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Sentenza 13 dicembre 2024
Sentenza 13 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 13/12/2024, n. 2828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2828 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Giudice rel.,
3) dott. Simona Monforte Giudice ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3374/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 4.12.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc e vertente
T R A
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. BARBARO MARIANNA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. SORBELLO ANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Modifica regolamentazione responsabilità genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.12.2024 i procuratori hanno concluso e discusso come da note sostitutive ex art. 127 ter cpc.
Visto del P.M. in data 18.9.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 20.8.2024 chiedeva che, a Parte_1 modifica di quanto previsto nel provvedimento del Tribunale di Messina emesso in data 23.9.2022 sulla scorta dell'accordo del 12.7.2022, fossero modificati i tempi di permanenza della minore con il padre, per come proposto nel patto genitoriale, in virtù delle modifiche nelle more intervenute.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 1.11.2024 si costituiva CP_1
, il quale dichiarava che le parti avevano raggiunto un accordo, che veniva depositato
[...] in allegato sottoscritto da entrambe le parti.
I procuratori chiedevano, pertanto, che la udienza di comparizione delle parti fosse sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter cpc. Nelle note depositate le parti ribadivano di volere definire il giudizio alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato e che qui si trascrive:
UN permarrà col padre il martedì dall'uscita di scuola e/o del grest sino al mercoledì mattina ove la stessa o sarà accompagnata a scuola o entro le 11.00 a casa della madre, il giovedì dall'uscita della scuola e/o del grest fino alle 20.00 nel periodo invernale, e sino alle 22.00 nel periodo estivo.. Qualora la minore non dovesse svolgere alcuna attività ludico sportiva, sempre nel periodo estivo, UN permarrà col padre il martedì dalle 11.00 sino al mercoledì mattina ove la stessa sarà accompagnata entro le 11.00 a casa della madre, il giovedì dalle 10.30 fino alle 22.00.
Il fine settimana sarà alternato, la minore verrà prelevata il venerdì all'uscita di scuola per poi essere riaccompagnata la domenica, durante il periodo invernale alle 19.00, durante il periodo estivo verrà prelevata il venerdì alle 17.30 per poi essere riaccompagnata la domenica alle 22.00.
I suindicati giorni e orari possono subìre variazioni concordate dai genitori in relazione alle esigenze lavorative e di turnazione di entrambi, da comunicarsi entro il giorno prima.
Per quanto riguarda il periodo delle Vacanze Natalizie la minore trascorrerà col padre, o dal 23 dicembre al 28 oppure dal 28 dicembre al 2 gennaio, ad anni alternati in maniera tale che ciascun genitore possa fruire della festività natalizia o del Capodanno. Per quanto attiene la giornata della festa della Befana la minore la trascorrerà a partire dal 5 fino al 6 sera, alternativamente di anno in anno.
Per quanto attiene le festività Pasquali la minore trascorrerà dal sabato alla domenica di Pasqua con l'uno e dalla sera di Pasqua al Lunedì dell'Angelo alle 20,00 con l'altro, ovviamente in maniera alternata. Per il compleanno di ci sarà l'alternanza a pranzo con l'uno ed a cena con l'altro, Per_1 salvo che i genitori non decidano di festeggiare il compleanno insieme. In merito al compleanno dei genitori, anche se in quell'occasione ciascuno dovrà esercitare il diritto di visita, la minore rimarrà con il genitore che compie gli anni e così anche per la festa della mamma e del papà. manterrà rapporti significativi sia con i nonni paterni che con i nonni materni, Per_1 partecipando ai di loro compleanni e onomastici e così per la festa dei nonni a pranzo con gli uni ed a cena con gli altri. Per quanto attiene le vacanze estive, entro il 31 maggio di ogni anno, le parti dovranno comunicarsi il periodo in cui dovranno usufruire delle vacanze, potrà essere, sia
15 giorni a luglio sia 15 giorni ad agosto, ovviamente se il periodo scelto è quello di Agosto, la giornata di Ferragosto verrà usufruita ad anni alterni. Salvo diversi accordi.
Considerato che
l'attuale compagno della sig.ra allo stato vive a Milano, la minore si recherà con la Pt_1 madre presso la città in questione, il padre potrà recuperare le giornate in cui non ha potuto esercitare il diritto di visita.
Per le questioni economiche e per le decisioni inerenti la scuola, lo sport e la salute della minore, alle quali devono partecipare entrambi i genitori, ci si rimette al decreto precedente del 12 luglio
2022.”
Ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c. il tribunale prende atto degli accordi dei genitori ove non siano contrari agli interessi della prole. Ritiene il Collegio che l'accordo depositato dalle parti possa essere recepito dal Collegio non apparendo in contrasto con norme imperative ed essendo conforme all'interesse della minore, garantendo il diritto della stessa ad una corretta bigenitorialità.
Le spese del giudizio, stante l'accordo raggiunto, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data Parte_1
20.8.2024 nei confronti di , in esito all'accordo raggiunto, così provvede: Controparte_1
1) modifica le condizioni relative ai tempi di permanenza della minore previste nel decreto del
23.9.2022 (che ha recepito l'accordo del 12.7.2022) conformemente all'accordo intervenuto tra
, nato a [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], e depositato in allegato alla comparsa di costituzione del e riportato in parte motiva. CP_1
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
12/12/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
____________
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Giudice rel.,
3) dott. Simona Monforte Giudice ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n° 3374/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del 4.12.2024 sostituita ex art. 127 ter cpc e vertente
T R A
, c.fisc. , elettivamente domiciliata presso lo Parte_1 C.F._1 studio dell'avv. BARBARO MARIANNA che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
C O N T R O
, c.fisc. , elettivamente domiciliato presso lo Controparte_1 C.F._2 studio dell'avv. SORBELLO ANNA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Modifica regolamentazione responsabilità genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI
All'udienza del 4.12.2024 i procuratori hanno concluso e discusso come da note sostitutive ex art. 127 ter cpc.
