6 anni, di non avervi mai lavorato e di essere migrato per la povertà;
- di non volere rientrare in quanto è cresciuto in Italia e si sente italiano;
- di avere abitato a Racconigi, dove ha lavorato in regola per una fabbrica, e di essersi poi trasferito a NA, dove ha lavorato in una lavanderia, come manovale ed anche nel settore delle pulizie, anche per giardini;
- di non avere più lavorato in regola dal 2009, non essendo riuscito a rinnovare il permesso di soggiorno, e di essersi mantenuto grazie alla Caritas di NA ed anche facendo dei lavoretti in nero;
- di avere appreso di essere stato condannato per furto dopo essere stato fermato dai CC, a NA, nel 2016, ed essere stato condotto in prigione per tre mesi;
- di lavorare, con orario 8-17, come giardiniere, alle dipendenze di una ditta di NA che ha altri tre o quattro operai;
- di avere conosciuto sua moglie al mercato di NA, nel marzo 2022, e di vivere con lei a NA, in via De Stefanis 4/19, in affitto;
- che la moglie ha acquisito la cittadinanza italiana in quanto residente in Italia da almeno 16/17 anni;
- di provvedere, con il proprio stipendio, anche al mantenimento della moglie, che adesso non lavora più;
- di avere un fratello, anche lui cittadino italiano, che vive a NA con tutta la sua famiglia e che frequenta spesso, mentre la sorella, che vive a Racconigi, la vede solo in occasione di festività, quando si reca con la sua famiglia a NA;
- di avere poco tempo libero dal lavoro e di trascorrerlo in casa o anche svolgendo attività di volontariato per una associazione che prepara i pasti per i poveri. Con la nota conclusionale parte ricorrente ha ripercorso la vicenda del ricorrente evidenziando la sua effettiva e consolidata integrazione nel tessuto sociale, come risultante dalla documentazione prodotta, ed ha concluso nei seguenti termini “In accoglimento del presente ricorso, ogni diversa eccezione, istanza, domanda rigettata: 1) Annullare/ revocare l'impugnato provvedimento ed in riforma dello stesso accertare il diritto dell'odierno ricorrente di cui all'art. 19 comma Tu immigrazione e di cui alla normativa vigente e per l'effetto ordinare alla competente Questura e/o ai componenti Uffici il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. 2) Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.”
4 Infine, all'udienza nanti alla Giudice del 25.2.2025, ove è comparsa la sola parte ricorrente, previa discussione orale, la causa è stata rimessa in decisione al Collegio. Tutto ciò premesso OSSERVA La protezione speciale (applicabile ratione temporis). Va premesso che nel caso in esame (relativo a domanda di protezione speciale formalizzata il 5.10.2022) non trova applicazione il D.L. 10 marzo 2023, n.20, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 2023, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, che ha modificato l'art. 19 co. 1.1., abrogandone i periodi terzo e quarto;
ciò per l'espressa previsione contenuta all'art. 7 co. 2 del d.l. citato che stabilisce che la nuova disciplina non si applichi alle “istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente” (ovvero fino al 11.3.2023). Ciò premesso, si osserva in merito che l'art. 1 del d.l. 21 ottobre 2020, n. 130 (convertito nella legge 173/2020), aveva modificato la disciplina delle protezioni
“complementari” e, per quanto qui interessa:
- alla lett. a) ha così modificato l'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98, aggiungendo nuovamente una parte che il D.L.- 113/18 aveva eliminato (in grassetto le parti aggiunte): “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”.
- alla lett. e), il DL citato ha così modificato l'art. 19, comma 1.1., d. lgs. n. 286/1998 (in grassetto le parti aggiunte):
“1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.». È evidente, quindi, che questo decreto ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, in particolare introducendo tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni
5 sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare, così come descritto dall'art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU). Si tratta – tra l'altro - della valorizzazione dei percorsi di inserimento compiuti dal cittadino straniero sul territorio nazionale, ed a tal fine andranno presi in considerazione l'integrazione lavorativa, in primis, ma anche significative relazioni a livello personale e sociale, elementi che rivelano un legame effettivo con il territorio del Paese di accoglienza. Infatti, l'articolo 8 CEDU tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno e, dunque, tutela tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono, elementi che fanno parte integrante della nozione di "vita privata" (Corte europea diritti dell'uomo Sez. I, Sent., (ud. 22/01/2019) 14-02-2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII). In merito, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/21 ha chiarito che «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “ vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “ sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità” ». Ciò posto, non può dubitarsi che la disposizione de qua riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale. Tali principi sono stati confermati dalla S. C., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7861 del 10/03/2022, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di "radicamento" sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”. Il comma 1.2. successivo prevede che nell'ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, qualora sussistano i requisiti di cui ai commi precedenti, la Commissione
6 territoriale trasmetta gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Il D.L. n. 130/20 ha inoltre ampliato i contenuti del permesso di soggiorno per protezione speciale, equiparandolo a quello del previgente (anteriormente al D.l. n. 113/18) permesso di soggiorno per motivi umanitari (in sintesi: durata biennale, rinnovabilità, convertibilità alla scadenza in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). Protezione accordabile Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame, si ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento dalla protezione speciale, tenuto conto del percorso di integrazione familiare, sociale e lavorativa svolto sul territorio italiano, protetto a mente Cont dell'art. 19 co.
1.1. e dell'art. 8 CEDU. Va in primis tenuto conto del lunghissimo intervallo di tempo trascorso sul T.N. senza essere mai ritornato in Marocco: il ricorrente è infatti giunto in Italia nel lontano 1996, all'età di 16 anni, per motivi di indigenza (come riferito in audizione), ed ha qui trascorso la maggior parte della sua vita, avendo già compiuto i 44 anni. Il richiedente vive con la moglie , cittadina italiana di origini marocchine, in Persona_1 un appartamento condotto dai zione, a NA, e, pur avendo ancora la madre ed un fratello in Marocco, ha ulteriori rilevanti legami familiari in Italia: il fratello che ha acquisito la cittadinanza italiana e che vive, come lui, a NA, e Persona_2
riferito di avere una intensa frequentazione, e la sorella , che Persona_3 risiede a Racconigi. Inoltre, seppure scarsamente scolarizzato, ha dimostrato di avere imparato bene l'italiano, a riprova di un effettivo radicamento culturale nel nostro Paese. Qui in Italia, oltre ad avere una rete familiare di riferimento e, verosimilmente, una rete amicale, ha anche conseguito un apprezzabile percorso di integrazione lavorativa. Risulta infatti che, dopo avere svolto alcuni impieghi in regola dal 18.7.2000 al 31.8.2009, e dopo avere trascorso un lungo lasso di tempo come straniero irregolare sul territorio italiano (aiutato dalla Caritas e svolgendo lavori “in nero”), sia stato assunto alle dipendenze della società General service srl con decorrenza dal 5.4.2023, come giardiniere, con contratto a tempo determinato e part time e, in breve tempo, dapprima trasformato a tempo indeterminato (dal 30.4.2023) e, infine, trasformato a tempo pieno (dal 1.9.2023); tale evidente miglioramento delle condizioni contrattuali costituisce un indice inequivoco della competenza professionale acquisita, della sua serietà ed impegno nello svolgimento del lavoro e della fiducia in lui riposta dal datore di lavoro. Grazie alla stabilità lavorativa raggiunta risulta poi, dall'ampia documentazione prodotta e sopra dettagliatamente riportata, percepire redditi che gli hanno consentito di raggiungere un'autonomia economica, ed anche abitativa, autonomia comprovata altresì dalla circostanza che, per l'instaurazione del presente giudizio, non abbia dovuto fare ricorso al beneficio del gratuito patrocinio. La comparazione tra la vita del ricorrente in Italia, dove sono presenti importanti relazioni familiari, dove ha conseguito una autonomia abitativa ed un lavoro a tempo indeterminato, e dove vive da quasi 30 anni, e quella che vivrebbe nel suo Paese di origine, da cui si è allontanato che era solo un ragazzo, a 16 anni, non può che portare ad una valutazione a favore del ricorrente, vista anche la critica situazione del Paese di origine di cui infra. In tali circostanze non si ritengono ostativi i reati commessi ed accertati in via definitiva in ragione della loro particolare risalenza nel tempo (oltre 12 anni fa), dell'assenza di successive segnalazioni di rilievo penale o che possano destare allarme sociale (v.
7 certificato dei carichi pendenti ed il certificato rilasciato ex art 335 c.p.p.), e ritenuti detti reati decisamente controbilanciati dal successivo favorevole percorso di riscatto che ha visto - e che vede - il ricorrente impegnato in attività lecite e dignitose, ed integrato nel contesto territoriale in cui vive, sia dal punto di vista familiare che culturale. Invero, l'immigrazione in Italia gli ha permesso, dopo gli evidenti errori commessi in passato, di proseguire un percorso di vita che un eventuale rimpatrio interromperebbe in maniera irrimediabile. Comparando le situazioni, relative alla realtà di rimpatrio, con quella in cui risulta ormai inserito, si ritiene che possa essere ravvisata “un'effettiva e incolmabile sproporzione tra i contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che sono presupposto indispensabile per una vita dignitosa” che renderebbe il forzato allontanamento dall'attuale positivo contesto di vita, contrario al diritto riconosciuto dall'art. 8 della Convenzione EDU. Solo per completezza, deve evidenziarsi che per il riconoscimento della protezione speciale ai sensi della seconda parte dell'art. 19 comma 1.1, nella particolare fattispecie della protezione speciale per integrazione sociale, applicabile al presente giudizio ratione temporis, non è necessaria la valutazione comparativa con la condizione del richiedente nel Paese di origine, secondo i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento della protezione umanitaria, nemmeno nella forma della comparazione attenuata con proporzionalità inversa1. Il principio, già pacifico, è stato ribadito dalla Corte di Cassazione (Sez.
6 -1 n. 18455/22), che ha chiarito che “In tema di protezione internazionale "speciale", la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020(…) attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare tenendo conto della natura e dell'effettività dei suoi vincoli familiari, del suo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno e dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa” (conforme: Sez. 1 - , Ordinanza n. 9080 del 31/3/2023). Le condizioni del Paese di origine assumono peraltro rilevanza, considerato che, in caso di rimpatrio, il ricorrente verrebbe rimpatriato in un contesto, quello marocchino, ove verosimilmente non riuscirebbe fruttuosamente a reinserirsi, stante la situazione del Marocco, economicamente vulnerabile anche prima del terremoto. Secondo ISPI2 sono l'inflazione e l'aumento del costo della vita le principali minacce all'equilibrio sociale del Paese. Secondo le stime della Banca centrale marocchina il tasso d'inflazione dovrebbe assestarsi al 4,7%. Nel mese di aprile 2022, l'Haut Commissariat au Plan ha registrato rispetto al mese precedente un aumento dei prezzi al consumo dei prodotti alimentari e non alimentari, rispettivamente del 3% e dello 0,9%. L'aumento complessivo rispetto al mese di aprile 2021 è pari al 5,9% (+9,1% per i beni alimentari e +3,7% per i beni non alimentari). Un'ondata di proteste e sit-in contro il si è sviluppata a ridosso dell'anniversario delle proteste del 20 CP_4 febbraio, data simbolo per il movimento di contestazione del 2011, e si è diffusa in una cinquantina di città. Inoltre, nel mese di marzo, gli operatori del settore del trasporto su
8 strada hanno intrapreso alcuni giorni di sciopero. L'aumento del prezzo dei carburanti ha anche ravvivato le accuse di conflitto di interessi nei confronti del IM IS,
, azionista principale del gruppo Afriquia, leader nella distribuzione di Controparte_5 idrocarburi4. Il governo ha affrontato il malcontento con una serie di misure ad-hoc. A metà febbraio, sono stati stanziati circa 10 miliardi di dirham (936 milioni di euro) a sostegno del settore agricolo e i cittadini sono stati rassicurati sul mantenimento dei sussidi alimentari. A marzo, sono stati allocati circa 200 milioni di euro a supporto del settore dei trasporti stradali5. A fine aprile 2022 il governo e i principali sindacati hanno firmato un “accordo sociale” che prevede l'aumento del salario minimo sia nel settore pubblico sia in quello privato entro i prossimi due anni6. Aumentano anche gli assegni familiari per il quarto, il quinto e il sesto figlio. Anche grazie a queste misure, le dimostrazioni di malcontento popolare registratesi a febbraio si sono progressivamente attenuate e il Paese ha superato indenne una fase cruciale come quella del Per_5 che molti osservatori vedevano come potenzialmente esplosiva in conseguenza del tradizionale aumento dei consumi alimentari. Ma con il protrarsi della guerra in Ucraina, il tema della vulnerabilità alimentare ed energetica del Paese e le politiche per affrontarle acquisiscono una rinnovata centralità. Quanto allo spettro dell'insicurezza alimentare, secondo la FAO, il 28% della popolazione marocchina si trova in una situazione di insicurezza alimentare grave o moderata7. Nel 2022 il Paese ha patito l'impatto del combinato disposto fra inflazione alimentare globale e calo della produzione agricola locale dovuta all'eccezionale ondata di siccità che ha colpito il Marocco nei primi mesi del 2022. Il settore agricolo è il principale dell'economia marocchina e vale circa il 14% del Pil. Il Paese importa circa la metà del proprio fabbisogno in cereali ma, rispetto a vicini della regione, è meno esposto all'interruzione dell'approvvigionamento di grano dalla regione del Mar Nero (solo il 20% del grano importato proviene dalla Russia e dall'Ucraina, i principali fornitori sono invece Francia e Canada). L'impatto della siccità di gennaio avrà conseguenze significative sulla produzione di cereali (per il 2022 la raccolta cerealicola dovrebbe essere inferiore del 69% rispetto a quella del 2021) e si rifletterà pertanto sul volume di importazioni necessarie a soddisfare la domanda interna. Il Marocco negli ultimi anni sta vivendo una serie di gravi crisi idriche, per questo il governo ha avviato da alcuni anni il progetto per un nuovo piano di approvvigionamento idrico, progetto che è un po' in ritardo nella sua attuazione concreta: solo dopo gennaio 2024 si è deciso che verrà rilasciato uno stanziamento di 14 miliardi di dollari del programma nazionale di fornitura di acqua potabile e irrigazione (PNAEPI 2020-2027)8. Secondo , attuale ministro delle attrezzature e Tes_2 dell'acqua, infatti nel periodo da settembre 2023 a metà gennaio 2024, il Marocco ha registrato un deficit di precipitazioni del 70% rispetto alla media. Ad esempio, il tasso di riempimento delle dighe si attesta al 23,2%, in calo rispetto al 31,5% registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Di fronte a questa situazione, il re Persona_6 ha sottolineato l'importanza di accelerare i progetti a medio termine. Sono iniziati i lavori per la costruzione di una nuova stazione di desalinizzazione dell'acqua di mare
9 nella regione di Dakhla. Con un valore di 250 milioni di dollari, questa installazione dovrebbe essere operativa entro giugno 2025 e fornire acqua potabile alla città di Dakhla e ai suoi dintorni. Allo stesso tempo, verranno accelerati i progetti previsti con impatto a medio termine, in particolare le dighe attualmente in costruzione, l'interconnessione tra i bacini di Sebou, Bouregreg e Oum Rabia, il programma nazionale di stazioni di dissalazione dell'acqua di mare, il programma per il riutilizzo delle acque reflue depurate, programma di risparmio idrico a livello di approvvigionamento e distribuzione di acqua potabile e reti di irrigazione. Il regno del Marocco è uno dei Paesi al mondo più colpiti dallo “stress idrico”. Si tratta di una realtà che si ripercuote su diversi settori dell'economia nazionale, in particolare sul settore agricolo, che resta il maggior consumatore di acqua all'interno del Regno. Per le riforme connesse all'approvvigionamento idrico attraverso il nuovo piano sono iniziate delle contestazioni e manifestazioni in alcune aree del paese9. A marzo 2024, dei leader regionali e locali del Marocco orientale si sono incontrati con residenti e gruppi della società civile dopo mesi di proteste per le difficoltà di accesso all'acqua e il piano di gestione dell'acqua che dovrebbe entrare in vigore entro la fine dell'anno 2024. In particolare, migliaia di persone nella città di FI hanno smesso di pagare le bollette dell'acqua e sono scese in piazza da novembre per protestare contro la decisione municipale di trasferire la gestione dell'acqua potabile dalla città a un'agenzia multiservizi regionale10. I residenti temono che i cambiamenti politici possano mettere a repentaglio i loro mezzi di sussistenza e, di conseguenza, il futuro della comunità. FI fa affidamento interamente su una falda acquifera sotterranea per l'acqua potabile e per l'irrigazione che scorre attraverso un tradizionale sistema di canali risalente a secoli fa. Sebbene provengano entrambi dalla stessa fonte, la nuova politica si applica solo all'acqua potabile. La rabbia era già cresciuta a febbraio quando il leader del movimento era stato arrestato per aver minacciato il pacha, ha detto suo fratello Persona_7
e collega attivista Una corte d'appello lo ha condannato a otto mesi Controparte_6 di reclusione per i a un funzionario e partecipazione a un raduno non autorizzato. Il piano contestato fa parte del “Programma nazionale di approvvigionamento di acqua potabile e irrigazione” del Marocco del 2020- 2027 per costruire infrastrutture, semplificare la gestione dell'acqua e conservare le risorse idriche mentre il paese è alle prese con il cambiamento climatico, la siccità e il deprezzamento delle acque sotterranee. Le preoccupazioni circa l'accessibilità economica si concentrano su disposizioni che consentono investimenti limitati nel settore privato, nonostante le rassicurazioni delle autorità sul fatto che le riforme non porteranno ad aumenti dei prezzi o privatizzazioni. Il comune ha affermato in una dichiarazione di gennaio su Facebook11 che le riforme espanderebbero le “risorse limitate” del sistema attuale, che fa affidamento sull'assistenza esterna dello Stato per aggiornare le infrastrutture idriche, compresi gli impianti di trattamento. Anche se le proteste si sono limitate a una piccola città in una delle quattro regioni in cui il Marocco ha introdotto questa politica, il paese alla fine vuole espandere le riforme a ciascuna delle sue 12 regioni ed ha iniziato ad attuarli, anche nella regione orientale, l'anno scorso12. Per quanto riguarda gli esiti del terremoto sulla popolazione del Marocco in generale si evidenzia come la crisi economica sia aumentata nelle aree colpite, in quanto si è
10 sommata alle difficoltà per i ritardi dalla liberazione dalle macerie e nella ricostruzione. Secondo una commissione istituita dal re in seguito al terremoto, sono stati stanziati pagamenti mensili di 2.500 dirham (250 dollari) a ogni famiglia colpita dal sisma. Per ogni famiglia la cui casa è stata danneggiata o distrutta, sarebbero disponibili fino a 140.000 dirham (14.000 dollari) per la ricostruzione. Tuttavia, la popolazione intervistata da diverse testate giornalistiche, fra queste , riferisce di ritardi e Per_8 difficoltà nell'accesso concreto agli aiuti proclamati dal re dal governo13. I dati del governo marocchino della fine di gennaio 2024 indicano che circa 57.600 famiglie avevano ricevuto i pagamenti mensili, con oltre 44.000 famiglie che avevano avuto accesso agli aiuti per la ricostruzione. I media locali hanno riferito che centinaia di persone provenienti dalle zone a sud di Marrakesh, nella provincia di Taroudant, e dalla città di Talat Nyacoub, hanno manifestato da gennaio contro i ritardi nei pagamenti e negli aiuti per la ricostruzione. Il governo marocchino ha affermato che alcune richieste sono state respinte perché i residenti non vivevano nelle zone colpite al momento del terremoto o perché le loro case erano ancora abitabili14. Anche se moderatamente colpita dal terremoto, presenta ad oggi ancora una vasta gamma di danni. I CP_7 quartieri storici della città hanno subito notevoli danni strutturali, mettendo a repentaglio il suo inestimabile patrimonio culturale. Sono in corso sforzi di collaborazione tra le autorità locali e l'UNESCO per valutare e intraprendere iniziative di restauro per preservare il patrimonio storico della città. Nonostante questi contrattempi, la maggior parte delle infrastrutture municipali di rimane operativa. Il CP_7 bilancio umano a ammonta a circa e. Volontari locali e CP_7 internazionali si sono mobilitati per aiutare e sostenere la popolazione colpita. Sebbene non sia ancora disponibile una valutazione completa degli impatti del terremoto, un rapporto della Banca Mondiale pubblicato nell'ottobre 2023 indica una leggera flessione dell'economia marocchina, stimata allo 0,3% su base annua. L'impatto è ritenuto relativamente moderato, attribuito in parte alla resilienza del settore turistico. Inoltre, una ripresa nel settore agricolo allevia le conseguenze del disastro. Prima del terremoto, nel 2023 il Marocco registrava un tasso di crescita del 3,4%. Il paese mira a stabilizzare il deficit di bilancio al 4% per il 2024, rispetto al 4,5% del PIL dell'anno precedente. Si prevede che le condizioni economiche globali e il rallentamento del settore edile contribuiranno a un modesto calo della produzione manifatturiera. Tuttavia, i miglioramenti nel mercato del lavoro stimolano la domanda interna, favorendo la ripresa economica complessiva. Nonostante ciò, le disuguaglianze sociali persistono e il tasso di disoccupazione nel 2024 secondo l'ILO rischia di aumentare, in particolare nelle zone rurali dove le condizioni del mercato del lavoro rimangono sfavorevoli15. Giusto tutto quanto sopra, ritiene il Collegio che, se il ricorrente fosse costretto a rientrare in Marocco, si troverebbe in una situazione idonea a pregiudicare la possibilità di esercitare i diritti umani fondamentali, trovandosi privo di mezzi di sussistenza ed in un contesto dove gli standard di salute e sicurezza sul lavoro sono definiti “rudimentali”, laddove in Italia il predetto si è positivamente inserito nel mondo del lavoro, come già sopra riportato. Ciò premesso, valutata l'integrazione complessivamente raggiunta dal suo arrivo in Italia, e comparata tale situazione con le condizioni oggettive del Paese di rimpatrio, va ritenuto che una brusca interruzione del percorso svolto, con il suo rimpatrio,
CP 13 Sei mesi dopo il terremoto, gli abitanti dei villaggi marocchini tlante sono ancora nelle tende , , 8 marzo 2024 url Per_8 14 Long winter for quake survivors , 20 febb 024, url, Per_9 Per_8 15 Impact Of The 2024 Earthquake In Morocco, Capmad, 12 febbraio 2024 url
11 costituirebbe di per sé una condizione degradante ed integrerebbe una violazione del diritto alla vita privata sancito dall'art. 8 CEDU e dal citato art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative, idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione. Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che dà diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, come inserito dal d.l. n. 130/2020, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, terzo e quarto periodo, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale. Da ultimo, va ancora chiarito che, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, DL 20/23 citato, trattandosi di decisione su istanza presentata prima della data di entrata in vigore del decreto (ovvero prima dell'11.03.2023), continuerà “…ad applicarsi la disciplina previgente” ed il permesso che verrà rilasciato sarà convertibile alla scadenza in permesso per motivi di lavoro. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio. Spese di giudizio In considerazione del fatto che l'accoglimento della domanda si sia fondato anche sugli ulteriori elementi documentati nel corso del presente giudizio in ordine all'effettivo radicamento del ricorrente nel territorio italiano, non solo sotto il profilo lavorativo (con la prosecuzione del rapporti di lavoro) ma anche dal punto di vista familiare, con il sopraggiunto matrimonio, e culturale, avendo dato prova di conoscere la lingua italiana all'udienza del 21.11.2024, e della circostanza che la parte convenuta non abbia ritenuto di costituirsi per opporsi alla domanda avversaria, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di OV, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando,
• Annulla il provvedimento impugnato
• Visto l'art.32/3°comma d.lgs. 25/2008, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1., terzo e quarto periodo, d.lgs. 286/98, applicabile ratione temporis, e conseguentemente dispone la trasmissione della presente sentenza al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi dell'art.19 comma 1.2, primo periodo, TUI, convertibile alla scadenza in permesso per lavoro, in favore del richiedente Parte_1 nato in [...] il [...], C.F. , C.U.I. C.F._1 C.F._2
• Spese compensate
Così deciso in Camera di Consiglio in data 21.3.2025
La Giudice relatrice Il Presidente Dott.ssa Laura Cresta Dott. Enrico Ravera
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sul principio della 'comparazione attenuata con proporzionalità inversa' cfr. da ultimo, Cass. SS.UU. 24413/21 2 https://www.ispionline.it/it/pubblicazione/marocco-le-ferite-economiche-della-guerra-35175 - articolo di del 27.05.2022 Tes_1 3 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/02/25/au-maroc-le-gouvernement-sous-pression-face-a-la-flambee-des- prix_6115267_3212.html 4 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/04/25/au-maroc-le-premier-ministre-accuse-de-conflit-d-interets-sur-fond-de-hausse- des-prix-des-carburants_6123581_3212.html 5 https://www.lefigaro.fr/flash-eco/flambee-des-carburants-pres-de-200-millions-d-euros-d-aide-pour-les-transporteurs-marocains- 20220323 6 https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/05/02/maroc-face-aux-prix-qui-flambent-hausse-du-salaire- minimum_6124413_3212.html 7 https://www.fao.org/faostat/en/#country/143 8 PROGRAMMA NAZIONALE DI APPROVVIGIONAMENTO DI ACQUA POTABILE E IRRIGAZIONE (PNAEPI) 2020-2027 , sito del governo del Regno del Marocco 2020, url, 9 Marocco: piano di emergenza per contrastare la crisi idrica, https://www.africanews.com/2024/01/18/morocco-emergency-plan- to-counter-the-water-crisis/ , Africa News, 18 gennaio 2024 10 Le nuove declinazioni della politica idrica in Marocco, Atalayar, url, 18 febbraio 2024, 11 https://www.facebook.com/photo?fbid=403992882143163&set=pcb.403992925476492 12 Una città marocchina protesta contro i piani di gestione dell'acqua, AP News, 22 marzo 2024, url,