Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 23/05/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
n. 549/2022 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IMPERIA
in composizione collegiale, nelle persone di:
dott. Andrea CANCIANI ………………. Presidente est. dott. Fabio FAVALLI ………………. Giudice dott.ssa Martina BADANO ……............ Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 549 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022, posta in decisione in data 14.10.2024 a seguito delle note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle parti entro il termine perentorio del 1.10.2024 e vertente
TRA
Parte_1 elett.te dom.ta in Sanremo, Via G. Matteotti n.51 presso lo studio dell'avv. Maria Giovanna Svara che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore del 21.8.2024
- RICORRENTE –
E
Controparte_1 elett.te dom.to in Ventimiglia, Via Roma n.46 presso lo studio degli avv.ti Marco Noto e Ambra
Marchese che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- RESISTENTE –
OGGETTO: separazione giudiziale
CONCLUSIONI
i procuratori delle parti così concludevano:
per parte ricorrente: “…autorizzare i coniugi a vivere separati con facoltà per ciascuno di loro di stabilire la propria residenza ove meglio riterranno opportuno, anche all'estero; autorizzare i coniugi al rilascio dei passaporti, anche del figlio minore;
dichiarare per quanto alla Per_1 regolamentazione del diritto di visita, che il padre potrà vedere il figlio minore e tenerlo con sé nel week-end a settimane alternate, previo accordo con la madre, riportandolo presso l'abitazione materna entro le ore 19,00 della domenica;
dichiarare per quanto riguarda le modalità di visita nelle festività, durante le vacanze natalizie il figlio minore trascorrerà il Natale con uno dei genitori ed il Santo Stefano con l'altro, ad anni alterni e così per le vacanze pasquali trascorrerà il giorno di Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore e ciò
dr. Andrea CANCIANI 1
ad anni alterni;
dichiarare per quanto riguarda le vacanze estive, il figlio minore trascorrerà con ciascuno dei due genitori una settimana, anche non consecutiva, da concordarsi sulla base delle ferie dei genitori;
per le altre festività e per il giorno del compleanno si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
dichiarare per quanto riguarda i rapporti con i nonni paterni e materni, che il figlio minore potrà vedere i primi a semplice richiesta, e per quanto riguarda i nonni materni che vivono in Cuba, il figlio minore potrà essere ivi accompagnato dalla madre per motivi di vacanza per un periodo non superiore a mesi due consecutivi;
dichiarare il Sig. CP_1
tenuto al versamento di un assegno di mantenimento in favore della sig.ra
[...] Parte_1 pari ad € 100,00 mensili da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, sino a che
[...] la stessa non avrà trovato un'occupazione lavorativa, oltre al pagamento dell'affitto e delle utenze di casa condotta in locazione ove attualmente dimora col figlio minore , nonché al Per_1 versamento di un assegno di mantenimento del figlio minore pari ad € 300,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT per il mantenimento del figlio, da versarsi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese;
dichiarare il Sig. al versamento del 50% delle spese extra assegno Controparte_1 obbligatorie per le quali non è richiesta la previa concertazione scolastici, spese sanitarie non urgenti, acquisto farmaci prescritti esclusi quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili in strutture pubbliche e private, spese ortodontiche e sanitarie presso SSN, spese protesiche) e le spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori (spese scolastiche, spese di natura ludica o parascolastica, spese sportive e spese mediche effettuate al di fuori del SSN, spese per cerimonie e festeggiamenti) previa esibizione di documentazione, che dovrà avvenire entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e CPA come per legge…”;
