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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 8125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8125 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA 1^Sezione Lavoro n. 43296/2024 R.Gen.
Il Giudice designato dott.ssa Paola Giovene di Girasole nella causa
T R A
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1
via Cosseria n. 2, presso lo studio degli avv.ti Pasquale Maria Crupi, Salvatore
ELPI e Salvatore RA, che lo rappresentano e difendono in virtù di delega in atti ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Flaminia n. 79, rappresentato e difeso dall'avv. Gianmarco Miele, in virtù di procura in atti
resistente
all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 26.11.24 e ritualmente notificato alla Parte_2
Parte il ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l' resistente esponendo di essere stato dipendente della stessa, da ultimo come Dirigente Psichiatra, e di aver presentato in data 22.2.23 istanza di collocamento in quiescenza a far data Parte dall'1.10.23 (istanza di pensione anticipata in regime di cumulo), accolta dalla di non aver tuttavia ottenuto dall' l'accoglimento della domanda di pensione CP_2
anticipata in regime di cumulo, per mancanza del requisito di 30 anni di anzianità dalla laurea;
di avere nelle more presentato in data 6.12.23 domanda di riammissione
Parte in servizio presso la resistente, che veniva accolta con ricostituzione del rapporto dal 16.1.24, con attribuzione di un incarico base e fascia di esclusività iniziale;
di aver presentato invano richiesta di riconoscimento dell'anzianità di servizio già maturata alla data di cessazione del rapporto di lavoro, per vedersi attribuito un incarico professionale ed un'indennità di esclusività corrispondente ad un grado di anzianità superiore ai cinque anni.
Tanto premesso, ha dedotto che il recesso del 22.2.23 era condizionato al collocamento in pensione anticipata nella gestione cumulo, e sostenuto l'applicabilità nei suoi confronti del CCNL Area Sanità Privata triennio 2019-2021, che prevedeva il diritto del dirigente receduto alla ricostituzione del rapporto entro cinque anni dal recesso, con riconoscimento dell'anzianità precedentemente maturata;
ha affermato, in subordine, il proprio diritto a percepire l'indennità di esclusività in misura corrispondente a quella spettante per un'anzianità superiore ai cinque anni, ai sensi dell'art. 13 CCNL Area Sanità Privata triennio 2016-2018.
Ha quindi chiesto: “accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere reimmesso in servizio a far data dal 16.1.2024 con l'anzianità maturata alla data del 31.10.2023 ( data di cessazione del rapporto di lavoro) con il mantenimento di quanto allo stesso spettante in relazione alla anzianità maturata a titolo di indennità di esclusività, di indennità di posizione e di retribuzione di incarico e di indennità di specificità medica;
in via subordinata
. accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'applicazione del disposto di cui all'art. 18 del C.C.N.L. dell' Area Sanità Privata relativo al triennio 2019-
2021, eventualmente anche a titolo di applicazione del principio di legittimo affidamento e buona fede, ovvero a titolo di risarcimento del danno e conseguentemente ordinare la riammissione in servizio del ricorrente a far data dal
16.1.2024, o nella diversa data ritenuta di giustizia : “ nella medesima disciplina e qualifica dirigenziale, con anzianità superiore ai 5 anni;
Con conferimento di incarico ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 (Tipologie d'incarico), 23
(Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure), 24 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure); - nella fascia di esclusività maturata ai sensi dell'art. 64, comma 2 (Indennità di esclusività) al
2 momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- con esclusione della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturata fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.”
In via ulteriormente subordinata ove il giudice adito ritenesse applicabile al cado di specie il disposto di cui allart.13 del C.C.N.L. dell' Area Sanità Privata relativo al triennio 2016-2018
Accertare e dichiarare che al momento della cessazione del servizio il ricorrente aveva maturato una anzianità superiore ai 5 anni con giudizio positivo espresso dal Collegio Tecnico di Verifica con deliberazione 1187 in data 3.11.2023; accertare e dichiarare l'applicabilità alla riassunzione in servizio del ricorrente del
16.1.2024 il disposto di cui all'art. 89 del C.C.N.L. citato in relazione alla indennità di esclusività spettante per una anzianità superiore ai 5 anni ed inferiore ai 15 anni;
Accertare e dichiarare l'applicabilità alla riassunzione in servizio del ricorrente del disposto di cui all'art. 18 in relazione alle tipologie di incarico e conseguente condannare a corrispondere la retribuzione di posizione nella misura di cui all'art. 91 – “ Incarico professionale di alta specializzazione (art. 18, comma
1, par. II, lett. b) o quantomeno nella misura di cui al disposto di cui all'art. 92
(clausola di garanzia) nella misura prevista per un'anzianità uguale o superiore ai
5 anni e inferiore ai 15 anni;
Con calcolo del danno da svalutazione monetaria dal sorgere dei singoli crediti al soddisfo ed interessi legali sulle somme rivalutate ex art. 429 c.p.c.
