Rigetto
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 03/02/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00807/2025REG.PROV.COLL.
N. 05919/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5919 del 2021, proposto da MA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Franco Bruno Campagni, Vincenzo Ravone e Mario Ettore Verino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Mario Ettore Verino in Roma, via Giovanni Amendola, 46;
contro
Comune di Prato, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elena Bartalesi, Paola Tognini e Stefania Logli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (sezione terza) n. 1724/2020, resa nel giudizio per l’annullamento del diniego di sanatoria edilizia – demolizione di opere abusive
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Prato;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 gennaio 2025 il Cons. Carmelina Addesso e uditi per le parti gli avvocati Franco Bruno Campagni, anche in sostituzione degli avvocati Vincenzo Ravone e Mario Ettore Verino, e l’avvocato Elena Bartalesi.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. MA s.r.l. chiede la riforma della sentenza del T.a.r. per la Toscana n. 1724 del 28 dicembre 2020 che respinto il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti proposti avverso il provvedimento di diniego di condono del 9 giugno 2009 e la conseguente ingiunzione a demolire del 21 gennaio 2011.
2. L’appellante è proprietaria di un complesso immobiliare composto da due unità abitative, ricadente in zona di rispetto cimiteriale, nel Comune di Prato.
2.1. Con istanza del 10 dicembre 2004, presentata ai sensi della l.r. 53/2004 e del d.l. n. 269/2003, chiedeva la sanatoria di due autorimesse pertinenziali, con i relativi vani interrati ad uso cantina, e di un parcheggio auto coperto.
2.2. Con provvedimento del 24 giugno 2009 il Comune di Prato respingeva l’istanza di condono poiché, ai sensi dell’art. 2 comma 4 l.r. 53/2004, non possono essere sanate le opere abusive in contrasto con i vincoli di inedificabilità di cui all’art. 33 l. 47/1985. L’opera in questione non poteva, ad avviso del Comune, essere assentita poiché: a) ricade in area non edificabile in quanto classificata dallo strumento urbanistico “ progetto di suolo – impianto arboreo a sesto regolare” – Vp “parchi ”; b) comporta un ampliamento della superficie coperta superiore al dieci per cento dell’esistente e, pertanto, non rispetta il limite massimo stabilito dall’art. 28 l. 166/2002 per gli interventi nelle zone limitrofe ad aree cimiteriali.
2.3. Con ricorso di primo grado, la ditta MA impugnava il sopra indicato diniego e, con successivi motivi aggiunti, l’ordinanza di demolizione nel frattempo adottata dall’amministrazione.
3. Il T.a.r. adito con sentenza n. 1724/2020: a) prendeva atto della rinuncia ai primi tre motivi di ricorso; b) dichiarava inammissibile e comunque infondato il ricorso introduttivo rilevando che, per un verso, esso non recava alcuna specifica censura in relazione al vincolo di inedificabilità derivante dalla destinazione urbanistica dell’area e, per altro verso, l’intervento realizzato ha comunque comportato una trasformazione permanente di suolo inedificato all’interno della fascia di rispetto ed eccede manifestamente i limiti dimensionali della pertinenza urbanistica; c) respingeva i motivi aggiunti proposti avverso l’ordinanza di demolizione.
4. L’appello della ditta MA è affidato ai seguenti motivi:
I. MOTIVO. ERROR in PROCEDENDO et in IUDICANDO. VIOLAZIONE e/o ERRATA INTERPRETAZIONE di NORMA PROCESSUALE (art. 40 c.p.a.). AVVENUTA INTEGRALE IMPUGNAZIONE del DINIEGO di CONDONO, ANCHE con RIFERIMENTO all’ECCEPITO VINCOLO di INEDIFICABILITÀ IMPOSTO dallo STRUMENTO URBANISTICO. AMMISSIBILITÀ del RICORSO.
II. ERROR in IUDICANDO: VIOLAZIONE e/o ERRATA APPLICAZIONE di LEGGE in MATERIA di PERTINENZIALITÀ dei MANUFATTI (art. 817 c.c.); RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA (art.lo 4, commi 1, 2 e 4, L.R. Toscana n. 52/1999); SANABILITÀ dell’INTERVENTO de quo (art. 2, commi 1 e 2, L.R. Toscana n. 53/2004).
