TRIB
Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 23/06/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 2874/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2874/2024 introdotto da
, rappresentata e difesa dall'avv. HERBST JOHANNA giusta delega dimessa in Parte_1
atti;
- parte ricorrente - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. OCHSENREITER SEBASTIAN giusta delega CP_1
dimessa in atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 bis. ss c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minorenne;
Il Tribunale rilevato che la parte ha instaurato il presente procedimento contro al Parte_1 CP_1
fine di chiedere la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minorenne (artt. 337 bis. ss. c.c.) riconosciuta da entrambi i genitori;
pagina 1 di 3 che nel corso del procedimento le parti hanno formulato conclusioni concordi come riportate in parte dispositiva della presente sentenza;
che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole (nel corso del procedimento questo Tribunale ha disposto un incarico al servizio sociale che deve ora essere riformulato come proposto dalle parti e indicato in parte dispositiva della presente sentenza;
l'incarico al servizio sociale terminerà in data 31/12/2026);
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto della minore non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473 bis.4 ultimo comma c.p.c.);
che il procedimento é stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo Tribunale;
visti gli artt. 337 bis. ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis. ss. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. affida la comune figlia nata a Bolzano (BZ) il [...], ad [...] i Persona_1
genitori in affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, presso la quale mantiene la sua residenza anagrafica;
2. alla madre sono attribuite in via esclusiva le decisioni riguardanti la minore nelle Parte_1
seguenti materie:
- ogni decisione riguardante la scuola della minore;
- ogni decisione riguardante l'accompagnamento psicologico della minore;
3. il padre dichiara la propria disponibilità di iniziare un percorso presso uno psicologo di propria fiducia o presso un ente pubblico avente ad oggetto il miglioramento del suo rapporto con la figlia;
la madre dà atto di essere già seguita privatamente da uno psicologo di propria fiducia;
4. dispone, per quanto riguarda il diritto-dovere di visita del padre in favore della figlia minore, che il padre ha – salvo diverso accordo scritto tra i genitori – il diritto-dovere di avere con sé la figlia
- ogni sabato o domenica senza pernottamento dalle ore 13:00 alle ore 20:30 (su richiesta di
– da provare via sms o whatsapp mandata al padre da – fino alle ore 18:00); Per_1 Per_1
pagina 2 di 3 - ogni martedì dalle ore 16:30 alle ore 20:30 senza pernottamento (su richiesta di – da Per_1 provare via sms o whatsapp mandata al padre da – fino alle ore 18:00); Per_1
5. la madre deve garantire che la figlia sia telefonicamente raggiungibile per il padre tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 20:30 (il colloquio padre-figlia non deve superare la durata di 30 minuti);
6. è fatto divieto al padre di fumare in presenza della figlia;
7. impone al padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima, l'importo di euro
350,00 mensile;
tale importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano (da apportarsi la prima volta il giorno 01 febbraio
2026 con base gennaio 2025) e dev'essere versato dal padre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla madre mediante accredito sul conto corrente bancario indicato da quest'ultima;
8. i genitori sono inoltre tenuti a sostenere le spese straordinarie mediche non mutuabili e quelle occorrenti per la scuola della figlia, nonché le ulteriori spese straordinarie, in particolare anche quelle per attività ricreative, nella misura del 50% ciascuno;
9. eventuali contributi pubblici (incluso l'assegno unico e universale e l'assegno familiare provinciale e/o regionale) spettanti per la figlia comune potranno essere fatti valere esclusivamente dalla madre;
eventuali detrazioni fiscali spettanti per la figlia potranno essere fatte valere dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
10. incarica il servizio sociale (incarico con durata fino al 31/12/2026) territorialmente competente con il seguente incarico:
a. organizzare un percorso psicologico padre-figlia con la finalità di rafforzare il rapporto padre-figlia;
b. inoltrare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni una relazione ogni sei mesi e la prossima volta entro il 31/12/2025;
