Decreto cautelare 24 maggio 2024
Decreto presidenziale 3 giugno 2024
Ordinanza cautelare 19 giugno 2024
Sentenza 13 novembre 2024
Rigetto
Sentenza 4 maggio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 04/05/2026, n. 3435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3435 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03435/2026REG.PROV.COLL.
N. 04162/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4162 del 2025, proposto da
Radio EL IN S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Mauro Amiconi e Mario Monaco, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Monaco in Roma, viale Giuseppe Mazzini, 88;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Edizioni Gec S.r.l. ed Esperia Tv S.r.l., non costituite in giudizio;
News & Com S.r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati Achille Morcavallo e Oreste Morcavallo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Achille Morcavallo in Roma, via Arno n.6;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) n. 20185/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di News & Com S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 aprile 2026 il Cons. AN LO TA e uditi per le parti l’avvocato Mauro Amiconi, l'avvocato dello Stato Luigi Simeoli e l’avvocato Achille Morcavallo anche in sostituzione dell'avv. Oreste Morcavallo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
La società Radio EL IN S.r.l. (di seguito anche “RTI”) ha impugnato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio la comunicazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 23 aprile 2024, nonché la successiva nota del 16 maggio 2024, con cui è stata dichiarata l’estinzione dell’autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi (FSMA), rilasciata il 5 aprile 2012, per decorso del termine di durata dodicennale, con conseguente rientro nella disponibilità dell’Amministrazione della numerazione LCN (Logical Channel Number) 14.
A sostegno del ricorso, la società ha dedotto che il termine di efficacia dell’autorizzazione avrebbe dovuto decorrere dall’avvio delle trasmissioni in tecnica digitale terrestre (7 giugno 2012), ovvero, in subordine, dalla successiva assegnazione della numerazione LCN 14 intervenuta il 17 gennaio 2024; ha inoltre invocato l’applicabilità del termine di scadenza al 31 dicembre previsto dal codice delle comunicazioni elettroniche e, in via subordinata, la violazione dei principi di legittimo affidamento per mancata comunicazione preventiva della scadenza.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero resistente e la società News & Com S.r.l., intervenuta ad opponendum , che hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso e, nel merito, ne hanno chiesto il rigetto.
Con la sentenza impugnata, il TAR Lazio ha preliminarmente respinto le eccezioni di inammissibilità, ritenendo che le note ministeriali avessero natura provvedimentale e che non fosse configurabile acquiescenza da parte della ricorrente.
Nel merito, il Tribunale ha rigettato il ricorso, affermando che:– l’autorizzazione FSMA ha durata dodicennale decorrente dalla data del rilascio (5 aprile 2012), trattandosi di atto ampliativo immediatamente efficace;– l’assegnazione della numerazione LCN 14 nel 2024 non integra un nuovo titolo, ma una mera modifica del precedente;– non rileva, ai fini della decorrenza del termine, la data di effettivo avvio delle trasmissioni;– non è applicabile la disciplina di cui all’art. 25 del d.lgs. n. 259/2003, riferita ad altra tipologia di autorizzazioni;– non sussiste alcuna violazione del legittimo affidamento, non essendo l’amministrazione tenuta a comunicare preventivamente la scadenza del titolo.
Sulla base di tali considerazioni, il TAR ha ritenuto legittima la declaratoria di estinzione dell’autorizzazione per decorso del termine e ha conseguentemente respinto il ricorso, compensando le spese di lite.
Avverso detta sentenza la società ha proposto appello, articolando quattro motivi che di seguito si esaminano.
Si sono costituiti in resistenza il Ministero delle imprese e del Made in Italy e la controinteressata News & Com S.R.L.
All’udienza del 28 aprile 2026, in vista della quale le parti hanno depositato memorie, la causa è stata trattenuta in decisione.
TT
Con il primo mezzo [ Violazione di legge (art. 21 bis legge 241/90) e dei principi del giusto procedimento amministrativo – travisamento delle norme del Bando per l’assegnazione dell’LCN ], l’appellante lamenta che:
- non essendo l’attribuzione della autorizzazione un requisito necessario per partecipare al Bando, l’autorizzazione del 5 aprile 2012 ha avuto effettiva efficacia solo quando RTI ha potuto avviare le trasmissioni su frequenza digitale, essendo prima oggettivamente impossibilitata, stante l’inoperatività del segnale digitale, e il periodo di effettivo sfruttamento non può che avere inizio con l’assegnazione del LCN;
- le lunghe e rilevanti prescrizioni contenute nell’atto non possono essere considerate solo una mera riproposizione di norme di legge, ma contengono rilevanti limitazioni della sfera giuridica delle emittenti e, pertanto, in applicazione dell’art. 21-bis L. n. 241/1990, l’efficacia del provvedimento decorrerebbe solo dal momento in cui il destinatario ne ha avuto conoscenza.
Il motivo non è fondato.
