Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. II, sentenza 03/02/2025, n. 877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 877 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00877/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04778/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4778 del 2021, proposto da Società C.E.R.C. Costruzioni Edili Rione Carità S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore VA LD nato a [...] il [...] (CF: [...]), rappresentata e difesa dall’Avv. Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Capri, in persona del Sindaco legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’Avv. Sabato Criscuolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
1) dell’ordinanza dichiarativa di acquisizione n. 10 del 26/02/2021, notificata a mezzo pec, in data 27 luglio 2021;
2) di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e, comunque connessi ivi compresa la relazione di sopralluogo prot. n. 3972 del 22 febbraio 2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Capri;
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Valeria Nicoletta Flammini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. – Con ricorso notificato il 26 ottobre 2021 e depositato il successivo 16 novembre, la società ricorrente - proprietaria di un complesso immobiliare sito in Capri, alla via Palazzo a mare n. 35, costituito da un corpo principale, alcuni manufatti pertinenziali con annesso parco, il tutto in area vincolata – deduceva che:
- in data 13 marzo 2014, a seguito di sopralluogo, l’Ufficio Tecnico del Comune resistente le aveva contestato la realizzazione di una serie di interventi sine titulo e, in particolare, di: a) un “manufatto di dimensioni mt 6,50 x mt 5,80 di h mt 3,30 attintato con colore bianco con antistanti colonne stile caprese e sovrastante incannucciato”; b) un “manufatto di dimensioni mt 4,40 x mt 4,30 h 3.00 mt”; c) “un manufatto di dimensioni mt 6,30 x mt 3,90 di altezza mt 3,00”; d) un “manufatto in legno delle dimensioni mt 3,50x mt 4,00” ; e) […] “chiusura di uno spazio attiguo alla rampa di scala che porta all’appezzamento a quota superiore a mezzo vetri e profilati in alluminio, chiusura che ha comportato creazione di volume”;
- con la successiva ordinanza n. 38 prot. 6296 del 19 marzo 2014, il Comune di Capri le aveva quindi ordinato il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi dell’art.31 del d.P.R. n. 380/2001, ma che, dopo l’adozione del provvedimento, preso atto che per l’intervento supra indicato sub a) non era stata ancora esitata la relativa domanda di condono edilizio (n. 3785-751/C del 1 marzo 1995), aveva adottato una nuova ordinanza, la n. 74 del 6 giugno 2014, sostitutiva della precedente, nella quale non veniva più riportata tale opera tra gli interventi da demolire, ma soltanto indicati i manufatti di cui supra alle lettere – b), c), d) ed e);
- avverso l’ordinanza di demolizione n. 74 del 6 giugno 2014 aveva proposto ricorso innanzi al TAR Campania, sez. VI (reg. ric. n. 4836/2014);
- nelle more del giudizio, ma prima della scadenza dei 90 giorni assegnati dalla ordinanza n. 74 del 6 giugno 2014 per la demolizione, aveva presentato istanza di sanatoria ex art. 37 del D.P.R. 380/01 (prot. n. 13654 del 25 luglio 2014);
- questo Tribunale, con la sentenza n. 5722 del 5 dicembre 2019, aveva rigettato il ricorso confermando la legittimità dell’ordinanza di demolizione n. 74 del 6 giugno 2014;
- nel mese di febbraio 2021, l’Amministrazione comunale, con ordinanza n. 10 notificata a mezzo pec il successivo 27 luglio 2021, vista la relazione di sopralluogo dell’U.T.C. del 22 febbraio 2021 (prot. n. 3972), con la quale era stata accertata l’inottemperanza all’ingiunzione a demolire n. 38 prot. 6296 del 19 marzo 2014, aveva dichiarato acquisite a titolo gratuito al patrimonio comunale, le opere di cui supra , sub b) – e) (ad eccezione quindi, del manufatto sub a) per cui risultava presentata istanza di condono non ancora esitata);
- successivamente, con la Determina prot. n. 18064 dell’11 agosto 2021 era stato comunicato l’ammontare dell’indennità di occupazione.
2. - Tanto premesso in fatto, la società ricorrente impugnava – unitamente agli atti della pregressa sequenza procedimentale - l’ordinanza dichiarativa di acquisizione n. 10 del 26 febbraio 2021, articolando, a sostegno, tre ordini di censura, sub specie di violazione di legge ed eccesso di potere.
3.- Si costituiva in giudizio il Comune di Capri il 30 novembre 2021, successivamente depositando memoria e documenti (2 dicembre 2021). Il 6 dicembre 2021, parte ricorrente rinunciava alla domanda cautelare. Il 13 dicembre 2024 il Comune di Capri depositava documenti ed in vista dell’udienza pubblica entrambe le parti depositavano memorie (17 dicembre 2024 e 27 dicembre 2024). Il Comune di Capri eccepiva l’inammissibilità del ricorso. Il 28 gennaio 2025, parte ricorrente depositava documenti, in particolare la nota prot. 2628 del 28 gennaio 2025 e l’ordinanza n. 36 anch’essa adottata il 28 gennaio 2025 recante la revoca, in autotutela, del provvedimento di acquisizione n. 10 del 26 febbraio 2021, oggetto di contestazione.
4. – All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 29 gennaio 2025, tenutasi via TEAMS, il difensore di parte ricorrente, dato atto dell’intervenuta autotutela, chiedeva – con dichiarazione trascritta a verbale - dichiararsi cessata la materia del contendere, con ogni conseguente statuizione. Il ricorso, previa discussione, era trattenuto in decisione.
5. - Preso atto di quanto dedotto dal difensore di parte ricorrente in udienza pubblica e riscontrato dai documenti depositati il 28 gennaio 2025 (per come in narrativa specificati) ritiene il Collegio doversi dichiarare cessata la materia del contendere, stante il carattere integralmente satisfattivo del provvedimento adottato dall’Amministrazione in autotutela a seguito dell’instaurazione del giudizio (cfr., TAR Napoli, sez. VII, 7 settembre 2015, n.4368, per cui: “la cessazione della materia del contendere si determina quando l’operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell’interesse azionato”).
6. – Va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
7. – La natura formale della presente decisione giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite, con espressa declaratoria d’irripetibilità del contributo unificato versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata della materia del contendere.
Spese compensate e contributo unificato irripetibile.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Valeria Nicoletta Flammini, Primo Referendario, Estensore
Katiuscia Papi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Valeria Nicoletta Flammini | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO