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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 03/04/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 2921/2023 R.G. avente ad oggetto: responsabilità ex artt. 2051 c.c. TRA
, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Bordo, giusta Parte_1 procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torre Annunziata alla via dei Mille n.4 ATTRICE E
in persona del Dirigente Controparte_1 dell'avvocatura Comunale dott.ssa Lattene rappresentata e difesa dagli avvocati Municipali M. Antonella Verde e Giuseppina Moccia in virtù di procura, come da determina di conferimento incarico, apposta su foglio separato, da ritenersi in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec:
Email_1 Email_2
CONVENUTO
in persona del legale rappresentante p.t., avv. Giovanni Airoldi, CP_2 giusta procura del Notaio del 3.8.2023 Rep.12978 racc.7244, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Meo, elettivamente domiciliata presso lo studio di Torre del Greco alla via Cupa Ospedale n.20 TERZO CHIAMATO IN CAUSA
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025 fissata per la rimessione della causa in decisione le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate nelle memorie articolate nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. insistendo nel loro accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 il , al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 patiti in conseguenza di un incidente verificatosi il giorno 4 maggio 2021 in alle ore 10,00 allorquando si trovava a percorrere a piedi Controparte_1 la via A. De Gasperi, nei pressi della RI , attraversava la strada da CP_1 destra verso sinistra direzione . Controparte_1
L'istante deduceva che, a causa di una buca ivi presente, affianca da un tombino dell'impianto fognario, poco visibile, buca piena di detriti e fogliame e carte non visibile né segnalata, cadeva al suolo. Allegava di aver subito lesioni personali. Nel costituirsi in giudizio il contestava la Controparte_1 nullità della domanda, la fondatezza della domanda giudiziale perché mancante di tutti i presupposti di diritto utili all'accoglimento della stessa, ex artt. 2043 e 2051 c.c. e chiedendone il rigetto. Chiedeva, inoltre, l'autorizzazione alla chiamata in causa della terza quale soggetto gestore società dei servizi idrici. CP_2
La nel costituirsi contestava la fondatezza della domanda Controparte_3 chiedendone il rigetto. Espletata la prova testimoniale, ritenuta superflua l'istanza di c.t.u. medico legale richiesta dalla difesa di parte attrice, la causa era rimessa in decisione.
2. Nella specie, tenuto conto delle esplicite allegazioni in facto poste a fondamento della domanda, basate sulla lamentata mancanza di segnalazione della buca presente sul manto stradale e sugli obblighi di manutenzione e custodia gravanti sull'appellato la fattispecie è inquadrabile sia nell'ambito del disposto di CP_1 cui all'articolo 2043 c.c., sia in quello di cui all'art. 2051 c.c. In ordine alla prima norma, tale fattispecie è ravvisabile al cospetto della violazione degli obblighi di segnalazione e manutenzione delle strade e degli spazi aperti al pubblico accesso o transito di cui è proprietaria la pubblica amministrazione, che è chiamata a rispondere dei danni dipendenti dalle condizioni di tali strade e spazi aperti al pubblico accesso o transito solo quando siano determinati da una situazione di pericolo occulto, caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità. Quanto all'art. 2051 c.c., tale norma presuppone unicamente la sussistenza di un rapporto di custodia tra la res ed il titolare di detto obbligo e costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata sul potere di signoria del custode, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051 c.c. e la tutela risarcitoria del danneggiato rimane esclusivamente affidata alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c.; la norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civile 11016/2011). Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto che il sinistro è stato provocato dalla presenza della insidia sul bene demaniale (di proprietà del e che l'ente CP_1 proprietario tenuto alla sua manutenzione ne doveva rispondere, ricollegando l'evento all'azione causale svolta direttamente dalla cosa (cfr. Cass. civ., 4591/2008), e ciò è sufficiente per ritenere che l'azione sia stata proposta sia in relazione alla responsabilità specifica del custode prevista dall'art. 2051 c.c., sia in relazione alla responsabilità generica prevista dall'art. 2043 c.c. Il manto stradale, ove era ubicato il tombino, senza dubbio rientra nel potere di vigilanza e custodia del suo titolare (ente comunale) il quale non ha specificamente allegato la propria concreta impossibilità di esercitare tale potere, con la conseguenza che la fattispecie in questione è riconducibile nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. oltre che di quella di cui all'art. 2043 c.c.
2.1. Tanto posto in luce, tuttavia, sebbene la fattispecie concreta sia - come innanzi osservato - inquadrabile sia nell'ambito dell'art. 2043 c.c., che nell'ambito dell'art. 2051 c.c. - non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza degli estremi di tali ipotesi di responsabilità, non risultando dimostrata la esistenza di una situazione insidiosa al momento dell'infortunio. Infatti, la presenza della grata, sebbene ribassata rispetto all'asfalto del manto stradale, nell'esatto luogo del sinistro e il fatto che l'evento si sia verificato in primavera inoltrata, di mattina e con condizioni metereologiche favorevoli (cfr. dichiarazioni testimoniali) e, dunque, in una condizione di piena visibilità, emergono circostanze oggettive di fatto che inducono ad escludere, conformemente a quanto stabilito da ampia ed unanime giurisprudenza di merito, che il danneggiato non possa aver avuto la percezione del pericolo. Infatti, le peculiarità dell'occorso, per come emerse dall'istruzione probatoria e come osservabili dal materiale fotografico in atti, evidenziano che l'insidia de qua risultava essere evidentemente visibile, visto che il sinistro è avvenuto in assenza di barriere o ostacoli di sorta che impedissero di vedere e percepire il pericolo. Invero va sottolineato che la buca vicino il tombino era posta sulla strada, vicino al marciapiede dal quale un utente attento, attraversando la strada, ne avrebbe senz'altro rilevato la presenza evitandola. Sicché appare assai poco probabile che la stessa potesse rappresentare una vera e propria insidia non prevedibile, visto e considerato che, se da un lato anche la presenza di foglie e carte (come riferito in citazione e dai testimoni escussi quantunque non rinvenibili in nessuna delle fotografie allegate), in ragione delle dimensioni non piccole del tombino medesimo risultavano essere incapaci di coprirla del tutto;
dall'altro, come detto, l'immediata vicinanza del tombino in questione al marciapiedi, dal quale l'attrice era intenta a scendere per attraversare la strada, e la disomogeneità nella pavimentazione che, dunque, la presenza di un elemento sull'asfalto determina, doveva indurre l'utente a prestare particolare attenzione nell'affrontare quel tratto di strada. Inoltre, la circostanza che l'evento sia avvenuto in assenza di condizioni climatiche avverse, come confermato anche dai testimoni in sede istruttoria, implica che la presenza del tombino nel pavimento fosse ictu oculi percepibile da parte di un fruitore della strada non distratto. Ne consegue che, pure in ragione della luce naturale che alle ore 10.00 caratterizza la mattina, per di più in una giornata primaverile, laddove l'attrice, nel percorrere la strada in questione, avesse prestato la dovuta attenzione, avrebbe senza dubbio evitato di porre il piede sul tombino, evitando la caduta. Anche la circostanza, pure percepibile dal materiale fotografico, che il tombino non fosse al livello del manto stradale ma fosse “ribassato” rispetto allo stesso, creando una buca, non esclude il dato oggettivo, decritto in precedenza, della sua visibilità e prevedibilità che avrebbe dovuto indurre l'attrice a non porvi sopra il piede nell'attraversare la strada. Inoltre, la deduzione che la buca accanto al tombino posta al livello stradale non fosse segnalata, non prova che il dissesto non fosse visibile e percepibile dall'attore. Nella fattispecie in commento, infatti, non può configurarsi un'ipotesi di “insidia” in quanto, come già evidenziato, la sconnessione, seppur non segnalata, era visibile tanto per la presenza della luce naturale che vi è al mattino in ogni stagione dell'anno e in normali condizioni climatiche, tanto per la posizione nella quale era, a poca distanza del marciapiedi, nonché per la circostanza (sempre rilevabile dalle fotografie allegate) che la richiamata anomalia era presente su una strada che si presentava, liscia e ben asfaltata percorrendo la quale, dunque, era assai difficile non rilevare la denunciata disconnessione. Ne consegue che appare assai inverosimile che l'attrice non sia stata in grado di percepire, o anche solo prevedere, l'esistenza dell'anomalia nella sede stradale prima di approssimarsi ad essa. Sulla scorta di quanto evidenziato, risulta maggiormente corretto ritenere che l'anomalia lamentata dall'attrice sarebbe stata avvistabile da qualunque utente che avesse percorso la strada con un minimo di diligenza, motivo per il quale avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il Parte_1 sinistro de quo. Né può ritenersi che l'attrice, anche in ragione della sua età non troppo avanzata al momento del sinistro (64 anni) versasse in condizioni psico- fisiche tali da precluderle o limitare la necessaria attenzione nell'affrontare quel tratto di strada in questione. Per le ragioni esposte, quindi, si può senz'altro escludere che l'anomalia stradale de qua non fosse visibile da parte dell'attrice o che vi fossero condizioni della strada che ne impedissero la prevedibilità. Ne consegue che parte attrice non ha provato il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento allegato, ritenendosi, in contrario, che l'evento sinistroso sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente dell'istante. In definitiva, ad avviso del giudicante, che si colloca nel pieno solco dell'ampia giurisprudenza di merito e di legittimità sul punto (Cfr. Tribunale di Vasto, Sentenza n. 131/2023; Cass. n. 15375/2011; Cass. n. 11946/2013; Cass. 16034/2023), l'attrice non ha ottemperato compiutamente all'onere probatorio, su di essa incombente, in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità della P.A. convenuta. Dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni ammessi e dall'esame della documentazione fotografica versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, non è emerso, infatti, che il pericolo fosse insidioso o occulto. In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Deve concludersi che l'anomalia del manto stradale denunciata non rappresentava un pericolo occulto, né insidioso, perché visibile e, per questo, comunque prevedibile, per cui non può attribuirsi né al
[...]
né alla alcuna responsabilità per le Controparte_1 CP_2 conseguenze pregiudizievoli del sinistro verificatosi ai danni dell'attrice. Per le motivazioni esposte la domanda e la relativa pretesa risarcitoria dell'attrice non possono essere accolte.
2.2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione od eccezione sollevate, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis, nella misura prevista tra i valori minimi e medi, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo e discostandosi dalla nota spese depositata calcolata su un differente valore della controversia (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 500,00; fase introduttiva, euro 500,00; fase istruttoria: euro 1.100,00; fase decisoria, euro 1.300,00),
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. rigetta la domanda;
B. condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 che liquida in euro 3.400,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute. C. condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro CP_2
3.400,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata il 3 aprile 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Bordo, giusta Parte_1 procura allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Torre Annunziata alla via dei Mille n.4 ATTRICE E
in persona del Dirigente Controparte_1 dell'avvocatura Comunale dott.ssa Lattene rappresentata e difesa dagli avvocati Municipali M. Antonella Verde e Giuseppina Moccia in virtù di procura, come da determina di conferimento incarico, apposta su foglio separato, da ritenersi in calce alla comparsa di costituzione, elettivamente domiciliata all'indirizzo pec:
Email_1 Email_2
CONVENUTO
in persona del legale rappresentante p.t., avv. Giovanni Airoldi, CP_2 giusta procura del Notaio del 3.8.2023 Rep.12978 racc.7244, Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Meo, elettivamente domiciliata presso lo studio di Torre del Greco alla via Cupa Ospedale n.20 TERZO CHIAMATO IN CAUSA
******** CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 25.3.2025 fissata per la rimessione della causa in decisione le parti si sono riportate alle conclusioni rassegnate nelle memorie articolate nei termini assegnati dal giudicante ex art. 189 c.p.c. insistendo nel loro accoglimento. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio Parte_1 il , al fine di ottenere il risarcimento dei danni Controparte_1 patiti in conseguenza di un incidente verificatosi il giorno 4 maggio 2021 in alle ore 10,00 allorquando si trovava a percorrere a piedi Controparte_1 la via A. De Gasperi, nei pressi della RI , attraversava la strada da CP_1 destra verso sinistra direzione . Controparte_1
L'istante deduceva che, a causa di una buca ivi presente, affianca da un tombino dell'impianto fognario, poco visibile, buca piena di detriti e fogliame e carte non visibile né segnalata, cadeva al suolo. Allegava di aver subito lesioni personali. Nel costituirsi in giudizio il contestava la Controparte_1 nullità della domanda, la fondatezza della domanda giudiziale perché mancante di tutti i presupposti di diritto utili all'accoglimento della stessa, ex artt. 2043 e 2051 c.c. e chiedendone il rigetto. Chiedeva, inoltre, l'autorizzazione alla chiamata in causa della terza quale soggetto gestore società dei servizi idrici. CP_2
La nel costituirsi contestava la fondatezza della domanda Controparte_3 chiedendone il rigetto. Espletata la prova testimoniale, ritenuta superflua l'istanza di c.t.u. medico legale richiesta dalla difesa di parte attrice, la causa era rimessa in decisione.
2. Nella specie, tenuto conto delle esplicite allegazioni in facto poste a fondamento della domanda, basate sulla lamentata mancanza di segnalazione della buca presente sul manto stradale e sugli obblighi di manutenzione e custodia gravanti sull'appellato la fattispecie è inquadrabile sia nell'ambito del disposto di CP_1 cui all'articolo 2043 c.c., sia in quello di cui all'art. 2051 c.c. In ordine alla prima norma, tale fattispecie è ravvisabile al cospetto della violazione degli obblighi di segnalazione e manutenzione delle strade e degli spazi aperti al pubblico accesso o transito di cui è proprietaria la pubblica amministrazione, che è chiamata a rispondere dei danni dipendenti dalle condizioni di tali strade e spazi aperti al pubblico accesso o transito solo quando siano determinati da una situazione di pericolo occulto, caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della non prevedibilità. Quanto all'art. 2051 c.c., tale norma presuppone unicamente la sussistenza di un rapporto di custodia tra la res ed il titolare di detto obbligo e costituisce un'ipotesi di responsabilità oggettiva, basata sul potere di signoria del custode, per cui l'oggettiva impossibilità della custodia rende inapplicabile il citato art. 2051 c.c. e la tutela risarcitoria del danneggiato rimane esclusivamente affidata alla disciplina di cui all'art. 2043 c.c.; la norma non si riferisce alla custodia nel senso contrattuale del termine ma ad un effettivo potere fisico, che implica il governo e l'uso della cosa ed a cui sono riconducibili l'esigenza e l'onere della vigilanza affinché dalla cosa stessa, per sua natura o per particolari contingenze, non derivi danno ad altri (Cass. civile 11016/2011). Nel caso di specie, l'attrice ha dedotto che il sinistro è stato provocato dalla presenza della insidia sul bene demaniale (di proprietà del e che l'ente CP_1 proprietario tenuto alla sua manutenzione ne doveva rispondere, ricollegando l'evento all'azione causale svolta direttamente dalla cosa (cfr. Cass. civ., 4591/2008), e ciò è sufficiente per ritenere che l'azione sia stata proposta sia in relazione alla responsabilità specifica del custode prevista dall'art. 2051 c.c., sia in relazione alla responsabilità generica prevista dall'art. 2043 c.c. Il manto stradale, ove era ubicato il tombino, senza dubbio rientra nel potere di vigilanza e custodia del suo titolare (ente comunale) il quale non ha specificamente allegato la propria concreta impossibilità di esercitare tale potere, con la conseguenza che la fattispecie in questione è riconducibile nella fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. oltre che di quella di cui all'art. 2043 c.c.
