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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/06/2025, n. 1241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1241 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1801/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente rel. dott. Alessio Marfè Giudice dott. Roberto Bianco Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. Rg. 1801/2024, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Milano, n.52 Parte_1 C.F._1 in Barletta presso lo studio dell'Avv. Mascolo Valerio, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliato alla Via Grecia Controparte_1 C.F._2 in Foggia, presso lo studio dell'avv. Sinigaglia Silvana, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusto mandato in atti
RESISTENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 04/06/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. depositato in data 11/04/2024 ha proposto Parte_1 domanda di separazione giudiziale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio esponendo di aver contratto matrimonio in data 04/09/2010 con in Controparte_1
Casalvecchio di PU e che dall'unione sono nate due figlie: (n.ta il 11/12/2011 in Foggia) e Per_1
(n.ta il 01/09/2014 in Foggia); che da alcuni anni tra i coniugi non vi è più una comunione Per_2 affettiva e sentimentale a causa anche di continui litigi e dell'ingerenza nella loro vita coniugale dei genitori della che per il bene delle figlie, i due coniugi hanno deciso per una separazione CP_1 di fatto, e lui si è trasferito presso altra abitazione;
che, nonostante ciò, ha continuato a vedere costantemente le proprie figlie e a contribuire al loro mantenimento;
che lui attualmente svolge l'attività di medico di medicina generale, mentre la è medico specialista ambulatoriale. CP_1
pagina 1 di 3 Pertanto, il ricorrente, oltre alla pronuncia di separazione, ha chiesto: l'affidamento condiviso delle figlie, con diritto di visita così come da piano genitoriale e la condanna alle spese di lite. Inoltre, si è dichiarato disponibile al versamento di un assegno di mantenimento in favore delle figlie di € 200,00 mensili per ciascuna (€ 400,00 complessivi), oltre rivalutazione ISTAT e alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, non opponendosi all'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente.
Infine, il ricorrente ha chiesto che, una volta decorsi i termini di cui all'art. 3 L.898/1970, passata in giudicato la sentenza di separazione, venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime conclusioni rassegnate per la separazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 03/06/2024 si è costituita , esponendo: Controparte_1 di non aver intenzione di riconciliarsi dato che la crisi del rapporto è, oramai, diventata irreversibile;
che non è più possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi;
di aver raggiunto un accordo con sulle condizioni della separazione, per cui ha chiesto la trasformazione Parte_1 del presente giudizio in consensuale.
Pertanto, ha concluso chiedendo di omologare gli accordi intervenuti tra i coniugi, depositati insieme alla comparsa di costituzione e risposta.
Inoltre, anche la resistente, ha chiesto che, una volta decorsi i termini di cui alla L. 898/1970, passata in giudicato la sentenza di separazione, venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Presidente con decreto del 17/04/2024 ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei alla prima udienza del 10/07/2024.
In tale udienza il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con trasformazione della separazione giudiziale in consensuale, ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Pronunciata la separazione consensuale dei coniugi con sentenza del Tribunale di Foggia n.1990/2024 pubblicata il 22/07/2024, il Collegio, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo e rinviato all'udienza del 04/06/2025, al fine di procedersi con la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 04/06/2025, maturata la condizione di procedibilità per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
******
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_1
è fondata e, per l'effetto, va accolta. Controparte_1
L'art. 2 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”. L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata con sentenza del Tribunale di Foggia n. 1990/2024 pubblicata il 22/07/2024. Inoltre, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato di non volersi pagina 2 di 3 riconciliare, avendo continuato a vivere separati, per cui risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come da scrittura privata del 31/05/2024 (dep. in data 03-07/06/2024), che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico. Inoltre, non sono contrarie agli interessi delle figlie e , avendo, le parti, Per_1 Per_2 adeguatamente regolamentato il loro affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casalvecchio di PU (FG) in data 04/09/2010 tra (n.to a Penne il 28/01/1978) e Parte_1 [...]
(n.ta a Foggia il 18/12/1978), alle condizioni contenute nella scrittura privata CP_1 del 31/5/2024 (dep. in data 03-07/06/2024) (atto n.8 – parte II – Serie A – Anno 2010);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalvecchio di PU (FG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, di cui alla scrittura privata del 31/05/2024 (dep. in data 03-07/06/2024);
• Spese compensate. Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 17.06.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Presidente rel. dott. Alessio Marfè Giudice dott. Roberto Bianco Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado avente ad oggetto Separazione giudiziale e cessazione degli effetti civili del matrimonio, iscritto al n. Rg. 1801/2024, promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Via Milano, n.52 Parte_1 C.F._1 in Barletta presso lo studio dell'Avv. Mascolo Valerio, dal quale è rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , elettivamente domiciliato alla Via Grecia Controparte_1 C.F._2 in Foggia, presso lo studio dell'avv. Sinigaglia Silvana, dalla quale è rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusto mandato in atti
RESISTENTE
E
e con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate per l'udienza del 04/06/2025.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis.49 c.p.c. depositato in data 11/04/2024 ha proposto Parte_1 domanda di separazione giudiziale e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio esponendo di aver contratto matrimonio in data 04/09/2010 con in Controparte_1
Casalvecchio di PU e che dall'unione sono nate due figlie: (n.ta il 11/12/2011 in Foggia) e Per_1
(n.ta il 01/09/2014 in Foggia); che da alcuni anni tra i coniugi non vi è più una comunione Per_2 affettiva e sentimentale a causa anche di continui litigi e dell'ingerenza nella loro vita coniugale dei genitori della che per il bene delle figlie, i due coniugi hanno deciso per una separazione CP_1 di fatto, e lui si è trasferito presso altra abitazione;
che, nonostante ciò, ha continuato a vedere costantemente le proprie figlie e a contribuire al loro mantenimento;
che lui attualmente svolge l'attività di medico di medicina generale, mentre la è medico specialista ambulatoriale. CP_1
pagina 1 di 3 Pertanto, il ricorrente, oltre alla pronuncia di separazione, ha chiesto: l'affidamento condiviso delle figlie, con diritto di visita così come da piano genitoriale e la condanna alle spese di lite. Inoltre, si è dichiarato disponibile al versamento di un assegno di mantenimento in favore delle figlie di € 200,00 mensili per ciascuna (€ 400,00 complessivi), oltre rivalutazione ISTAT e alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie, non opponendosi all'assegnazione della casa coniugale in favore della resistente.
Infine, il ricorrente ha chiesto che, una volta decorsi i termini di cui all'art. 3 L.898/1970, passata in giudicato la sentenza di separazione, venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle medesime conclusioni rassegnate per la separazione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 03/06/2024 si è costituita , esponendo: Controparte_1 di non aver intenzione di riconciliarsi dato che la crisi del rapporto è, oramai, diventata irreversibile;
che non è più possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale tra i coniugi;
di aver raggiunto un accordo con sulle condizioni della separazione, per cui ha chiesto la trasformazione Parte_1 del presente giudizio in consensuale.
Pertanto, ha concluso chiedendo di omologare gli accordi intervenuti tra i coniugi, depositati insieme alla comparsa di costituzione e risposta.
Inoltre, anche la resistente, ha chiesto che, una volta decorsi i termini di cui alla L. 898/1970, passata in giudicato la sentenza di separazione, venga pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Il Presidente con decreto del 17/04/2024 ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lei alla prima udienza del 10/07/2024.
In tale udienza il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione con trasformazione della separazione giudiziale in consensuale, ex art. 473 bis.51 c.p.c.
Pronunciata la separazione consensuale dei coniugi con sentenza del Tribunale di Foggia n.1990/2024 pubblicata il 22/07/2024, il Collegio, con separata ordinanza, ha rimesso la causa sul ruolo e rinviato all'udienza del 04/06/2025, al fine di procedersi con la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 04/06/2025, maturata la condizione di procedibilità per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
******
L'istanza congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da e Parte_1
è fondata e, per l'effetto, va accolta. Controparte_1
L'art. 2 L.898/1970 consente, infatti, al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”. L'art. 3 n. 2 lett. b) L.898/1970 prevede che la cessazione degli effetti civili del matrimonio possa essere domandata anche da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata omologata la separazione consensuale” e che la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili del matrimonio, cioè la separazione personale dei coniugi omologata con sentenza del Tribunale di Foggia n. 1990/2024 pubblicata il 22/07/2024. Inoltre, entrambe le parti hanno concordemente dichiarato di non volersi pagina 2 di 3 riconciliare, avendo continuato a vivere separati, per cui risulta che la comunione materiale e spirituale dei coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più essere ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, trovare accoglimento.
Il Tribunale prende, altresì, atto delle ulteriori intese raggiunte tra i coniugi, così come da scrittura privata del 31/05/2024 (dep. in data 03-07/06/2024), che non sono contrarie a norme imperative e di ordine pubblico. Inoltre, non sono contrarie agli interessi delle figlie e , avendo, le parti, Per_1 Per_2 adeguatamente regolamentato il loro affido, collocamento, diritto di visita e mantenimento.
Copia autentica della presente sentenza di divorzio, dopo il suo passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. Trattandosi di pronuncia su domanda congiunta, non ricorrono i presupposti per l'applicazione degli artt. 91 e ss. c.p.c., sicché nessuna statuizione va adottata in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, I Sezione Civile, definitivamente pronunciando:
• Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casalvecchio di PU (FG) in data 04/09/2010 tra (n.to a Penne il 28/01/1978) e Parte_1 [...]
(n.ta a Foggia il 18/12/1978), alle condizioni contenute nella scrittura privata CP_1 del 31/5/2024 (dep. in data 03-07/06/2024) (atto n.8 – parte II – Serie A – Anno 2010);
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Casalvecchio di PU (FG) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R. 03/11/2000 n.396;
• Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti, di cui alla scrittura privata del 31/05/2024 (dep. in data 03-07/06/2024);
• Spese compensate. Così deciso in Foggia, nella Camera di Consiglio del 17.06.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli
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