Sentenza 22 ottobre 2002
Massime • 2
Il diritto che, a norma dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ., il terzo può far valere in un processo pendente tra altre parti, in conflitto con esse (intervento principale) o solo con alcune di esse (intervento litisconsortile o adesivo autonomo) deve essere relativo all'oggetto, ovvero dipendente dal titolo, e, quindi, individuabile rispettivamente con riferimento al "petitum", o alla " causa petendi". Al di fuori di tali limiti, l'inserimento nel processo di nuove parti non è ammesso.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda dell'ex proprietario di un immobile adibito a circolo, diretta al risarcimento dei danni causati dal ritardo, dovuto alla pendenza di un giudizio di riscatto ex art. 39 legge n. 392 del 1978, nei lavori di restauro e di recupero dei reperti d'arte esistenti nell'immobile, domanda proposta in quello stesso giudizio, instaurato dal conduttore dell'immobile nei confronti dell'acquirente, che aveva a sua volta formulato domanda di garanzia ai sensi dell'art. 1485 cod. civ., condizionatamente all'accoglimento di quella dell'attore.)
Nel giudizio instaurato dal conduttore nei confronti del terzo per l'accertamento dell'esistenza del suo diritto di riscatto, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 392 del 1978, l'alienante non è litisconsorte necessario, perché l'azione del conduttore , di natura reale, è rivolta solo contro l'acquirente, con la conseguenza che la sfera giuridica del venditore resta estranea agli effetti reali della sentenza.
Commentario • 1
- 1. Comproprietà di immobile locato e prelazione: a chi spetta la ''denuntiatio''?Accesso limitatoManuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 30 novembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2002, n. 14901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14901 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. ANTONIO LIMONGELLI - Consigliere -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. FABIO MAZZA - Consigliere -
Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NC RT in proprio e quale rappresentante dei coeredi di CL NC: US NN, IT NC, ER NC, SA NC CL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA R R PEREIRA 202, presso lo studio dell'avvocato BOFFA FRANCO, che li difende unitamente all'avvocato VITUCCI RT, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CIRCOLO ARCINOVA DAIQUIRI CLUB, AR GO, IMMOBILIARE MARCO SRL;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1685/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, sezione 2^ civile emessa 14/7/1998, depositata il 21/10/98; RG. 879/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/02 dal Consigliere Dott. Maria Margherita CHIARINI;
udito l'Avvocato FRANCO BOFFA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità o comunque rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 25 marzo 1992 NE ON, in qualità di Presidente del Circolo Arcinova Daiquiri Club, e GO RC, in qualità di socio del predetto Circolo, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Bassano del Grappa la s.r.l. Immobiliare San Marco premettendo che: a) il Circolo conduceva in locazione dal 1987 l'immobile appartenente a CL NC;
b) questi, senza informarlo, l'aveva venduto, il 23.12.1991, alla s.r.l. Immobiliare San Marco per il prezzo di L. 80.000.000 e perciò esso conduttore intendeva riscattarlo, ai sensi dell'art. 39 della legge 392/1978. Pertanto concludevano per la declaratoria di legittimo esercizio del riscatto.
La convenuta si opponeva deducendo: 1) i locali, appartenenti ad un unico complesso architettonico denominato Palazzo Bonamigo, venduto a corpo per il prezzo di L. 980.000.000, erano occupati abusivamente, non essendo intercorso alcun rapporto negoziale tra il proprietario e il Circolo;
2) comunque, in base allo statuto, questo non poteva aprire al pubblico;
3) detto Circolo Daiquiri era diverso dal preteso conduttore, denominato Circolo Arcinova. Concludeva pertanto, previa chiamata in causa del venditore per essere garantito ai sensi dell'art. 1483 c.c., per la declaratoria di carenza di legittimazione attiva degli attori, per in sussistenza del rapporto locativo e per difetto del requisito di attività del Circolo comportante contatto con il pubblico. In via subordinata per la condanna del venditore a tenerlo indenne per l'evizione, con condanna di costui, a titolo risarcitorio, al pagamento di L. 400.000.000. CL NC interveniva volontariamente in giudizio deducendo: 1) soltanto il 27.7.1991, dopo il preliminare di vendita di tutto l'immobile, nella sua integrità di palazzo storico, alla s.r.l. S. Marco, il sedicente Circolo Arcinova gli aveva attribuito la qualità di locatore, dichiarandosi disponibile a trattare per "la recessione" dai vantati diritti di locatario, fatti risalire al 1987, e peraltro come derivati dal contratto tra OB NC e GO RC, ossia tra terzi;
2) invece i locali di via Bonamigo 29 erano stati concessi in comodato, fino all'agosto - settembre 1991, a OB NC, rappresentante del Daiquiri Club, ma esso proprietario ne aveva conservato le chiavi e perciò aveva sempre mantenuto sia lo jus possidendi che possessionis;
3) i documenti vantati dal Circolo erano inattendibili e comunque l'ente ricreativo - culturale doveva essere riservato ai soci, e non al pubblico di utenti e consumatori, condizione necessaria per l'esercizio del riscatto, e quindi la causa era temeraria. Concludeva pertanto per la declaratoria di temerarietà e strumentalità del giudizio e per l'insussistenza dell'azione di riscatto;
in via subordinata per la sua improponibilità e improcedibilità, con condanna generica ai danni materiali e morali, presenti e futuri, patiti e patiendi anche da esso interveniente, conseguenti a detta azione, essendo stato costretto a rinviare i lavori di restauro e di recupero dei reperti d'arte esistenti nell'immobile.
Il Tribunale di Bassano del Grappa, con sentenza del 30 gennaio 1996, rigettava sia le domande attoree sia quelle dell'interveniente. Quanto alle prime, perché non erano dimostrati ne' il rapporto di locazione con CL NC, ne' la ricorrenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio del diritto di prelazione;
quanto alle seconde, perché non era dimostrata la fondatezza delle sue pretese. risarcitorie, neppure per la dedotta responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Appellavano il Circolo Arcinova Daiquiri Club e GO RC, insistendo per il riconoscimento del rapporto di locazione. Proponevano altresì appello gli eredi di CL NC per non essere state accolte le loro domande, che avevano meglio articolato nelle conclusioni in primo grado, volte ad accertare l'inesistenza del Circolo Arcinova Daiquiri Club e di qualsiasi rapporto con questo, nonché l'illiceità e la temerarietà della condotta degli attori. il cui comportamento peraltro dimostrava la rinuncia a qualsiasi diritto di prelazione o riscatto, si che l'azione esercitata, improponibile ed infondata, era stata intrapresa soltanto a scopo costrittivo, e perciò erano riconoscibili i danni derivatine. Eccepivano inoltre la nullità e improcedibilità dell'atto di appello per esser stato notificato al procuratore costituito per CL NC, deceduto nelle more di rinvio della causa al collegio per la decisione in primo grado, circostanza nota agli appellanti, in quanto parti di altri giudizi connessi e pendenti.
L'appellata s.r.l. Immobiliare S. Marco si limitava a chiedere il rigetto dell'appello degli attori.
Con sentenza del 26 gennaio 1999 la Corte d'Appello di Venezia rigettava entrambi i gravami sulle seguenti considerazioni: 1) l'intervento di CL NC per sostenere le ragioni della convenuta s.r.l. Immobiliare S. Marco, acquirente dell'immobile, era da qualificare come adesivo dipendente e perciò, avendo detta parte s.r.l. Immobiliare S. Marco prestato acquiescenza alla sentenza, gli eredi di CL NC non potevano proporre appello, che pertanto era inammissibile;
2) gli appelli del Circolo e del RC erano da rigettare, restando così assorbita ogni altra questione, perché le prove richieste per dimostrare l'esistenza del rapporto di locazione erano generiche ed irrilevanti, non essendo a tal fine sufficiente la circostanza della consegna da parte del sig. BI a NC OB di assegni da imputare sulla cifra di L. 80.000.000, corrisposta al medesimo, ne' era univoca la circostanza della consegna da parte di NC CL al RC di bollette di consumo dell'acqua, senza precisazione del periodo a cui si riferivano, così come non era precisato il bene per il quale il Circolo pagava a NC OB L.
1.800.000 a titolo di locazione. Avverso questa sentenza ricorre per Cassazione OB NC in proprio e nella qualità di procuratore degli altri coeredi di CL NC, per quattro motivi, depositando altresì memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce "In relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc - violazione dell'art. 105 cpc - Violazione degli artt. 99, 100, 101 cpc - Contraddizione - omesso esame per travisamento dell'appello, in specie del primo motivo, in relazione alle coessenziali domande spiegate dall'intervenuto - Omessa pronunzia."
