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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 23/09/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. Trib. 1278/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 18/09/2025 ha definito la controversia con la seguente:
SENTENZA nella causa promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura in formato analogico rilasciata su foglio separato e posto in calce al ricorso, dall'avv. Sandro Di Carlo (C.F. ), con CodiceFiscale_2 domicilio fisico presso il suo studio a Mussomeli, via A. Manzoni 34 e domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti del Controparte_2 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, dagli avv. ti DOLCE Persona_1 STEFANO (CF ) e RUSSO CARMELO (CF C.F._3
, con domicilio fisico eletto presso l'Avvocatura distrettuale C.F._4 dell'Istituto a Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d e con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC e Email_2 t;
Email_3
- convenuto - CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato telematicamente il 15/11/2023, il IG.
[...]
(d'ora in avanti, “ricorrente” o “IG. Parte_1 [...]
”) ha agito in giudizio contro e, tramite un'azione di accertamento Pt_1 CP_1 negativo, ha negato di dover restituire le somme oggetto della comunicazione di indebito ricevuta in data 20/10/2023 [doc. 1]. Segnatamente, l'Istituto gli ha chiesto la restituzione dell'importo di € 5.275,69, per aver corrisposto alla madre IG. (deceduta in Persona_2 data 15/01/2023), nell'anno 2020, <rate di prestazione in misura superiore a quella spettante>> in ordine alla prestazione n. 00152542 cat. INVCIV. Il ricorrente, a fondamento della propria iniziativa, ha dedotto, in particolare:
1 - di non essere in possesso della qualità di erede non avendo ancora esercitato il diritto di accettazione dell'eredità e non avendo ancora presentato alcuna denuncia successoria;
- che l'indebito fatto valere da è irripetibile in quanto relativo a somme CP_1 di natura assistenziale, percepite confidando in buona fede nella loro spettanza e indebitamente erogate per fatti non addebitabili, né a lui né alla de cuius;
- che la IG. ha sempre ottemperato, compresa l'annualità in Per_2 contestazione (2020), ai propri obblighi dichiarativi come dimostrato dal modello 730/2021 prodotto sub doc. 3; pertanto, l' aveva piena disponibilità dei dati CP_1 reddituali di quest'ultima e la stessa non avrebbe dovuto effettuare ulteriori comunicazioni;
<non era necessario inviare le comunicazioni reddituali all'
[...]
dal momento che la stessa legge 122/2010 stabilisce che: o si CP_3 comunicano i dati all'Agenzia delle Entrate ovvero all' . La Controparte_3 giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l'Istituto già conosce (cfr. in CP_1 motivazione Cassazione civile, sez. L, n. 13232/2020 e Trib. Termini Imerese, sez. lavoro, sent. 471/2021)>> [pag. 4 ricorso]. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <voglia l'ill.mo tribunale adito in accoglimento della presente domanda di accertamento negativo pretesa creditoria dell' disattesa ogni e contraria istanza, cp_1 eccezione difesa previa disapplicazione del provvedimento su indicati: via preliminare: - accertare dichiarare la mancanza qualità erede capo al IG. e, per l'effetto, che lo stesso non è tenuto parte_1 pagamento dei debiti de cuius, IG.ra ; dovuta persona_2 somma euro 5.275,69 richiesta dall' nei confronti principale: le ragioni ed i motivi esposti narrativa,
[...] e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' a ripetere la somma di euro CP_1 5.275,69 né di qualsiasi altra somma nei confronti del ricorrente;
- per qualsiasi motivo o ragione anche sopravvenuta in corso di causa, accogliere il presente ricorso e dichiarare l'irripetibilità della somma di euro 5.275,69 né di qualsiasi altra somma nei confronti del ricorrente;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto, dalla odierna ricorrente all'Istituto Previdenziale a qualsiasi titolo;
Con vittoria di spese e compensi oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>. Fissata l'udienza di comparizione, l' si è ritualmente costituito in CP_1 giudizio, evidenziando:
- di essere>;
- che, quanto all'eccezione relativa alla qualità di erede, gli uffici amministrativi non possono <in alcun modo procedere all'annullamento dell'indebito in assenza di un atto rinuncia all'eredità>>.