III. ILLEGTTIMITA' DERIVATA da ATTI ILLEGITTIMI (nota di diniego di condono edilizio del 09.06.2009 - p.g. 73896/BC - del dirigente del Comune di Prato; atti presupposti). ECCESSO di POTERE per DIFETTO dei PRESUPPOSTI.
IV. VIOLAZIONE e/o FALSA APPLICAZIONE di LEGGE (art. 3, l. n. 241/1.990; art.li 3, 1° e 2° co., 37, D.P.R. n. 380/2001; art.li 79, comma 2°, 134, l.r. Toscana n. 1/2005; principi desumibili). ECCESSO di POTERE per TRAVISAMENTO, DIFETTO dei PRESUPPOSTI e ILLOGICITA' della MOTIVAZIONE.
V. VIOLAZIONE dei PRINCIPI in materia di SANZIONI AMMINISTRATIVE. OMESSA e/o FALSA APPLICAZIONE di LEGGE (art. 3, l. n. 241 del 1990; art.li 132 e 134, L.R. n. 1/2005; principi emergenti). ECCESSO di POTERE per OMESSA e CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE. CARENTE PONDERAZIONE degli INTERESSI PUBBLICI e PRIVATI COINVOLTI.
VI. VIOLAZIONE dei PRINCIPI in MATERIA di CONCESSIONE EDILIZIA in SANATORIA. VIOLAZIONE e/o FALSA e/o OMESSA APPLICAZIONE di LEGGE (art. 3, legge n. 241/1990; art. 28, legge 11. 166 del 01.08.2002; principi emergenti). CARENTE e/o ILLOGICA MOTIVAZIONE. ECCESSO di POTERE per ILLOGICITA' e ININTELLIGIBILITA'.
5. Si è costituito in giudizio il Comune di Prato che ha eccepito l’inammissibilità parziale dell’appello nonché la sua infondatezza nel merito, chiedendone la reiezione.
6. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie, insistendo nelle rispettive difese.
7. All’udienza di smaltimento del 15 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. Con il primo motivo di appello MA censura la statuizione di inammissibilità del ricorso introduttivo in quanto dalla lettura del medesimo (pag. 8, terzo motivo) risulterebbe evidente che la ricorrente ha inteso contestare il provvedimento impugnato con riferimento non solo all’eccepito “vincolo cimiteriale”, ma anche all’asserito “vincolo di inedificabilità derivante dallo strumento urbanistico”.
10. Il motivo è infondato.
11. Il terzo motivo di ricorso introduttivo, pedissequamente ritrascritto nell’atto di appello, non reca alcuna specifica censura con riguardo al vincolo di inedificabilità derivante dalla destinazione dell’area a parco.
12. Il motivo in questione, infatti, si limita a sostenere l’inapplicabilità dell’art. 2 comma 4 l.r. 53/2004 in quanto “ le opere oggetto dell’istanza di condono rientrano nella definizione di “ristrutturazione edilizia ” di cui all’art. 4, comma 2, l.r. 52/99 e, quindi, risultano sanabili ai sensi della citata l.r. 53/2004 in quanto realizzate in assenza di denuncia di inizio attività anche se non conformi agli strumenti urbanistici (art. 2, comma 1, lett. b), L.R. n. 53/2004) così come nella fattispecie in esame, atteso che il regolamento urbanistico vigente prevede per l’area de qua la destinazione a “verde pubblico ” .
13. La censura, come emerge dal chiaro tenore letterale della medesima, attiene alla qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia e non alla compatibilità del medesimo con la destinazione a verde pubblico prevista dal PRG né riguarda la natura del vincolo o la sua applicabilità alle opere oggetto di condono. Con essa, anzi, si deduce la sanabilità dell’opera, sebbene non risulti conforme con la destinazione urbanistica a verde pubblico, in quanto soggetta a semplice DIA, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b) l.r. 53/2004.
14. Per tali ragioni, correttamente il T.a.r. ha, per un verso, dichiarato inammissibile il ricorso, tenuto conto della natura plurimotivata del provvedimento di diniego e, per altro verso, ha rilevato che, a prescindere dalla qualificazione o meno dell’abuso come ristrutturazione edilizia, esso non è in ogni caso sanabile poiché l’art. 2 comma 4 l.r. 53/2004 esclude il condono per le opere e gli interventi contrastanti con i vincoli di inedificabilità di cui all’art. 33 l. 47/1985, se istituiti prima dell’entrata in vigore della legge.
15. Sebbene l’art. 40 lett b) c.p.a. non imponga formule sacramentali nella redazione dei motivi di ricorso, come osservato dall’appellante, è comunque necessario che essi si traducano in una critica specifica alle ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, non potendo essere dedotti, in via intuitiva e presuntiva, da generici richiami ad articoli di legge o alla disciplina urbanistica, come nel caso in esame.
16. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
17. Con il secondo motivo di appello MA deduce che, contrariamente a quanto sostenuto dal T.a.r., i manufatti oggetto dell’istanza di sanatoria sono pertinenze delle abitazioni principali e sono realizzabili tramite DIA, ancorché in contrasto con lo strumento urbanistico e il vincolo cimiteriale, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, l.r. 53/2004 in quanto rientranti nella nozione di ristrutturazione edilizia.
18. Il motivo è infondato.
19. Per giurisprudenza costante, il concetto di pertinenza urbanistica è più ristretto rispetto a quello di pertinenza civilistica ed è applicabile solo ad opere di modesta entità, accessorie ad un’opera principale, e non anche a quelle che, per dimensioni e finalità, siano connotate da una propria autonomia funzionale e da un autonomo valore di mercato (Cons. Stato, sez. VI, 29 luglio 2022, n. 6685: id. 23 maggio 2023 n. 5087; sez. II, 20 luglio 2022, n. 6371).
20. La pertinenza urbanistica è stata, quindi, intesa in un’accezione restrittiva, in quanto riferita solo ad opere di modeste dimensioni, quali i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici et similia (cfr. Cons. St., sez VI del 19 maggio 2023 n. 5004; id. 4 gennaio 2016, n. 19; id., 24 luglio 2014, n. 3952; sez. V, 12 febbraio 2013, n. 817; sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615; sez. VII n. 3422 del 3 aprile 2023).
21. Nel caso di specie, come emerge dai documenti prodotti in giudizio e, in particolare, dal rapporto fotografico (doc. 4) e dai grafici (doc. 6) allegati dalla parte alla domanda di sanatoria, la tettoia oggetto di condono copre una superficie di 129 mq, è funzionale al ricovero di sei autovetture e sotto una parte di essa sono state costruite due autorimesse chiuse, al di sotto delle quali, a sua volta, sono state realizzate delle cantine: è evidente l’autonomia funzionale dell’opere e l’incremento di carico urbanistico che esse hanno determinato.
22. Del tutto irrilevante è la circostanza che la tettoia in questione superi o meno il 10% del volume dell’edificio residenziale al cui servizio è posta, poiché ai fini qualificazione come pertinenza urbanistica rilevano unicamente le dimensioni del manufatto in sé e non in rapporto a quelle dell’edificio principale.
23. In ogni caso, come osservato dalla sentenza impugnata (capo 2.1.1), sul punto non oggetto di specifica censura, non sono comunque suscettibili di sanatoria gli interventi in contrasto con i vincoli di inedificabilità, ancorché relativi a fattispecie in astratto suscettibili di condono (commi 1 e 4 dell’art. 2 l.r. 53/2004).
24. La sussistenza nell’area interessata dall’intervento di ben due vincoli di inedificabilità –a verde parco e cimiteriale- rende irrilevante la qualificazione degli interventi come pertinenza e la loro assoggettabilità a DIA piuttosto che a permesso di costruire.
25. Il motivo deve, quindi, essere respinto.
26. Con il terzo e quarto motivo di appello, che possono essere considerati congiuntamente, MA ripropone il primo e secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti, relativi all’illegittimità dell’ordine di demolizione in quanto la natura pertinenziale dei manufatti esclude l’applicazione della sanzione demolitoria di cui all’art. 132 l.r. 1/2005.
