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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 13/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 738/2023 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona EL giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 738 EL Ruolo Generale Affari Contenziosi ELl'anno 2023, vertente
TRA
CF/PI in persona ELl'amministratore, con sede in via per Brenna snc - Parte_1 P.IVA_1 cap 22040- ER (CO), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Sartorato pec C.F._1
e Giuseppe Occhionero pec Email_1 C.F._2 EL Foro di Brescia presso lo studio dei quali in ES EL RD (BS) Email_2 via Marconi 133 è elettivamente domiciliata.
-appellante-
E
P.I./C.F. , in persona EL legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Via Santa Caterina da Siena, 38/G – AN OM (CO), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Barbara
Masserelli (C.F. e Carla Dehò (C.F. ) (fax 039/2329860 – pec: C.F._3 C.F._4
, ed elettivamente domiciliata Email_3 Email_4 presso lo studio ELle Stesse, sito in Viale Libertà, 11 – 20900 Monza (MB).
-appellata-
E
Oggetto: appello in materia contrattuale (prestazione professionale)
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare EL 16 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle seguenti conclusioni:
per parte appellante (come indicate nell'atto di citazione in appello, essendo le note EL Parte_1
2.8.2024 tardive):
“Voglia il Tribunale di Como, per tutto quanto in narrativa ed in accoglimento ELla presente impugnazione, in totale riforma ELla sentenza impugnata.
1 Nel merito, in via principale: revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittimo e contra legem il decreto ingiuntivo n. 885/2021 emesso dal Giudice di Pace di Como in data 24/05/2021 e depositato il 26/05/2021 perché infondato ingiusto illegittimo nonché carente dei requisiti di cui all'art. 633 cpc.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare per tutte le ragioni ELl'appello proposto il grave inadempimento di alle obbligazioni da questa assunte con la stipula EL contratto n. Controparte_1
3/2019 sottoscritto dalle parti il 1.3.2019 (prestazioni riportate anche nella fattura n. 09/2020 EL 1/07/2020 non avendo la contraente correttamente adempiuto all'incarico di “responsabile esterno EL servizio di protezione e prevenzione e di gestione ELle risorse umane” nei modi e nei termini previsti dalla natura EL contratto caratterizzato dal rilievo prevalente ELla persona EL professionista e dalla sua insostituibilità e che presuppone la diligenza qualificata EL buon professionista;
conseguentemente condannare l'appellata alla rifusione EL danno la cui quantificazione è rimessa all'equo apprezzamento EL Tribunale.
In ogni caso con la condanna ELl'appellata al pagamento ELle spese dei due gradi di giudizio oltre al rimborso forfettario EL 15% ed accessori come per legge;
”.
per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria e contrariis reiectis, così decidere, per le ragioni di cui sopra: In via preliminare e nel rito
Accertare e dichiarare che l'atto di appello avversario proposto nei confronti ELla sentenza n.
103/2023, emessa dal Giudice di Pace di Como, in persona ELla Dott.ssa Capotosto il 14.02.2023 e pubblicata in pari data, per ottenerne la riforma è nullo per mancanza ELl'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. e, per l'effetto di ciò, rigettare l'atto di appello avversario, con conferma ELla sentenza n. 103/2023.
Accertare e dichiarare che l'atto di appello avversario proposto nei confronti ELla sentenza n.
103/2023, emessa dal Giudice di Pace di Como, in persona ELla Dott.ssa Capotosto il 14.02.2023 e pubblicata in pari data, per ottenerne la riforma è inammissibile per difetto dei requisiti di forma ex art. 342
c.p.c. e/o per carenza ELla ragionevole probabilità di accoglimento e, per l'effetto di ciò, rigettare l'atto di appello avversario, con conferma ELla sentenza n. 103/2023. In via subordinata, nel merito
Rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto e conseguentemente conferma integrale ELla sentenza n. 103/2023 EL 14.02.2023, pubblicata in pari data EL Giudice di Pace di Como.
In via istruttoria Si insiste, occorrendo, per l'ammissione dei mezzi di prova già formulati nel giudizio di primo grado e non ammessi, istanze istruttorie proposte nel foglio di precisazione ELle conclusioni depositato il 19.12.2022, da intendersi qui integralmente trascritte;
si reitera anche la richiesta di escussione ELl'Ing. su Controparte_2 tutti i capitoli di prova non ammessi e/o comunque sui quali non è stato escusso, anche a prova contraria. In ogni caso Con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Sullo svolgimento EL giudizio e sulla corretta instaurazione EL contraddittorio.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 27.03.2023, Parte_1 evocava in giudizio per ottenere la riforma ELla sentenza n. 103/2023 depositata il Controparte_1
14.02.2023, con cui il Giudice di Pace di Como, ad esito EL giudizio R.G. n. RG. 2318/2021 di opposizione a decreto ingiuntivo (avanzata dallo stesso appellante), aveva rigettato la domanda ELla stessa, volta ad
2 ottenere la revoca EL decreto ingiuntivo n. 885/2021 (rgn. 1195/2021), ed aveva pertanto confermato il decreto ingiuntivo con cui era stata l'appellante condannata al pagamento in favore ELl'appellata ELl'importo di € 1.220,00, oltre agli interessi moratori dalla scadenza ELla fattura n. 9/2020 al saldo effettivo ed oltre alle spese EL monitorio.
Il Giudice di prime cure con la sentenza impugnata aveva inoltre respinto la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente di declaratoria ELla risoluzione EL contratto sottoscritto dalle parti in data
01.03.2019 per grave inadempimento di in quanto ritenuta destituita di fondamento in Controparte_1 fatto e in diritto;
ed aveva altresì rigettato la domanda di parte opposta di condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 cpc, per carenza dei presupposti;
con condanna di al pagamento ELle Parte_2 spese di lite.
interponeva appello al fine di ottenere: Parte_1
- “Nel merito, in via principale: revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittimo e contra legem il decreto ingiuntivo n. 885/2021 emesso dal Giudice di Pace di Como in data 24/05/2021 e depositato il
26/05/2021 perché infondato ingiusto illegittimo, nonché carente dei requisiti di cui all'art. 633 cpc.
- In via riconvenzionale: accertare e dichiarare per tutte le ragioni ELl'appello proposto il grave inadempimento di alle obbligazioni da questa assunte con la stipula EL contratto n. Controparte_1
3/2019 sottoscritto dalle parti il 1.3.2019 (prestazioni riportate anche nella fattura n. 09/2020 EL
1/07/2020 non avendo la contraente correttamente adempiuto all'incarico di “responsabile esterno EL servizio di protezione e prevenzione e di gestione ELle risorse umane” nei modi e nei termini previsti dalla natura EL contratto caratterizzato dal rilievo prevalente ELla persona EL professionista e dalla sua insostituibilità e che presuppone la diligenza qualificata EL buon professionista;
conseguentemente condannare l'appellata alla rifusione EL danno la cui quantificazione è rimessa all'equo apprezzamento EL Tribunale.
- In ogni caso con la condanna ELl'appellata al pagamento ELle spese dei due gradi di giudizio oltre al rimborso forfettario EL 15% ed accessori come per legge;
”.
Tempestivamente si costituiva il 18.7.2023 chiedendo preliminarmente pronunciarsi Controparte_1
l'inammissibilità ELlo stesso per assenza dei requisiti di forma ex art. 342 c.p.c. e mancanza degli avvertimenti di legge ex art. 163 c.p.c., nonché per manifesta inammissibilità ex art. 342 c.p.c., nonché per totale pretermessa indicazione dei motivi di appello. Ed insistendo nel merito per l'infondatezza ELla domanda con conferma EL decreto ingiuntivo, già confermato in sede di opposizione ed ivi divenuto provvisoriamente esecutivo.
Il sottoscritto Giudice, a seguito ELla prima udienza tenutasi il 13.9.2023, con ordinanza EL 18.9.2023, riscontrata ad un primo esame l'assenza dei presupposti per l'invocata da controparte declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza, e ritenute sanate dalla costituzione ELl'appellata le eventuali carenze concernenti l'atto di appello e la vocatio in ius, fissava per la rimessione ELla causa in decisione l'udienza EL 16.10.2024, con termini antergati nel rispetto ELla disciplina introdotta a seguito ELla riforma cd.
Cartabia; nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano foglio di precisazione ELle conclusioni nonché le comparse conclusionali e solo l'appellata depositava anche le memorie di replica e le note Controparte_1 di trattazione scritta.
3 Il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni svolte, e senza il compimento di attività istruttoria, non richiesta dall'appellante (e richiesta dall'appellata, per mero scrupolo, “in relazione ai mezzi di prova già formulati nel giudizio di primo grado e non ammessi”).
Sussiste la competenza EL Tribunale di Como, quale giudice ELl'appello avverso la sentenza resa dal Giudice di
Pace EL medesimo circondario. Tempestivo risulta l'appello e ritualmente instaurato il contraddittorio.
Nelle note conclusive parte appellata si qualifica quale “ già Controparte_3
senza tuttavia fornire nessuna allegazione (quale ad esempio una visura camerale) Controparte_1 rispetto alla dedotta trasformazione sociale. Per tali ragioni deve mantenersi nella presente pronuncia la forma sociale nota all'atto ELl'instaurazione EL giudizio, fatti salvi gli effetti ELla sentenza sull'eventuale forma sociale all'esito ELla trasformazione.
II. Sull'ammissibilità in rito ELl'appello: questioni pregiudiziali e preliminari.
Principiando dalle eccezioni preliminari svolte da parte appellata, deve trovare conferma l'ordinanza EL
18.9.2024 e le considerazioni in essa svolte in ordine (I) all'effetto sanante ELla nullità ELla citazione per intervenuta costituzione di parte appellata abbia sanato il vizio ELla citazione;
(II) alla sussistenza de requisiti di forma previsti ex art. 342 c.p.c.; quanto a tale ultimo profilo, infatti, non può ritenersi carente nell'atto introduttivo attoreo l'indicazione dei capi ELla sentenza impugnati, o l'indicazione ELle presunte violazioni denunciate ai fini ELla decisione impugnata.
Deve dunque rigettarsi la richiesta di declaratoria di nullità ELl'atto di appello ai sensi ELl'art. 164 c.p.c. e, comunque, la pronuncia ELla sua inammissibilità per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Egualmente, non si può ritenere l'appello inammissibile poiché asseritamente privo di ragionevole probabilità di successo, trattandosi di valutazioni che, non apparendo ictu oculi fondate, richiedono una ELibazione al momento ELla sentenza.
Tuttavia la mancata specifica articolazione in motivi di appello determina che alcuni profili, in carenza di espressa indicazione negli atti introduttivi ELle parti, non possano essere oggetto di ELibazione in sede di impugnazione nel presente giudizio, quale conseguenza ELl'intervenuto giudicato sul punto.
E' nel merito dunque che devesi verificare la fondatezza ELla tesi di parte appellante o la tenuta ELla tesi difensiva di parte opposta.
III. Sulla tardività e novità ELle conclusioni svolte con la nota EL 2.8.2024 ELl'appellante. Delle conseguenze relative alla domanda svolta in via subordinata.
Prima di passarsi a tali valutazioni, va premessa la tardività ELle conclusioni depositata da Parte_1 il 2.8.2024, essendo intervenute oltre il termine (a ritroso) di 60 giorni prima ELl'udienza di trattenimento in decisione, fissata per il 16.10.2024 (e dunque da individuarsi nel 17.07.2024). In conseguenza devono tenersi in considerazioni le conclusioni rese nell'atto introduttivo.
A prescindere da tale rilievo, le conclusioni per come formulate nel termine ex art. 189 n.1 cpc presentano elementi di parziale novità, come tali inammissibili. Dal confronto tra l'atto introduttivo e la nota ex art. 189 co.I cpc, emerge che nell'atto di citazione in appello le richieste di vertevano (I) in via Parte_1 principale sulla la revoca e/o annullamento e/o declaratoria di illegittimità e contrarietà alla legge EL decreto ingiuntivo n. 885/2021 per essere lo stesso infondato ingiusto illegittimo, nonché carente dei requisiti di cui
4 all'art. 633 cpc;
(II) in via riconvenzionale sull'accertamento e la declaratoria EL presunto grave inadempimento di alle obbligazioni assunte con la stipula EL contratto n. 3/2019 sottoscritto CP_1 dalle parti il 1.3.2019 e la condanna ELl'Appellata alla rifusione EL danno la cui quantificazione era rimessa all'equo apprezzamento EL Tribunale.
In sede di precisazione ELle conclusioni, invece, viene richiesta (I) in principalità la revoca e/o l'annullamento e/o la declaratoria di illegittimità e contrarierà alla legge ELla sentenza (non EL decreto ingiuntivo) resa dal
Giudice di Pace di Como n. 103/2023, con conseguente revoca e/o annullamento EL decreto ingiuntivo n.
885/2021, e la condanna ELl'Appellata alla integrale restituzione di quanto versato in ottemperanza ELla sentenza di primo grado;
(II) ed in via riconvenzionale la declaratoria di risoluzione EL contratto n. 3/2019 per grave inadempimento per non aver S&R “correttamente adempiuto l'obbligazione di responsabile esterno EL servizio di protezione e prevenzione e di gestione ELle risorse umane con il conseguente risarcimento dei danni patiti dall'attrice da determinarsi in via equitativa”.
Ebbene, la domanda svolta in via principale non deve essere considerata nuova, pur essendo evidente la differenza di oggetto di cui si chiede la revoca e/o l'annullamento e/o la ELatoria di illegittimità. Nondimeno
l'interpretazione EL contenuto complessivo ELl'atto di appello consente di evincere univocamente la circostanza che l'appello fosse interposto in via mediata nei confronti ELla sentenza, e per l'effetto volto alla caducazione EL decreto ingiuntivo.
Non egualmente l'interpretazione orientata e complessiva ELl'atto può spingersi, invece, in ordine alla domanda svolta in via subordinata, a rinconciliare le due diverse conclusioni.
In sede di atto introduttivo infatti l'appellante richiede l'accertamento ELl'inadempimento e la condanna al risarcimento EL danno, dunque una domanda diversa rispetto a quella svolta in primo grado, cristallizzata nelle conclusioni di cui al foglio di p.c. riportato anche nella sentenza impugnata (a pag.2), ove veniva domandata la declaratoria di risoluzione per grave inadempimento e condanna al risarcimento EL danno.
Se dunque deve rilevarsi che le conclusioni di cui alla nota EL 2.8.2024 coincidono con quelle rese in primo grado, nondimeno l'appello –su cui parte opposta, va osservato, si è dovuta misurare- ha avuto ad oggetto in via riconvenzionale una diversa domanda, rispetto cui la richiesta di risoluzione risulta pretermessa (si noti, a controprova, che il termine “risoluzione” nell'atto di appello non è menzionata, se non esclusivamente nella parte concernente gli allegati -4 volte- ed in quella relativa allo svolgimento processuale EL giudizio di primo grado -2 volte).
Ben potendo la domanda di risarcimento EL danno seguire ad un rimedio alternativo diverso dalla risoluzione, deve concludersi per l'inammissibilità ELla domanda svolta in via subordinata.
E' da rilevare, infine, che rispetto al rilievo di parziale inammissibilità –per tardività e novità- ELle domande svolto da parte appellata nella prima difesa utile successiva, ovvero con comparsa conclusionale, parte appellata nulla ha replicato, non avendo depositato le memorie di replica.
IV. Sulla fondatezza o meno nel merito ELl'appello.
IV.a – sulla ricostruzione dei motivi di doglianza.
Delimitato l'ambito di esame, pertanto, alla domanda principale svolta da si rileva quanto Parte_1 segue.
5 Il motivo di doglianza nel merito formulato da va rinvenuto, sostanzialmente, nell'asserita Parte_1 carenza da parte di di un titolo negoziale sotteso e sinallagmaticamente collegato con la fattura CP_1 azionata in sede monitoria, n. 9/2020.
Le prestazioni indicate in tale fattura, infatti, secondo la tesi di parte appellante, non sarebbero riconducibili né al contratto di cui all'offerta EL 11.01.2016, poiché sostituita con il contratto di cui al n. 03/2019 (e comunque non richiamato dalla stessa S&R in sede monitoria), né a quest'ultimo, sottoscritto dalle parti il 14.01.2019, in quanto disciplinerebbe i “rapporti di dare-avere tra le parti contraenti in modo completamente differente rispetto a quanto preteso nel titolo azionato” (vds. pag. 5 citazione in appello).