per parte resistente: “…dichiarare la separazione definitiva dei due coniugi, con conseguente ordine di annotamento allo stato civile del Comune di Omegna (VB) al n. 44 serie C parte II dell'anno 2015, e, contrariis reiectis, chiedendo il rigetto delle avverse richieste, per quanto già argomentato in atti ed in giudizio, Voglia accogliere le pretese dell'odierno concludente alle seguenti CONDIZIONI: 1) ciascun coniuge, potrà fissare la propria residenza ove crede, concedendo reciproca autorizzazione e assenso al rilascio del passaporto o altro documento equipollente, salvo quanto necessario per il minore;
2)prevedere l'affidamento congiunto del figlio minore con collocazione dello stesso presso il domicilio della madre;
3)la casa Per_1 coniugale verrà assegnata alla sig.ra che ivi risiederà con il figlio minore;
4)il padre d Pt_1 dovrà e potrà vedere il figlio a week end alternati a partire dall'uscita da scuola il Per_1 venerdì fino alle ore 21 della domenica, nella settimana in cui non è prevista la visita nel weekend il sig. potrà tenere con sé il piccolo dal pomeriggio del mercoledì con CP_1 Per_1 pernottamento infrasettimanale per poi far ritorno a casa della madre la sera del giovedì, nella settimana in cui il padre avrà con sé il figlio nel week end, il piccolo sarà con il padre Per_1 nella giornata di mercoledì dal mattino quando verrà accompagnato a scuola dal padre fino alla sera;
5)il minore dovrà trascorrere le vacanze di Natale ed il Capodanno, ad anni alterni, così come per Pasqua e il Lunedì dell'Angelo, con una suddivisione dei giorni di festa equipollente tra i due genitori ovvero salvo accordo preventivo in maniera differente così come i figli dovranno trascorrere le vacanze estive con il genitore 3 non allocatario nella misura di 15 giorni anche non continuativi sempre previo accordo tra i genitori ed impegni dei figli;
6)determinare nella somma di € 300,00 il contributo mensile al mantenimento del figlio minore, oltre al rimborso per la quota del 50% delle spese non coperte dall'assegno di mantenimento sostenute nell'interesse della prole, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali;
la predetta somma di € 300,00, sarà soggetta in modo automatico all'aggiornamento ISTAT annuale e verrà corrisposta entro il giorno 15 di ogni mese fino alla totale indipendenza economica del figlio;
il versamento dovrà avvenire con bonifico bancario su conto corrente intestato alla sig.ra 7)sulle spese Pt_1 non coperte da mantenimento: ciascun genitore dovrà contribuire al pagamento, nella percentuale concordata dalle parti o disposta con provvedimento giudiziale, delle spese extra assegno che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: - spese mediche
(da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari
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non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri 4 di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare/consegnare all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta”. Con compensazione delle spese di lite. Con fiducia ed ossequio…”;
per il pubblico Ministero: “...pronunciare la separazione tra i coniugi
[...]
” Parte_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso presentato in data 22.3.2022 – premettendo di essersi unita in Parte_1 matrimonio in Playa (Cuba) il 17.11.2015 con e che dall'unione è nato il figlio Controparte_1
(8 anni, essendo nato il [...]); che in seguito all'insorgere di contrasti tra i coniugi Per_1 la loro convivenza è divenuta intollerabile - chiedeva al Tribunale di voler pronunziare la separazione personale dei coniugi;
separazione che al marito doveva essere addebitata in ragione della violazione del dovere di coabitazione nascente dal matrimonio, avendo egli abbandonato il tetto coniugale. Chiedeva, inoltre, che il figlio minore fosse congiuntamente affidato ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di sé (e conseguente assegnazione della casa coniugale) e regolamentazione del diritto di visita del padre. Chiedeva, infine, che a carico di quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, fosse posto un assegno di importo non inferiore ad € 300,00 mensili (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie) e che al medesimo titolo fosse riconosciuto in proprio favore un assegno di importo non inferiore ad
€ 100,00 mensili.
Si costituiva ritualmente in giudizio che, con propria comparsa di costituzione, Controparte_1 se da un lato nulla opponeva alla domanda in punto status, dall'altro chiedeva rigettarsi quella di addebito della separazione così come la richiesta avanzata da controparte di contributo economico in proprio favore. Quanto al figlio rassegnava, invece, conclusioni coincidenti con quelle Per_1 della ricorrente, chiedendo che lo stesso fosse congiuntamente affidato ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre (con assegnazione della casa coniugale) e regolamentazione del proprio diritto di visita;
quanto precede, dichiarandosi disponibile alla corresponsione – così come da controparte richiesto – di un assegno di importo pari ad € 300,00 mensili per il suo mantenimento (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie ).
Il Presidente fissava la comparizione dei coniugi per l'udienza del 12.10.2022 all'esito della quale, nell'impossibilità di pervenire ad una loro conciliazione, assumeva con ordinanza in data 17.10.2022 i provvedimenti provvisori di competenza, autorizzando i coniugi a vivere separati,
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disponendo l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Per_1 collocazione dello stesso presso l'abitazione della madre, assegnando a quest'ultima la casa coniugale e regolamentando il diritto di visita con del padre, inoltre, a carico di Pt_3 quest'ultimo, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, un assegno mensile dell'importo di € 300,00 (oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie e consentendo alla madre la percezione dell'intero AUU) nonché un contributo pari ad € 100,00 mensili per il mantenimento della moglie. Nominava, infine, il Giudice Istruttore, fissando udienza ex art. 183
c.p.c.
All'udienza del 1.2.2023, preso atto della disponibilità manifestata dalle parti di avviare tra loro un confronto funzionale a verificare la possibilità di addivenire a conclusioni congiunte, il Tribunale rinviava l'udienza ad altra data, contestualmente demandando ai Servizi Sociali del Comune di Ventimiglia la presa in carico del nucleo famigliare per un supporto alla genitorialità.
La causa veniva, quindi, istruita esclusivamente attraverso il deposito di documenti (tra cui le dichiarazioni sostitutive di certificazione in ordine alla situazione patrimoniale e reddituale delle parti nonché le relazioni periodiche di aggiornamento dei Servizi); quanto precede stante l'esplicita rinuncia delle parti ai termini di cui all'art. 183, c.6 c.p.c. così come alle già formulate richieste istruttorie (vds. note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate entro il termine perentorio del 23.5.2024). Successivamente, precisate dalle parti le conclusioni con note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c. depositate entro il termine perentorio del 1.10.2024 ed acquisite quelle del Pubblico Ministero, la causa - con ordinanza del 14.10.2024 - veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via del tutto preliminare deve osservarsi l'irritualità della modifica apportata da parte la ricorrente alle conclusioni rassegnate in sede di comparsa conclusionale rispetto a quelle in precedenza precisate in data 1.10.2024 relativamente alla misura del contributo al mantenimento del figlio minore (vds. Cass., sez. 1, ord. 2.5.2019, n.11547: “…L'art 190, comma 2, Per_1
c.p.c., prescrivendo che le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già precisate dinanzi al giudice istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano, mira ad assicurare che non sia alterato, nella fase decisionale del procedimento, in pregiudizio dei diritti di difesa della controparte, l'ambito obiettivo della controversia, quale precisato nella fase istruttoria…”); quanto precede ferma, in ogni caso, la possibilità del Collegio di valutare ex officio, in ragione dell'indisponibilità del diritto de quo, l'idoneità del contributo proposto dalle parti a soddisfare, in rapporto alla loro situazione economica, le necessità di mantenimento del figlio minore.
Sempre in via preliminare deve darsi conto di come la domanda di addebito della separazione al marito avanzata da in sede di ricorso debba intendersi rinunciata, stante Parte_1 l'inequivoco tenore delle conclusioni rassegnate;
circostanza, questa, implicitamente dimostrata anche dal fatto che tale questione non sia stata in alcun modo da essa trattata o richiamata in comparsa conclusionale e/o memoria di replica.
Tutto ciò premesso, il ricorso per separazione personale dei coniugi presentato da Parte_1
è fondato e deve essere accolto. Sussistono, infatti, tutti i presupposti di legge per
[...] accogliere tale domanda, in quanto risulta adeguatamente provato come la prosecuzione della vita in comune tra i coniugi sia divenuta intollerabile e fra essi la convivenza sia ormai da tempo definitivamente cessata;
impossibilità dimostrata da quanto dalle stesse riferito nei rispettivi atti di costituzione, ribadito in sede di udienza presidenziale e ulteriormente precisato nelle memorie conclusive del presente giudizio nonché dalla domanda di addebito al marito della separazione avanzata dalla resistente e da essa rinunziata solo in sede di precisazione delle conclusioni.
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Passando a questo punto ad esaminare le domande relative al figlio minore , deve in Per_1 primo luogo essere osservato come, indipendentemente dalla loro incapacità di raggiungere un accordo sulle questioni patrimoniali, le parti abbiano nel corso del tempo dato prova di possedere adeguate risorse genitoriali;
quanto precede dimostrandosi capaci di offrire al figlio minore il supporto di cui necessita, sia dal punto di vista affettivo che materiale. Per_1
Invero, se da un lato la madre ha sempre avuto ruolo di primo piano nella crescita del minore, ad esso dedicandosi in via pressoché esclusiva (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di Ventimiglia con relazione in data 26.9.2024: “…la madre si è dimostrata adeguata nel mettere in atto le risposte necessarie ai bisogni di crescita, sviluppo, socializzazione e salute del figlio…”), dall'altro anche è risultato un padre presente, non solo mantenendo i contatti Controparte_1 con gli insegnanti di e accettando di buon grado i suggerimenti dei Servizi, ma anche Per_1 dimostrandosi affettuoso verso il minore e costantemente assicurando allo stesso un sostegno, anche di natura economica;
circostanze, del resto, implicitamente confermate dallo stesso stato di benessere del minore (vds. quanto riferito dalle insegnanti della scuola primaria frequentata da con relazione in data 31.10.2023: “…l'alunno frequenta con regolarità, viene sempre a Per_1 scuola curato e pulito con tutto il corredo scolastico in ordine;
quest'anno è sempre accompagnato dalla madre. La famiglia, in particolare la madre, si sono sempre resi disponibili ad incontrare i docenti quando necessario. Il bambino lavora in classe con impegno…è ben integrato nella classe ed ha instaurato un ottimo rapporto con le sue insegnanti ed i suoi compagni…” e dai Servizi Sociali del Comune di Ventimiglia con relazione in data 26.9.2024:
“…In data 10.07.2024 il signor ha contattato telefonicamente l'Assistente Sociale ed ha CP_1 comunicato: "a casa va tutto bene. a giugno ha frequentato il centro estivo Edu Camp a Per_1
Ventimiglia presso l'associazione SportActive mentre da luglio è stato iscritto al centro estivo L'Ultima Spiaggia di Latte"… In merito alla situazione familiare ha riferito: "vedo a Per_1 weekend alterni. Vado il lunedì e il mercoledì a prendere all'uscita di scuola alle 16.30, Per_1 cena con me e poi lo riporto alla madre. LE impazzisce con me, quando siamo insieme giochiamo e ci divertiamo. Il bambino ha bisogno di sfogarsi e non di stare davanti alla televisione". In merito alle spese di mantenimento per LE, il signor ha riferito: "ho CP_1 pagato quest'estate tutto io, sia Edu Camp, sia il Centro estivo…”).
È pertanto sulla scorta della dimostrata adeguatezza delle parti, in uno con l'attuale stato di benessere del minore, che ritiene il Collegio di poterne disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, così come dagli stessi richiesto. Tale regime, infatti, oltre a costituire la modalità “naturale” di affidamento della prole (vds. Cass., sez. 1, ord. 8.5.2024, n.12474: “…La regola dell'affidamento condiviso costituisce la scelta preferenziale al fine di garantire il diritto del minore "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, tanto che, avendo in tal modo provato di ritenere che l'affidamento condiviso costituisca il regime ordinario della condizione filiale nella crisi della famiglia, la sua derogabilità, neppure consentita in caso di grave conflittualità tra i genitori, risulta possibile solo nel caso in cui la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore…”), deve ritenersi in concreto rappresentare la misura più idonea a tutelare il diritto alla bigenitorialità di . Per_1
Quanto alla collocazione del figlio minore, tenuto conto di come sia fin da principio risultata positiva per il suo benessere quella presso l'abitazione della madre e come sia stata quest'ultima ad occuparsi in via prioritaria della sua quotidianità (così come del resto riconosciuto dal resistente), la stessa merita in questa sede di essere pienamente conferma;
quanto precede con conseguente assegnazione a della casa coniugale sita in Ventimiglia, Fraz. Parte_1
Latte, Piazza San Bartolomeo n.2.
Ed avuto riguardo alla superiore previsione, sebbene in questa sede l'assegnazione alla ricorrente della casa coniugale trovi fondamento nella necessità di favorire la permanenza del minore presso l'abitazione nella quale ha vissuto unitamente alla famiglia unita, deve comunque osservarsi dr. Andrea CANCIANI 5 n. 549/2022 R.G.A.C.C.
come, trattandosi di immobile condotto in locazione, da essa discenda esclusivamente il subentro automatico nel contratto del genitore assegnatario (vds. Cass., sez. 3, sent. 7.11.2019, n.28615:
“…in tema di separazione personale dei coniugi, il provvedimento di assegnazione della casa familiare determina una cessione "ex lege" del relativo contratto di locazione a favore del coniuge assegnatario e l'estinzione del rapporto in capo al coniuge che ne fosse originariamente conduttore, anche nell'ipotesi in cui entrambi i coniugi abbiano sottoscritto il contratto di locazione;
pertanto, l'ignoranza, da parte del locatore, della successione "ex lege" non incide sul perfezionamento della cessione, ma assume rilevanza ai soli fini dell'opponibilità della stessa al locatore ceduto…”), con conseguente impossibilità per il locatore di pretendere la corresponsione del canone dal precedente conduttore.
E seppure il pregresso adempimento di tale obbligazione da parte del resistente merita di essere adeguatamente considerato ai fini della quantificazione del contributo al mantenimento da porsi a carico dello stesso, deve in ogni caso essere osservato come tale circostanza non appaia ex se sia idonea a determinare un adeguamento in aumento del contributo nel senso di includervi in via automatica tale posta;
quanto precede ricordando come sia dovere di entrambi i genitori - quindi anche del collocatario - attivarsi al fine di adeguare la sistemazione abitativa del minore alle mutate condizioni (anche economiche) del nucleo, eventualmente individuando differente immobile ad un canone meglio compatibile con i mutati assetti famigliari e con le complessive liquidità.
Quanto al regime di visita padre/figlio, pur evidenziando la necessità che siano le parti in prima persona a responsabilmente confrontarsi in termini collaborativi onde sempre meglio adeguare il calendario alle necessità - in continua evoluzione – della prole, valorizzando da un lato la richiesta della ricorrente di una maggiore presenza del padre e, dall'altro, la dimostrata disponibilità dello stesso di trascorrere maggiore tempo con (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Per_1 Comune di Ventimiglia con relazione in data 26.9.2024: “…Rispetto alle attività sportive, il signor ha riferito di essere favorevole ad accompagnare ai corsi;
si è inoltre CP_1 Per_1 reso disponibile a prelevare il bambino da scuola nei giorni che è con lui per pranzare insieme qualora il bambino non potesse usufruire del servizio mensa…”), deve in questa sede disporsi che il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, possa tenere con sé il figlio minore a Per_1 weekend alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Potrà, inoltre, tenerlo con sé, nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre il mercoledì (o altro giorno da concordarsi tra le parti) dall'uscita da scuola sino al giovedì sera (con pernottamento), allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre nonché, nelle settimane in cui il weekend è di propria competenza, il mercoledì (o altro giorno da concordarsi tra le parti) dall'uscita da scuola sino alla sera, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Nei periodi di sospensione scolastica, invece, trascorrerà tempi di permanenza pressoché paritari con Per_1 ciascun genitore, come meglio indicato in dispositivo.