2.1. Tanto posto in luce, tuttavia, sebbene la fattispecie concreta sia - come innanzi osservato - inquadrabile sia nell'ambito dell'art. 2043 c.c., che nell'ambito dell'art. 2051 c.c. - non può dirsi raggiunta la prova della sussistenza degli estremi di tali ipotesi di responsabilità, non risultando dimostrata la esistenza di una situazione insidiosa al momento dell'infortunio. Infatti, la presenza della grata, sebbene ribassata rispetto all'asfalto del manto stradale, nell'esatto luogo del sinistro e il fatto che l'evento si sia verificato in primavera inoltrata, di mattina e con condizioni metereologiche favorevoli (cfr. dichiarazioni testimoniali) e, dunque, in una condizione di piena visibilità, emergono circostanze oggettive di fatto che inducono ad escludere, conformemente a quanto stabilito da ampia ed unanime giurisprudenza di merito, che il danneggiato non possa aver avuto la percezione del pericolo. Infatti, le peculiarità dell'occorso, per come emerse dall'istruzione probatoria e come osservabili dal materiale fotografico in atti, evidenziano che l'insidia de qua risultava essere evidentemente visibile, visto che il sinistro è avvenuto in assenza di barriere o ostacoli di sorta che impedissero di vedere e percepire il pericolo. Invero va sottolineato che la buca vicino il tombino era posta sulla strada, vicino al marciapiede dal quale un utente attento, attraversando la strada, ne avrebbe senz'altro rilevato la presenza evitandola. Sicché appare assai poco probabile che la stessa potesse rappresentare una vera e propria insidia non prevedibile, visto e considerato che, se da un lato anche la presenza di foglie e carte (come riferito in citazione e dai testimoni escussi quantunque non rinvenibili in nessuna delle fotografie allegate), in ragione delle dimensioni non piccole del tombino medesimo risultavano essere incapaci di coprirla del tutto;
dall'altro, come detto, l'immediata vicinanza del tombino in questione al marciapiedi, dal quale l'attrice era intenta a scendere per attraversare la strada, e la disomogeneità nella pavimentazione che, dunque, la presenza di un elemento sull'asfalto determina, doveva indurre l'utente a prestare particolare attenzione nell'affrontare quel tratto di strada. Inoltre, la circostanza che l'evento sia avvenuto in assenza di condizioni climatiche avverse, come confermato anche dai testimoni in sede istruttoria, implica che la presenza del tombino nel pavimento fosse ictu oculi percepibile da parte di un fruitore della strada non distratto. Ne consegue che, pure in ragione della luce naturale che alle ore 10.00 caratterizza la mattina, per di più in una giornata primaverile, laddove l'attrice, nel percorrere la strada in questione, avesse prestato la dovuta attenzione, avrebbe senza dubbio evitato di porre il piede sul tombino, evitando la caduta. Anche la circostanza, pure percepibile dal materiale fotografico, che il tombino non fosse al livello del manto stradale ma fosse “ribassato” rispetto allo stesso, creando una buca, non esclude il dato oggettivo, decritto in precedenza, della sua visibilità e prevedibilità che avrebbe dovuto indurre l'attrice a non porvi sopra il piede nell'attraversare la strada. Inoltre, la deduzione che la buca accanto al tombino posta al livello stradale non fosse segnalata, non prova che il dissesto non fosse visibile e percepibile dall'attore. Nella fattispecie in commento, infatti, non può configurarsi un'ipotesi di “insidia” in quanto, come già evidenziato, la sconnessione, seppur non segnalata, era visibile tanto per la presenza della luce naturale che vi è al mattino in ogni stagione dell'anno e in normali condizioni climatiche, tanto per la posizione nella quale era, a poca distanza del marciapiedi, nonché per la circostanza (sempre rilevabile dalle fotografie allegate) che la richiamata anomalia era presente su una strada che si presentava, liscia e ben asfaltata percorrendo la quale, dunque, era assai difficile non rilevare la denunciata disconnessione. Ne consegue che appare assai inverosimile che l'attrice non sia stata in grado di percepire, o anche solo prevedere, l'esistenza dell'anomalia nella sede stradale prima di approssimarsi ad essa. Sulla scorta di quanto evidenziato, risulta maggiormente corretto ritenere che l'anomalia lamentata dall'attrice sarebbe stata avvistabile da qualunque utente che avesse percorso la strada con un minimo di diligenza, motivo per il quale avrebbe dovuto tenere un comportamento idoneo ad evitare il Parte_1 sinistro de quo. Né può ritenersi che l'attrice, anche in ragione della sua età non troppo avanzata al momento del sinistro (64 anni) versasse in condizioni psico- fisiche tali da precluderle o limitare la necessaria attenzione nell'affrontare quel tratto di strada in questione. Per le ragioni esposte, quindi, si può senz'altro escludere che l'anomalia stradale de qua non fosse visibile da parte dell'attrice o che vi fossero condizioni della strada che ne impedissero la prevedibilità. Ne consegue che parte attrice non ha provato il rapporto eziologico tra la cosa e l'evento allegato, ritenendosi, in contrario, che l'evento sinistroso sia stato causato dalla esclusiva condotta imprudente e negligente dell'istante. In definitiva, ad avviso del giudicante, che si colloca nel pieno solco dell'ampia giurisprudenza di merito e di legittimità sul punto (Cfr. Tribunale di Vasto, Sentenza n. 131/2023; Cass. n. 15375/2011; Cass. n. 11946/2013; Cass. 16034/2023), l'attrice non ha ottemperato compiutamente all'onere probatorio, su di essa incombente, in ordine agli elementi costitutivi della responsabilità della P.A. convenuta. Dagli esiti dell'istruttoria e, in particolare, dall'escussione dei testimoni ammessi e dall'esame della documentazione fotografica versata in atti, nonché dalle deduzioni difensive delle parti, non è emerso, infatti, che il pericolo fosse insidioso o occulto. In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della P.A. per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso. Deve concludersi che l'anomalia del manto stradale denunciata non rappresentava un pericolo occulto, né insidioso, perché visibile e, per questo, comunque prevedibile, per cui non può attribuirsi né al
[...]
né alla alcuna responsabilità per le Controparte_1 CP_2 conseguenze pregiudizievoli del sinistro verificatosi ai danni dell'attrice. Per le motivazioni esposte la domanda e la relativa pretesa risarcitoria dell'attrice non possono essere accolte.
2.2. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione od eccezione sollevate, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
3. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, di ufficio, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis, nella misura prevista tra i valori minimi e medi, tenuto conto del valore della controversia, del pregio delle difese, della natura della causa e delle questioni affrontate, nella misura indicata in dispositivo e discostandosi dalla nota spese depositata calcolata su un differente valore della controversia (scaglione di riferimento, da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00: fase studio, euro 500,00; fase introduttiva, euro 500,00; fase istruttoria: euro 1.100,00; fase decisoria, euro 1.300,00),
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: A. rigetta la domanda;
B. condanna al pagamento delle spese processuali in favore del Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 che liquida in euro 3.400,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute. C. condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Parte_1
in persona del legale rappresentante p.t., che liquida in euro CP_2
3.400,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.p.a., se dovute. Così deciso in Torre Annunziata il 3 aprile 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo