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Sentenza 23 marzo 2025
Sentenza 23 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/03/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA N. ____________
N N. 698/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Antonella Guerra PRESIDENTE
Silvia Rizzuto GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
17/01/2025
DA
(c. f. )nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 15/08/1976,
(c. f. )nato a [...] Parte_2 C.F._2
(VR) il 10/02/1966, rappresentati e difesi da Avv.to ADAMI PAOLA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
(c. f. )nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 15/08/1976,
(c. f. )nato a [...] Parte_2 C.F._2
(VR) il 10/02/1966,
1 celebrato il 07/10/1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di VERONA al Num. 666 - PARTE II - SERIE A - ANNO 1999, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
2) La casa coniugale sita in Via Baruchello n. 9 a Buttapietra (Vr), ad oggi di comproprietà di entrambi i coniugi in regime di separazione personale dei beni per la quota di ½ ciascuno, non viene assegnata ma continuerà ad essere abitata dal sig. . Parte_3
2) Le figlie maggiorenni continueranno a vivere prevalentemente presso il padre.
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma Parte_2 Pt_1
mensile di 150,00 a titolo di contributo per ciascuna figlia, e così complessivamente euro 300,00 mensili. La predetta somma sarà soggetta a rivalutazione percentuale secondo l'indice ISTAT a fa data dal mese di gennaio
2025.
4) Le parti si impegnano a corrispondere nella misura del 50% le spese di carattere straordinario;
in particolare didattico e medico, per le figlie.
5 i coniugi si dichiarano autonomi economicamente e si esentano dal somministrare reciprocamente assegno di contributo al loro mantenimento ex art 156 c.c.
- Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano fin da ora ai termini per
l'impugnazione.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con note scritte depositate in data 12.03.2025, dichiaravano di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
17.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
2 Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di VERONA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 20.3.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
3
N N. 698/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA N. ___________ CRON.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO: DIVORZIO
CONGIUNTO
Il Tribunale civile e penale di Verona, Sezione 1^ civile, composta dai seguenti
Magistrati:
Antonella Guerra PRESIDENTE
Silvia Rizzuto GIUDICE
Virginia Manfroni GIUDICE rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa ex art. 4 legge n. 898/70 con ricorso depositato in data
17/01/2025
DA
(c. f. )nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 15/08/1976,
(c. f. )nato a [...] Parte_2 C.F._2
(VR) il 10/02/1966, rappresentati e difesi da Avv.to ADAMI PAOLA, come da mandato in atti c/o il cui studio eleggono domicilio.
- RICORRENTI con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
CONCLUSIONI DEI RICORRENTI:
1) dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi:
(c. f. )nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 15/08/1976,
(c. f. )nato a [...] Parte_2 C.F._2
(VR) il 10/02/1966,
1 celebrato il 07/10/1999 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio del
Comune di VERONA al Num. 666 - PARTE II - SERIE A - ANNO 1999, ordinandosi al competente Ufficiale dello Stato Civile gli adempimenti di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n. 396.
2) La casa coniugale sita in Via Baruchello n. 9 a Buttapietra (Vr), ad oggi di comproprietà di entrambi i coniugi in regime di separazione personale dei beni per la quota di ½ ciascuno, non viene assegnata ma continuerà ad essere abitata dal sig. . Parte_3
2) Le figlie maggiorenni continueranno a vivere prevalentemente presso il padre.
3) Il sig. corrisponderà alla sig.ra la somma Parte_2 Pt_1
mensile di 150,00 a titolo di contributo per ciascuna figlia, e così complessivamente euro 300,00 mensili. La predetta somma sarà soggetta a rivalutazione percentuale secondo l'indice ISTAT a fa data dal mese di gennaio
2025.
4) Le parti si impegnano a corrispondere nella misura del 50% le spese di carattere straordinario;
in particolare didattico e medico, per le figlie.
5 i coniugi si dichiarano autonomi economicamente e si esentano dal somministrare reciprocamente assegno di contributo al loro mantenimento ex art 156 c.c.
- Le parti concordemente dichiarano di prestare acquiescenza alle condizioni sopra riportate e rinunciano fin da ora ai termini per
l'impugnazione.
CONCLUSIONI DEL P.M.: nulla oppone.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I coniugi chiedevano al Tribunale di Verona di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritenendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
Le parti, con note scritte depositate in data 12.03.2025, dichiaravano di confermare le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato in data
17.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
2 Sussistono, infatti, i presupposti di applicazione dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/70, come modificato dalla legge n. 55/2015.
I coniugi, presentando congiuntamente la domanda di divorzio, hanno dimostrato la volontà di pervenire allo scioglimento definitivo del vincolo coniugale, di talché il Collegio non può che recepire tale intendimento.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di VERONA definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti come indicate e alle condizioni specificate nella epigrafe della presente decisione.
2) manda al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza, cui le parti hanno prestato acquiescenza, all'Ufficiale di Stato civile del
Comune di VERONA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 03/11/2000 n.396.
Così deciso in camera di consiglio in data 20.3.2025
La Giudice est.
Virginia Manfroni
La Presidente
Antonella Guerra
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