2 L' ha concluso chiedendo: <voglia l'ill.mo tribunale adito in accoglimento della presente domanda di accertamento negativo pretesa creditoria dell' disattesa ogni e contraria istanza, cp_1 eccezione difesa previa disapplicazione del provvedimento su indicati: via preliminare: - accertare dichiarare la mancanza qualità erede capo al IG. e, per l'effetto, che lo stesso non è tenuto parte_1 pagamento dei debiti de cuius, IG.ra ; dovuta persona_2 somma euro 5.275,69 richiesta dall' nei confronti principale: le ragioni ed i motivi esposti narrativa,
>. La causa è risultata matura per la decisione sulla base dei documenti offerti in comunicazione dalle parti. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 18/09/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Il ricorso è fondato per le ragioni di cui infra. Possono come di seguito riassumersi i fatti essenziali ai fini del decidere, del tutto pacifici. La IG.ra , madre dell'odierno ricorrente, era titolare in vita della Per_2 prestazione n. 00152542 cat. INVCIV (assegno mensile di assistenza). La IG.ra è deceduta in data 15/01/2023 [cfr. certificato di morte Per_2 sub doc. 2], lasciando come eredi legittimi soltanto i figli, tra cui il IG. . Pt_1 Con la nota del 20/10/2023 qui avversata, l' ha accertato a carico della CP_1 IG.ra un indebito maturato nell'anno 2020 poiché, a causa del Per_2 superamento dei limiti reddituali, erano venute meno le condizioni per il godimento dell'assegno mensile di assistenza. Ne ha quindi chiesto la restituzione al ricorrente in quanto erede. In seno alla propria comparsa, l' ha specifico che il superamento dei limiti CP_1 reddituali è stato provocato dal fatto che, nell'ottobre 2019, la IG.ra era Per_2 divenuta titolare di una pensione di reversibilità.
3. Delineata la cornice fattuale, va rilevato che l'indebito cui accede la pretesa restitutoria fa riferimento ai ratei erogati alla IG.ra a titolo di assegno Per_2 mensile di assistenza nell'anno 2020. L'iniziativa attorea non contesta i presupposti fattuali da cui è scaturito l'indebito preteso da;
essa contesta soltanto che tale indebito sia ripetibile. CP_1
Proprio il profilo della irripetibilità costituisce la ragione più liquida ed assorbente che consente di definire la lite, con assorbimento quindi della questione concernente l'effettiva titolarità in capo al ricorrente della qualità di erede [dedotta come questione preliminare secondo l'impostazione del ricorso;
il principio della ragione più liquida consente di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle eIGenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. (Cass. n. 12002 del 28/05/2014, n. 17214 del 19/08/2016)].
4. Ora, non vi è dubbio che la prestazione de qua (assegno mensile di assistenza) sia prestazione assistenziale, perché non fondata su presupposti contributivi. Deve osservarsi come <… in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è
3 occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale. 15. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'eIGenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che" [...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali eIGenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
16. Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che l'eIGenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica [...] dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore>.
17. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 20 …. sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la CP_1 regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto dell'art. 42, co. 5, d.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che. Sicché, secondo l'ente erogatore, dalla limitazione della ripetibilità ai periodi anteriori rispetto all'entrata in vigore del decreto legge, dovrebbe trarsi la conclusione che, rispetto ai periodi successivi, varrebbe un regime di piena ripetibilità, secondo le regole civilistiche di cui all'art. 2033 c.c.
4 21. Tale conclusione, in conformità con quanto già espresso da Cass. n. 28771 del 2018 citata, non può però essere condivisa, in quanto le disposizioni richiamate non implicano un necessario contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni comprese, secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (cfr. Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass 26 aprile 2002, n. 6091).
… 24. In definitiva e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi… va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens. La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta >> (Cass.13915/2021).