27. L’infondatezza dei motivi discende da quanto più sopra osservato in ordine all’impossibilità di qualificare i manufatti in questione, sia dal punto di vista strutturale (dimensioni pari a mq 129) che funzionale (corpi di fabbrica dotati di una propria individualità e di autonome possibilità di sfruttamento) come pertinenze urbanistiche, a nulla rilevando che essi siano comunque posti al servizio di un edificio destinato ad abitazione.
28. Gli interventi in questione hanno determinato un incremento di volume e di superficie utile, configurando un nuovo organismo edilizio non qualificabile come pertinenza né ai sensi dell’art.79, comma 2, lettera e) l.r.1/2005 (che fa riferimento a interventi comportanti incremento di volume e non anche di superficie utile) né ai sensi dell’art.79, comma 2, lett. d) della medesima legge (che annovera, nell’ambito della ristrutturazione edilizia, esclusivamente “ le addizioni funzionali agli organismi edilizi esistenti che non configurino nuovi organismi edilizi ”).
29. Le opere in questione, in quanto dotate di autonomo volume e di superficie utile, non sono qualificabili né come pertinenze né come interventi di ristrutturazione, ma come interventi di nuova costruzione, sanzionabili ai sensi dell’art.132, comma 9, e dell’art. 134 l.r. 1/2005 con la demolizione.
30. Anche il terzo e quarto motivo devono, quindi, essere respinti.
31. Con il quinto motivo di appello MA lamenta che il giudice di primo grado ha equivocato la censura mossa con il terzo motivo aggiunto che non riguarda l’omessa motivazione in ordine all’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria, bensì la circostanza che sia stata comminata la sanzione demolitoria, nonostante l’art. 28 l. 166/2002 e lo strumento urbanistico vigente consentissero la ristrutturazione con ampliamento.
32. Il motivo è manifestamente infondato.
33. Con il terzo motivo aggiunto la ricorrente ha dedotto che “ l'art. 134, comma secondo, della l.r. Toscana n. 1/2005 obbliga il Comune ad un preventivo e motivato accertamento sulla possibilità di ripristino dello stato dei luoghi, prima di ordinare la demolizione dei manufatti abusivi ” e che “ il dirigente comunale, in modo del tutto illogico e contraddittorio, ha valutato le opere descritte in premessa, eseguite "in assenza di permesso di costruire", come "ripristinabili ” (pag. 12 del ricorso per motivi aggiunti).
34. Non vi è alcun riferimento alla qualificazione dell’intervento e alla sua compatibilità con la disciplina urbanistica, peraltro, legittimamente esclusa dal diniego di condono per le ragioni sopra esposte.
35. Il giudice di primo grado ha correttamente inteso e respinto la censura evidenziando che “ l’art. 134 co. 2 l.r. n. 1/2005, richiamato dalla ricorrente, richiede una specifica motivazione per l’ipotesi esattamente opposta a quella prospettata, vale a dire per il caso in cui l’amministrazione procedente ritenga non potersi addivenire alla demolizione ” (capo 3.2).
36. Anche il motivo in esame deve essere respinto.
37. Con il sesto e ultimo motivo MA censura il capo della sentenza che ha respinto il quarto motivo aggiunto, richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui la demolizione degli abusi edilizi non richiede specifica motivazione, senza, tuttavia, considerare il principio comunitario dell’affidamento e la giurisprudenza di segno contrario.
38. Il motivo è infondato.
39. La giurisprudenza richiamata dall’appellante, relativa all’annullamento in autotutela del titolo edilizio, non si attaglia al caso di specie che riguarda l’ingiunzione a demolire un immobile abusivo. 40. A fronte di un manufatto abusivamente realizzato non è predicabile alcun legittimo affidamento nel mantenimento della situazione abusiva (Ad. Plen. 9 del 2017 richiamata anche da Ad. Plen. 16 del 2023).
41. Per tali ragioni, anche l’ultimo motivo di appello deve essere respinto, con conseguente reiezione integrale dell’appello.
42. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna MA s.r.l. al pagamento a favore del Comune di Prato delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00), oltre a spese generali e accessori di legge, ivi compresi gli oneri riflessi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Daniela Di Carlo, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Daniela Di Carlo |
IL SEGRETARIO