Passando a questo punto ad affrontare le questioni economiche della causa di separazione, deve essere preliminarmente confrontata la situazione patrimoniale e reddituale delle parti.
Quanto a la stessa, sulla scorta dell'autocertificazione depositata in data Parte_1
9.5.2024, risulta essere disoccupata e non percepire alcun sussidio;
quanto precede avendo, tuttavia, il resistente riferito nelle ultime memorie (comparsa conclusionale e memoria di replica) di come essa avrebbe di recente reperito occupazione presso la farmacia sita in Ventimiglia, fraz. Latte, Corso Nizza n. 88 (vds. “...il è venuto a conoscenza della circostanza per la quale CP_1 la pur avendo trovato un lavoro come inserviente presso la farmacia della frazione di Pt_1 Latte sita in Corso Nizza n. 88...” e “...la signora è in oggi occupata come inserviente Pt_1 presso la farmacia sita nella frazione di Latte, percependo, dunque, uno stipendio mensile...”) e non essendo stata tale circostanza da essa esplicitamente contestata nei propri scritti difensivi conclusivi, limitandosi ad allegare l'assenza di una “stabile” occupazione (vds. memoria di replica del 30.12.2024: “...non ha una stabile occupazione lavorativa...”). La stessa, inoltre, risulta dr. Andrea CANCIANI 6 n. 549/2022 R.G.A.C.C.
attualmente vivere in immobile condotto in locazione per il quale corrisponde un canone di € 700,00 mensili (oltre ad € 100,00 di spese condominiali).
Quanto a anch'egli, nella propria autocertificazione del 7.5.2024, ha allegato il Controparte_1 proprio stato di disoccupazione ed il mero svolgimento di alcuni lavori “in nero”, essendo tuttavia emerso, nelle memorie da ultimo depositate, come lo stesso continui a gestire in Ventimiglia, fraz.
Latte un ristorante-pizzeria (vds. quanto dallo stesso riferito in comparsa conclusionale: “...Il sig.
, infatti, svolge ancora l'attività di ristorante-pizzeria sita in Latte, tuttavia con grandi CP_1 difficoltà visto l'attuale momento di crisi economica che non gli consente quasi di pagare addirittura le spese per mantenere aperto il locale...” e dai Servizi Sociali del Comune di Ventimiglia con relazione in data 26.9.20245: “...In data 26.6.2024 l'Assistente Sociale ha svolto un colloquio con la signora . Durante il colloquio la signora ha riferito: “... Parte_1 CP_1 non si tiene perché dice che deve lavorare in pizzeria...”; quanto precede abitando Per_1 anch'egli immobile condotto in locazione ad un canone di € 600,00 mensili.
A quanto sopra deve, tuttavia, essere aggiunto come non possa essere ritenuta del tutto attendibile la situazione reddituale dichiarata dal nella propria autocertificazione, da un lato non CP_1 avendo egli prodotto a supporto della stessa – e contrariamente a quanto esplicitamente richiesto con provvedimento in data 30.12.2023 – alcuna documentazione e, dall'altro, avendo egli in ogni caso fino ad oggi dimostrato - indipendentemente da un allegato svolgimento di attività “in perdita” ovvero da uno stato di disoccupazione – significativa liquidità, risultata oggettivamente sufficiente non solo al pagamento del canone di locazione della casa coniugale (€ 800,00 mensili), ma anche al mantenimento del figlio (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune Per_1 di Ventimiglia con relazione in data 26.9.2024: “...In merito alle spese di mantenimento per LE, il signor ha riferito: “ho pagato quest'estate tutto io, sia Edu Camp, sia il CP_1 Centro estivo. Il mese scorso ho dato alla signora 1.400 €, € 400 per e il resto per Per_1 pagare l'affitto, ma da settembre non pagherò più l'affitto...”).
Tutto ciò premesso e prendendo in primo luogo in esame la questione relativa al contributo paterno al mantenimento del figlio minore (prevalentemente collocato presso l'abitazione della madre), sottolineato come per una sua corretta quantificazione debba tenersi conto sia delle rispettive risorse patrimoniali effettivamente disponibili che della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun genitore, ritiene il Collegio - valorizzata ai fini de quo sia la potenziale capacità di produzione di reddito del resistente (che ha fino ad oggi sempre svolto attività lavorativa, sia in Latte che in Francia) che quella della ricorrente – che debba porsi a carico del padre un assegno mensile dell'importo di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie ed accessorie come da schema in uso presso questo Tribunale;
somma da ritenersi adeguata a soddisfare le esigenze della prole nel rispetto dei criteri dettati dall'art. 337-ter, c.4 c.p.c. e proporzionata alla ritenuta capacità contributiva del padre.
Ad integrazione di tale contributo deve, inoltre, prevedersi che venga interamente percepito dalla madre l'assegno unico universale per il figlio minore . Per_1
Passando a questo punto a considerare la domanda avanzata dalla ricorrente al fine di ottenere dal marito contributo al proprio mantenimento, deve preliminarmente essere osservato come nella separazione personale tale assegno possa essere riconosciuto in favore del coniuge che, sussistendo una situazione di disparità economica rispetto all'altro, si trovi nella condizione di non poter mantenere, con le risorse a propria disposizione, tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio (vds. Cass. sez.1, ord. 29.4.2024, n. 11494: “…Per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge non addebitante la separazione, è necessario che il coniuge richiedente non abbia redditi adeguati a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio e che vi sia una disparità economica tra le parti. Inoltre, è essenziale valutare il tenore di vita matrimoniale come parametro di riferimento per determinare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e la sua capacità lavorativa…”). dr. Andrea CANCIANI 7 n. 549/2022 R.G.A.C.C.
Ciò premesso, osserva il Collegio come, sulla scorta della documentazione in atti e delle autocertificazioni depositate dalle parti, abbia dimostrato di aver sempre Parte_1 potuto contare, in costanza di matrimonio, sul sostegno materiale del marito che, unico componente della coppia a svolgere attività lavorativa, si è in concreto occupato di soddisfare le necessità della famiglia;
circostanza, questa, incontestata dallo stesso che, anche di CP_1 recente e come già evidenziato, ha affermato di aver sempre provveduto a corrispondere il canone di locazione della casa coniugale e sostenuto, in via pressoché esclusiva, tutte le spese straordinarie ed accessorie per LE (vds. quanto riferito dai Servizi Sociali del Comune di
Ventimiglia con relazione in data 26.9.2024).
E seppure l'intervenuta separazione molto spesso comporta un ridimensionamento dell'individuale tenore di vita, deve tuttavia darsi conto di come la differente situazione patrimoniale e reddituale delle parti, per come emersa in corso di causa, giustifichi in questa sede il riconoscimento in favore della moglie di un assegno di mantenimento;
quanto precede, reputandosi congruo confermare a carico di l'obbligo di corrispondere ad essa Controparte_1 un contributo nella misura di € 100,00 mensili. Tale somma, infatti, deve ritenersi proporzionata alle differenze reddituali e del tutto compatibile con le risorse di fatto nella disponibilità del resistente.
Da ultimo, tenuto conto del recente riaffiorare di criticità conseguenti da un lato all'eventualità che la ricorrente sia costretta a reperire nuova sistemazione abitativa e, dall'altro, alla necessità di garantirle tempo sufficiente a dedicarsi all'attività lavorativa (attraverso una maggiore presenza del padre nella gestione quotidiana del minore), ritiene questo Collegio opportuno invitare le parti a responsabilmente confrontarsi al fine di concordare assetti rispondenti alle necessità ed ai diritti di , eventualmente spontaneamente rivolgendosi ai Servizi Sociali del Comune di Per_1
Ventimiglia per un supporto o per una mediazione.
Quanto, infine, alle spese di lite, in ragione della natura del contenzioso e del contenuto della decisione sussistono giustificati motivi per una loro integrale compensazione.
P.Q.M.
il Tribunale di Imperia, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti e con la partecipazione del Pubblico Ministero, così decide: 1) pronunzia la separazione dei coniugi nata a [...] Parte_1
Habana (Cuba) il 26.2.1986 e nato a [...] il [...], Controparte_1 unitisi in matrimonio in Playa (Cuba) il 17.11.2015; matrimonio trascritto agli atti dello Stato Civile del Comune di Omegna (VB) dell'anno 2015 al n. 44, parte II, serie C;
2) affida congiuntamente ad entrambi i genitori il figlio minore con collocazione Per_1 prevalente e residenza dello stesso presso l'abitazione della madre;
3) assegna a la casa coniugale sita in Ventimiglia, fraz. Latte, Piazza Parte_1
San Bartolomeo n.2; 4) il padre, salvi diversi e migliori accordi tra le parti, potrà tenere con sé il figlio minore a weekend alternati, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera. Per_1
Potrà, inoltre, tenerlo con sé, nelle settimane in cui il weekend è di competenza della madre il mercoledì (o altro giorno da concordarsi tra le parti) dall'uscita da scuola sino al giovedì sera (con pernottamento), allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre nonché, nelle settimane in cui il weekend è di propria competenza, il mercoledì (o altro giorno da concordarsi tra le parti) dall'uscita da scuola sino alla sera, allorquando lo riaccompagnerà presso l'abitazione della madre. Il figlio minore nelle vacanze natalizie trascorrerà ad anni alterni con ciascuno dei genitori il periodo dal 24 al 30 dicembre ovvero dal 31 dicembre al 6 gennaio, alternandosi di anno in anno tra i genitori, nelle vacanze pasquali, il giorno di Pasqua
dr. Andrea CANCIANI 8 n. 549/2022 R.G.A.C.C.
con quello del Lunedì dell'Angelo. Ciascuno dei genitori, infine, nelle vacanze estive potrà tenere con sé il figlio minore per un periodo di due settimane (anche non consecutive), da concordarsi tra loro entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
5) pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore mediante versamento alla madre di un assegno mensile di € 500,00 da Per_1 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese non ricomprese nel predetto assegno così come di seguito specificate:
- spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
e) esami diagnostici prescritti dal curante, farmaci prescritti, vaccini;
- spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche e relativi presidi, ossia apparecchi ortodontici e occhiali;
b) cure termali, fisioterapiche logopedistiche e psicologiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) assicurazione scolastica b) libri di testo, vocabolari, dispense e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) tablet ove l'istituto frequentato adotti tale strumento in luogo dei testi cartacei;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) trasposto pubblico;
f) mensa;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) computer portatili o altri supporti informatici;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio presso la sede universitaria;
g) corsi di lingua straniera e Stage all'estero per l'apprendimento della stessa;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione anche per l'apprendimento di lingue straniere, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed equipaggiamento;
b) viaggi e vacanze.
Il genitore che avrà anticipato dette spese, per ottenere il rimborso della sua quota, dovrà documentarle all'altro genitore;
non saranno rimborsabili le spese che richiedono il preventivo accordo, effettuate in assenza di esso.
Per le spese che richiedono il preventivo accordo il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta, ovvero entro 5 giorni da essa;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
6) dispone che venga interamente percepito dalla madre, ad integrazione del contributo di cui al capo 5), l'assegno unico universale per il figlio minore Per_1
7) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di Controparte_1 [...] mediante versamento di un assegno dell'importo di € 100,00 mensili da Parte_1 corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese ed annualmente da rivalutarsi secondo gli indici ISTAT;
8) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Imperia, 23.5.2025
Il Presidente est.
(dott. Andrea CANCIANI)
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