In ogni caso, con sentenza esecutiva e vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre spese generali, I.V.A. ed accessori ed oltre rimborso del contributo unificato”.
L' si è costituita in giudizio contestando la domanda e Parte_2
chiedendone il rigetto.
Quindi, sulla documentazione in atti, concesso termine per il deposito di note, all'esito dell'udienza del 3 luglio 2025, tenutasi in trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Va innanzitutto disattesa la ricostruzione di parte ricorrente, secondo cui la lettera del 22.2.23 con cui il dott. ha manifestato alla la volontà Pt_1 Parte_2 di risolvere il rapporto di lavoro, debba intendersi condizionata all'ottenimento della pensione anticipata in regime di cumulo. E ciò prima di tutto perché le dimissioni non possono essere sottoposte a condizione, e comunque perchè siffatta
3 condizione non emerge dalla lettera di dimissioni. La volontà di apporre una simile condizione non può in particolare essere desunta dal fatto che nella comunicazione di recesso del 22.2.23 il dott. abbia chiesto “di risolvere il rapporto di lavoro Pt_1
per collocamento in quiescenza, a far data dal 1.10.2023 (pensione anticipata in regime di cumulo)” (doc. 3 prod. ricorr.). Le motivazioni del recesso devono infatti ritenersi del tutto irrilevanti per il datore di lavoro che peraltro, nel caso in esame, in cui il ricorrente aspirava ad ottenere la pensione anticipata in regime di cumulo, non poteva nemmeno essere a conoscenza della situazione contributiva maturata dal ricorrente presso la cassa previdenziale privata di appartenenza (nella specie,
Fondazione Enpam).
Tanto chiarito, il ricorrente, ha chiesto in data 6.12.23 di essere reintegrato in servizio presso la “con il ruolo e l'anzianità di servizio maturati”, Parte_2
avendo appreso dalla fondazione ENPAM “che pur avendo maturato i requisiti contributivi, mancava il requisito di un'anzianità di laurea di almeno 30 anni e che quindi non potevo accedere alla pensione anticipata cumulativa” (doc. 8 prod. ricorr.).
La domanda è stata accolta con deliberazione n. 1418 del 29.12.23, ed è stata disposta la ricostituzione del rapporto di lavoro del dott. a tempo Pt_1
indeterminato, quale Dirigente Medico – Disciplina Psichiatria, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno 16.1.24 (doc. 7 prod. resist.).
Ciò conformemente al disposto dell'art. 13 del CCNL Area Sanità – triennio
2016-2018 - del 19.12.2019 (vigente all'epoca dei fatti) che, in riferimento all'istituto della ricostituzione del rapporto di lavoro, prevede che "
1. Il dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere alla stessa Azienda o Ente, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.
2. L'Azienda o Ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta;
in caso di accoglimento il dirigente è ricollocato, previa stipulazione del contratto individuale, nella qualifica dirigenziale, posizione economica e fascia di esclusività iniziale, con esclusione della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturata fatto salvo quanto previsto dal comma successivo.
3. Nei confronti del dirigente che abbia favorevolmente superato il quinquennio di servizio prima della cessazione del rapporto di lavoro, l'Azienda
4 o Ente conferisce un incarico ai sensi di quanto previsto dall'art. 18 (Tipologie d' incarico), 19 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa- Criteri e procedure), 20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa- Criteri e procedure)…” (doc.
1 prod. ricorr.).
Pertanto, a nulla rileva la circostanza dedotta dal ricorrente, di essere stato, prima delle dimissioni volontarie, sottoposto alla verifica del Collegio Tecnico per il compimento dei primi 5 anni di servizio (01.09.2022), come emerge dal provvedimento di presa d'atto n. 1187 del 03.11.2023 (doc. 8 prod. ricorr.), atteso che la disciplina applicabile al momento della ricostituzione della carriera del ricorrente prevedeva che il dirigente dovesse essere ricollocato nella posizione giuridica ed economica iniziale. Ciò anche in riferimento all'indennità di esclusività che, al momento della ricostituzione del rapporto del dirigente sanitario, dovrà essere quella corrispondente alla fascia iniziale.
Successivamente, in applicazione di quanto previsto dal comma 3 dell'art. 13 Parte CCNL innanzi richiamato, l' resistente, in accoglimento della richiesta di messa a bando di incarichi professionali, avanzata dal Direttore f.f. della CP_3
, a cui è assegnato il dott.
[...] Parte_3 Controparte_4
ha pubblicato in data 20.05.2024 1'Avviso di Manifestazione di Interesse Pt_1
per il conferimento dell'incarico professionale denominato "Esperto appartamenti personalizzati X ", con scadenza in data 30.05.2024 aperto ai dirigenti Parte_3
che abbiamo superato positivamente la valutazione del Collegio Tecnico.
All'esito di detta procedura selettiva, cui il ricorrente ha partecipato, l'
[...]
con deliberazione n. 603 del 06.06.2024, notificata al dott. con nota Pt_2 Pt_1
prot. n. 39758 del 11.06.2024, gli ha conferito il relativo incarico di alta specializzazione, con una graduazione pari a 35 punti (docc. 9 e 10 prod. resist.).
Va in proposito rilevato come la giurisprudenza di legittimità sia attestata nell'escludere ogni automatismo nel conferimento dell'incarico: “In tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta specializzazione, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva da parte del collegio tecnico non è obbligatorio, ma è condizionato dall'esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale),
5 alla copertura finanziaria e al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva” (Cass. 31.7.2024, n. 21544). Sicchè nel caso in esame deve ritenersi che la resistente si sia attenuta a tali principi nel conferimento al ricorrente dell'incarico di alta specializzazione, in applicazione dell'art. 13, comma 3, CCNL Area Sanità del 19.12.19.
Non può invece trovare applicazione la diversa disciplina invocata dal ricorrente, di cui al CCNL Area Sanità – triennio 2019-2021 - del 23.1.24, il cui art. 18, sempre in materia di ricostituzione del rapporto di lavoro, prevede che “1.
Il dirigente che abbia interrotto il rapporto di lavoro per proprio recesso o per motivi di salute può richiedere all'ultima Azienda o Ente con la quale è stato instaurato il rapporto di lavoro, entro cinque anni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la ricostituzione dello stesso.
2. L'Azienda o Ente si pronuncia motivatamente entro 60 giorni dalla richiesta;
in caso di accoglimento il dirigente è ricollocato, previa stipulazione del contratto individuale:
- nella medesima disciplina e qualifica dirigenziale;
- nell'incarico professionale iniziale di cui all'art. 22, comma 1, paragrafo
II lett. d) (Tipologie d'incarico). Nei confronti del dirigente che abbia favorevolmente superato il quinquennio di servizio prima della cessazione del rapporto di lavoro, l'Azienda o Ente conferisce un incarico ai sensi di quanto previsto dall'art. 22 (Tipologie d'incarico), 23 (Affidamento e revoca degli incarichi dirigenziali diversi dalla direzione di struttura complessa - Criteri e procedure), 24 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa - Criteri e procedure);
- nella fascia di esclusività maturata ai sensi dell'art. 64, comma 2 (Indennità di esclusività) al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
- con esclusione della R.I.A. a suo tempo eventualmente maturata fatto salvo quanto previsto dal comma successivo….” (doc. 2 prod. ricorr.). Trattasi infatti di disposizione entrata in vigore dalla data di sottoscrizione del suddetto CCNL del
23.01.2024 il quale, all'art. 2, dispone che "Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto".
6 Per ciò che concerne, infine, la domanda tesa ad accertare il diritto del ricorrente di percepire la clausola di garanzia di cui all'art. 92 del CCNL 19.12.19
Parte fin dalla data di riammissione in servizio, si osserva che l' resistente ha documentato di aver provveduto a corrispondere tale indennità a decorrere dal
09.08.2022 (compimento quinto anno di anzianità di servizio) fino al 06.06.2024
(conferimento incarico professionale) (doc. 11 prod. resist.).
La domanda va quindi integralmente rigettata.
Spese compensate, vertendosi in materia di interpretazione di norme contrattuali.
PQM
Rigetta la domanda e compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 9 luglio 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole
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