11. Spese di lite compensate.
Si comunichi:
- alle parti costituite;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano;
- al servizio sociale distretto sociale Oltradige.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 19/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 2874/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 2874/2024 introdotto da
, rappresentata e difesa dall'avv. HERBST JOHANNA giusta delega dimessa in Parte_1
atti;
- parte ricorrente - contro
, rappresentato e difeso dall'avv. OCHSENREITER SEBASTIAN giusta delega CP_1
dimessa in atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento ex artt. 337 bis. ss c.c. per la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minorenne;
Il Tribunale rilevato che la parte ha instaurato il presente procedimento contro al Parte_1 CP_1
fine di chiedere la regolamentazione di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minorenne (artt. 337 bis. ss. c.c.) riconosciuta da entrambi i genitori;
pagina 1 di 3 che nel corso del procedimento le parti hanno formulato conclusioni concordi come riportate in parte dispositiva della presente sentenza;
che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge ed in particolare non sono contrari all'interesse della prole (nel corso del procedimento questo Tribunale ha disposto un incarico al servizio sociale che deve ora essere riformulato come proposto dalle parti e indicato in parte dispositiva della presente sentenza;
l'incarico al servizio sociale terminerà in data 31/12/2026);
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto della minore non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473 bis.4 ultimo comma c.p.c.);
che il procedimento é stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo Tribunale;
visti gli artt. 337 bis. ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis. ss. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
così dispone:
1. affida la comune figlia nata a Bolzano (BZ) il [...], ad [...] i Persona_1
genitori in affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre, presso la quale mantiene la sua residenza anagrafica;
2. alla madre sono attribuite in via esclusiva le decisioni riguardanti la minore nelle Parte_1
seguenti materie:
- ogni decisione riguardante la scuola della minore;
- ogni decisione riguardante l'accompagnamento psicologico della minore;
3. il padre dichiara la propria disponibilità di iniziare un percorso presso uno psicologo di propria fiducia o presso un ente pubblico avente ad oggetto il miglioramento del suo rapporto con la figlia;
la madre dà atto di essere già seguita privatamente da uno psicologo di propria fiducia;
4. dispone, per quanto riguarda il diritto-dovere di visita del padre in favore della figlia minore, che il padre ha – salvo diverso accordo scritto tra i genitori – il diritto-dovere di avere con sé la figlia
- ogni sabato o domenica senza pernottamento dalle ore 13:00 alle ore 20:30 (su richiesta di
– da provare via sms o whatsapp mandata al padre da – fino alle ore 18:00); Per_1 Per_1
pagina 2 di 3 - ogni martedì dalle ore 16:30 alle ore 20:30 senza pernottamento (su richiesta di – da Per_1 provare via sms o whatsapp mandata al padre da – fino alle ore 18:00); Per_1
5. la madre deve garantire che la figlia sia telefonicamente raggiungibile per il padre tutti i giorni dalle ore 20:00 alle ore 20:30 (il colloquio padre-figlia non deve superare la durata di 30 minuti);
6. è fatto divieto al padre di fumare in presenza della figlia;
7. impone al padre l'obbligo di versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, fino al raggiungimento dell'indipendenza economica di quest'ultima, l'importo di euro
350,00 mensile;
tale importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'ASTAT per il Comune di Bolzano (da apportarsi la prima volta il giorno 01 febbraio
2026 con base gennaio 2025) e dev'essere versato dal padre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla madre mediante accredito sul conto corrente bancario indicato da quest'ultima;
8. i genitori sono inoltre tenuti a sostenere le spese straordinarie mediche non mutuabili e quelle occorrenti per la scuola della figlia, nonché le ulteriori spese straordinarie, in particolare anche quelle per attività ricreative, nella misura del 50% ciascuno;
9. eventuali contributi pubblici (incluso l'assegno unico e universale e l'assegno familiare provinciale e/o regionale) spettanti per la figlia comune potranno essere fatti valere esclusivamente dalla madre;
eventuali detrazioni fiscali spettanti per la figlia potranno essere fatte valere dai genitori nella misura del 50% ciascuno;
10. incarica il servizio sociale (incarico con durata fino al 31/12/2026) territorialmente competente con il seguente incarico:
a. organizzare un percorso psicologico padre-figlia con la finalità di rafforzare il rapporto padre-figlia;
b. inoltrare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni una relazione ogni sei mesi e la prossima volta entro il 31/12/2025;
11. Spese di lite compensate.
Si comunichi:
- alle parti costituite;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bolzano;
- al servizio sociale distretto sociale Oltradige.
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 19/06/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann pagina 3 di 3