Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2002, n. 14901
CASS
Sentenza 22 ottobre 2002

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Il diritto che, a norma dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ., il terzo può far valere in un processo pendente tra altre parti, in conflitto con esse (intervento principale) o solo con alcune di esse (intervento litisconsortile o adesivo autonomo) deve essere relativo all'oggetto, ovvero dipendente dal titolo, e, quindi, individuabile rispettivamente con riferimento al "petitum", o alla " causa petendi". Al di fuori di tali limiti, l'inserimento nel processo di nuove parti non è ammesso.(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda dell'ex proprietario di un immobile adibito a circolo, diretta al risarcimento dei danni causati dal ritardo, dovuto alla pendenza di un giudizio di riscatto ex art. 39 legge n. 392 del 1978, nei lavori di restauro e di recupero dei reperti d'arte esistenti nell'immobile, domanda proposta in quello stesso giudizio, instaurato dal conduttore dell'immobile nei confronti dell'acquirente, che aveva a sua volta formulato domanda di garanzia ai sensi dell'art. 1485 cod. civ., condizionatamente all'accoglimento di quella dell'attore.)

Nel giudizio instaurato dal conduttore nei confronti del terzo per l'accertamento dell'esistenza del suo diritto di riscatto, ai sensi dell'art. 39 della legge n. 392 del 1978, l'alienante non è litisconsorte necessario, perché l'azione del conduttore , di natura reale, è rivolta solo contro l'acquirente, con la conseguenza che la sfera giuridica del venditore resta estranea agli effetti reali della sentenza.

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  • 1Comproprietà di immobile locato e prelazione: a chi spetta la ''denuntiatio''?Accesso limitato
    Manuela Rinaldi · https://www.altalex.com/ · 30 novembre 2010
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/10/2002, n. 14901
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14901
Data del deposito : 22 ottobre 2002

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