Ordinanza cautelare 1 dicembre 2022
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 10/12/2025, n. 8021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8021 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08021/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05218/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5218 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, -OMISSIS- rappresentati e difesi dall'avvocato Rosaria Lupoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Ministero della Giustizia Dip Amm Penitenziaria Provveditorato Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
del decreto del Provveditore Regionale n. -OMISSIS-, adottato in data 14/07/2022 e notificato in data 16/07/2022 all’Agente -OMISSIS- e del decreto n. 30/2022 adottato in data
14/07/2022 e notificato in data 15/07/2022 all’Agente -OMISSIS-, recante sanzione disciplinare nonché di ogni altro atto, antecedente, successivo, connesso, collegato, presupposto e/o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia e di Ministero della Giustizia Dip Amm Penitenziaria Provveditorato Regionale Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 5 dicembre 2025 il dott. IC De AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1 Emerge in atti quanto di seguito.
1.1 A carico delle odierne ricorrenti sigg.re -OMISSIS- e -OMISSIS-, agenti di polizia penitenziaria presso la Casa Circondariale femminile di Pozzuoli, veniva aperto procedimento disciplinare a seguito del rapporto dell’addetta alla sorveglianza -OMISSIS- la quale riferiva che la notte del 19.2.2022, ore 3,00 circa, durante un giro di controllo con l’Ass.te -OMISSIS- giunte all’ingresso della seconda sezione, vedevano l’ufficio delle suddette agenti -OMISSIS- e -OMISSIS- al buio e, grazie alla luce proveniente dal corridoio, individuavano la presenza di due sagome distese supine sulle scrivanie a dormire; dopo aver suonato ripetutamente il citofono per ottenere l’apertura del cancello d’ingresso della sezione e destato così le due agenti, le identificavano nelle predette -OMISSIS- e -OMISSIS-; dopo averle redarguite riprendevano il loro giro di ispezione; tuttavia circa venti muniti dopo alla conta delle ore 3:00 il preposto di turno ritornava sui piani per la firma della conta e ritrovava nuovamente le agenti -OMISSIS- e -OMISSIS- sdraiate sulle scrivanie a dormire.
1.2 La Direzione, a seguito di detto rapporto, avviava l’accertamento della violazione disciplinare di cui all’art.4 comma 1 lett m D.Lgs. 449/92 ovvero “l’addormentarsi in servizio”.
1.3 Il rapporto veniva trasmesso al Provveditore Regionale della Campania – Napoli Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria il quale incaricava per l’istruttoria il Dirigente Aggiunto di polizia penitenziaria -OMISSIS-, che provvedeva in data 28/02/2022 a formalizzare la contestazione disciplinare alle agenti -OMISSIS- e -OMISSIS-.
1.4 Queste ultime rimettevano difese scritte nelle quali rigettavano gli addebiti, negando in particolare di non aver aperto rapidamente alle Sorveglianti e di essersi addormentate e richiedendo di acquisire a fini probatori le registrazioni delle telecamere di sorveglianza.
1.5 Il Dirigente istruttore non riteneva di acquisire dette registrazioni, indi concludeva la sua indagine nel senso della colpevolezza per gli addebiti ascritti richiedendo per entrambe la corrispondente sanzione della “deplorazione” prevista dall’art.4 comma 1 lett m D.Lgs. 449/92 per “l’addormentarsi in servizio.
1.6 Successivamente, in data 13/07/2022, le agenti venivano convocate davanti al Consiglio Regionale di Disciplina presso il Provveditorato nel corso della trattazione orale dei rispettivi procedimenti ed il loro difensore insisteva per il proscioglimento viste le contraddizioni emerse sulla versione dei fatti.
1.7 Chiusa la trattazione orale dei due procedimenti il Consiglio di disciplina concludeva proponendo per entrambe le agenti la sanzione della censura sulla base della seguente identica motivazione : “ Ascoltata la memoria orale, valutato l'esito del supplemento istruttorio e considerato in toto gli atti in possesso, nonché preso atto della relazione del F.I, rileva che insistono numerose contraddizioni, in particolare si evidenzia che come da relazioni di servizio si rileva uno stato di allerta generale per I' arrivo della nuova giunta [cioè di una neo-detenuta associata alla casa circondariale quella notte stessa] dimostrato dalle chiamate più volte partite dalla Sorveglianza generale verso il personale della 2° e 3º sezione. Giova evidenziare che come riportato negli atti anche oggetto di supplemento istruttorio la 2° sez. ordinariamente deputata ad accogliere nuove giunte ( vedi relazione dell' Ass. C. -OMISSIS- avente ad oggetto forniture Kit nuovi giunti) le stesse " vengono allocate nei braccetti presenti nella 2° sezione" ma pur essendovi il posto nella stessa 2° sezione, la nuova giunta, di quella notte, viene allocata in 3° sezione anche con una movimentazione del Kit nuovi giunti dal 2° al 3º piano a cura proprio dell' Agente -OMISSIS-. Attesa la serrata sequenza degli eventi (H 1,20, h 1,30, h 1,45, h 2,20, h 3,00) come riportata in tutte le relazioni dagli attori della vicenda appare poco verosimile l' ipotesi contestata dell' addormentarsi in servizio dell' Agente … Tanto, premesso, nel rilevare una evidente disarmonia nelle unità del reparto di Pozzuoli che gioco forza si è riverberato sulla fluidità dei processi di lavoro rallentandoli, oltre all 'utilizzo di materiale promiscuo costituito sia da coperte dell' amministrazione che dai presunti plaid personali, propone la sanzione della censura, atteso la parziale fondatezza delle contestazioni .”
1.8 Il Provveditore Regionale, esaminati gli atti e il verbale della riunione del Consiglio, ne accoglieva la proposta e con separati decreti in data 14/07/2022 nn. 29 e 30/2022 comminava ad entrambe le Agenti la sanzione della censura.
1.9 Insorgevano innanzi questo TAR le agenti -OMISSIS- e -OMISSIS- con unico ricorso in cui chiedevano l’annullamento, previa sospensiva, dei due atti nn. 29 e 30/2022.
1.10 Il ricorso -che pativa un’imprecisa individuazione della sanzione effettivamente comminata assumendosi fosse quella della deplorazione anziché la censura- era affidato a quattro motivi.
I. Mancata Applicazione dell’Art. 12 del D.Lgs. n. 449/1992
Si eccepiva la violazione della progressione tassativa delle sanzioni disciplinari. L'Amministrazione irrogava direttamente la deplorazione (sanzione di terzo livello), saltando la censura e la pena pecuniaria. L'art. 12 del D.Lgs. 449/1992 prevedeva tale salto solo in caso di recidiva (entro sei mesi) o pregressa pena pecuniaria per la medesima infrazione. Poiché le agenti erano prive di qualsiasi precedente disciplinare e si trattava della prima infrazione, l'irrogazione della deplorazione era illegittima.
II. Violazione e Falsa Applicazione degli Artt. 11, 16 e 17 del D.Lgs. 449/1992
Si deduceva la violazione delle garanzie procedurali e del contraddittorio stabilite dalla normativa di settore. L'art. 11 imponeva di considerare tutte le circostanze attenuanti (assenza di precedenti, giustificazioni) e gli artt. 16 e 17 disciplinavano la procedura obbligatoria davanti al Consiglio Regionale di Disciplina (CRD). Nel caso di specie, l'Amministrazione ometteva di valutare le giustificazioni e l'assenza di precedenti. Inoltre, dagli atti non emergeva traccia della convocazione delle ricorrenti davanti al CRD, della lettura delle difese o di un verbale di trattazione orale. I provvedimenti finali (cioè i due decreti) erano perciò radicalmente nulli per difetto di istruttoria, violazione del contraddittorio e manifesta ingiustizia.
III. Violazione del Giusto Procedimento ai Sensi della Legge 241 del 1990
Il terzo motivo denunciava la negazione dei principi costituzionali del giusto procedimento e del diritto di difesa (L. 241/1990 e artt. 3, 24, 97 Cost.). Alle ricorrenti era stata negata una partecipazione effettiva al procedimento disciplinare. In particolare, le giustificazioni scritte non risultavano esaminate e non era data la possibilità di audizione orale o di produrre prove per dimostrare l'inesistenza del fatto. L'intero procedimento si svolgeva in totale assenza di contraddittorio e di ricerca della verità materiale. Ciò rendeva i decreti radicalmente illegittimi per difetto assoluto di istruttoria e manifesta ingiustizia, richiedendone l'annullamento per violazione della L. 241/1990.
IV. Il Decreto Impugnato era Illegittimo per Carenza di Motivazione
Si lamentava l'illegittimità dei due decreti per carenza assoluta di motivazione, in violazione dell’art. 3 della L. 241/1990. La motivazione non poteva limitarsi a un mero elenco cronologico degli atti, ma doveva esplicitare l'iter logico-giuridico della decisione sanzionatoria. Il provvedimento era carente in quanto non indicava le ragioni per cui il fatto era stato ritenuto sussistente, non spiegava i motivi del salto di due gradi nella scala sanzionatoria, e non considerava le circostanze attenuanti (assenza di precedenti, primo episodio). La mancanza del nucleo essenziale della motivazione rendeva il decreto affetto da vizio radicale di legittimità per difetto di istruttoria e illogicità manifesta.
1.11 L’Amministrazione si costituiva in giudizio dapprima con foglio dell’Avvocatura, quindi con memoria e documenti, resistendo al gravame e sollevando preliminarmente eccezione di inammissibilità del ricorso perché diretto contro l'atto endoprocedimentale che proponeva la sanzione della deplorazione, anziché contro l'atto definitivo che aveva effettivamente irrogato la sanzione meno grave della censura.
1.12 Respinta l’istanza cautelare per difetto di periculum questo TAR fissava in prosieguo di tempo per la trattazione di merito l’udienza straordinaria del 5 dicembre 2025, in vista della quale nessuna delle parti produceva memoria.
1.13 All’udienza stabilita la causa era discussa e introitata per la decisione.
DIRITTO
2 Va preliminarmente osservato quanto di seguito.
2.1 Il ricorso cumulativo che ci occupa, ancorchè riguardante due diversi soggetti che agiscono contro due distinti provvedimenti sanzionatori, può essere considerato ammissibile essendo le due posizioni identiche (con mancanza, anzitutto, di conflitti di interesse) come pure identici sono i provvedimenti impugnati, con le relative motivazioni, emanati all’esito di procedimenti disciplinari gemelli, originati da identiche contestazioni disciplinari relative allo stesso comportamento realizzatosi nello stesso contesto di tempo e luogo. L’assoluta identità delle posizioni è poi ovviamente riflessa nell’unicità delle allegazioni difensive spiegate dinanzi sia all’Autorità disciplinare che a questo TAR.
2.2 Quanto all’eccezione di inammissibilità dell’Amministrazione (supra sub 1.11) essa è superabile sul rilievo che il ricorso è certo fuori fuoco laddove assume che è stata irrogata la più grave sanzione della “deplorazione” invece che quella più lieve della “censura”, ma non è tuttavia dubbio che le ricorrenti abbiano voluto impugnare i decreti finali (nn. 29 e 30/2022) definitori dei procedimenti disciplinari e non l’atto endoprocedimentale dell’Istruttore recante la proposta di “deplorazione” come sostiene l’Avvocatura.
2.3 Conseguenza di quanto sopra è certo l’infondatezza dei segmenti dei motivi (in particolare di quelli I, II e IV) con i quali è stata contestata la carenza dei presupposti per l’inflizione della deplorazione, ma non l’inammissibilità integrale del ricorso che ha comunque contestato (in particolare in altri segmenti dei motivi II e III) la regolarità complessiva del procedimento e soprattutto l’ascrivibilità alle due Agenti delle infrazioni disciplinari addebitate e che va pertanto esaminato, sotto tali fondamentali profili, per elementari esigenze di effettività della tutela.
2.4 Ciò detto si può trascorrere all’esame del merito.
2.4.1 Richiamata la già rilevata parziale infondatezza dei motivi I, II e IV, possono congiuntamente esaminarsi le ulteriori censure.
2.4.2 Vanno anzitutto rigettate le contestazioni delle ricorrenti quanto all’assenza di motivazione dei due decreti finali comminatori delle sanzioni, i quali trovano invece giustificazione per relationem nelle due deliberazioni identiche del Consiglio Regionale di Disciplina da essi recepite e nei prodromici adempimenti procedimentali.
2.4.3 È rispetto a tali atti che vanno quindi verificate le residue censure formulate quanto alla limitazione dei diritti di difesa ed alla mancata dimostrazione dei fatti contestati, le quali meritano accoglimento nei termini seguenti.
2.4.4 Osserva il Collegio che il procedimento disciplinare de quo ha visto una prima evidente smagliatura nella mancata acquisizione delle riprese delle telecamere di sorveglianza richiesta dalle ricorrenti a supporto della loro versione dei fatti e negata dall’Ufficiale istruttore senza un motivo ragionevole, ma soprattutto ha conosciuto insanabili contraddizioni nella stessa decisiva determinazione del Consiglio Regionale di Disciplina (supra sub 1.7).
2.4.5 Detto Organo, la cui proposta è stata, come visto, recepita nei decreti finali del Provveditore Regionale, ha affermato che “ insistono numerose contraddizioni” sulla versione dei fatti e che “ appare poco verosimile l' ipotesi contestata dell' addormentarsi in servizio” delle due agenti, nondimeno concludendo poi “ nel rilevare una evidente disarmonia nelle unità del reparto di Pozzuoli che gioco forza si è riverberato sulla fluidità dei processi di lavoro rallentandoli, oltre all 'utilizzo di materiale promiscuo costituito sia da coperte dell' amministrazione che dai presunti plaid personali, propone la sanzione della censura, atteso la parziale fondatezza delle contestazioni”.
2.4.6 Emerge allora dalle determinazioni disciplinari impugnate che la pur ampia discrezionalità da riconoscersi all’Autorità procedente risulta esercitata in modo viziato da evidenti illogicità.
A fronte di una contestazione di addebiti -la quale come noto perimetra inderogabilmente l’oggetto del procedimento disciplinare- incentrata su un episodio di “addormentamento in servizio” il Consiglio Regionale di Disciplina dopo aver escluso per difetto di prova la verificazione di tale episodio e quindi l’irrogazione della proposta corrispondente sanzione della “deplorazione” (sconfessando quindi l’impianto accusatorio sottoposto dall’Ufficiale istruttore) ha poi virato sulla rilevazione di una vaga “ disarmonia nelle unità del reparto di Pozzuoli” che gioco forza si è riverberato sulla fluidità dei processi di lavoro rallentandoli, oltre all 'utilizzo di materiale promiscuo costituito sia da coperte dell' amministrazione che dai presunti plaid personali” per pervenire all’irrogazione della sanzione della censura.
2.4.7 Siffatta decisione risulta chiaramente viziata sotto più profili.
Anzitutto per non aver posto rimedio alla scelta dell’Ufficiale inquirente di non acquisire le riprese delle telecamere di sorveglianza, “rassegnandosi” così ad un insoddisfacente accertamento dei fatti in cui “ insistono numerose contraddizioni”.
Poi nell’aver escluso la verificazione dei fatti specificamente contestati (l’addormentamento) e contestualmente invece sanzionato con la censura fatti diversi (la “ disarmonia nelle unità del reparto di Pozzuoli” e l' “utilizzo di materiale promiscuo costituito sia da coperte dell' amministrazione che dai presunti plaid personali”) non solo di dubbia consistenza ma neanche ricompresi nella contestazione iniziale degli addebiti alle due Agenti, quantomeno come fatti oggetto di autonomo rilievo disciplinare.
3 I motivi sub II, III e IV risultano pertanto parzialmente fondati ed il ricorso merita accoglimento nella sua domanda di annullamento degli atti impugnati nei limiti di interesse delle due ricorrenti.
3.1 la parziale soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla i decreti nn. 29 e 30/2022 del Provveditore Regionale, con le sanzioni disciplinari ivi irrogate nei confronti delle due ricorrenti e i relativi atti presupposti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarle.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA RI, Presidente
Rita Luce, Consigliere
IC De AR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IC De AR | PA RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.