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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/09/2025, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
N. 8159/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a Vigevano il 1.05.1992 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2
Nata a MI il 8.12.1991 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Eleonora Malinverni del foro di MI presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RO in data 17/06/2017 trascritto in data 28/06/2017 nei registri dello stato civile del Comune di
RO
(anno 2017 atto n.9 reg. parte II serie A)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
nato il [...] in [...] , cittadino italiano Persona_1
nato il [...] in [...] , cittadino italiano Persona_2 ato il 14/08/2019 in MI ,cittadino italiano Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
8/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1.I figli minori . e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 Parte_3 genitori con collocazione prevalente e residenza dei medesimi insieme alla madre , in RO ( MI ) via
Vincenzo Monti 9.
2. Le frequentazioni padre – figli avverra' secondo le seguenti modalità :
Il padre terrà con se' i figli almeno due giorni infrasettimanali
- Il padre avrà con se' i figli un'intero fine settimana , due volte al mese ( prelevandoli nella giornata di venerdi' sera e ricondotti a casa nella giornata di domenica sera ).
- I figli resteranno con la madre nei restanti altri due fine settimana
- I figli trascorreranno le vacanze estive con il padre e i genitori concorderanno i vari periodi , alternandoli, entro la fine di maggio di ogni anno .
- Le vacanze di Natale – Capodanno saranno divise in modo che i minori trascorreranno la settimana che comprende il Natale con un genitore e quello che comprende il Capodanno con l'altro , secondo regolare alternanza annuale.
- Le feste nazionali ( 25 aprile, 1 maggio,1 novembre ) e le feste pasquali saranno equamente divise tra i genitori ed alternate di anno in anno.
3 . La casa familiare sita in RO ( MI ) via Vincenzo Monti 9 unitamente ai mobili che l'arredano è assegnata in godimento esclusivo alla IG.ra che vi abiterà insieme ai figli e fino a quando i Parte_2
figli non raggiungeranno l'indipendenza economica .
4) il SI verserà alla IGnora a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 Parte_2
figli la somma complessiva di € 1.565,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Agosto 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita,
5) il IG . terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli e Parte_1
riguardanti
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
6) L' assegno unico a favore dei figli sara' percepito interamente dalla IG.ra . Parte_2
- Il mutuo bancario resta a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno .
7) L autovettura vettura Dacia ER tg FP352ZE già di proprietà della SI.ra rimane di Parte_2
proprietà esclusiva della stessa .
8) coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio a RO il 17/06/2017 .
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Così deciso in MI, il 17.09.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
MI, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est.
Dott. Giuseppe gennari Giudice
Dott. ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data da
1) Parte_1
Nato a Vigevano il 1.05.1992 cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]
e
2) Parte_2
Nata a MI il 8.12.1991 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]
entrambi con l'Avv. Eleonora Malinverni del foro di MI presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in RO in data 17/06/2017 trascritto in data 28/06/2017 nei registri dello stato civile del Comune di
RO
(anno 2017 atto n.9 reg. parte II serie A)
In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
nato il [...] in [...] , cittadino italiano Persona_1
nato il [...] in [...] , cittadino italiano Persona_2 ato il 14/08/2019 in MI ,cittadino italiano Parte_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
8/07/2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1.I figli minori . e sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 Parte_3 genitori con collocazione prevalente e residenza dei medesimi insieme alla madre , in RO ( MI ) via
Vincenzo Monti 9.
2. Le frequentazioni padre – figli avverra' secondo le seguenti modalità :
Il padre terrà con se' i figli almeno due giorni infrasettimanali
- Il padre avrà con se' i figli un'intero fine settimana , due volte al mese ( prelevandoli nella giornata di venerdi' sera e ricondotti a casa nella giornata di domenica sera ).
- I figli resteranno con la madre nei restanti altri due fine settimana
- I figli trascorreranno le vacanze estive con il padre e i genitori concorderanno i vari periodi , alternandoli, entro la fine di maggio di ogni anno .
- Le vacanze di Natale – Capodanno saranno divise in modo che i minori trascorreranno la settimana che comprende il Natale con un genitore e quello che comprende il Capodanno con l'altro , secondo regolare alternanza annuale.
- Le feste nazionali ( 25 aprile, 1 maggio,1 novembre ) e le feste pasquali saranno equamente divise tra i genitori ed alternate di anno in anno.
3 . La casa familiare sita in RO ( MI ) via Vincenzo Monti 9 unitamente ai mobili che l'arredano è assegnata in godimento esclusivo alla IG.ra che vi abiterà insieme ai figli e fino a quando i Parte_2
figli non raggiungeranno l'indipendenza economica .
4) il SI verserà alla IGnora a titolo di contributo al mantenimento dei Parte_1 Parte_2
figli la somma complessiva di € 1.565,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di Agosto 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita,
5) il IG . terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli e Parte_1
riguardanti
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
6) L' assegno unico a favore dei figli sara' percepito interamente dalla IG.ra . Parte_2
- Il mutuo bancario resta a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno .
7) L autovettura vettura Dacia ER tg FP352ZE già di proprietà della SI.ra rimane di Parte_2
proprietà esclusiva della stessa .
8) coniugi esprimono reciproco assenso al rilascio dei documenti validi per l'espatrio per se stessi e per i figli.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Parte_2 matrimonio a RO il 17/06/2017 .
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Così deciso in MI, il 17.09.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
MI, _____________
IL PM IL PG