Visto del P.M. in data 18.9.2024
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 20.8.2024 chiedeva che, a Parte_1 modifica di quanto previsto nel provvedimento del Tribunale di Messina emesso in data 23.9.2022 sulla scorta dell'accordo del 12.7.2022, fossero modificati i tempi di permanenza della minore con il padre, per come proposto nel patto genitoriale, in virtù delle modifiche nelle more intervenute.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 1.11.2024 si costituiva CP_1
, il quale dichiarava che le parti avevano raggiunto un accordo, che veniva depositato
[...] in allegato sottoscritto da entrambe le parti.
I procuratori chiedevano, pertanto, che la udienza di comparizione delle parti fosse sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter cpc. Nelle note depositate le parti ribadivano di volere definire il giudizio alle condizioni di cui all'accordo sottoscritto e depositato e che qui si trascrive:
UN permarrà col padre il martedì dall'uscita di scuola e/o del grest sino al mercoledì mattina ove la stessa o sarà accompagnata a scuola o entro le 11.00 a casa della madre, il giovedì dall'uscita della scuola e/o del grest fino alle 20.00 nel periodo invernale, e sino alle 22.00 nel periodo estivo.. Qualora la minore non dovesse svolgere alcuna attività ludico sportiva, sempre nel periodo estivo, UN permarrà col padre il martedì dalle 11.00 sino al mercoledì mattina ove la stessa sarà accompagnata entro le 11.00 a casa della madre, il giovedì dalle 10.30 fino alle 22.00.
Il fine settimana sarà alternato, la minore verrà prelevata il venerdì all'uscita di scuola per poi essere riaccompagnata la domenica, durante il periodo invernale alle 19.00, durante il periodo estivo verrà prelevata il venerdì alle 17.30 per poi essere riaccompagnata la domenica alle 22.00.
I suindicati giorni e orari possono subìre variazioni concordate dai genitori in relazione alle esigenze lavorative e di turnazione di entrambi, da comunicarsi entro il giorno prima.
Per quanto riguarda il periodo delle Vacanze Natalizie la minore trascorrerà col padre, o dal 23 dicembre al 28 oppure dal 28 dicembre al 2 gennaio, ad anni alternati in maniera tale che ciascun genitore possa fruire della festività natalizia o del Capodanno. Per quanto attiene la giornata della festa della Befana la minore la trascorrerà a partire dal 5 fino al 6 sera, alternativamente di anno in anno.
Per quanto attiene le festività Pasquali la minore trascorrerà dal sabato alla domenica di Pasqua con l'uno e dalla sera di Pasqua al Lunedì dell'Angelo alle 20,00 con l'altro, ovviamente in maniera alternata. Per il compleanno di ci sarà l'alternanza a pranzo con l'uno ed a cena con l'altro, Per_1 salvo che i genitori non decidano di festeggiare il compleanno insieme. In merito al compleanno dei genitori, anche se in quell'occasione ciascuno dovrà esercitare il diritto di visita, la minore rimarrà con il genitore che compie gli anni e così anche per la festa della mamma e del papà. manterrà rapporti significativi sia con i nonni paterni che con i nonni materni, Per_1 partecipando ai di loro compleanni e onomastici e così per la festa dei nonni a pranzo con gli uni ed a cena con gli altri. Per quanto attiene le vacanze estive, entro il 31 maggio di ogni anno, le parti dovranno comunicarsi il periodo in cui dovranno usufruire delle vacanze, potrà essere, sia
15 giorni a luglio sia 15 giorni ad agosto, ovviamente se il periodo scelto è quello di Agosto, la giornata di Ferragosto verrà usufruita ad anni alterni. Salvo diversi accordi.
Considerato che
l'attuale compagno della sig.ra allo stato vive a Milano, la minore si recherà con la Pt_1 madre presso la città in questione, il padre potrà recuperare le giornate in cui non ha potuto esercitare il diritto di visita.
Per le questioni economiche e per le decisioni inerenti la scuola, lo sport e la salute della minore, alle quali devono partecipare entrambi i genitori, ci si rimette al decreto precedente del 12 luglio
2022.”
Ai sensi dell'art. 337 ter secondo comma c.c. il tribunale prende atto degli accordi dei genitori ove non siano contrari agli interessi della prole. Ritiene il Collegio che l'accordo depositato dalle parti possa essere recepito dal Collegio non apparendo in contrasto con norme imperative ed essendo conforme all'interesse della minore, garantendo il diritto della stessa ad una corretta bigenitorialità.
Le spese del giudizio, stante l'accordo raggiunto, possono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato in data Parte_1
20.8.2024 nei confronti di , in esito all'accordo raggiunto, così provvede: Controparte_1
1) modifica le condizioni relative ai tempi di permanenza della minore previste nel decreto del
23.9.2022 (che ha recepito l'accordo del 12.7.2022) conformemente all'accordo intervenuto tra
, nato a [...] il [...] e , Parte_1 Controparte_1 nato a [...] il [...], e depositato in allegato alla comparsa di costituzione del e riportato in parte motiva. CP_1
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale, addì
12/12/2024
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott.Viviana Cusolito) (dott. Corrado Bonanzinga)