Secondo parte appellata, invece, il credito portato dalla fattura n. 9/2020 concerne attività afferenti al contratto EL 14.01.2019, senza che rilevi in senso contrario la circostanza che il pagamento EL corrispettivo riconosciuto a fosse stato pattuito dalle società EL gruppo in forma rateale, mentre Controparte_1 Pt_1 con la fattura sia stata richiesta parte EL corrispettivo, con modalità differente, a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta.
contesta inoltre l'assenza di prova documentale, da parte ELl'appellata, inerente le Parte_1 prestazioni oggetto ELla fattura azionata, ed afferma come, d'altra parte, il contenuto ELle prove costituende formatesi in istruttoria in primo grado deponga univocamente in proprio favore.
IV.b -Sui motivi ELla compiutezza ELla sentenza appellate e ELl'inconferenza ELle censure svolte in appello.
Osserva il Tribunale come le mail EL 8.2.2020, 27.03.2020, 29.03.2020, 30.03.2020, 31.03.2020, 02.04.2020,
24.04.2020 (di cui all'all.E di parte appellata) risultino effettivamente inviate dall'Ing. per parte CP_2 appellata, che dunque risulta aver svolto attività.
E, diversamente da quanto asserito dall'appellante, le attività risultano svolte per tutte le imprese EL Pt_3 irmatarie EL contratto, ovvero e ma anche
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_1
Risulta adeguatamente provato, d'altra parte, che le tre società menzionate facevano all'epoca parte, EL Con
e dunque tutte riconducibili alla famiglia Che l'attività ELla fosse svolta anche per Parte_3 Pt_1
risulta provato dalla circostanza che tra i destinatari ELle mail vi è, oltre agli altri fratelli Parte_1
legale rappresentante di . Pt_1 Persona_1 Parte_1
Nondimeno, non costituisce elemento indiziario contrario –e tale da portare a recedere a tali conclusioni- la circostanza che l'interlocutrice maggiore nello scambio di corrispondenza di cui all'allegato E, ovvero Parte_4 Per (cui è univocamente riconducibile la firma ”) scriva le prime mail da account di
[...] Controparte_4 risulta infatti evidente come a prescindere dall'account di provenienza, la conversazione tra e CP_2 [...]
attenga alla gestione complessiva ELle tre imprese EL gruppo, come peraltro già da intese Parte_4 contrattuali;
non si spiegherebbe, diversamente, il riferimento nella mail EL 31.3.2020 (vds pag.26 allegato E) da parte di ai “ ” ed alla loro gestione tra cassa integrazione e rientro a lavoro. CP_2 Parte_5
Peraltro, e quale controprova, si rileva come diverse volte (31.3.2020, 2.4.2020, 11.4.2020), la medesima Per
“ ” scriva a con il diverso account, inclusivo ELl'intero gruppo, di “ . CP_2 Email_5
Tornando al contenuto ELle mail, si osservi –ai fini ELla prova EL compimento ELla prestazione, per come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure- come la menzionata interlocutrice risponda alle mail ELl'Ing.
dando la complessiva impressione di individuare nel medesimo, e dunque in S&R, una figura centrale CP_2 per l'impresa in quel periodo, ad esempio ricordandogli i profili più urgenti meritevoli di essere affrontati (mail EL 24.6.2020), valutando assieme le dinamiche di inquadramento di alcuni lavorati (mail EL 31.3.2020),
6 confrontandosi sul tenore ELle comunicazioni da dare ai lavoratori in relazione alal proroga EL periodo di sospensione ELle attività produttive in periodo Covid (mail EL 2.4.2020).
Ebbene, l'oggetto di tali prestazioni non è stato da contestato in sede di opposizione, ma solo Parte_1 tardivamente, in questa sede, ove dunque si appalesa la tardività per la novità EL profilo contestato. E dunque l'inammissibilità ELl'appello.
In sede di opposizione erano state oggetto di contestazione le diverse, lì specificate, omissioni in materia di comparizione alle riunioni periodiche, predisposizione EL DVR, effettuazione ELla formazione EL personale, predisposizione EL c.d. audit SMETA, facilitazione ELl'accesso ai corsi di formazione EL personale di Pt_6
; ma, a prescindere dall'avvenuta soddisfazione o meno ELl'onere ELla prova sul punto da parte
[...] ELl'impresa cliente, oggi appellante, deve richiamarsi la causale ELla fattura n.9/2020, ovvero “gestione cassa integrazione /Covid 19/ protocolli e verbali con organizzazioni sindacali”, id est attività diverse da quelle oggetto di contestazione da parte appellante.
Per tali ragioni non sussistono dunque argomenti validi per ritenere, come sostenuto invece da
[...]
che in sede di opposizione l'istruttoria orale svolta sia stata funzionale ad escludere la prova EL Parte_1 credito azionato con la fattura, essendo invece stata semmai utile, diversamente, a negare il riconoscimento di corrispettivo in relazione ad alcune ELle attività svolte da per , profili CP_1 Parte_7 oggetto ELla riconvenzionale dichiarata inammissibile.
In ogni caso, quanto all'inadempimento da parte di con riferimento alle risorse umane, o Controparte_1 all'incarico di PP (Responsabile EL Servizio di Prevenzione e Protezione), o in ordine alla formazione EL personale, deve ritenersi che l'inadempimento invocato da controparte, ove anche eventualmente provato, non giustifichi per ciò solo il mancato riconoscimento degli importi fatturati nella fattura oggetto di causa, trattandosi, in relazione a quest'ultima, di voci per le quali l'appellata ha svolto le proprie prestazioni, mentre quelle menzionate dall'appellante non risultano rientranti nella causale indicata in fattura.
Egualmente, altre prestazioni non compaiono in capo a S&R poiché, nel rispetto EL dettato normativo, spettano al datore di lavoro: è il caso ELla predisposizione EL documento di valutazione dei rischi (DVR), ELl'individuazione dei compiti EL R.S.P.P. ELl'individuazione dei fattori di rischio ed elaborazione di misure preventive, procedure di sicurezza e sistemi di controllo, ELla fornitura dei dispositivi di protezione dei lavoratori, ELla nomina EL medico per la sorveglianza dei lavatori, e ELla designazione dei lavoratori incaricati ELl'attuazione ELle misure di prevenzione. Con Altre ancora non risultano rientranti nell'oggetto ELl'attività demandata a stabilita contrattualmente
(contratto 3/2019), è il caso, fra le carenze lamentate dall'appellante, ELla richiesta degli attestati di formazione per gli anni 2013-2019, e ELla rilevazione sul rumore.
In sintesi, le difese ELl'appellata fondano (I) sull'eccezione di assenza di inadempimento per non imputabilità a sé di alcune ELle prestazioni, poiché spettanti a controparte nella qualità di datore di lavoro, o poiché non rientranti nel contratto n. 3/2019, e (II) su quella di avvenuto adempimento ELle prestazioni richieste contrattualmente.
Entrambe le eccezioni, insuperate, risultano fondate;
la sentenza impugnata non merita pertanto di essere censurata e riformata.
7 D'altronde, quali ulteriori elementi indiziari nel senso ELla debenza ELl'importo di cui alla fattura, depongono
(I) la circostanza che la fattura ingiunta non fosse stata, prima ELl'ingiunzione, mai oggetto di contestazione, nonostante –come osservato in sentenza- fosse trascorso un anno tra l'emissione ELla fattura e l'ingiunzione,
(II) ed anzi la fattura era stata contabilizzata dall'opponente, (III) la mancata contestazione (sempre prima EL giudizio) ELle attività di cui al contratto, (IV) ed anzi il riconoscimento da parte dei (e precipuamente, per Pt_1
, anche di –in copia conoscenza nella mail EL 1.7.2020 sub doc.D-) ELl'attività Parte_1 Persona_1 svolta dall'Ing. proprio in riferimento all'attività oggetto ELla fattura oggetto di ingiunzione e CP_2 opposizione: esplicito è infatti il riferimento all'ausilio nella gestione aziendale durante l'emergenza da Covid
19, profilo indicato in causale sub doc.B2).
Con Ad ogni buon conto, i rilievi svolti da davanti al Giudice di prime cure –a pagg.
8-10 ELla comparsa di costituzione- in relazione all'irrilevanza dei docc. da 2 a 17 di controparte, risultano insuperati, financo in appello.
La sentenza appellata non risulta meritevole di censura nemmeno laddove richiama la prevalente valenza probatoria ELla documentazione agli atti rispetto alla prova orale escussa: risulta all'uopo sufficiente dare atto EL mero refuso in cui è incorso il giudicante (a pag.9) nell'indicare la documentazione sub. 26 e 27, quale di parte opposta, laddove invece di parte opponente;
documenti che peraltro, di provenienza incontestata, dunque dal , appaiono smentire la ricostruzione dallo stesso resa in sede testimoniale. Persona_3
Egualmente, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, risulta motivata la ragione per la quale il giudice abbia ritenuto inattendibile il teste (come anche , seppur non specificato in Parte_4 Persona_1 sentenza), stante il chiaro legame di parentela e lavorativo con parte appellante.
EL resto, nel proprio appello non prende posizione in ordine alle ragioni per le quali le Parte_1 dichiarazioni di dovrebbero prevalere rispetto a quelle di (e, si aggiunga Parte_4 Persona_4 rispetto alle valutazioni EL GdP, alle affermazioni ELla stessa all'incontro tenutosi il 14.9.2020 sub Pt_1 doc.31), e quelle di su quelle documentali, essendosi limitata a rappresentare come Parte_8 apodittiche, invero immotivatamente, le valutazioni EL Giudice;
né specifica perché le dichiarazioni di debbano superare le mail dallo stesso inviate sub doc.26-27 senza risultare contraddittorie. Per_3
Tantomeno, infine, chiarisce per quali motivi alla registrazione sub doc.31 EL 14 settembre 2020 –e dunque da collocarsi in un momento successivo alla collaborazione proficua tra le parti, interrotta dalla comunicazione ELla famiglia EL 29.6.2020 (come desumibile dalla mail EL 1.7.2020 sub.D)- dovrebbe darsi Pt_1 un'interpretazione difforme rispetto a quella fornita a pag.11 ELle note conclusive di S&R in primo grado
(doc.4.3), articolata con compiuti richiami ai vari passaggi EL colloquio registrato, da cui sembrerebbe essere l'attività di formazione stata compiuta ma non contestualmente “attestata” con la vidimazione e la firma dei registri.
IV.c – Sull'intervenuto giudicato in ordine al quantum.
In ordine all'inammissibilità ELla domanda riconvenzionale già si è detto (§ III). In ogni caso, con rilievo assorbente, si rileva come –quand'anche si fosse ritenuta ammissibile la domanda e fondata nell'an- qualsivoglia accertamento nel quantum sarebbe stato comunque precluso dal passaggio in giudicato
(circostanza pertinentemente rilevata da ), per mancata impugnazione EL relativo capo ELla CP_1 sentenza appellata, nella parte in cui ha accertato la carenza di prova in ordine alla quantificazione EL danno
8 asseritamente patito da in ragione EL presunto inadempimento di alle Parte_1 CP_1 proprie obbligazioni.
Afferma infatti il giudice di prime cure a pag.9 ELla sentenza, rigo IV dal basso, […] “non senza sottacere come non sia stata raggiunta la benchè minima prova in ordine alla quantificazione ELl'asserito (ma non provato) danno.”.
Il motivo, oggetto di specifica contestazione da parte di nell'atto introduttivo EL presente CP_1 giudizio (vds. pag.7), non è stato ritenuto meritevole di repliche da parte appellante, che nella prima difesa successiva (udienza EL 13/09/2023, ed in ogni caso in sede di comparsa conclusionale) nulla ha rappresentato sul punto a propria difesa.
Per tali ragioni risulta irrilevante l'esame nel merito ELle condotte compiute (secondo S&R) o omesse (secondo
) che avrebbero caratterizzato l'incarico di “responsabile esterno EL servizio di protezione e Parte_1 prevenzione e di gestione ELle risorse umane” nei modi e nei termini previsti dalla natura EL contratto.
In ogni caso, e peraltro, tale esame risulta irrilevante anche sotto diversa declinazione: pure astrattamente Con ipotizzando che non abbia svolto tali ultime attività indicate, l'oggetto ELla ELibazione EL giudice deve mantenersi nell'ambito EL perimetro EL titolo azionato, ovvero il credito portato dalla fattura n. 9/2020 ELl'importo di € 1.220,00 (1.000+IVA), significativamente inferiore al corrispettivo dovuto di € 21.600,00 al netto di IVA, per come stabilito contrattualmente (art. 2); pertanto, tenuto conto ELl'affermazione di parte appellata –da considerarsi pacifica poiché non contestata da controparte- di mancata percezione di alcun Con Con importo da parte di per le attività svolte, a meno di non ritenere l'inadempimento di superiore alla differenza tra i due importi suindicati, non troverebbe giustificazione il mancato pagamento ELla fattura, alla luce (lo si rimarca) ELl'oggetto ELla stessa (causale: “gestione cassa integrazione /Covid 19/ protocolli e verbali con organizzazioni sindacali”), inequivocabilmente diverso dalle aree (risorse umane, incarico di PP, formazione EL personale) su cui si concentrano le doglianze di inadempimento di parte appellante.
IV.d – conclusioni.
Da quanto precede discendono le determinazioni compiute in ordine alla non necessità di attività istruttoria nel presente grado di giudizio –richiesta peraltro, “all'occorrenza” (pag.18 comparsa costituzionale) dalla sola appellata e non anche dall'appellante-, ed alla superfluità ELl'esame nel merito EL complessivo compendio probatorio (rispetto cui, invero, non risulta EL tutto convincente l'analisi EL giudice di prime cure, ad esempio con riferimento ai fantomatici doc. 26-27 di parte opposta e all'interpretazione ELla prova testimoniale).
Le conclusioni rese determinano la conferma ELla sentenza appellata e dunque, a cascata EL decreto ingiuntivo n. 885/2021, emesso in data 24.05.2021 dal Giudice di Pace di Como ad esito EL proc.R.G.
1195/2021 e reso provvisoriamente esecutivo in sede di opposizione.
Parte appellata non ha riproposto la domanda ex art. 96 cpc, respinta in primo grado, e dunque tale profilo non deve essere oggetto di ELibazione nel presente grado.
V. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto, alla luce EL citato principio, (I) quanto al primo grado, trovano conferma le statuizioni EL Giudice di Pace, dunque con condanna di ivi Parte_1 opponente, al pagamento di € 1.265,00 oltre accessori di legge;
(II) quanto al presente grado, trovano
9 riconoscimento in capo all'appellante, con condanna di quest'ultima, tenuto conto ELlo scaglione di riferimento (tra € 1.100 ed € 5.200), ai medi per quanto concerne le prime due fasi e quella decisionale, ed ai minimi per la fase di trattazione (non essendo stata svolta istruttoria), e dunque per complessivi € 2.100,00.
Sussistono, infine, i presupposti, in ragione EL rigetto EL gravame, per l'affermazione ELl'obbligo ELl'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi ELl'art. 13, comma 1 quater, EL d.P.R, 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona EL dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: CP_1
Respinge l'appello proposto da e per l'effetto: Parte_1
conferma la sentenza R.G. n. 103/2023 EL Giudice di Pace di Como, a sua volta confermativa EL decreto ingiuntivo n. 885/2021, immediatamente esecutivo.
Condanna l'appellante in persona EL l.r.p.t, alla rifusione ELle spese e Parte_1 competenze EL presente giudizio di appello in favore di (o società in cui si sia Controparte_1 successivamente trasformata), in persona EL l.r.p.t., che si liquidano, limitatamente al presente grado, in € 2.100,00 (duemilacento/00) oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Conferma le statuizione rese in punto spese con la pronuncia di primo grado.
Dà atto ELla sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ELl'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi ELl'art. 13, comma 1 quater, EL D.P.R, 30 maggio
2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 12 febbraio 2025 Il Giudice dott. Giorgio Previte
10
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona EL giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 738 EL Ruolo Generale Affari Contenziosi ELl'anno 2023, vertente
TRA
CF/PI in persona ELl'amministratore, con sede in via per Brenna snc - Parte_1 P.IVA_1 cap 22040- ER (CO), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Stefano Sartorato pec C.F._1
e Giuseppe Occhionero pec Email_1 C.F._2 EL Foro di Brescia presso lo studio dei quali in ES EL RD (BS) Email_2 via Marconi 133 è elettivamente domiciliata.
-appellante-
E
P.I./C.F. , in persona EL legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1 P.IVA_2
Via Santa Caterina da Siena, 38/G – AN OM (CO), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Barbara
Masserelli (C.F. e Carla Dehò (C.F. ) (fax 039/2329860 – pec: C.F._3 C.F._4
, ed elettivamente domiciliata Email_3 Email_4 presso lo studio ELle Stesse, sito in Viale Libertà, 11 – 20900 Monza (MB).
-appellata-
E
Oggetto: appello in materia contrattuale (prestazione professionale)
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare EL 16 ottobre 2024 la causa veniva trattenuta in decisione, sulle seguenti conclusioni:
per parte appellante (come indicate nell'atto di citazione in appello, essendo le note EL Parte_1
2.8.2024 tardive):
“Voglia il Tribunale di Como, per tutto quanto in narrativa ed in accoglimento ELla presente impugnazione, in totale riforma ELla sentenza impugnata.
1 Nel merito, in via principale: revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittimo e contra legem il decreto ingiuntivo n. 885/2021 emesso dal Giudice di Pace di Como in data 24/05/2021 e depositato il 26/05/2021 perché infondato ingiusto illegittimo nonché carente dei requisiti di cui all'art. 633 cpc.
In via riconvenzionale: accertare e dichiarare per tutte le ragioni ELl'appello proposto il grave inadempimento di alle obbligazioni da questa assunte con la stipula EL contratto n. Controparte_1
3/2019 sottoscritto dalle parti il 1.3.2019 (prestazioni riportate anche nella fattura n. 09/2020 EL 1/07/2020 non avendo la contraente correttamente adempiuto all'incarico di “responsabile esterno EL servizio di protezione e prevenzione e di gestione ELle risorse umane” nei modi e nei termini previsti dalla natura EL contratto caratterizzato dal rilievo prevalente ELla persona EL professionista e dalla sua insostituibilità e che presuppone la diligenza qualificata EL buon professionista;
conseguentemente condannare l'appellata alla rifusione EL danno la cui quantificazione è rimessa all'equo apprezzamento EL Tribunale.
In ogni caso con la condanna ELl'appellata al pagamento ELle spese dei due gradi di giudizio oltre al rimborso forfettario EL 15% ed accessori come per legge;
”.
per parte appellata Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria e contrariis reiectis, così decidere, per le ragioni di cui sopra: In via preliminare e nel rito
Accertare e dichiarare che l'atto di appello avversario proposto nei confronti ELla sentenza n.
103/2023, emessa dal Giudice di Pace di Como, in persona ELla Dott.ssa Capotosto il 14.02.2023 e pubblicata in pari data, per ottenerne la riforma è nullo per mancanza ELl'avvertimento di cui all'art. 163 n. 7 c.p.c. e, per l'effetto di ciò, rigettare l'atto di appello avversario, con conferma ELla sentenza n. 103/2023.
Accertare e dichiarare che l'atto di appello avversario proposto nei confronti ELla sentenza n.
103/2023, emessa dal Giudice di Pace di Como, in persona ELla Dott.ssa Capotosto il 14.02.2023 e pubblicata in pari data, per ottenerne la riforma è inammissibile per difetto dei requisiti di forma ex art. 342
c.p.c. e/o per carenza ELla ragionevole probabilità di accoglimento e, per l'effetto di ciò, rigettare l'atto di appello avversario, con conferma ELla sentenza n. 103/2023. In via subordinata, nel merito
Rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi esposti nel presente atto e conseguentemente conferma integrale ELla sentenza n. 103/2023 EL 14.02.2023, pubblicata in pari data EL Giudice di Pace di Como.
In via istruttoria Si insiste, occorrendo, per l'ammissione dei mezzi di prova già formulati nel giudizio di primo grado e non ammessi, istanze istruttorie proposte nel foglio di precisazione ELle conclusioni depositato il 19.12.2022, da intendersi qui integralmente trascritte;
si reitera anche la richiesta di escussione ELl'Ing. su Controparte_2 tutti i capitoli di prova non ammessi e/o comunque sui quali non è stato escusso, anche a prova contraria. In ogni caso Con vittoria di spese legali di entrambi i gradi di giudizio”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Sullo svolgimento EL giudizio e sulla corretta instaurazione EL contraddittorio.
Con atto di citazione in appello ritualmente notificato ed iscritto a ruolo il 27.03.2023, Parte_1 evocava in giudizio per ottenere la riforma ELla sentenza n. 103/2023 depositata il Controparte_1
14.02.2023, con cui il Giudice di Pace di Como, ad esito EL giudizio R.G. n. RG. 2318/2021 di opposizione a decreto ingiuntivo (avanzata dallo stesso appellante), aveva rigettato la domanda ELla stessa, volta ad
2 ottenere la revoca EL decreto ingiuntivo n. 885/2021 (rgn. 1195/2021), ed aveva pertanto confermato il decreto ingiuntivo con cui era stata l'appellante condannata al pagamento in favore ELl'appellata ELl'importo di € 1.220,00, oltre agli interessi moratori dalla scadenza ELla fattura n. 9/2020 al saldo effettivo ed oltre alle spese EL monitorio.
Il Giudice di prime cure con la sentenza impugnata aveva inoltre respinto la domanda riconvenzionale formulata dall'opponente di declaratoria ELla risoluzione EL contratto sottoscritto dalle parti in data
01.03.2019 per grave inadempimento di in quanto ritenuta destituita di fondamento in Controparte_1 fatto e in diritto;
ed aveva altresì rigettato la domanda di parte opposta di condanna di controparte per lite temeraria ex art. 96 cpc, per carenza dei presupposti;
con condanna di al pagamento ELle Parte_2 spese di lite.
interponeva appello al fine di ottenere: Parte_1
- “Nel merito, in via principale: revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittimo e contra legem il decreto ingiuntivo n. 885/2021 emesso dal Giudice di Pace di Como in data 24/05/2021 e depositato il
26/05/2021 perché infondato ingiusto illegittimo, nonché carente dei requisiti di cui all'art. 633 cpc.
- In via riconvenzionale: accertare e dichiarare per tutte le ragioni ELl'appello proposto il grave inadempimento di alle obbligazioni da questa assunte con la stipula EL contratto n. Controparte_1
3/2019 sottoscritto dalle parti il 1.3.2019 (prestazioni riportate anche nella fattura n. 09/2020 EL
1/07/2020 non avendo la contraente correttamente adempiuto all'incarico di “responsabile esterno EL servizio di protezione e prevenzione e di gestione ELle risorse umane” nei modi e nei termini previsti dalla natura EL contratto caratterizzato dal rilievo prevalente ELla persona EL professionista e dalla sua insostituibilità e che presuppone la diligenza qualificata EL buon professionista;
conseguentemente condannare l'appellata alla rifusione EL danno la cui quantificazione è rimessa all'equo apprezzamento EL Tribunale.
- In ogni caso con la condanna ELl'appellata al pagamento ELle spese dei due gradi di giudizio oltre al rimborso forfettario EL 15% ed accessori come per legge;
”.
Tempestivamente si costituiva il 18.7.2023 chiedendo preliminarmente pronunciarsi Controparte_1
l'inammissibilità ELlo stesso per assenza dei requisiti di forma ex art. 342 c.p.c. e mancanza degli avvertimenti di legge ex art. 163 c.p.c., nonché per manifesta inammissibilità ex art. 342 c.p.c., nonché per totale pretermessa indicazione dei motivi di appello. Ed insistendo nel merito per l'infondatezza ELla domanda con conferma EL decreto ingiuntivo, già confermato in sede di opposizione ed ivi divenuto provvisoriamente esecutivo.
Il sottoscritto Giudice, a seguito ELla prima udienza tenutasi il 13.9.2023, con ordinanza EL 18.9.2023, riscontrata ad un primo esame l'assenza dei presupposti per l'invocata da controparte declaratoria di inammissibilità o manifesta infondatezza, e ritenute sanate dalla costituzione ELl'appellata le eventuali carenze concernenti l'atto di appello e la vocatio in ius, fissava per la rimessione ELla causa in decisione l'udienza EL 16.10.2024, con termini antergati nel rispetto ELla disciplina introdotta a seguito ELla riforma cd.
Cartabia; nel rispetto dei quali entrambe le parti depositavano foglio di precisazione ELle conclusioni nonché le comparse conclusionali e solo l'appellata depositava anche le memorie di replica e le note Controparte_1 di trattazione scritta.
3 Il Giudice tratteneva la causa in decisione sulle conclusioni svolte, e senza il compimento di attività istruttoria, non richiesta dall'appellante (e richiesta dall'appellata, per mero scrupolo, “in relazione ai mezzi di prova già formulati nel giudizio di primo grado e non ammessi”).
Sussiste la competenza EL Tribunale di Como, quale giudice ELl'appello avverso la sentenza resa dal Giudice di
Pace EL medesimo circondario. Tempestivo risulta l'appello e ritualmente instaurato il contraddittorio.
Nelle note conclusive parte appellata si qualifica quale “ già Controparte_3
senza tuttavia fornire nessuna allegazione (quale ad esempio una visura camerale) Controparte_1 rispetto alla dedotta trasformazione sociale. Per tali ragioni deve mantenersi nella presente pronuncia la forma sociale nota all'atto ELl'instaurazione EL giudizio, fatti salvi gli effetti ELla sentenza sull'eventuale forma sociale all'esito ELla trasformazione.
II. Sull'ammissibilità in rito ELl'appello: questioni pregiudiziali e preliminari.
Principiando dalle eccezioni preliminari svolte da parte appellata, deve trovare conferma l'ordinanza EL
18.9.2024 e le considerazioni in essa svolte in ordine (I) all'effetto sanante ELla nullità ELla citazione per intervenuta costituzione di parte appellata abbia sanato il vizio ELla citazione;
(II) alla sussistenza de requisiti di forma previsti ex art. 342 c.p.c.; quanto a tale ultimo profilo, infatti, non può ritenersi carente nell'atto introduttivo attoreo l'indicazione dei capi ELla sentenza impugnati, o l'indicazione ELle presunte violazioni denunciate ai fini ELla decisione impugnata.
Deve dunque rigettarsi la richiesta di declaratoria di nullità ELl'atto di appello ai sensi ELl'art. 164 c.p.c. e, comunque, la pronuncia ELla sua inammissibilità per mancanza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c.
Egualmente, non si può ritenere l'appello inammissibile poiché asseritamente privo di ragionevole probabilità di successo, trattandosi di valutazioni che, non apparendo ictu oculi fondate, richiedono una ELibazione al momento ELla sentenza.
Tuttavia la mancata specifica articolazione in motivi di appello determina che alcuni profili, in carenza di espressa indicazione negli atti introduttivi ELle parti, non possano essere oggetto di ELibazione in sede di impugnazione nel presente giudizio, quale conseguenza ELl'intervenuto giudicato sul punto.
E' nel merito dunque che devesi verificare la fondatezza ELla tesi di parte appellante o la tenuta ELla tesi difensiva di parte opposta.
III. Sulla tardività e novità ELle conclusioni svolte con la nota EL 2.8.2024 ELl'appellante. Delle conseguenze relative alla domanda svolta in via subordinata.
Prima di passarsi a tali valutazioni, va premessa la tardività ELle conclusioni depositata da Parte_1 il 2.8.2024, essendo intervenute oltre il termine (a ritroso) di 60 giorni prima ELl'udienza di trattenimento in decisione, fissata per il 16.10.2024 (e dunque da individuarsi nel 17.07.2024). In conseguenza devono tenersi in considerazioni le conclusioni rese nell'atto introduttivo.
A prescindere da tale rilievo, le conclusioni per come formulate nel termine ex art. 189 n.1 cpc presentano elementi di parziale novità, come tali inammissibili. Dal confronto tra l'atto introduttivo e la nota ex art. 189 co.I cpc, emerge che nell'atto di citazione in appello le richieste di vertevano (I) in via Parte_1 principale sulla la revoca e/o annullamento e/o declaratoria di illegittimità e contrarietà alla legge EL decreto ingiuntivo n. 885/2021 per essere lo stesso infondato ingiusto illegittimo, nonché carente dei requisiti di cui
4 all'art. 633 cpc;
(II) in via riconvenzionale sull'accertamento e la declaratoria EL presunto grave inadempimento di alle obbligazioni assunte con la stipula EL contratto n. 3/2019 sottoscritto CP_1 dalle parti il 1.3.2019 e la condanna ELl'Appellata alla rifusione EL danno la cui quantificazione era rimessa all'equo apprezzamento EL Tribunale.
In sede di precisazione ELle conclusioni, invece, viene richiesta (I) in principalità la revoca e/o l'annullamento e/o la declaratoria di illegittimità e contrarierà alla legge ELla sentenza (non EL decreto ingiuntivo) resa dal
Giudice di Pace di Como n. 103/2023, con conseguente revoca e/o annullamento EL decreto ingiuntivo n.
885/2021, e la condanna ELl'Appellata alla integrale restituzione di quanto versato in ottemperanza ELla sentenza di primo grado;
(II) ed in via riconvenzionale la declaratoria di risoluzione EL contratto n. 3/2019 per grave inadempimento per non aver S&R “correttamente adempiuto l'obbligazione di responsabile esterno EL servizio di protezione e prevenzione e di gestione ELle risorse umane con il conseguente risarcimento dei danni patiti dall'attrice da determinarsi in via equitativa”.
Ebbene, la domanda svolta in via principale non deve essere considerata nuova, pur essendo evidente la differenza di oggetto di cui si chiede la revoca e/o l'annullamento e/o la ELatoria di illegittimità. Nondimeno
l'interpretazione EL contenuto complessivo ELl'atto di appello consente di evincere univocamente la circostanza che l'appello fosse interposto in via mediata nei confronti ELla sentenza, e per l'effetto volto alla caducazione EL decreto ingiuntivo.
Non egualmente l'interpretazione orientata e complessiva ELl'atto può spingersi, invece, in ordine alla domanda svolta in via subordinata, a rinconciliare le due diverse conclusioni.
In sede di atto introduttivo infatti l'appellante richiede l'accertamento ELl'inadempimento e la condanna al risarcimento EL danno, dunque una domanda diversa rispetto a quella svolta in primo grado, cristallizzata nelle conclusioni di cui al foglio di p.c. riportato anche nella sentenza impugnata (a pag.2), ove veniva domandata la declaratoria di risoluzione per grave inadempimento e condanna al risarcimento EL danno.
Se dunque deve rilevarsi che le conclusioni di cui alla nota EL 2.8.2024 coincidono con quelle rese in primo grado, nondimeno l'appello –su cui parte opposta, va osservato, si è dovuta misurare- ha avuto ad oggetto in via riconvenzionale una diversa domanda, rispetto cui la richiesta di risoluzione risulta pretermessa (si noti, a controprova, che il termine “risoluzione” nell'atto di appello non è menzionata, se non esclusivamente nella parte concernente gli allegati -4 volte- ed in quella relativa allo svolgimento processuale EL giudizio di primo grado -2 volte).
Ben potendo la domanda di risarcimento EL danno seguire ad un rimedio alternativo diverso dalla risoluzione, deve concludersi per l'inammissibilità ELla domanda svolta in via subordinata.
E' da rilevare, infine, che rispetto al rilievo di parziale inammissibilità –per tardività e novità- ELle domande svolto da parte appellata nella prima difesa utile successiva, ovvero con comparsa conclusionale, parte appellata nulla ha replicato, non avendo depositato le memorie di replica.
IV. Sulla fondatezza o meno nel merito ELl'appello.
IV.a – sulla ricostruzione dei motivi di doglianza.
Delimitato l'ambito di esame, pertanto, alla domanda principale svolta da si rileva quanto Parte_1 segue.
5 Il motivo di doglianza nel merito formulato da va rinvenuto, sostanzialmente, nell'asserita Parte_1 carenza da parte di di un titolo negoziale sotteso e sinallagmaticamente collegato con la fattura CP_1 azionata in sede monitoria, n. 9/2020.
Le prestazioni indicate in tale fattura, infatti, secondo la tesi di parte appellante, non sarebbero riconducibili né al contratto di cui all'offerta EL 11.01.2016, poiché sostituita con il contratto di cui al n. 03/2019 (e comunque non richiamato dalla stessa S&R in sede monitoria), né a quest'ultimo, sottoscritto dalle parti il 14.01.2019, in quanto disciplinerebbe i “rapporti di dare-avere tra le parti contraenti in modo completamente differente rispetto a quanto preteso nel titolo azionato” (vds. pag. 5 citazione in appello).
Secondo parte appellata, invece, il credito portato dalla fattura n. 9/2020 concerne attività afferenti al contratto EL 14.01.2019, senza che rilevi in senso contrario la circostanza che il pagamento EL corrispettivo riconosciuto a fosse stato pattuito dalle società EL gruppo in forma rateale, mentre Controparte_1 Pt_1 con la fattura sia stata richiesta parte EL corrispettivo, con modalità differente, a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta.
contesta inoltre l'assenza di prova documentale, da parte ELl'appellata, inerente le Parte_1 prestazioni oggetto ELla fattura azionata, ed afferma come, d'altra parte, il contenuto ELle prove costituende formatesi in istruttoria in primo grado deponga univocamente in proprio favore.
IV.b -Sui motivi ELla compiutezza ELla sentenza appellate e ELl'inconferenza ELle censure svolte in appello.
Osserva il Tribunale come le mail EL 8.2.2020, 27.03.2020, 29.03.2020, 30.03.2020, 31.03.2020, 02.04.2020,
24.04.2020 (di cui all'all.E di parte appellata) risultino effettivamente inviate dall'Ing. per parte CP_2 appellata, che dunque risulta aver svolto attività.
E, diversamente da quanto asserito dall'appellante, le attività risultano svolte per tutte le imprese EL Pt_3 irmatarie EL contratto, ovvero e ma anche
[...] Controparte_4 Controparte_5 Parte_1
Risulta adeguatamente provato, d'altra parte, che le tre società menzionate facevano all'epoca parte, EL Con
e dunque tutte riconducibili alla famiglia Che l'attività ELla fosse svolta anche per Parte_3 Pt_1
risulta provato dalla circostanza che tra i destinatari ELle mail vi è, oltre agli altri fratelli Parte_1
legale rappresentante di . Pt_1 Persona_1 Parte_1
Nondimeno, non costituisce elemento indiziario contrario –e tale da portare a recedere a tali conclusioni- la circostanza che l'interlocutrice maggiore nello scambio di corrispondenza di cui all'allegato E, ovvero Parte_4 Per (cui è univocamente riconducibile la firma ”) scriva le prime mail da account di
[...] Controparte_4 risulta infatti evidente come a prescindere dall'account di provenienza, la conversazione tra e CP_2 [...]
attenga alla gestione complessiva ELle tre imprese EL gruppo, come peraltro già da intese Parte_4 contrattuali;
non si spiegherebbe, diversamente, il riferimento nella mail EL 31.3.2020 (vds pag.26 allegato E) da parte di ai “ ” ed alla loro gestione tra cassa integrazione e rientro a lavoro. CP_2 Parte_5
Peraltro, e quale controprova, si rileva come diverse volte (31.3.2020, 2.4.2020, 11.4.2020), la medesima Per
“ ” scriva a con il diverso account, inclusivo ELl'intero gruppo, di “ . CP_2 Email_5
Tornando al contenuto ELle mail, si osservi –ai fini ELla prova EL compimento ELla prestazione, per come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure- come la menzionata interlocutrice risponda alle mail ELl'Ing.
dando la complessiva impressione di individuare nel medesimo, e dunque in S&R, una figura centrale CP_2 per l'impresa in quel periodo, ad esempio ricordandogli i profili più urgenti meritevoli di essere affrontati (mail EL 24.6.2020), valutando assieme le dinamiche di inquadramento di alcuni lavorati (mail EL 31.3.2020),
6 confrontandosi sul tenore ELle comunicazioni da dare ai lavoratori in relazione alal proroga EL periodo di sospensione ELle attività produttive in periodo Covid (mail EL 2.4.2020).
Ebbene, l'oggetto di tali prestazioni non è stato da contestato in sede di opposizione, ma solo Parte_1 tardivamente, in questa sede, ove dunque si appalesa la tardività per la novità EL profilo contestato. E dunque l'inammissibilità ELl'appello.
In sede di opposizione erano state oggetto di contestazione le diverse, lì specificate, omissioni in materia di comparizione alle riunioni periodiche, predisposizione EL DVR, effettuazione ELla formazione EL personale, predisposizione EL c.d. audit SMETA, facilitazione ELl'accesso ai corsi di formazione EL personale di Pt_6
; ma, a prescindere dall'avvenuta soddisfazione o meno ELl'onere ELla prova sul punto da parte
[...] ELl'impresa cliente, oggi appellante, deve richiamarsi la causale ELla fattura n.9/2020, ovvero “gestione cassa integrazione /Covid 19/ protocolli e verbali con organizzazioni sindacali”, id est attività diverse da quelle oggetto di contestazione da parte appellante.
Per tali ragioni non sussistono dunque argomenti validi per ritenere, come sostenuto invece da
[...]
che in sede di opposizione l'istruttoria orale svolta sia stata funzionale ad escludere la prova EL Parte_1 credito azionato con la fattura, essendo invece stata semmai utile, diversamente, a negare il riconoscimento di corrispettivo in relazione ad alcune ELle attività svolte da per , profili CP_1 Parte_7 oggetto ELla riconvenzionale dichiarata inammissibile.
In ogni caso, quanto all'inadempimento da parte di con riferimento alle risorse umane, o Controparte_1 all'incarico di PP (Responsabile EL Servizio di Prevenzione e Protezione), o in ordine alla formazione EL personale, deve ritenersi che l'inadempimento invocato da controparte, ove anche eventualmente provato, non giustifichi per ciò solo il mancato riconoscimento degli importi fatturati nella fattura oggetto di causa, trattandosi, in relazione a quest'ultima, di voci per le quali l'appellata ha svolto le proprie prestazioni, mentre quelle menzionate dall'appellante non risultano rientranti nella causale indicata in fattura.
Egualmente, altre prestazioni non compaiono in capo a S&R poiché, nel rispetto EL dettato normativo, spettano al datore di lavoro: è il caso ELla predisposizione EL documento di valutazione dei rischi (DVR), ELl'individuazione dei compiti EL R.S.P.P. ELl'individuazione dei fattori di rischio ed elaborazione di misure preventive, procedure di sicurezza e sistemi di controllo, ELla fornitura dei dispositivi di protezione dei lavoratori, ELla nomina EL medico per la sorveglianza dei lavatori, e ELla designazione dei lavoratori incaricati ELl'attuazione ELle misure di prevenzione. Con Altre ancora non risultano rientranti nell'oggetto ELl'attività demandata a stabilita contrattualmente
(contratto 3/2019), è il caso, fra le carenze lamentate dall'appellante, ELla richiesta degli attestati di formazione per gli anni 2013-2019, e ELla rilevazione sul rumore.
In sintesi, le difese ELl'appellata fondano (I) sull'eccezione di assenza di inadempimento per non imputabilità a sé di alcune ELle prestazioni, poiché spettanti a controparte nella qualità di datore di lavoro, o poiché non rientranti nel contratto n. 3/2019, e (II) su quella di avvenuto adempimento ELle prestazioni richieste contrattualmente.
Entrambe le eccezioni, insuperate, risultano fondate;
la sentenza impugnata non merita pertanto di essere censurata e riformata.
7 D'altronde, quali ulteriori elementi indiziari nel senso ELla debenza ELl'importo di cui alla fattura, depongono
(I) la circostanza che la fattura ingiunta non fosse stata, prima ELl'ingiunzione, mai oggetto di contestazione, nonostante –come osservato in sentenza- fosse trascorso un anno tra l'emissione ELla fattura e l'ingiunzione,
(II) ed anzi la fattura era stata contabilizzata dall'opponente, (III) la mancata contestazione (sempre prima EL giudizio) ELle attività di cui al contratto, (IV) ed anzi il riconoscimento da parte dei (e precipuamente, per Pt_1
, anche di –in copia conoscenza nella mail EL 1.7.2020 sub doc.D-) ELl'attività Parte_1 Persona_1 svolta dall'Ing. proprio in riferimento all'attività oggetto ELla fattura oggetto di ingiunzione e CP_2 opposizione: esplicito è infatti il riferimento all'ausilio nella gestione aziendale durante l'emergenza da Covid
19, profilo indicato in causale sub doc.B2).
Con Ad ogni buon conto, i rilievi svolti da davanti al Giudice di prime cure –a pagg.
8-10 ELla comparsa di costituzione- in relazione all'irrilevanza dei docc. da 2 a 17 di controparte, risultano insuperati, financo in appello.
La sentenza appellata non risulta meritevole di censura nemmeno laddove richiama la prevalente valenza probatoria ELla documentazione agli atti rispetto alla prova orale escussa: risulta all'uopo sufficiente dare atto EL mero refuso in cui è incorso il giudicante (a pag.9) nell'indicare la documentazione sub. 26 e 27, quale di parte opposta, laddove invece di parte opponente;
documenti che peraltro, di provenienza incontestata, dunque dal , appaiono smentire la ricostruzione dallo stesso resa in sede testimoniale. Persona_3
Egualmente, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, risulta motivata la ragione per la quale il giudice abbia ritenuto inattendibile il teste (come anche , seppur non specificato in Parte_4 Persona_1 sentenza), stante il chiaro legame di parentela e lavorativo con parte appellante.
EL resto, nel proprio appello non prende posizione in ordine alle ragioni per le quali le Parte_1 dichiarazioni di dovrebbero prevalere rispetto a quelle di (e, si aggiunga Parte_4 Persona_4 rispetto alle valutazioni EL GdP, alle affermazioni ELla stessa all'incontro tenutosi il 14.9.2020 sub Pt_1 doc.31), e quelle di su quelle documentali, essendosi limitata a rappresentare come Parte_8 apodittiche, invero immotivatamente, le valutazioni EL Giudice;
né specifica perché le dichiarazioni di debbano superare le mail dallo stesso inviate sub doc.26-27 senza risultare contraddittorie. Per_3
Tantomeno, infine, chiarisce per quali motivi alla registrazione sub doc.31 EL 14 settembre 2020 –e dunque da collocarsi in un momento successivo alla collaborazione proficua tra le parti, interrotta dalla comunicazione ELla famiglia EL 29.6.2020 (come desumibile dalla mail EL 1.7.2020 sub.D)- dovrebbe darsi Pt_1 un'interpretazione difforme rispetto a quella fornita a pag.11 ELle note conclusive di S&R in primo grado
(doc.4.3), articolata con compiuti richiami ai vari passaggi EL colloquio registrato, da cui sembrerebbe essere l'attività di formazione stata compiuta ma non contestualmente “attestata” con la vidimazione e la firma dei registri.
IV.c – Sull'intervenuto giudicato in ordine al quantum.
In ordine all'inammissibilità ELla domanda riconvenzionale già si è detto (§ III). In ogni caso, con rilievo assorbente, si rileva come –quand'anche si fosse ritenuta ammissibile la domanda e fondata nell'an- qualsivoglia accertamento nel quantum sarebbe stato comunque precluso dal passaggio in giudicato
(circostanza pertinentemente rilevata da ), per mancata impugnazione EL relativo capo ELla CP_1 sentenza appellata, nella parte in cui ha accertato la carenza di prova in ordine alla quantificazione EL danno
8 asseritamente patito da in ragione EL presunto inadempimento di alle Parte_1 CP_1 proprie obbligazioni.
Afferma infatti il giudice di prime cure a pag.9 ELla sentenza, rigo IV dal basso, […] “non senza sottacere come non sia stata raggiunta la benchè minima prova in ordine alla quantificazione ELl'asserito (ma non provato) danno.”.
Il motivo, oggetto di specifica contestazione da parte di nell'atto introduttivo EL presente CP_1 giudizio (vds. pag.7), non è stato ritenuto meritevole di repliche da parte appellante, che nella prima difesa successiva (udienza EL 13/09/2023, ed in ogni caso in sede di comparsa conclusionale) nulla ha rappresentato sul punto a propria difesa.
Per tali ragioni risulta irrilevante l'esame nel merito ELle condotte compiute (secondo S&R) o omesse (secondo
) che avrebbero caratterizzato l'incarico di “responsabile esterno EL servizio di protezione e Parte_1 prevenzione e di gestione ELle risorse umane” nei modi e nei termini previsti dalla natura EL contratto.
In ogni caso, e peraltro, tale esame risulta irrilevante anche sotto diversa declinazione: pure astrattamente Con ipotizzando che non abbia svolto tali ultime attività indicate, l'oggetto ELla ELibazione EL giudice deve mantenersi nell'ambito EL perimetro EL titolo azionato, ovvero il credito portato dalla fattura n. 9/2020 ELl'importo di € 1.220,00 (1.000+IVA), significativamente inferiore al corrispettivo dovuto di € 21.600,00 al netto di IVA, per come stabilito contrattualmente (art. 2); pertanto, tenuto conto ELl'affermazione di parte appellata –da considerarsi pacifica poiché non contestata da controparte- di mancata percezione di alcun Con Con importo da parte di per le attività svolte, a meno di non ritenere l'inadempimento di superiore alla differenza tra i due importi suindicati, non troverebbe giustificazione il mancato pagamento ELla fattura, alla luce (lo si rimarca) ELl'oggetto ELla stessa (causale: “gestione cassa integrazione /Covid 19/ protocolli e verbali con organizzazioni sindacali”), inequivocabilmente diverso dalle aree (risorse umane, incarico di PP, formazione EL personale) su cui si concentrano le doglianze di inadempimento di parte appellante.
IV.d – conclusioni.
Da quanto precede discendono le determinazioni compiute in ordine alla non necessità di attività istruttoria nel presente grado di giudizio –richiesta peraltro, “all'occorrenza” (pag.18 comparsa costituzionale) dalla sola appellata e non anche dall'appellante-, ed alla superfluità ELl'esame nel merito EL complessivo compendio probatorio (rispetto cui, invero, non risulta EL tutto convincente l'analisi EL giudice di prime cure, ad esempio con riferimento ai fantomatici doc. 26-27 di parte opposta e all'interpretazione ELla prova testimoniale).
Le conclusioni rese determinano la conferma ELla sentenza appellata e dunque, a cascata EL decreto ingiuntivo n. 885/2021, emesso in data 24.05.2021 dal Giudice di Pace di Como ad esito EL proc.R.G.
1195/2021 e reso provvisoriamente esecutivo in sede di opposizione.
Parte appellata non ha riproposto la domanda ex art. 96 cpc, respinta in primo grado, e dunque tale profilo non deve essere oggetto di ELibazione nel presente grado.
V. Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto, alla luce EL citato principio, (I) quanto al primo grado, trovano conferma le statuizioni EL Giudice di Pace, dunque con condanna di ivi Parte_1 opponente, al pagamento di € 1.265,00 oltre accessori di legge;
(II) quanto al presente grado, trovano
9 riconoscimento in capo all'appellante, con condanna di quest'ultima, tenuto conto ELlo scaglione di riferimento (tra € 1.100 ed € 5.200), ai medi per quanto concerne le prime due fasi e quella decisionale, ed ai minimi per la fase di trattazione (non essendo stata svolta istruttoria), e dunque per complessivi € 2.100,00.
Sussistono, infine, i presupposti, in ragione EL rigetto EL gravame, per l'affermazione ELl'obbligo ELl'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi ELl'art. 13, comma 1 quater, EL d.P.R, 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228.
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona EL dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede: CP_1
Respinge l'appello proposto da e per l'effetto: Parte_1
conferma la sentenza R.G. n. 103/2023 EL Giudice di Pace di Como, a sua volta confermativa EL decreto ingiuntivo n. 885/2021, immediatamente esecutivo.
Condanna l'appellante in persona EL l.r.p.t, alla rifusione ELle spese e Parte_1 competenze EL presente giudizio di appello in favore di (o società in cui si sia Controparte_1 successivamente trasformata), in persona EL l.r.p.t., che si liquidano, limitatamente al presente grado, in € 2.100,00 (duemilacento/00) oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge.
Conferma le statuizione rese in punto spese con la pronuncia di primo grado.
Dà atto ELla sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte ELl'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi ELl'art. 13, comma 1 quater, EL D.P.R, 30 maggio
2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 12 febbraio 2025 Il Giudice dott. Giorgio Previte
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