I provvedimenti amministrativi di natura ampliativa – tra i quali rientra l’autorizzazione all’esercizio di attività economiche – di regola producono effetti immediati dal momento della loro adozione, senza necessità di comunicazione al destinatario, salvo che contengano specifiche prescrizioni aventi autonoma portata limitativa.
Nel caso di specie, l’autorizzazione FSMA rilasciata nel 2012 costituisce titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di fornitura di servizi di media audiovisivi e, in quanto tale, è atto tipicamente ampliativo, idoneo a produrre i propri effetti sin dal momento della sua emanazione.
Non può condividersi la tesi dell’appellante secondo cui l’efficacia del titolo dovrebbe essere differita al momento dell’effettivo avvio delle trasmissioni o dell’assegnazione della numerazione LCN.
Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, l’autorizzazione ha immediatamente abilitato l’operatore a partecipare alle procedure di settore e ad acquisire le ulteriori utilità necessarie allo svolgimento dell’attività, tra cui la numerazione LCN; l’eventuale impossibilità di fatto di esercitare immediatamente l’attività non incide sulla produzione degli effetti giuridici del titolo, ma attiene al diverso piano dell’utilizzazione concreta dello stesso.
Ne consegue che il dies a quo del termine di durata deve essere individuato nella data di rilascio dell’autorizzazione, non potendo essere ancorato a momenti successivi, quali l’avvio delle trasmissioni o l’assegnazione della numerazione.
Parimenti infondata è la deduzione relativa alla natura recettizia del provvedimento.
Le prescrizioni contenute nell’autorizzazione, come già evidenziato dal TAR, hanno carattere sostanzialmente ricognitivo degli obblighi imposti dalla normativa di settore e non introducono autonome e specifiche limitazioni tali da incidere in senso peggiorativo sulla sfera giuridica del destinatario.
In difetto di una effettiva componente limitativa autonoma, non può trovare applicazione l’art. 21bis della legge n. 241 del 1990, con conseguente irrilevanza del momento della conoscenza dell’atto ai fini della sua efficacia.
In conclusione, il primo motivo è infondato.
Con il secondo motivo ( Violazione dell’art. 5 comma c. 1 lett. C del TUSMA ), l’appellante deduce che l’art. 5, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 208/2021 prevede espressamente che i titoli abilitativi per l’attività di FSMA devono avere una durata “comunque non inferiore a dodici anni”, con ciò stabilendo un dato temporale inderogabile in peius .
Nel caso di specie, però, secondo l’appellante, non solo il titolo autorizzatorio è pervenuto all’appellante con colpevole ritardo da parte della P.A., ma esso ha potuto essere utilizzato solo dal 7 giugno 2012, e cioè dalla data in cui è diventato operativo lo switch-off in Calabria, con conseguente migrazione delle trasmissioni dalla tecnica analogica a quella digitale terrestre. Qualora fosse corretta la tesi dei giudici di prime cure, secondo i quali, in buona sostanza, la scadenza delle autorizzazioni dipenderebbe dalla data del rilascio, si verificherebbe il grave disallineamento tra FSMA, posto che quelli che sono stati messi in condizione di utilizzare prima il titolo in questione (avendolo ricevuto prima dal Ministero e anche perché il relativo switch off nella propria Area tecnica si è verificato prima degli altri operatori) fruirebbero di una durata sicuramente maggiore rispetto agli altri concorrenti che, incolpevolmente, sono stati costretti a usufruirne più tardi.
Il motivo non è fondato.
La disposizione invocata dall’appellante si limita a stabilire che i titoli abilitativi per l’attività di fornitura di servizi di media audiovisivi abbiano una durata non inferiore a dodici anni, senza tuttavia incidere sul criterio di individuazione del dies a quo , che resta disciplinato dalle regole generali in materia di efficacia dei provvedimenti amministrativi e, in difetto di diversa previsione normativa, coincide con la data di rilascio del titolo.
Ne consegue che la norma non introduce un principio di “durata minima effettiva” correlata all’utilizzo concreto del titolo, ma si limita a fissare una durata legale del rapporto autorizzatorio, che decorre dall’adozione del provvedimento.
Né può condividersi la prospettazione secondo cui il ritardo nell’effettiva possibilità di utilizzo del titolo, derivante dal passaggio alla tecnologia digitale terrestre, sarebbe idoneo a incidere sulla durata dell’autorizzazione.
Come già evidenziato con riferimento al primo motivo, deve tenersi distinta la efficacia giuridica del titolo, che sorge con il rilascio, dalla possibilità di esercizio dell’attività, che può essere condizionata da fattori ulteriori (quali l’assegnazione della numerazione o il completamento del processo di switch-off). Tali circostanze attengono al piano fattuale e organizzativo del settore e non sono idonee a modificare il regime legale di durata dell’autorizzazione.
Parimenti infondata è la dedotta disparità di trattamento.
