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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/09/2025, n. 8381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8381 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
in persona DE Giudice unico dott. Edmondo Cacace
nel procedimento civile n. 373/2025 R.G.A.C.
avente ad oggetto: cause in materia di rapporti societari – società di persone ha emesso la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Buccella, in virtù di procura rilasciata in calce alla citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via U. Niutta n. 34
OPPONENTE
E
nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 555, rappresentata e difesa in questo giudizio dagli Avv.ti Giovanni Ruosi e Giuseppe Maria Puglia, giusta mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli avvia Scarlatti n. 110
OPPOSTA CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto ha adito l'Autorità Giudiziaria in sede monitoria, rappresentando di Controparte_1 essere stata socia DEla società denominata Controparte_2
, avente sede legale in Napoli, dalla quale ha esercitato il diritto di
[...] recesso in data 28 maggio 2012.
La ricorrente ha quindi esposto di essere stata in precedenza convenuta in un giudizio civile dall'altra socia, per il mancato versamento DEla quota di Parte_1 capitale sociale e che in conclusione di tale controversia, con pronuncia passata in giudicato in conseguenza DEla conferma da parte DEla Corte di Appello di Napoli DEla sentenza di primo grado, è stata condannata a corrisponderle euro 11.300,00 oltre interessi legali e spese DE giudizio (cfr. doc. 4 e 5 allegati alla citazione).
ha tuttavia rappresentato che nella c.t.u. svolta nel corso di tale Controparte_1 procedimento civile di primo grado (doc. 3 DEla produzione allegata al ricorso monitorio) è stato accertato il proprio diritto di credito pecuniario dovuto a titolo di liquidazione DEla quota sociale conseguente all'esercizio DE diritto di recesso, mai corrisposto, circostanza storica anche esposta nella sentenza di primo grado che l'ha condannata (Tribunale di Napoli, 8927/2018, dott. Eduardo Savarese) e nella quale è stato rilevato che tale credito non poteva essere oggetto di pronuncia giudiziaria di compensazione in assenza di una eccezione espressamente formulata dalla parte (art. 1242 I co. c.c.).
Per tale ragione, in accoglimento DEla richiesta monitoria avanzata dalla ricorrente, il Tribunale di Napoli ha emanato un decreto ingiuntivo che ha ordinato a Parte_1 di corrispondere in favore di la somma di 10.591,00 euro,
[...] Controparte_1 oltre interessi e spese DE procedimento, a titolo di liquidazione DE valore DEla quota di capitale sociale.
Nei confronti di tale provvedimento d'ingiunzione ha proposto opposizione Parte_1 che ha in primo luogo osservato che la domanda avanzata con il ricorso
[...] monitorio è inammissibile, perché coperta dal giudicato formatosi nel citato procedimento in conseguenza DEla mancata impugnazione DEla decisione DEla Corte di Appello di Napoli n. 4334/2023 (cfr. il certificato di passaggio in giudicato allegato alla II memoria istruttoria di cui all'art. 171-ter c.p.c.). L'opponente afferma infatti che tale questione è espressamente dedotta nel citato procedimento civile, essendo stata oggetto di uno specifico motivo di gravame respinto dalla Corte di Appello di Napoli.
In ogni caso, con eccezione tempestivamente formulata, l'opponente ha rilevato la prescrizione DEl'azione processuale derivante dal tempo trascorso dall'esercizio DE diritto di recesso in assenza di alcun atto interruttivo.
La decisione
La domanda proposta con il ricorso monitorio da alla luce dei Controparte_1 rilievi giuridici e DEle eccezioni (in senso stretto) avanzati dall'opponente nel corso di questo procedimento civile, non può trovare accoglimento.
In conformità al principio di elaborazione giurisprudenziale DEla ragione più liquida, enunciato anche dal massimo consesso di legittimità (Cass., Sez. Un., 9936/2014, est. G. Travaglino), che consente all'Autorità Giudiziaria di definire una controversia sulla base di un motivo di merito adeguato alla decisione, pur se logicamente subordinato ad eventuali ulteriori questioni di fatto o di diritto preliminari non espressamente esaminate, purché idoneo a condurre ad un esito non contrastante con esse (Cass., II sez. civ., 693/2024, est. Rolfi), il Tribunale deve rilevare che il diritto (rectius: l'azione processuale correlata al diritto sostanziale) azionato da è effettivamente estinto Controparte_1 per decorrenza DE termine legale di prescrizione.
