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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 26/03/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 988/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 988/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAVASI MANUELA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NIGRO ROSARIO
[...] P.IVA_2
APPELLATO
OGGETTO
Appello avverso sentenza del giudice di pace di Modica n. 293/2021, pubblicata il 16.9.2021 (RG 459/2021) e non notificata.
Appello notificato il 16.3.2022.
CONCLUSIONI
Parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Tribunale adito, per i motivi dedotti – previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (secondo motivo e terzo motivo) – riformare la sentenza del
Giudice di Pace di Modica n. 293/2021… pubblicata in data 16 settembre 2021 (R.G. 459/2021 cron.
1602/2021) e non notificata, e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di , con Parte_1 condanna alla restituzione di quanto versato in ottemperanza alla sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. parte appellata: rigettare, siccome improcedibile, inammissibile, improponibile ed infondato in fatto ed in diritto, l'avverso gravame e, per l'effetto integralmente confermare la sentenza gravata ex adverso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori di legge.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve trovare accoglimento alla luce della pronuncia della Corte di giustizia C/316/22.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Modica, in accoglimento delle domande svolte da condannava alla restituzione in favore della ricorrente dell'importo CP_1 Parte_1 di € 219,61, versato a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, che il fornitore ha addebitato nelle fatture emesse nei confronti del consumatore finale relativamente ai consumi del periodo giugno 2010 – marzo 2012. Ciò in quanto le norme nazionali istitutive dell'addizionale provinciale, pure all'epoca (anni 2010- 2012) vigenti, erano in contrasto con la Direttiva n.
2008/118/CE del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e, dunque, gli importi traslati sul consumatore finale a titolo di addizionale provinciale all'accisa (ora non più applicata siccome soppressa dall'anno 2012) erano “illegittimi”.
Deduce parte appellante e pone a fondamento dei motivi di appello, tra l'altro, l'insussistenza dei requisiti per l'esperimento dell'azione ex art. 2033 c.c. e l'inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE.
Si costituisce e resiste in giudizio parte appellata.
1
Va ricordato, in tema di rapporti tra consumatore finale e fornitore di prodotti soggetti ad accisa, che in diverse pronunce della Suprema Corte (cfr. n. 15198/2019, n. 27101/2019, n. 27306/2019 e n.
28047/2019) è delineato un meccanismo complesso attraverso il quale può trovare effettivo soddisfacimento il recupero dell'imposta indebitamente pagata e/o della parte di prezzo corrispondente al tributo traslato sull'utente finale.
In particolare, è stato precisato che:
• il fornitore è l'unico soggetto obbligato al pagamento delle addizionali ai sensi del Testo Unico delle Accise (di seguito T.U.A.), nonostante possa addebitare integralmente l'imposta in rivalsa al cliente finale;
• i rapporti fornitore-Amministrazione e fornitore-cliente finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
• data tale autonomia, il cliente finale, laddove abbia indebitamente pagato l'imposta in rivalsa, non ha diritto a chiedere il rimborso dell'imposta direttamente all'Amministrazione;
• il diritto al rimborso spetta soltanto al fornitore, unico soggetto che può agire nei confronti dell'Amministrazione, nel caso in cui:
1. non abbia addebitato l'imposta al cliente finale, entro due anni dalla data del pagamento o 2. il cliente finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;
• il cliente finale può recuperare quanto illegittimamente versato esercitando l'azione civilistica di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione, ma solo allorquando dimostri che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).
Secondo le norme del D.Lgs. 504/1995 – Testo Unico delle Accise (di seguito T.U.A.), vigente ratione temporis, da leggersi in combinato disposto, gli obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono, tra gli altri, “i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori
pagina 2 di 7 finali, di seguito indicati come venditori” (art. 53, comma 1, lett. a), “i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa” (art. 16, comma 3), le società fornitrici “hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali” (art. 56, comma 1); “la bolletta di pagamento deve riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate” (art. 56, comma 3).
Ed ancora, ai sensi dell'art. 14 T.U.A., “l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata”, ma il rimborso – previsto in via generale dall'art. 9, par. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE, che fa riferimento alle modalità stabilite dai singoli Stati membri – “deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento // qualora al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme” (testo applicabile solo a far data dal 1.4.2010).
Inoltre, l'art. 29, comma 2, della L. 428/1990 dispone, per il rimborso dei tributi rilevanti per l'ordinamento comunitario, che “I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni”.
La configurabilità della rivalsa come oggetto di un diritto e non come elemento connaturale ed ineludibile della fisionomia del tributo esclude la configurabilità del rapporto di sostituzione d'imposta e, per conseguenza, l'autonoma rilevanza del sostituito, ossia del consumatore finale (cfr. Cass. 9567/2013).
Pertanto, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale descritto, le imposte addizionali di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. 511/1988 (nel testo applicabile ratione temporis) sono dovute dai soggetti obbligati di cui all'art. 53 T.U.A., ossia le società fornitrici, al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali e sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica.
L'imposta è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori, per cui soggetto passivo dell'imposta è il fornitore del prodotto.
Quanto al consumatore, l'onere corrispondente all'imposta è su di lui traslato in virtù e nell'ambito di un fenomeno meramente economico.
Ne deriva che il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge soltanto tra l'Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente i prodotti, restando ad esso estraneo l'utente consumatore.
In materia di accise, quindi, il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra lo Stato ed il fornitore, attesa la concentrazione impositiva su pochi soggetti (produttori od importatori del prodotto) onde garantire un gettito costante all'erario, mentre il rapporto tra il fornitore ed il consumatore (od il subfornitore non autorizzato) si pone su un diverso piano di natura contrattuale;
pertanto è sempre il fornitore ad essere titolare, dal lato passivo, dell'obbligo di corrispondere l'accisa di cui poi, in seguito al pagamento, riversa l'onere mediante rivalsa, configurata come oggetto di un diritto e non come elemento ineludibile del tributo (cfr. Cass. 28675/2019, vds. in motivazione: quando il consumatore fa valere nei confronti del fornitore – che ha compreso nel prezzo di vendita del prodotto anche l'imposta di consumo pagata allo Stato – l'azione di ripetizione della parte di prezzo corrispondente al suddetto tributo, ritenendo di essere esonerato dal relativo pagamento..., egli non esercita un'azione tributaria pagina 3 di 7 di rimborso, ma richiede, nel rapporto con l'altro contraente, la restituzione di una parte del prezzo indebitamente corrisposta che, secondo legge, non avrebbe potuto essere compresa nel prezzo medesimo (vedi, oltre alla pronuncia richiamata in precedenza, Cass.6 agosto 2014, n.17627; Cass., sez. un., 25 maggio 2009, n. 1198).
2
Va poi ricordato, quanto al merito dell'imposizione, che l'imposta addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta in Italia con D.lgs. 511/1988, che all'art. 6 prevedeva espressamente: “E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica …… nelle misure di: … c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh.”
Successivamente, nell'anno 2008, la Comunità Europea con direttiva n. 2008/118/CE ha chiarito che la possibilità, per gli Stati membri UE, di poter applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa (tra cui l'energia elettrica), altre imposte indirette, quale ad esempio l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, doveva essere subordinata al rispetto di alcune condizioni, tra cui il perseguimento di una finalità specifica che non sia di puro bilancio. Tale direttiva comunitaria è stata recepita dallo Stato italiano con D. Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del TUA a far data dal 01/04/2010, ma l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 abroga l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario solo con decorrenza 01/01/2012; a far data dal 01/04/2012, l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 è stato definitivamente abrogato dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella l. 26 aprile 2012, n. 44, quindi anche per le regioni a statuto speciale.
Ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in contrasto con la direttiva n. 2008/118/CE, la Commissione europea nel corso del 2011 ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, sicchè il governo italiano, al fine di evitare provvedimenti sanzionatori, con il citato D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44, ha abrogato l'art. 6 del D.lgs. 511/1988, istitutivo dell'addizionale all'accisa, a decorrere dal 1° aprile 2012.
Come, di recente, testualmente chiarito e ribadito anche da Cassazione ordinanza n. 31616 del 25 ottobre 2022, “In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime» (cfr. Cass. Ord. n. 4 del 10.05.2023 Cass. n. 15198 del 4.6.2019; Cass. n. 27101 del 23.10.2019).
Pertanto, secondo il diritto eurounitario un'imposizione indiretta aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, consumo già colpito dalle accise armonizzate a tenore dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 1 della Direttiva 2008/118/CE, è possibile solo ove tale imposizione aggiuntiva sia, da un lato, rispondente a una o più finalità specifiche e, dall'altro, rispetti le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta, ciò in quanto occorre evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi (in tal senso CGUE, 5 marzo 2015, C-553/13, Statoil Fuel &
Retail, punti 35 - 36; analogamente CGUE, 25 luglio 2018, C-103/17, La , punti 35 Controparte_2 ss.; CGUE, 27 febbraio 2014, C82/12, Transportes Jordi Besora, punto 22).
Tanto chiarito, si precisa che per finalità specifica si intende una finalità che non sia puramente di pagina 4 di 7 bilancio (CGUE, 24 febbraio 2000, C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; CGUE, 9 marzo 2000,
C-437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; CGUE, 27 febbraio 2014, C-82/12, Transportes Jordi Besora, cit., punto 23).
Perché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (CGUE, 25 luglio 2018, cit., punto 38 - 39; CGUE, 27 febbraio 2014, cit., punto 30; CGUE, 5 marzo 2015, cit., punto 41).
Tra queste finalità specifiche, pertanto, non può rientrare la generica previsione che una parte del gettito di una imposta addizionale si risolva in una contribuzione al bilancio interno di uno Stato, come di un Ente Locale, in quanto “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese” (CGUE, 27 febbraio 2014, cit., punto 29).
3
Riguardo la possibilità di un'azione di ripetizione di indebito del consumatore nei confronti del fornitore, secondo Cass. n. 29980/19: “le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. 511/1988, conv. dalla L. 20/1989 (applicabile "ratione temporis"), sono dovute, alla medesima stregua delle accise, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore. Fornitore il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria. Di contro, il consumatore finale al quale il fornitore ha addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione – da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise – può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela”.
Sulla questione oggetto della controversia è intervenuta di recente la decisione della Corte di Giustizia nella causa C-316/22 (CGUE, 11 aprile 2024 Gabel Industria Tessile, C-316/22), pronuncia che costituisce importante innovazione nel diritto dell'Unione e che impone una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti di
[...] in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. Controparte_3
511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE (Cass. 21154/2024; 24373/24).
La Corte di Giustizia ha dichiarato che 1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati e che 2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente pagina 5 di 7 versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.
Vds. Cass. 21154/24: “..Punto di partenza dell'arresto della Corte di Giustizia è la conferma del principio di diritto, costantemente affermato dalla ECJ, secondo cui non può aversi nei rapporti tra privati efficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva non attuata (CGUE, C-316/22, punto 27;
CGUE, 22 dicembre 2022, Sambre & Biesme e Commune de Farciennes, C383/21 e C384/21, punto
36, CGUE;
22 novembre 2017, C-251/16, punto 26; CGUE, 12 dicembre 2013, Portgás, Per_1 C425/12, punti 18 e 22)… Questo assunto – l'insussistenza di una efficacia diretta tra privati derivante da una direttiva non attuata - ha costituito il punto di partenza della Corte di Giustizia per affermare che «in una situazione come quella di cui ai procedimenti principali, i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della direttiva 2008/118 e, di conseguenza, a ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte della
Repubblica italiana» (CGUE, C-316/22, cit., punto 36); normativa che «viola il principio di effettività, in quanto non permette ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro» (CGUE, C-316/22, cit., punto 37)…”.
Quindi “l'impossibilità ad agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' imposte indebitamente corrisposte CP_4 in applicazione del principio di effettività. La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n.
25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022, cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo”.
Non ricorrono peraltro le eccezioni al divieto di disapplicazione tra privati di una norma istitutiva di imposta indiretta contraria ad una direttiva chiara, precisa e incondizionata, ricordate nella pronuncia della Corte di Giustizia: “salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Per quanto sopra esposto l'appello deve trovare accoglimento.
Le spese di lite del doppio grado vanno integralmente compensate per l'assoluta novità della questione giuridica trattata.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: in totale riforma della sentenza n. 293/2021 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Modica del 16.9.2021, rigetta la domanda di ripetizione di indebito di e lo Controparte_1 condanna alla restituzione di quanto versato in ottemperanza alla sentenza riformata;
compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ragusa, 26/03/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 988/2022 promossa da:
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MALAVASI MANUELA Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE contro
Controparte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. NIGRO ROSARIO
[...] P.IVA_2
APPELLATO
OGGETTO
Appello avverso sentenza del giudice di pace di Modica n. 293/2021, pubblicata il 16.9.2021 (RG 459/2021) e non notificata.
Appello notificato il 16.3.2022.
CONCLUSIONI
Parte appellante:
Voglia l'Ecc.ma Tribunale adito, per i motivi dedotti – previa all'occorrenza rimessione alla CGUE dei quesiti pregiudiziali di cui sopra (secondo motivo e terzo motivo) – riformare la sentenza del
Giudice di Pace di Modica n. 293/2021… pubblicata in data 16 settembre 2021 (R.G. 459/2021 cron.
1602/2021) e non notificata, e rigettare ogni domanda proposta nei confronti di , con Parte_1 condanna alla restituzione di quanto versato in ottemperanza alla sentenza impugnata. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio. parte appellata: rigettare, siccome improcedibile, inammissibile, improponibile ed infondato in fatto ed in diritto, l'avverso gravame e, per l'effetto integralmente confermare la sentenza gravata ex adverso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori di legge.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello deve trovare accoglimento alla luce della pronuncia della Corte di giustizia C/316/22.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace di Modica, in accoglimento delle domande svolte da condannava alla restituzione in favore della ricorrente dell'importo CP_1 Parte_1 di € 219,61, versato a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, che il fornitore ha addebitato nelle fatture emesse nei confronti del consumatore finale relativamente ai consumi del periodo giugno 2010 – marzo 2012. Ciò in quanto le norme nazionali istitutive dell'addizionale provinciale, pure all'epoca (anni 2010- 2012) vigenti, erano in contrasto con la Direttiva n.
2008/118/CE del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e, dunque, gli importi traslati sul consumatore finale a titolo di addizionale provinciale all'accisa (ora non più applicata siccome soppressa dall'anno 2012) erano “illegittimi”.
Deduce parte appellante e pone a fondamento dei motivi di appello, tra l'altro, l'insussistenza dei requisiti per l'esperimento dell'azione ex art. 2033 c.c. e l'inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE.
Si costituisce e resiste in giudizio parte appellata.
1
Va ricordato, in tema di rapporti tra consumatore finale e fornitore di prodotti soggetti ad accisa, che in diverse pronunce della Suprema Corte (cfr. n. 15198/2019, n. 27101/2019, n. 27306/2019 e n.
28047/2019) è delineato un meccanismo complesso attraverso il quale può trovare effettivo soddisfacimento il recupero dell'imposta indebitamente pagata e/o della parte di prezzo corrispondente al tributo traslato sull'utente finale.
In particolare, è stato precisato che:
• il fornitore è l'unico soggetto obbligato al pagamento delle addizionali ai sensi del Testo Unico delle Accise (di seguito T.U.A.), nonostante possa addebitare integralmente l'imposta in rivalsa al cliente finale;
• i rapporti fornitore-Amministrazione e fornitore-cliente finale sono autonomi e non interferiscono tra loro;
• data tale autonomia, il cliente finale, laddove abbia indebitamente pagato l'imposta in rivalsa, non ha diritto a chiedere il rimborso dell'imposta direttamente all'Amministrazione;
• il diritto al rimborso spetta soltanto al fornitore, unico soggetto che può agire nei confronti dell'Amministrazione, nel caso in cui:
1. non abbia addebitato l'imposta al cliente finale, entro due anni dalla data del pagamento o 2. il cliente finale abbia esercitato vittoriosamente nei suoi confronti azione di ripetizione di indebito, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza;
• il cliente finale può recuperare quanto illegittimamente versato esercitando l'azione civilistica di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, salvo chiedere eccezionalmente il rimborso anche nei confronti dell'Amministrazione, ma solo allorquando dimostri che l'azione esperibile nei confronti del fornitore si riveli oltremodo gravosa (come accade, ad esempio, nell'ipotesi di fallimento del fornitore).
Secondo le norme del D.Lgs. 504/1995 – Testo Unico delle Accise (di seguito T.U.A.), vigente ratione temporis, da leggersi in combinato disposto, gli obbligati al pagamento dell'accisa sull'energia elettrica sono, tra gli altri, “i soggetti che procedono alla fatturazione dell'energia elettrica ai consumatori
pagina 2 di 7 finali, di seguito indicati come venditori” (art. 53, comma 1, lett. a), “i crediti vantati dai soggetti passivi dell'accisa verso i cessionari dei prodotti per i quali i soggetti stessi hanno assolto tale tributo possono essere addebitati a titolo di rivalsa” (art. 16, comma 3), le società fornitrici “hanno diritto di rivalsa sui consumatori finali” (art. 56, comma 1); “la bolletta di pagamento deve riportare i quantitativi di energia elettrica venduti e la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate” (art. 56, comma 3).
Ed ancora, ai sensi dell'art. 14 T.U.A., “l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata”, ma il rimborso – previsto in via generale dall'art. 9, par. 2, della Direttiva n. 2008/118/CE, che fa riferimento alle modalità stabilite dai singoli Stati membri – “deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento // qualora al termine di un procedimento giurisdizionale il soggetto obbligato al pagamento dell'accisa sia condannato alla restituzione a terzi di somme indebitamente percepite a titolo di rivalsa dell'accisa, il rimborso è richiesto dal predetto soggetto obbligato, a pena di decadenza, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme” (testo applicabile solo a far data dal 1.4.2010).
Inoltre, l'art. 29, comma 2, della L. 428/1990 dispone, per il rimborso dei tributi rilevanti per l'ordinamento comunitario, che “I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti, circostanza che non può essere assunta dagli uffici tributari a mezzo di presunzioni”.
La configurabilità della rivalsa come oggetto di un diritto e non come elemento connaturale ed ineludibile della fisionomia del tributo esclude la configurabilità del rapporto di sostituzione d'imposta e, per conseguenza, l'autonoma rilevanza del sostituito, ossia del consumatore finale (cfr. Cass. 9567/2013).
Pertanto, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale descritto, le imposte addizionali di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. 511/1988 (nel testo applicabile ratione temporis) sono dovute dai soggetti obbligati di cui all'art. 53 T.U.A., ossia le società fornitrici, al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali e sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica.
L'imposta è dovuta dai soggetti che forniscono direttamente il prodotto ai consumatori, per cui soggetto passivo dell'imposta è il fornitore del prodotto.
Quanto al consumatore, l'onere corrispondente all'imposta è su di lui traslato in virtù e nell'ambito di un fenomeno meramente economico.
Ne deriva che il rapporto tributario inerente al pagamento dell'imposta si svolge soltanto tra l'Amministrazione finanziaria ed i soggetti che forniscono direttamente i prodotti, restando ad esso estraneo l'utente consumatore.
In materia di accise, quindi, il rapporto tributario intercorre esclusivamente tra lo Stato ed il fornitore, attesa la concentrazione impositiva su pochi soggetti (produttori od importatori del prodotto) onde garantire un gettito costante all'erario, mentre il rapporto tra il fornitore ed il consumatore (od il subfornitore non autorizzato) si pone su un diverso piano di natura contrattuale;
pertanto è sempre il fornitore ad essere titolare, dal lato passivo, dell'obbligo di corrispondere l'accisa di cui poi, in seguito al pagamento, riversa l'onere mediante rivalsa, configurata come oggetto di un diritto e non come elemento ineludibile del tributo (cfr. Cass. 28675/2019, vds. in motivazione: quando il consumatore fa valere nei confronti del fornitore – che ha compreso nel prezzo di vendita del prodotto anche l'imposta di consumo pagata allo Stato – l'azione di ripetizione della parte di prezzo corrispondente al suddetto tributo, ritenendo di essere esonerato dal relativo pagamento..., egli non esercita un'azione tributaria pagina 3 di 7 di rimborso, ma richiede, nel rapporto con l'altro contraente, la restituzione di una parte del prezzo indebitamente corrisposta che, secondo legge, non avrebbe potuto essere compresa nel prezzo medesimo (vedi, oltre alla pronuncia richiamata in precedenza, Cass.6 agosto 2014, n.17627; Cass., sez. un., 25 maggio 2009, n. 1198).
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Va poi ricordato, quanto al merito dell'imposizione, che l'imposta addizionale alle accise sull'energia elettrica è stata introdotta in Italia con D.lgs. 511/1988, che all'art. 6 prevedeva espressamente: “E' istituita una addizionale all'accisa sull'energia elettrica …… nelle misure di: … c) euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese.
2. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono incrementare la misura di cui al comma 1, lettera c), fino a euro 11,40 per mille kWh.”
Successivamente, nell'anno 2008, la Comunità Europea con direttiva n. 2008/118/CE ha chiarito che la possibilità, per gli Stati membri UE, di poter applicare ai prodotti già sottoposti ad accisa (tra cui l'energia elettrica), altre imposte indirette, quale ad esempio l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica, doveva essere subordinata al rispetto di alcune condizioni, tra cui il perseguimento di una finalità specifica che non sia di puro bilancio. Tale direttiva comunitaria è stata recepita dallo Stato italiano con D. Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, che ha modificato numerose disposizioni del TUA a far data dal 01/04/2010, ma l'art. 2, comma 6, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 abroga l'addizionale provinciale per le regioni a statuto ordinario solo con decorrenza 01/01/2012; a far data dal 01/04/2012, l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988 è stato definitivamente abrogato dal d.l. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella l. 26 aprile 2012, n. 44, quindi anche per le regioni a statuto speciale.
Ritenendo l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica in contrasto con la direttiva n. 2008/118/CE, la Commissione europea nel corso del 2011 ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, sicchè il governo italiano, al fine di evitare provvedimenti sanzionatori, con il citato D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. con modif. nella L. 26 aprile 2012, n. 44, ha abrogato l'art. 6 del D.lgs. 511/1988, istitutivo dell'addizionale all'accisa, a decorrere dal 1° aprile 2012.
Come, di recente, testualmente chiarito e ribadito anche da Cassazione ordinanza n. 31616 del 25 ottobre 2022, “In tema di accise sul consumo di energia elettrica, le addizionali provinciali debbono rispondere ad una o più finalità specifiche previste dall'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE, come interpretata dalla Corte di giustizia UE, dovendosi evitare che le imposizioni indirette, aggiuntive rispetto alle accise armonizzate, ostacolino indebitamente gli scambi;
pertanto, va disapplicata, per contrasto col diritto unionale, la disciplina interna di cui all'art. 6, comma 2, del d.l. n. 511 del 1988, conv. in l. n. 20 del 1989, avente come finalità una mera esigenza di bilancio degli enti locali, con conseguente non debenza delle addizionali medesime» (cfr. Cass. Ord. n. 4 del 10.05.2023 Cass. n. 15198 del 4.6.2019; Cass. n. 27101 del 23.10.2019).
Pertanto, secondo il diritto eurounitario un'imposizione indiretta aggiuntiva sul consumo di energia elettrica, consumo già colpito dalle accise armonizzate a tenore dei paragrafi 1 e 2 dell'art. 1 della Direttiva 2008/118/CE, è possibile solo ove tale imposizione aggiuntiva sia, da un lato, rispondente a una o più finalità specifiche e, dall'altro, rispetti le regole di imposizione dell'unione applicabili ai fini delle accise o dell'IVA per la determinazione della base imponibile del calcolo, dell'esigibilità e del controllo dell'imposta, ciò in quanto occorre evitare che le imposizioni indirette supplementari ostacolino indebitamente gli scambi (in tal senso CGUE, 5 marzo 2015, C-553/13, Statoil Fuel &
Retail, punti 35 - 36; analogamente CGUE, 25 luglio 2018, C-103/17, La , punti 35 Controparte_2 ss.; CGUE, 27 febbraio 2014, C82/12, Transportes Jordi Besora, punto 22).
Tanto chiarito, si precisa che per finalità specifica si intende una finalità che non sia puramente di pagina 4 di 7 bilancio (CGUE, 24 febbraio 2000, C-434/97, Commissione/Francia, punto 19; CGUE, 9 marzo 2000,
C-437/97, EKW e Wein & Co., punto 31; CGUE, 27 febbraio 2014, C-82/12, Transportes Jordi Besora, cit., punto 23).
Perché un'imposta possa garantire la finalità specifica invocata, occorre che il gettito di tale imposta sia obbligatoriamente utilizzato “al fine di ridurre i costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché di promuovere la coesione territoriale e sociale, di modo che sussiste un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione” (CGUE, 25 luglio 2018, cit., punto 38 - 39; CGUE, 27 febbraio 2014, cit., punto 30; CGUE, 5 marzo 2015, cit., punto 41).
Tra queste finalità specifiche, pertanto, non può rientrare la generica previsione che una parte del gettito di una imposta addizionale si risolva in una contribuzione al bilancio interno di uno Stato, come di un Ente Locale, in quanto “un'assegnazione predeterminata del gettito di una tassa rientrante in una semplice modalità di organizzazione interna del bilancio di uno Stato membro, non può, in quanto tale, costituire una condizione sufficiente a siffatto riguardo, poiché ogni Stato membro può decidere di imporre, a prescindere dalla finalità perseguita, l'assegnazione del gettito di un'imposta al finanziamento di determinate spese” (CGUE, 27 febbraio 2014, cit., punto 29).
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Riguardo la possibilità di un'azione di ripetizione di indebito del consumatore nei confronti del fornitore, secondo Cass. n. 29980/19: “le imposte addizionali sul consumo di energia elettrica di cui all'art. 6, comma 3, del D.L. 511/1988, conv. dalla L. 20/1989 (applicabile "ratione temporis"), sono dovute, alla medesima stregua delle accise, al momento della fornitura dell'energia elettrica al consumatore finale, dal fornitore. Fornitore il quale, pertanto, in caso di pagamento indebito, è l'unico soggetto legittimato a presentare istanza di rimborso all'Amministrazione finanziaria. Di contro, il consumatore finale al quale il fornitore ha addebitato le suddette imposte, può esercitare nei confronti di quest'ultimo l'ordinaria azione di ripetizione dell'indebito e, soltanto nel caso in cui dimostri l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà di tale azione – da riferire alla situazione in cui si trova il fornitore e non al fatto che il pagamento indebito dell'imposta derivi dalla contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE della norma interna in tema di accise – può in via di eccezione chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione finanziaria, nel rispetto del principio unionale di effettività della tutela”.
Sulla questione oggetto della controversia è intervenuta di recente la decisione della Corte di Giustizia nella causa C-316/22 (CGUE, 11 aprile 2024 Gabel Industria Tessile, C-316/22), pronuncia che costituisce importante innovazione nel diritto dell'Unione e che impone una rilettura del perimetro di esplicazione della legittimazione straordinaria del consumatore finale nei confronti di
[...] in tema di rimborso di addizionali provinciali di cui all'art. 6, comma 2, d.l. n. Controparte_3
511/1988, applicate in contrasto con la Direttiva 2008/118/CE (Cass. 21154/2024; 24373/24).
La Corte di Giustizia ha dichiarato che 1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati e che 2) Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente pagina 5 di 7 versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati.
Vds. Cass. 21154/24: “..Punto di partenza dell'arresto della Corte di Giustizia è la conferma del principio di diritto, costantemente affermato dalla ECJ, secondo cui non può aversi nei rapporti tra privati efficacia «orizzontale» o diretta di una direttiva non attuata (CGUE, C-316/22, punto 27;
CGUE, 22 dicembre 2022, Sambre & Biesme e Commune de Farciennes, C383/21 e C384/21, punto
36, CGUE;
22 novembre 2017, C-251/16, punto 26; CGUE, 12 dicembre 2013, Portgás, Per_1 C425/12, punti 18 e 22)… Questo assunto – l'insussistenza di una efficacia diretta tra privati derivante da una direttiva non attuata - ha costituito il punto di partenza della Corte di Giustizia per affermare che «in una situazione come quella di cui ai procedimenti principali, i consumatori finali si trovano giuridicamente impossibilitati a far valere nei confronti dei fornitori di elettricità l'incompatibilità dell'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità con le disposizioni della direttiva 2008/118 e, di conseguenza, a ottenere il rimborso dell'onere economico supplementare generato da tale imposta che essi hanno dovuto sopportare a causa della scorretta trasposizione di tale direttiva da parte della
Repubblica italiana» (CGUE, C-316/22, cit., punto 36); normativa che «viola il principio di effettività, in quanto non permette ad un consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare che egli ha sopportato a causa della ripercussione, operata da un fornitore sulla base di una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che detto fornitore ha lui stesso indebitamente versato al suddetto Stato membro» (CGUE, C-316/22, cit., punto 37)…”.
Quindi “l'impossibilità ad agire nei confronti del fornitore da parte del consumatore discende dalla impossibilità di invocare a fondamento della ripetizione di indebito la mancata o irregolare trasposizione della direttiva nell'ordinamento interno, senza doversi accertare l'eccessiva difficoltà dovuta alla condizione del fornitore. Ne consegue che, indipendentemente dalla condizione soggettiva del fornitore, l'indebita corresponsione di addizionali in via di rivalsa al fornitore costituisce presupposto perché il consumatore finale possa ottenere soddisfazione - nei limiti della prescrizione ordinaria - del proprio diritto a vedersi manlevato dall' imposte indebitamente corrisposte CP_4 in applicazione del principio di effettività. La ripercussione da parte del fornitore di energia, soggetto di imposta, sul consumatore finale di una imposta a titolo di rivalsa, la quale venga successivamente dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione con direttiva tardivamente attuata dallo Stato italiano non costituisce, pertanto, unicamente ragione per procedere con azione per il risarcimento del danno nei confronti dello Stato per mancata o inadeguata attuazione di una direttiva (Cass., n.
25149/2023, cit.; Cass., n. 25149/2022, cit.), bensì costituisce anche titolo per procedere nei confronti dell'ente impositore (ADM) con azione di ripetizione di indebito oggettivo”.
Non ricorrono peraltro le eccezioni al divieto di disapplicazione tra privati di una norma istitutiva di imposta indiretta contraria ad una direttiva chiara, precisa e incondizionata, ricordate nella pronuncia della Corte di Giustizia: “salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati”.
Per quanto sopra esposto l'appello deve trovare accoglimento.
Le spese di lite del doppio grado vanno integralmente compensate per l'assoluta novità della questione giuridica trattata.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: in totale riforma della sentenza n. 293/2021 dell'Ufficio del Giudice di Pace di Modica del 16.9.2021, rigetta la domanda di ripetizione di indebito di e lo Controparte_1 condanna alla restituzione di quanto versato in ottemperanza alla sentenza riformata;
compensa integralmente le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ragusa, 26/03/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
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