Dalla lettura delle conclusioni dell'atto di appello degli eredi NC si deducono i vizi di grave contraddizione ed il travisamento dei giudici di appello sulla posizione dell'intervenuto, il cui gravame pertanto erroneamente è stato dichiarato inammissibile. Le domande del NC erano state già riportate nell'epigrafe della sentenza dei primi giudici e poi trasfuse nell'atto di appello e, per rinvio a questo, nella comparsa di costituzione e risposta in secondo grado e nell'appello incidentale, e cioè: a) affermare la inesistenza del Circolo Arcinova Daiquiri Club e conseguentemente del contratto che RC GO avrebbe stipulato in favore di detto Circolo;
b) affermare l'inesistenza di qualsiasi rapporto di godimento tra detto Circolo e/o il RC e gli attori, non essendo stato neppure identificato il locatore;
c) dichiarare la pretesa di un rapporto di locazione frutto di artificio e quindi attività temeraria e illecita;
d) dichiarare la formazione del giudicato sulla sentenza del Tribunale di Bassano del 21.5.1992 dichiarativa dell'insussistenza del rapporto di locazione tra gli attori e un non meglio identificato locatore;
e) dichiarare comunque la volontà di recesso degli attori - manifestata con lettera del 17- 19.6.1992 - che avevano abbandonato i luoghi dopo averli resi inservibili ed averli devastati;
f) dichiarare in ogni caso i locali di Via Bonamigo 29 costituire parte integrante minimale del Palazzetto Bonamigo, venduto, si che non era esercitabile il riscatto;
g) dichiarare l'intento delle parti attoree a percepire la buonuscita e quindi l'implicita rinunzia al preteso riscatto, esercitato solo temerariamente, a titolo costrittivo;
h) respingere la pretesa come improponibile e carente di ogni requisito, oltre che espediente illegittimo e perciò fonte di obbligazione risarcitoria;
i) condannare le controparti ai danni, da determinare in separato giudizio, e alle spese aggravate. Dunque le domande dell'intervenuto erano più ampie di quelle della s.r.l. Immobiliare San Marco, essendosi affermato fin dall'atto di intervento che anche il Circolo era stato istituito fittiziamente, per lucrare la buonuscita, senza peraltro esercitare attività commerciale. Per tutte queste domande, volte a sanzionare l'illiceità delle domande attoree e ad accertare l'inesistenza del Circolo, questione prioritaria rispetto alla proposizione delle stesse, sussiste l'interesse dell'interventore alla loro decisione, che precede logicamente e giuridicamente la mancanza di prova del rapporto di locazione, mentre la Corte immotivatamente ne ha omesso l'esame, qualificando erroneamente l'intervento come adesivo dipendente.
Il motivo è infondato.
1.1. - La tesi del ricorrente secondo la quale l'appello proposto dagli eredi di CL NC era ammissibile perché l'intervento da questi spiegato era solo in parte adesivo, ma autonomo per altra parte, è erronea.
Ed infatti, a norma dell'art. 105 primo comma cod. proc. civ., il diritto che il terzo può far valere in un processo pendente tra altre parti, in conflitto con tutte - intervento principale - o soltanto con alcune di esse - intervento litisconsortile o adesivo autonomo - deve essere o relativo all'oggetto, e cioè individuabile con riferimento al bene sostanziale della controversia, nei limiti in cui è sussunto dalle parti originarie del giudizio (petitum), o dipendente dal titolo, da intendere come fatto giuridico costitutivo del rapporto giuridico da esse dedotto in giudizio (causa petendi). Pertanto, se non vi è ne' connessione, ne' di pendenza, nei suddetti limiti, con il processo pendente tra le parti originarie, l'inserimento in esso di nuove parti e di nuove pretese non è ammesso. Ne consegue che le domande di accertamento e risarcitorie proposte da CL NC nei confronti degli attori, fondate sulla loro responsabilità extracontrattuale - come espressamente dichiarato dal suo difensore alla seconda udienza del giudizio di primo grado (atto direttamente esaminabile da questa Corte attenendo l'ammissibilità della domanda ai presupposti processuali dell'azione) non avendo alcun collegamento ne' con il petitum ne' con il titolo della domanda attorea, fondata sull'art. 39 della legge 27 luglio 1978 n. 392, e con la quale era stato richiesto alla s.r.l.
Immobiliare S. Marco il riscatto dell'immobile vendutole, ne' con quella di garanzia, formulata da questa parte, ai sensi dell'art. 1485 c.c., condizionatamente all'accoglimento della prima, non giustificano il simultaneus processus con le domande delle parti originarie - ratio sottesa all'art. 105 primo comma cod. proc. civ. - e pertanto devono essere dichiarate inammissibili, anche in questa sede. Ulteriore conseguenza è che i giudici di appello non avevano nessun potere-dovere di prenderle in esame.
1.2.- Invece, le domande di CL NC volte a sostenere le ragioni della convenuta - acquirente s.r.l. Immobiliare San Marco, erano ammissibilì perché avanzate anche nel suo interesse di venditore-locatore, tanto più perché nei suoi confronti, come dianzi detto, la medesima aveva proposto domanda di garanzia, ovviamente subordinata all'accoglimento delle domande attoree di riscatto. Ma queste domande sono state rigettate dal Tribunale di Bassano del Grappa e detta parte acquirente, non costituitasi nel giudizio di appello instaurato dai soccombenti in primo grado, non ha riproposto, a pena di decadenza ai sensi dell'artt. 346 cod. proc. civ., le sue domande nei confronti del venditore, tra cui quella di garanzia (Cass. 8973/2000), così è venuto meno il presupposto del suo interesse di venditore a proporre impugnazione autonoma, e perciò anche sotto tale profilo il suo appello era da dichiarare inammissibile.
Corretta nei suesposti termini, ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., la motivazione dei giudici di appello, il cui dispositivo sul punto è conforme al diritto, il motivo va rigettato. 2. - Con il secondo motivo il ricorrente deduce: "In
relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc ed all'asserito carattere meramente adiuvatorio dell'intervento, violazione del principio del contraddittorio ex art. 101 cpc, con riguardo alle domande delle parti e alle affermazioni sentenziali attinenti alla formazione di un contratto di locazione. Travisamento. Illogica/omessa motivazione". La controversia introdotta dagli attori, e trattata sia in primo che in secondo grado, concernendo l'accertamento dell'esistenza o meno di un contratto di locazione, o di altra specie, come presupposto della domanda di riscatto, non poteva esser decisa senza il proprietario/venditore del bene, attenendo ad un preteso patto con questi, nella cui sfera d'interessi e diritti la sentenza era destinata ad esplicare conseguenze, e pertanto tale parte era contraddittore necessario, e dunque interventore litisconsortile. Il motivo è infondato.
2.1 - Nel giudizio instaurato dal conduttore nei confronti del terzo per l'accertamento dell'esistenza del suo diritto di riscatto, ai sensi dell'art. 39 legge 392/1978, l'alienante non è litisconsorte necessario, perché l'azione del conduttore, di natura reale, è rivolta soltanto contro l'acquirente per sostituirsi ad esso, e perciò la sfera giuridica del venditore resta estranea agli effetti reali della sentenza (Cass. 6698/1987, 653/1996). Da tanto consegue inoltre che, se questi interviene in giudizio per sostenere le ragioni del predetto acquirente, ha un mero interesse, e dunque va qualificato interventore adesivo dipendente. 2.2 - Un interesse diretto del venditore intervenuto nel processo intentato contro il compratore per l'esercizio del riscatto è invece configurabile se questi ha proposto contro il medesimo domanda di garanzia, per l'ipotesi di accoglimento del riscatto, e perciò in tal caso il suo intervento è qualificabile come litisconsortile, ma senza esser contraddittore necessario perché fra la causa principale di riscatto e quella di garanzia non si instaura un vincolo di inscindibilità, bensì di dipendenza condizionata all'accertamento del diritto reale del terzo nei confronti dell'acquirente (Cass. 2721/1987; 2714/1996). Quanto poi al suo interesse concreto a proporre impugnazione malgrado la decadenza dell'acquirente dalla domanda di garanzia, non riproposta in appello, valgono le argomentazioni svolte al precedente paragrafo. 3. - Con il terzo motivo il ricorrente deduce "violazione dell'art. 163 - 164 cpc. Travisamento - Omesso esame - Omessa pronunzia - Illogicità in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc". Nella comparsa di risposta in appello era stato chiesto di dichiarare nullo, invalido, improcedibile l'appello principale del Circolo Arcinova Daiquiri Club e di RC GO perché notificato il 14.5.1996 al defunto CL NC presso il procuratore domiciliatario, anziché agli eredi di costui, pur essendo gli appellanti a conoscenza del decesso di quegli in altri giudizi pendenti tra le medesime parti, nonché in base all'atto di appello di OB NC notificato, per sè e per gli eredi di CL NC, a detti appellanti, e tanto doveva bastare per renderli edotti della circostanza;
inoltre nella stessa comparsa di risposta i NC avevano chiesto la declaratoria di inammissibilità dell'appello principale per assoluta indeterminatezza del contenuto di esso e quindi per carenza dei requisiti indispensabili, come del resto contraddittoriamente ammette la stessa sentenza di appello che afferma non esser indicato dagli appellanti chi sia il preteso locatore. 4.- Con il quarto motivo il ricorrente deduce "In relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cpc - Illogicità della conclusione - Travisamento".
Le domande dei NC non esaminate non possono esser ritenute assorbite, come ha dichiarato la Corte di Appello, perché la locazione è fittizia e pretesa per fini illeciti, così come fittizio è il Circolo.
5. - L'esame di questi motivi è superfluo perché restano assorbiti dall'inammissibilità dell'appello degli eredi NC per le ragioni innanzi svolte.
6. - Concludendo il ricorso va respinto, ma non vi è luogo a provvedere per le spese, non essendosi costituito nessun intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2002