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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 16/07/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 126/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA- Sezione Lavoro
Composta dai Magistrati
Dr. Gianluca ALESSIO Presidente
Dr. Lorenzo PUCCETTI Consigliere rel.
Dr. Nicola ARMIENTI Consigliere Ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa promossa in appello con ricorso depositato in data 18 marzo 2024,
da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Parte_1 C.F._1
Della Colletta, giusta mandato in calce al ricorso in appello (pec:
, Email_1
appellante contro
(c.f. , quale titolare dell'Hotel Posta di TACH CP_1 C.F._2
Guido, difeso e rappresentato, giusta mandato allegato alla memoria di costituzione in appello dall'avv. Mara Vanzetto (pec:
, Email_2 appellato
Oggetto: appello avverso le sentenze del Giudice del lavoro del Tribunale di
Belluno non definitiva n. 20/2023 d.d. 14.04.2023 nonché definitiva n. 9/2024 d.d.
26.01.2024 non notificate. -
In punto: differenze retributive. - 1 CONCLUSIONI
Parte_1
“Nel merito 1) in riforma della sentenza non definitiva n.20/2023 del Tribunale di Belluno,
Sezione Lavoro ed in accoglimento dell'appello proposto, voglia la Corte d'appello di
Venezia,
1) accertare e dichiarare che la scrittura privata, di cui al doc. 5 di parte ricorrente, costituisce documento contabile ai sensi dell'art. 2709 c.c. nonché riconoscimento e/o ricognizione di debito ai sensi dell'art.1988 c.c. e, per l'effetto, dichiarare, ex art. 2944 Part c.c., l'intervenuta interruzione della prescrizione delle somme dovute alla signora a titolo di TFR, di differenze retributive e di indebite trattenute indennità di vitto a far data dal marzo/aprile 2017
2) dichiararsi dovute a favore della signora le somme riportare, tra parentesi, Parte_1 nella colonna di destra del doc.5 pari a € 2.870,00 Per l'effetto della impugnazione della sentenza non definitiva
3) in riforma della sentenza definitiva n.9/2024 condannarsi il sig. , quale CP_1 titolare dell'Hotel Posta, al pagamento a favore della signora del TFR dal Parte_1 marzo/aprile 2012 al 9.1.2015, delle trattenute del vitto dal marzo/aprile 2012 al
4.2.2016, delle differenze retributive dal marzo/aprile 2012 al 6.10.2016 oltre alle somme riportate nella colonna di destra del doc.5 per 2.870,00 € ed oltre rivalutazione ed interessi
4) In riforma della sentenza definitiva n.9/2024, accertato che le somme riportate sulla colonna di destra della scrittura contabile di al doc. 5 di parte ricorrente sono dovute dal Part sig. alla Signora condannarsi il sig. , quale titolare dell'Hotel Posta di CP_1 CP_1
Sappada, a pagare alla ricorrente l'importo di € 2.870,00 oltre interessi e rivalutazione.
In via istruttoria: sia ordinato alla Sparkasse – filiale di Sappada – di esibire mediante deposito le contabili del conto corrente intestato alla signora quale titolare Parte_2 dell'Hotel Posta per gli anni 2012/2013”..
: CP_1
“Respingersi tutte le domande contenute nell'appello proposto da parte ricorrente perché infondate in fatto ed in diritto e confermarsi le sentenze n°20_23 (non definitiva) e 9_24
(definitiva) del Tribunale di Belluno, sez lavoro, con vittoria di spese e compensi professionali2.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza non definitiva n. 20/2023 il giudice del lavoro del Tribunale di Belluno accertava la prescrizione del credito vantato da – dipendente con Parte_1 mansioni di cameriera dell'Hotel POSTA di Sappada dal luglio 2001 al settembre
2 2019 in forza di contratti a tempo determinato per le stagioni estive ed invernali
(dal 2013 gestito dal convenuto e prima dalla madre ) CP_1 Parte_2
a titolo di TFR ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.p.c. sino al 08.01.2015, la prescrizione del credito relativo alla trattenuta per il vitto sino al 04.02.2016 nonché la prescrizione del credito relativo alle differenze retributive sino al 06.10.2016.
Disponeva la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza.
Con riferimento all'eccezione di prescrizione il giudice di prime cure così disponeva
”l'eccezione di prescrizione è fondata, risalendo il primo atto interruttivo della prescrizione, limitatamente al TFR, all'8.1.20, data della ricezione della raccomandata con cui il Legale di parte ricorrente ha manifestato la volontà della assistita di agire giudizialmente per ottenere il pagamento del TFR;
con riguardo al credito vantato a titolo di TFR risulta pertanto essere maturata la prescrizione ai sensi dell'art. 2948 n.
4 c.p.c. sino al'8.1.15;
Quanto alla domanda di pagamento della indennità di vitto trattenuta dal datore di lavoro, il primo atto interruttivo della prescrizione risulta risalire al 4.2.21 (doc. 3 res. da cui risulta la ricezione via pec da parte della resistente della domanda di pagamento di dette trattenute); conseguentemente il diritto di credito relativo alla trattenuta per il vitto risulta essersi prescritto ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.p.c. sino al 4.2.16.
Quanto alla domanda di pagamento delle differenze retributive, il primo atto interruttivo della prescrizione risulta risalire al 6.10.21, data della notifica alla parte resistente del ricorso con cui è stato instaurato il presente giudizio;
conseguentemente il diritto di credito relativo alle pretese differenze retributive risulta essersi prescritto ai sensi dell'art. 2948 n. 4 c.p.c. sino al 6.10.16.
In merito al vitto rilevava che” la ES , dipendente del resistente in Tes_1 via non continuativa sino al 2019, ha escluso che la ricorrente ricevesse i pasti dal datore di lavoro”.
In merito al documento allegato sub 5, che parte resistente riconosceva di aver redatto rilevava che “non si evince alcun riconoscimento di debito relativo al periodo precedente l'aprile 2017; il contenuto di tale documento peraltro, non è univoco, non contenendo alcun elemento che consenta di ritenere che l'importo riportato sulla colonna di destra corrisponda ad una differenza retributiva dovuta e non versata”.
2. Con sentenza definitiva n. 9/2024 condannava parte resistente al pagamento in favore del ricorrente di € 4.299,76 (di cui € 1.127,75 a titolo di TFR netto dal
3 9.01.2015, non compreso nel netto delle buste paga, € 1.066,50 per vitto e €
2.105,51 a titolo di differenze retributive).
Condannava, altresì, parte resistente alla rifusione delle spese processuali che liquidava in € 2.500,00.
3. Impugna la sentenza svolgendo tre (3) motivi di appello. Parte_1
In via istruttoria insiste per la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio per il computo delle differenze retributive da marzo/aprile 2012 al 09.01.2015 per TFR, al 04.02.2016 per le indebite trattenute e al 16.10.2016 per le differenze retributive oltre alle somme riportate nella colonna di destra del doc. 5 e pari ad €
2.870,00.
Chiede, inoltre, che sia ordinato alla SPARKASSE – filiale di Sappada – di esibire mediante deposito le contabili del conto corrente intestato alla signora
[...]
quale titolare dell'Hotel Posta per gli anni 2012/2013. Pt_2
3.1. Con il primo motivo denuncia l'erroneità della sentenza non definitiva nella parte in cui ha accolto l'eccezione di prescrizione con termini di decorrenza fissati al
08.01.2015 per il TFR, al 04.02.2016 per le indebite trattenute e al 06.10.2016 per le differenze retributive in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 1988, 2709,
2944 e 2697 c.c.
Con particolare riferimento al documento allegato sub 5 rileva la natura di scrittura contabile ex art. 2709 c.c. e come dalla stessa si evince che a settembre 2017 e a marzo 2018 la ricorrente non ha percepito tutto quanto a lei spettante evidenziando, altresì, che la circostanza è stata ammessa dalla convenuta con il documento allegato sub 12.
Evidenzia che il documento 5 costituisce non solo riconoscimento del debito ex art. 1988 c.c. ma anche atto che interrompe la prescrizione a marzo/aprile 2017 e i cui effetti retroagiscono al 2012, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2944
c.c. con conseguente diritto della ricorrente a percepire tutto quanto a lei competente a far data da marzo/aprile 2012.
3.2. Con il secondo motivo si duole della sentenza per violazione dell'art. 2697 c.c. evidenziando che la convenuta non ha provato in giudizio la corresponsione delle somme riportate sulla colonna di destra del sopra indicato documento 5.
4 3.3. Con il terzo motivo attacca la sentenza definitiva n. 9/2024 nella parte in cui ha condannato la convenuta alla corresponsione delle somme dovute con decorrenza rispettivamente dal 01.08.2015, 04.02.2016 e dal 06.10.2016 in violazione degli artt. 1988, 2709 e 2944 c.c. per violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver omesso di decidere sulla domanda di pagamento delle somme riportate nella colonna di destra del documento n. 5 e pari ad € 2.870,00 nonché per violazione dell'art. 2697
c.c.
4. Radicatosi il contraddittorio difende la sentenza chiedendone CP_1
l'integrale conferma.
Deduce che le somme riportate nella colonna a destra e precedute dal segno +, di cui al documento n. 5, corrispondono a versamenti effettuati dal convenuto in acconto mediante contanti evidenziando, altresì, che lo stesso non può essere considerato in termini di scrittura contabile e di riconoscimento del debito con conseguente esclusione dell'effetto interruttivo.
Evidenzia che nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere il doc. 5 come riconoscimento del debito, l'effetto interruttivo non potrà che riferirsi all'arco temporale indicato nel documento e relativo alle annualità 2017 e 2018 e già riconosciute dal giudice di prime cure con l'impugnata sentenza.
Con riferimento alla corresponsione dell'ulteriore somma pari ad € 2.870,00 evidenzia che in primo grado sono state riconosciute le somme di cui ai prospetti paga che il datore non ha dimostrato di aver corrisposto con mezzo di tracciamento tracciabile e che la corresponsione dell'ulteriore importo comporterebbe una duplicazione del credito.
Evidenzia, infine, che presentando la ricorrente, con la memoria conclusiva datata
11.01.2024 nel giudizio di primo grado, le conclusioni (peraltro pedissequamente riportate alla pagina 3 del ricorso in appello) con le quali di fatto riduceva nel quantum la domanda più ampia proposta con il ricorso ex art. 414 c.p.c., la lavoratrice ha evidentemente abbandonato l'originaria richiesta di pagamento della maggior somma. Pertanto, conclude nel senso che “In ragione di un tanto la conclusione presa sub 3) nel presente grado di giudizio, nella quale chiede il pagamento delle 3 voci oggetto di causa dal marzo/aprile 2012, deve ritenersi in parte qua inammissibile perché già oggetto di tacita rinuncia;
lo stesso dicasi con riferimento
5 alla richiesta di emissione di ulteriore ordine di esibizione, non reiterata nelle conclusioni sopra citate”.
5. Tentata invano la conciliazione la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 3 luglio 2025, come da separato dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. L'appello è infondato e, come tale, non può trovare accoglimento, essendo corretta la ricostruzione normativa e fattuale della vicenda effettuata dal giudice di prime cure.
7. I motivi di appello possono essere trattati congiuntamente in ragione della loro stretta connessione e per evidente comunanza di censure e sono nel complesso infondati.
8. Con riferimento al riconoscimento dell'altrui diritto, al quale l'art. 2944 c.c. ricollega l'effetto interruttivo della prescrizione, è assolutamente consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. ex multis Cass. n. 22347/2015) che, per valere quale atto interruttivo della prescrizione, il riconoscimento di debito deve consistere in una ricognizione chiara e specifica del diritto altrui, che sia univoca ed incompatibile con la volontà di negare il diritto stesso laddove “il riconoscimento del diritto, al fine della interruzione della prescrizione, ex art. 2944 c.c. è configurabile in presenza dei requisiti della volontarietà, della consapevolezza, della inequivocità, della esternazione e della recettizietà” (Cass. n. 15339/2024).
9. Osserva altresì il Collegio che è pacifico che quando succedano, come nel caso di specie, più contratti a termine, il termine prescrizionale dei crediti retributivi di cui agli artt. 2948 n. 4, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c., inizia a decorrere per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento, dovendo, ai fini della decorrenza della prescrizione, i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo, stante la
''tassatività'' della elencazione delle cause sospensive di cui agli artt. 2941 e 2942
c.c., e la conseguente impossibilità di estendere tali cause al di là delle fattispecie
6 da quest'ultime norme espressamente previste (cfr. ex multis Cass. S.U. n.
575/2003, Cass. n. 27564/2021).
10. Tanto premesso in termini generali, venendo al caso di specie, questo Collegio rileva che il riconoscimento del debito è privo di fondamento posto che non trova alcun riscontro nella documentazione in atti.
In particolare, il documento attoreo allegato sub 5, che parte convenuta riconosce unicamente di aver redatto, è privo di efficacia probatoria e di rilevanza giuridica.
Dalla piana lettura dello stesso non si evince alcun riconoscimento di debito con riferimento alle somme di cui alla colonna di destra e corrispondente ad una differenza retributiva dovuta e non versata.
Inoltre, in nessun modo può essere inteso quale atto interruttivo della prescrizione.
Dalla disamina del documento non emerge la consapevolezza del riconoscimento desunta da una dichiarazione univoca.
L'atto, dunque, difetta di una ricognizione chiara, specifica ed univoca del diritto Parte della .
11. Correttamente, pertanto, il giudice di prime cure, ha affermato che “dal manoscritto di cui al doc. 5 di parte ricorrente, che parte resistente riconosce di aver redatto, non si evince alcun riconoscimento di debito relativo al periodo precedente l'aprile 2017; il contenuto di tale documento peraltro, non è univoco, non contenendo alcun elemento che consenta di ritenere che l'importo riportato sulla colonna di destra corrisponda ad una differenza retributiva dovuta e non versata”.
12. L'impugnata sentenza è condivisibile altresì, nella parte in cui ha distinto il dies a quo della prescrizione anticipandolo alla data del 27.12.2019 solo per il TFR (e non anche per le differenze retributive e per l'indennità di vitto), posto che nella diffida ricevuta dal convenuto in data 08.01.2020 (cfr. doc. 8 ricorrente) le doglianze della lavoratrice avevano ad oggetto esclusivamente il mancato pagamento del TFR “fin dai primi anni 2000... salvo l'ultimo”.
Ne consegue l'irrilevanza delle istanze istruttorie sulla cui ammissione insiste l'appellante e della richiesta di rinnovazione della CTU contabile.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo i parametri di cui alle tabelle del D.M. 55/2014 e successive modificazioni, nella misura indicata nel dispositivo nei valori prossimi ai minimi dello scaglione di riferimento (valore
7 indeterminato, senza fase istruttoria), tenuto conto della semplicità della decisione e della ripetitività del contenuto degli atti difensivi.
14. Per il rigetto integrale dell'appello deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002, per il raddoppio del contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunziando, respinta e/o comunque assorbita ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato delle spese di giudizio, liquidate in € 3.473,00 per compensi oltre a rimborso spese generali
IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
Venezia, 03.07.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
PUCCETTI Lorenzo ALESSIO Gianluca
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