Ai sensi DEl'art. 2949 c.c. i diritti, come quello all'accertamento e alla quantificazione DEla liquidazione DEla quota societaria, che derivano da rapporti societari si prescrivono in cinque anni.
Come rappresentato nell'atto di opposizione, con argomentazioni ribadite nei seguenti atti difensivi, compresa la comparsa conclusionale DEl'opponente, fra la maturazione DE diritto alla liquidazione DEla quota di capitale sociale e la proposizione DEla domanda giudiziale, in assenza di prova concernente la formulazione di atti interruttivi, sono trascorsi circa dodici anni: l'esercizio DE diritto di recesso è avvenuto il 25 maggio 2012, secondo quanto rappresentato nello stesso ricorso monitorio, proposto con deposito avvenuto il 6 novembre 2024, con il quale è stata esercitata l'azione processuale.
La difesa DEla parte opposta, che non contesta tali profili storici, sostiene che nel caso di specie il termine di prescrizione abbia cominciato nuovamente a decorrere dopo il passaggio in giudicato DEla sentenza DEla Corte di Appello di Napoli, n. 4334/2023 (comparsa di costituzione e risposta, p. 9; comparsa conclusionale, p. 10) anche perché soltanto nel corso di quel procedimento civile, con il deposito DEla c.t.u. svolta nel primo grado, e richiesta in giudizio da con un contegno processuale Parte_1 riconducibile al riconoscimento DE diritto (art. 2944 c.c.), è stato quantificato quanto effettivamente dovuto a titolo di liquidazione DEla quota di capitale sociale.
Pur senza citare espressamente la disposizione di cui all'art. 2935 c.c., in base al quale la prescrizione decorre solo dal momento in cui il diritto possa essere fatto valere, la parte opposta utilizza in sostanza due argomenti giuridici difensivi: da un lato àncora al completamento DEle operazioni peritali la concreta facoltà di esercitare il diritto alla liquidazione DEla quota sociale, non essendo prima lo stesso conosciuto nella sua misura, e dall'altro afferma che le risultanze DEla consulenza tecnica d'ufficio, in quanto richiesta nel processo dalla controparte, devono essere equiparate ad un riconoscimento DE diritto, evento che costituisce un atto interruttivo DEla prescrizione che sarebbe cominciata nuovamente a decorrere solo con la definizione DE giudizio e quindi con il passaggio in giudicato DEla decisione.
Tali considerazioni giuridiche non possono tuttavia essere condivise.
Il diritto alla liquidazione DEla quota societaria sorge automaticamente per il solo fatto storico-giuridico DEl'avvenuto scioglimento DE rapporto sociale e deve avvenire entro sei mesi da tale scioglimento. Da tale momento storico, in mancanza di liquidazione volontaria da parte DEla società, è pertanto esercitabile l'azione processuale di liquidazione giudiziale DEla quota societaria.
La pendenza DE giudizio in cui è stato chiesto il pagamento DEla quota di capitale sociale non versata non costituisce ragione di sospensione DE decorso DEla prescrizione (artt. 2941 e 2942 c.c.), come neppure lo è, DE resto, la fattispecie DEl'impugnazione DEla DEibera societaria di esclusione. La giurisprudenza di legittimità, per di più, in modo coerente rispetto all'esposto ragionamento, ha persino affermato il principio per cui il diritto DEl'erede alla liquidazione DEla quota societaria, che si prescrive ai sensi DEl'art. 2949 c.c. in cinque anni, decorre dalla morte DE socio dante causa, senza che sia necessario attendere la preventiva conclusione DEl'accertamento giudiziale DEla qualità di erede (cfr. Cass., I sez. civ., 8518/2023).
Con riferimento al caso di specie va quindi osservato che non risultava minimamente necessario che nel corso DE giudizio volto al pagamento DE capitale sociale non versato venisse depositata una c.t.u. che incidentalmente ha quantificato il valore DEle quote al momento DElo scioglimento DE rapporto societario affinché potesse essere proposta una domanda giudiziale (in via principale o in via riconvenzionale) con cui venisse chiesta la liquidazione DEla quota societaria. Al tempo stesso, la richiesta di svolgimento di una c.t.u. non costituisce riconoscimento dei diritti soggettivi che l'elaborato tecnico conclusivo possa ritenere esistenti. Il riconoscimento DE diritto idoneo ad interrompere la prescrizione (art. 2944 c.c.) è un atto giuridico in senso stretto, non necessariamente recettizio ma che si manifesta con modalità non equivoche, che deve provenire personalmente dal soggetto contro cui il diritto può essere fatto valere.
Per le esposte motivazioni la domanda non può trovare accoglimento. In conseguenza di ciò il decreto ingiuntivo n. 6101/2024, emanato nel corso DE procedimento ingiuntivo 24239/2024 ed in questa sede opposto, deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al vigente regolamento ministeriale (decreto 55/2014 e ss. modifiche), nonché in proporzione al valore e alla complessità giuridica DEla controversia e all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
2) Rigetta la domanda proposta con il ricorso monitorio da Controparte_1
3) Revoca il decreto ingiuntivo n. 6101/2024, emanato dal Tribunale di Napoli nel corso DE procedimento ingiuntivo 24239/2024;
4) Condanna a corrispondere, in favore di Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 145,50 a titolo di esborsi e la somma di euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario DE 15%, iva e cpa, se e come dovute, a titolo di compensi, con attribuzione in favore DE difensore avv. Alfredo Buccella che si dichiara antistatario.
Napoli, 26 settembre 2025
Il Giudice
dott. Edmondo Cacace
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VII SEZIONE CIVILE
in persona DE Giudice unico dott. Edmondo Cacace
nel procedimento civile n. 373/2025 R.G.A.C.
avente ad oggetto: cause in materia di rapporti societari – società di persone ha emesso la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c.
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Buccella, in virtù di procura rilasciata in calce alla citazione, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli alla via U. Niutta n. 34
OPPONENTE
E
nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Napoli al corso Vittorio Emanuele n. 555, rappresentata e difesa in questo giudizio dagli Avv.ti Giovanni Ruosi e Giuseppe Maria Puglia, giusta mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta, presso il cui studio elettivamente domicilia in Napoli avvia Scarlatti n. 110
OPPOSTA CONCLUSIONI: come da verbali ed atti di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto ha adito l'Autorità Giudiziaria in sede monitoria, rappresentando di Controparte_1 essere stata socia DEla società denominata Controparte_2
, avente sede legale in Napoli, dalla quale ha esercitato il diritto di
[...] recesso in data 28 maggio 2012.
La ricorrente ha quindi esposto di essere stata in precedenza convenuta in un giudizio civile dall'altra socia, per il mancato versamento DEla quota di Parte_1 capitale sociale e che in conclusione di tale controversia, con pronuncia passata in giudicato in conseguenza DEla conferma da parte DEla Corte di Appello di Napoli DEla sentenza di primo grado, è stata condannata a corrisponderle euro 11.300,00 oltre interessi legali e spese DE giudizio (cfr. doc. 4 e 5 allegati alla citazione).
ha tuttavia rappresentato che nella c.t.u. svolta nel corso di tale Controparte_1 procedimento civile di primo grado (doc. 3 DEla produzione allegata al ricorso monitorio) è stato accertato il proprio diritto di credito pecuniario dovuto a titolo di liquidazione DEla quota sociale conseguente all'esercizio DE diritto di recesso, mai corrisposto, circostanza storica anche esposta nella sentenza di primo grado che l'ha condannata (Tribunale di Napoli, 8927/2018, dott. Eduardo Savarese) e nella quale è stato rilevato che tale credito non poteva essere oggetto di pronuncia giudiziaria di compensazione in assenza di una eccezione espressamente formulata dalla parte (art. 1242 I co. c.c.).
Per tale ragione, in accoglimento DEla richiesta monitoria avanzata dalla ricorrente, il Tribunale di Napoli ha emanato un decreto ingiuntivo che ha ordinato a Parte_1 di corrispondere in favore di la somma di 10.591,00 euro,
[...] Controparte_1 oltre interessi e spese DE procedimento, a titolo di liquidazione DE valore DEla quota di capitale sociale.
Nei confronti di tale provvedimento d'ingiunzione ha proposto opposizione Parte_1 che ha in primo luogo osservato che la domanda avanzata con il ricorso
[...] monitorio è inammissibile, perché coperta dal giudicato formatosi nel citato procedimento in conseguenza DEla mancata impugnazione DEla decisione DEla Corte di Appello di Napoli n. 4334/2023 (cfr. il certificato di passaggio in giudicato allegato alla II memoria istruttoria di cui all'art. 171-ter c.p.c.). L'opponente afferma infatti che tale questione è espressamente dedotta nel citato procedimento civile, essendo stata oggetto di uno specifico motivo di gravame respinto dalla Corte di Appello di Napoli.
In ogni caso, con eccezione tempestivamente formulata, l'opponente ha rilevato la prescrizione DEl'azione processuale derivante dal tempo trascorso dall'esercizio DE diritto di recesso in assenza di alcun atto interruttivo.
La decisione
La domanda proposta con il ricorso monitorio da alla luce dei Controparte_1 rilievi giuridici e DEle eccezioni (in senso stretto) avanzati dall'opponente nel corso di questo procedimento civile, non può trovare accoglimento.
In conformità al principio di elaborazione giurisprudenziale DEla ragione più liquida, enunciato anche dal massimo consesso di legittimità (Cass., Sez. Un., 9936/2014, est. G. Travaglino), che consente all'Autorità Giudiziaria di definire una controversia sulla base di un motivo di merito adeguato alla decisione, pur se logicamente subordinato ad eventuali ulteriori questioni di fatto o di diritto preliminari non espressamente esaminate, purché idoneo a condurre ad un esito non contrastante con esse (Cass., II sez. civ., 693/2024, est. Rolfi), il Tribunale deve rilevare che il diritto (rectius: l'azione processuale correlata al diritto sostanziale) azionato da è effettivamente estinto Controparte_1 per decorrenza DE termine legale di prescrizione.
Ai sensi DEl'art. 2949 c.c. i diritti, come quello all'accertamento e alla quantificazione DEla liquidazione DEla quota societaria, che derivano da rapporti societari si prescrivono in cinque anni.
Come rappresentato nell'atto di opposizione, con argomentazioni ribadite nei seguenti atti difensivi, compresa la comparsa conclusionale DEl'opponente, fra la maturazione DE diritto alla liquidazione DEla quota di capitale sociale e la proposizione DEla domanda giudiziale, in assenza di prova concernente la formulazione di atti interruttivi, sono trascorsi circa dodici anni: l'esercizio DE diritto di recesso è avvenuto il 25 maggio 2012, secondo quanto rappresentato nello stesso ricorso monitorio, proposto con deposito avvenuto il 6 novembre 2024, con il quale è stata esercitata l'azione processuale.
La difesa DEla parte opposta, che non contesta tali profili storici, sostiene che nel caso di specie il termine di prescrizione abbia cominciato nuovamente a decorrere dopo il passaggio in giudicato DEla sentenza DEla Corte di Appello di Napoli, n. 4334/2023 (comparsa di costituzione e risposta, p. 9; comparsa conclusionale, p. 10) anche perché soltanto nel corso di quel procedimento civile, con il deposito DEla c.t.u. svolta nel primo grado, e richiesta in giudizio da con un contegno processuale Parte_1 riconducibile al riconoscimento DE diritto (art. 2944 c.c.), è stato quantificato quanto effettivamente dovuto a titolo di liquidazione DEla quota di capitale sociale.
Pur senza citare espressamente la disposizione di cui all'art. 2935 c.c., in base al quale la prescrizione decorre solo dal momento in cui il diritto possa essere fatto valere, la parte opposta utilizza in sostanza due argomenti giuridici difensivi: da un lato àncora al completamento DEle operazioni peritali la concreta facoltà di esercitare il diritto alla liquidazione DEla quota sociale, non essendo prima lo stesso conosciuto nella sua misura, e dall'altro afferma che le risultanze DEla consulenza tecnica d'ufficio, in quanto richiesta nel processo dalla controparte, devono essere equiparate ad un riconoscimento DE diritto, evento che costituisce un atto interruttivo DEla prescrizione che sarebbe cominciata nuovamente a decorrere solo con la definizione DE giudizio e quindi con il passaggio in giudicato DEla decisione.
Tali considerazioni giuridiche non possono tuttavia essere condivise.
Il diritto alla liquidazione DEla quota societaria sorge automaticamente per il solo fatto storico-giuridico DEl'avvenuto scioglimento DE rapporto sociale e deve avvenire entro sei mesi da tale scioglimento. Da tale momento storico, in mancanza di liquidazione volontaria da parte DEla società, è pertanto esercitabile l'azione processuale di liquidazione giudiziale DEla quota societaria.
La pendenza DE giudizio in cui è stato chiesto il pagamento DEla quota di capitale sociale non versata non costituisce ragione di sospensione DE decorso DEla prescrizione (artt. 2941 e 2942 c.c.), come neppure lo è, DE resto, la fattispecie DEl'impugnazione DEla DEibera societaria di esclusione. La giurisprudenza di legittimità, per di più, in modo coerente rispetto all'esposto ragionamento, ha persino affermato il principio per cui il diritto DEl'erede alla liquidazione DEla quota societaria, che si prescrive ai sensi DEl'art. 2949 c.c. in cinque anni, decorre dalla morte DE socio dante causa, senza che sia necessario attendere la preventiva conclusione DEl'accertamento giudiziale DEla qualità di erede (cfr. Cass., I sez. civ., 8518/2023).
Con riferimento al caso di specie va quindi osservato che non risultava minimamente necessario che nel corso DE giudizio volto al pagamento DE capitale sociale non versato venisse depositata una c.t.u. che incidentalmente ha quantificato il valore DEle quote al momento DElo scioglimento DE rapporto societario affinché potesse essere proposta una domanda giudiziale (in via principale o in via riconvenzionale) con cui venisse chiesta la liquidazione DEla quota societaria. Al tempo stesso, la richiesta di svolgimento di una c.t.u. non costituisce riconoscimento dei diritti soggettivi che l'elaborato tecnico conclusivo possa ritenere esistenti. Il riconoscimento DE diritto idoneo ad interrompere la prescrizione (art. 2944 c.c.) è un atto giuridico in senso stretto, non necessariamente recettizio ma che si manifesta con modalità non equivoche, che deve provenire personalmente dal soggetto contro cui il diritto può essere fatto valere.
Per le esposte motivazioni la domanda non può trovare accoglimento. In conseguenza di ciò il decreto ingiuntivo n. 6101/2024, emanato nel corso DE procedimento ingiuntivo 24239/2024 ed in questa sede opposto, deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in base al vigente regolamento ministeriale (decreto 55/2014 e ss. modifiche), nonché in proporzione al valore e alla complessità giuridica DEla controversia e all'attività difensiva concretamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
2) Rigetta la domanda proposta con il ricorso monitorio da Controparte_1
3) Revoca il decreto ingiuntivo n. 6101/2024, emanato dal Tribunale di Napoli nel corso DE procedimento ingiuntivo 24239/2024;
4) Condanna a corrispondere, in favore di Controparte_1 Parte_1 la somma di euro 145,50 a titolo di esborsi e la somma di euro 3.000,00 oltre rimborso forfettario DE 15%, iva e cpa, se e come dovute, a titolo di compensi, con attribuzione in favore DE difensore avv. Alfredo Buccella che si dichiara antistatario.
Napoli, 26 settembre 2025
Il Giudice
dott. Edmondo Cacace