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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/06/2025, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 78/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 78/2025 promossa da:
(C.F. ), di cittadinanza Parte_1 C.F._1 italiana, nata a [...] il [...], residente in [...] (doc.1) ed elettivamente domiciliata in Cesano Maderno (MB) al Corso Roma n.95 presso lo studio dell'avv. Gianmarco Lodato (C.F. ; indirizzo PEC: C.F._2
, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al Email_1 ricorso
RICORRENTE contro
(C.F. ) di cittadinanza italiana, nato a [...] Controparte_1 C.F._3 il 26/03/73 e residente in [...]
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI per Parte_1
1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra i Sigg. Parte_1 e in Cesano Maderno (MB) in data 11/05/12, ordinando all'Ufficiale di
[...] Controparte_1 Stato Civile del Comune di Cesano Maderno di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
2) affidare i figli minori e in via esclusiva alla madre, con Persona_1 Persona_2 collocamento presso l'abitazione materna, disponendo che la madre potrà richiedere autonomamente e pagina 1 di 6 in via esclusiva tutta la documentazione idonea al rilascio di documenti e/o autorizzazioni per i figli minori Persona_1 Persona_2
3) disporre che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e Persona_1 Persona_2 il martedì e giovedì pomeriggio di ogni settimana, dall'uscita da scuola e con riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 21,30 e a week end alternati dal sabato alle ore 18,00 sino alla domenica sera;
rispetto ai periodi delle vacanze scolastiche, sia estive sia durante il resto dell'anno la madre potrà condurre i figli presso la nonna materna per periodi di almeno una settimana, con facoltà per il padre, qualora coincidessero con i periodi di sua spettanza, di recuperarli anteriormente o successivamente, e potrà trascorrere con i figli due settimane di ferie, consecutive o non consecutive, durante il periodo estivo, e una settimana durante il periodo invernale, sempre fatta salva la facoltà per il padre di recuperare i giorni in questione;
4) assegnare la casa coniugale (di proprietà della ricorrente), unitamente a tutti gli arredi ivi contenuti, alla Sig.ra Parte_1
5) porre a carico del Sig. l'obbligo di corrispondere alla Sig.ra Controparte_1 Parte_1 l'importo mensile di €344,47 o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di
[...] giustizia, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori e Persona_1 Persona_2 da corrispondere in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a far data dal mese di settembre 2025 e con riferimento al mese di settembre 2024 (sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola), nonché il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche e per le spese scolastiche di seguito indicate), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti pagina 2 di 6 scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
6) in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sui compensi, CPA ed IVA se dovuta come per legge. In via istruttoria, si chiede di voler ordinare, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., al Sig. di Controparte_1 esibire gli estratti conto bancari e/o postali (inclusi eventuali rendiconto Postepay) relativi agli ultimi tre anni, nonché copia della documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e/o beni mobili registrati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione in forza di sentenza Tribunale di Monza nr. 2240/2023, passata in giudicato.
Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, dall'art. 1 della L.
6.5.2015 nr. 55.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. La ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni della separazione, stabilite dal
Tribunale, con rivalutazione secondo gli indici istat del contributo a carico del padre per il mantenimento dei figli, meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse dei figli pagina 3 di 6 nato a [...] il [...] e nata a [...] il Persona_1 Persona_2
01/06/14.
III. Le spese del presente giudizio devono essere dichiarate irripetibili per la natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione del resistente che non si è opposto alle domande.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in data 11.5.2012 in CESANO MADERNO
[...] Controparte_1
(trascritto al nr. 12 parte I del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2012);
II. Ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato civile del Comune di CESANO MADERNO per le annotazioni ai sensi degli artt. 5 e 10 L.
1.12.1970 n. 898; III. affida i figli minori e in via esclusiva alla madre, con Persona_1 Persona_2 collocamento presso l'abitazione materna, disponendo che la madre potrà richiedere autonomamente e in via esclusiva tutta la documentazione idonea al rilascio di documenti e/o autorizzazioni per i figli minori Persona_1 Persona_2
IV. dispone che il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e Persona_1 Per_2 il martedì e giovedì pomeriggio di ogni settimana, dall'uscita da scuola e con
[...] riaccompagnamento presso l'abitazione materna alle ore 21,30 e a week end alternati dal sabato alle ore 18,00 sino alla domenica sera;
rispetto ai periodi delle vacanze scolastiche, sia estive sia durante il resto dell'anno la madre potrà condurre i figli presso la nonna materna per periodi di almeno una settimana, con facoltà per il padre, qualora coincidessero con i periodi di sua spettanza, di recuperarli anteriormente o successivamente, e potrà trascorrere con i figli due settimane di ferie, consecutive o non consecutive, durante il periodo estivo, e una settimana durante il periodo invernale, sempre fatta salva la facoltà per il padre di recuperare i giorni in questione;
V. assegna la casa coniugale in Cesano Maderno via F.lli Kennedy 21, unitamente a tutti gli arredi ivi contenuti, a Parte_1 Parte_1 VI. pone a carico di l'obbligo di corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo mensile di €344,47 a titolo di contributo al mantenimento dei figli
[...] minori e da corrispondere in via anticipata entro il Persona_1 Persona_2 giorno 10 di ogni mese e da rivalutare annualmente in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati a far data dal mese di settembre 2025 e con riferimento al mese di settembre 2024 (sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby-sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola), nonché il cinquanta per cento delle spese mediche, scolastiche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche e per le spese scolastiche di seguito indicate), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti pagina 4 di 6 prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post- universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici- salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi pagina 5 di 6 costi per la quota di propria spettanza;
VII. dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Presidente rel.
dott.ssa Carmen Arcellaschi
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