La diversità delle condizioni operative tra gli operatori, connessa alla progressiva attuazione del passaggio al digitale terrestre nelle diverse aree tecniche, costituisce effetto fisiologico di un processo di transizione tecnologica articolato nel tempo e non integra, di per sé, una violazione del principio di uguaglianza, in assenza di una disciplina normativa che imponga un allineamento delle decorrenze dei titoli autorizzatori al momento dell’effettivo avvio delle trasmissioni.
In definitiva, anche il secondo mezzo è infondato.
Con il terzo motivo ( Sul termine di presentazione dell’istanza di rinnovo e la sua non perentorietà ), l’appellante insiste nella deduzione secondo cui il termine per domandare il rinnovo non ha natura perentoria.
Il motivo non è fondato.
La disciplina di settore stabilisce espressamente che il rinnovo dell’autorizzazione è subordinato alla presentazione di apposita istanza entro un termine determinato (nella specie, almeno trenta giorni prima della scadenza del titolo). Tale previsione, lungi dall’avere carattere meramente ordinatorio, è funzionale a garantire la continuità e la corretta gestione di un settore connotato da risorse scarse e pianificate, quale quello delle frequenze e delle numerazioni televisive.
In tale contesto, il termine assume natura sostanzialmente perentoria, in quanto condiziona la possibilità stessa di evitare la cessazione del titolo e di assicurare la continuità dell’attività autorizzata.
Difatti, la natura perentoria di un termine può desumersi anche in via interpretativa, avuto riguardo alla funzione della previsione e agli effetti che l’ordinamento ricollega alla sua inosservanza. Nel caso di specie, la mancata presentazione dell’istanza entro il termine previsto comporta il venir meno del titolo per naturale scadenza, senza che residui in capo all’amministrazione alcun margine di discrezionalità nel disporne la prosecuzione.
Il terzo motivo, pertanto, è infondato.
Con il quarto mezzo ( Violazione del principio del legittimo affidamento, di buona fede e correttezza nei rapporti, nonché di leale collaborazione tra le parti ), l’appellante lamenta che il Ministero, prima di adottare qualsiasi provvedimento in merito e, quindi, nelle more della presentazione delle istanze di rinnovo, avrebbe dovuto informare gli operatori delle esatte modalità attraverso le quali avrebbe calcolato la durata del titolo, onde evitare di ingenerare qualsiasi legittimo affidamento circa differenti criteri di computo.
Il motivo non è fondato.
Il principio del legittimo affidamento, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, presuppone l’esistenza di un comportamento dell’amministrazione idoneo a ingenerare nel destinatario una ragionevole aspettativa circa la conservazione di una determinata situazione giuridica, nonché la buona fede del soggetto che lo invoca.
Nel caso di specie, tali presupposti non ricorrono.
In primo luogo, il quadro normativo e regolamentare di riferimento risultava chiaro nel prevedere la durata dodicennale del titolo autorizzatorio e le modalità per il suo rinnovo, da attivarsi mediante istanza da presentare entro un termine definito. In assenza di disposizioni che ancorassero la decorrenza del termine a momenti diversi dal rilascio del titolo, non poteva ragionevolmente formarsi un affidamento tutelabile circa l’adozione di criteri differenti.
In secondo luogo, non risulta che l’amministrazione abbia posto in essere condotte specifiche, univoche e idonee a ingenerare nell’appellante una diversa convinzione in ordine alla durata del titolo o alle modalità di calcolo della stessa. L’asserita incertezza interpretativa non è di per sé sufficiente a fondare una posizione di affidamento giuridicamente rilevante.
Né può ritenersi che gravasse sull’amministrazione un obbligo generalizzato di preventiva informazione o di sollecitazione individuale degli operatori circa l’imminente scadenza dei titoli o i criteri di computo della relativa durata, trattandosi di elementi desumibili dalla normativa di settore e dall’atto autorizzatorio, rispetto ai quali incombe sul titolare un onere di diligenza qualificata.
In definitiva, la mancata attivazione dell’appellante per il tempestivo rinnovo del titolo non può essere imputata a un comportamento dell’amministrazione idoneo a ingenerare un affidamento meritevole di tutela.
Il motivo, pertanto, è infondato.
In conclusione, l’appello deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Nulla spese nei confronti delle parti non costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, provvede come segue:
- rigetta l’appello;
- condanna l’appellante a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio a favore del Ministero appellato, quantificate in euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge ove dovuti;
- condanna l’appellante a rifondere le spese di lite del presente grado di giudizio a favore dell’appellata News & Com S.R.L., quantificate in euro 2.000 (duemila), oltre accessori di legge, da distrarsi a favore dei difensori Avv. Oreste Morcavallo e Avv. Achille Morcavallo, in solido tra loro, i quali si sono dichiarati antistatari;
- visto l’art. 93, comma 2, c.p.c., dispone che la Segreteria comunichi la presente sentenza anche alla News & Com S.R.L. personalmente;
- nulla spese nei confronti delle parti appellate non costituite;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR OL, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
LO Cordi', Consigliere
AN LO TA, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AN LO TA | AR OL |
IL SEGRETARIO