5. Più specificamente, sulle circostanze che rendono applicabile la disciplina di cui all'art. 2033 c.c., hanno indicato i giudici di legittimità che: << 3. - Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003
- prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( CP_1 Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14. - L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003 mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme CP_1 erogate per indebiti previdenziali. Questo non IGnifica però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15. - Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
5 16. - Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere
“ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente IGnificativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”. 17. - Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge CP_1 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in CP_1 tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. CP_1 19. - Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, CP_1 la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”; ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria situazione CP_1 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". 20. - L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1 21. - Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo
6 reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l'Istituto già conosce. CP_1 21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso Istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' CP_1 della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere.
21.2. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione CP_1 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”. Il secondo comma 2 stabilisce "Il Parte_2 costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali".
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte Costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone). 23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere CP_1
-> (Cass. 13223/2020).
6. L'impostazione esegetica sopra tratteggiata è mutuabile nel caso di specie.
7 L' ha allegato (per vero senza offrire nessuna evidenza documentale a CP_1 supporto) che il superamento dei limiti reddituali è avvenuto perché la IG.ra
, nell'ottobre 2019, divenne titolare di una pensione di reversibilità. Per_2 Anche a voler ritenere sussistente tale circostanza, in ogni caso non è stato segnalato né è emerso alcun elemento atto a fotografare la ricorrenza di situazioni per le quali la IG.ra avrebbe dovuto considerarsi estranea al settore di Per_2 protezione sociale individuato dall'assegno mensile di assistenza;
situazioni che si riscontrano nei casi “di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed eIGenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. n. 26036/2019). Quanto al dolo “comprovato”, secondo i giudici di legittimità, esso è
“coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” e lo rende quindi ripetibile ex art. 2033 c.c. [Cass. 28771/2018: secondo la sentenza si tratta, ad esempio, del caso in cui “… l'incremento reddituale sia talmente IGnificativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio”; v. anche Cass. n. 1978/2004, secondo cui il dolo del beneficiario “… consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non essendo invece necessario che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore. In particolare, il dolo è configurabile anche nel caso in cui il pagamento non dovuto dipenda esclusivamente da un errore - anche se ricollegabile a una negligenza - del soggetto pagatore. Naturalmente la prova del dolo è prevalentemente fornita dall'esistenza di un comportamento fraudolento del beneficiario del pagamento, ma tale stato soggettivo rileva, ove sussista la relativa prova, anche negli altri casi (si pensi, per esempio, all'ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione). Infatti, la semplice consapevolezza della mancanza del diritto fa venire meno la ratio della deroga alle regole generali codicistiche in materia di ripetizione dell'indebito”]. Come si ricava dal modello 730 in atti [cfr. doc. 3 ric.], la IG.ra Per_2 provvide ad indicare i propri dati reddituali in seno alla dichiarazione presentata (il 12/07/2021) all'Agenzia delle Entrate per l'annualità di interesse. Ora, l'aumento del reddito deve essere denunciato dallo stesso pensionato, il quale nella domanda per l'erogazione della prestazione assume infatti l'obbligo di comunicare agli organi competenti ogni variazione che dovesse sopraggiungere nella propria situazione reddituale. Invero, l'art. 13, c. 6, lett.c) della L. n. 122/2010 dispone: “6. All'articolo 35, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo" b) al comma 8 é aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni." (1) c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
8 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Ebbene, si ritiene che la dichiarazione reddituale presentata dalla madre defunta del ricorrente [cfr. modello 730/2021 sub doc. 3 ric.] sia idonea ad escludere la configurabilità di contegni dolosi suscettibili di determinare la ripetizione delle prestazioni erogate. In materia di indebito il dolo rilevante non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi. Da tale definizione si ricava che l'ambito operativo del dolo investe quei fatti che incidono sul diritto o sulla misura della pensione non conosciuti né conoscibili dall'ente, consentendo la ripetibilità delle somme per tale ragione indebitamente percepite (cfr. Cass 1919/2018; Cass 8731/2019). Nella fattispecie in esame, per contro risulta che, nell'anno 2020, l'ammontare complessivo dei redditi goduti dalla pensionata è sempre stato comunicato all'Agenzia delle Entrate con il relativo modello 730, con conseguente conoscibilità da parte dell' . Controparte_4 Come già sottolineato, l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo: situazione non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale aveva l'onere di conoscere. A questo riguardo, appare dirimente l'osservazione esegetica dei Giudici di legittimità, secondo cui il dolo “… non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere” (Cass. ord. n. 13223/2020). Si ripete che a tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta sul rilievo che, in assenza di una specifica e puntuale previsione normativa deputata a disciplinare le sorti dell'indebito assistenziale collegato al superamento dei limiti reddituali, la fattispecie deve essere attratta all'area di applicazione delle disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in generale, ossia l'art.
3-ter DL 850/1976 conv. in L. 29/1977 e l'art. 3 c. 9 DL 173/1988, conv. in L. 291/1988, a termini delle quali l'indebito è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che abbia accertato il venir meno delle condizioni di legge.
9 La regola della ripetibilità incondizionata si riespande, invece, salvi gli effetti della prescrizione, qualora l'indebito trovi causa nel dolo del percettore. Tuttavia, la fattispecie dolosa è configurabile soltanto in presenza di omissioni dichiarative che abbracciano dati reddituali da comunicare obbligatoriamente all'Ente. L'area di siffatto obbligo di comunicazione, come visto, si è notevolmente ristretta in virtù dell'art. 15 L. 78/2009, il quale ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei titolari di prestazioni CP_1 pensionistiche o assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari. Pertanto, l'obbligo di rendere all' CP_1 informazioni relative alle condizioni economiche sussiste oramai per i soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all'Istituto [ad. es. i redditi esteri, cfr. sul punto Cass. 12608/2020]. Nel caso di specie, peraltro, secondo la tesi dell' , le soglie reddituali CP_1 relative all'assegno mensile di assistenza sarebbero state oltrepassate in virtù della percezione da parte della IG.ra della pensione di reversibilità (a partire Per_2 CP_ da ottobre 2019), quindi una prestazione erogata direttamente dall previdenziale e quindi necessariamente conosciuta da quest'ultimo. Tale aspetto appare alquanto rilevante e sembra elidere la possibilità di ascrivere in capo all'accipiens uno stato soggettivo doloso in grado di determinare l'incondizionata ripetibilità delle somme corrisposte.
7. In forza delle suddette coordinate esegetiche, allora, la pretesa restitutoria dell' non è fondata atteso che non risultano provvedimenti anteriori al maggio CP_1 2023, che abbiano accertato il venir meno delle condizioni reddituali di legge, mentre le erogazioni assistenziali (indebite) si riferiscono all'anno 2020. Ne deriva l'accoglimento del ricorso con conseguente accertamento dell'insussistenza del diritto dell' di ripetere nei confronti del IG. CP_1 Pt_1 le somme erogate alla IG.ra a titolo di assegno mensile di Persona_2 assistenza nell'anno 2020 di cui alla comunicazione di indebito datata 20/10/2023
[doc. 1 ric.]. La problematica avente ad oggetto l'effettivo riscontro in capo al ricorrente della qualità di erede rimane assorbita [come già chiarito, l'applicazione del criterio decisorio della ragione più liquida autorizza a sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare].
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri tariffari minimi (ex art. 4 D.M. n. 55/2014, in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate) previsti per le cause di previdenza di valore compreso tra € 5201 ed € 26000, esclusa la fase istruttoria.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) accerta e dichiara la non debenza delle somme pretese da a titolo di CP_1 ripetizione d'indebito di cui alla comunicazione dell'Istituto “di accertamento di somme indebitamente percepite” datata 20/10/2023 [doc. 1 ric.] relativa alla prestazione n. cat. INVCIV, trattandosi di somme non ripetibili;
P.IVA_2
10 b) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere le spese di lite al ricorrente, spese che liquida in complessivi € 1865, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione all'avv. DI CARLO SANDRO, procuratore antistatario.
Caltanissetta, 22/09/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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TRIBUNALE ORDINARIO DI CALTANISSETTA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del dott. Francesco BONGIOANNI, in funzione di giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter cpc con note da depositare nel termine del 18/09/2025 ha definito la controversia con la seguente:
SENTENZA nella causa promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1 nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, in forza di procura in formato analogico rilasciata su foglio separato e posto in calce al ricorso, dall'avv. Sandro Di Carlo (C.F. ), con CodiceFiscale_2 domicilio fisico presso il suo studio a Mussomeli, via A. Manzoni 34 e domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: Email_1
- ricorrente -
CONTRO (CF ), in persona del legale rappresentante pro tempore, che CP_1 P.IVA_1 agisce in proprio e quale mandatario della Società di cartolarizzazione dei crediti
, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti del Controparte_2 21 luglio 2015 a rogito notaio di Roma, dagli avv. ti DOLCE Persona_1 STEFANO (CF ) e RUSSO CARMELO (CF C.F._3
, con domicilio fisico eletto presso l'Avvocatura distrettuale C.F._4 dell'Istituto a Caltanissetta, Via Val d'Aosta 14/d e con domicilio digitale presso gli indirizzi PEC e Email_2 t;
Email_3
- convenuto - CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
* * * RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con ricorso depositato telematicamente il 15/11/2023, il IG.
[...]
(d'ora in avanti, “ricorrente” o “IG. Parte_1 [...]
”) ha agito in giudizio contro e, tramite un'azione di accertamento Pt_1 CP_1 negativo, ha negato di dover restituire le somme oggetto della comunicazione di indebito ricevuta in data 20/10/2023 [doc. 1]. Segnatamente, l'Istituto gli ha chiesto la restituzione dell'importo di € 5.275,69, per aver corrisposto alla madre IG. (deceduta in Persona_2 data 15/01/2023), nell'anno 2020, <rate di prestazione in misura superiore a quella spettante>> in ordine alla prestazione n. 00152542 cat. INVCIV. Il ricorrente, a fondamento della propria iniziativa, ha dedotto, in particolare:
1 - di non essere in possesso della qualità di erede non avendo ancora esercitato il diritto di accettazione dell'eredità e non avendo ancora presentato alcuna denuncia successoria;
- che l'indebito fatto valere da è irripetibile in quanto relativo a somme CP_1 di natura assistenziale, percepite confidando in buona fede nella loro spettanza e indebitamente erogate per fatti non addebitabili, né a lui né alla de cuius;
- che la IG. ha sempre ottemperato, compresa l'annualità in Per_2 contestazione (2020), ai propri obblighi dichiarativi come dimostrato dal modello 730/2021 prodotto sub doc. 3; pertanto, l' aveva piena disponibilità dei dati CP_1 reddituali di quest'ultima e la stessa non avrebbe dovuto effettuare ulteriori comunicazioni;
<non era necessario inviare le comunicazioni reddituali all'
[...]
dal momento che la stessa legge 122/2010 stabilisce che: o si CP_3 comunicano i dati all'Agenzia delle Entrate ovvero all' . La Controparte_3 giurisprudenza ha, inoltre, chiarito che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l'Istituto già conosce (cfr. in CP_1 motivazione Cassazione civile, sez. L, n. 13232/2020 e Trib. Termini Imerese, sez. lavoro, sent. 471/2021)>> [pag. 4 ricorso]. Sono state quindi rassegnate le seguenti conclusioni: <voglia l'ill.mo tribunale adito in accoglimento della presente domanda di accertamento negativo pretesa creditoria dell' disattesa ogni e contraria istanza, cp_1 eccezione difesa previa disapplicazione del provvedimento su indicati: via preliminare: - accertare dichiarare la mancanza qualità erede capo al IG. e, per l'effetto, che lo stesso non è tenuto parte_1 pagamento dei debiti de cuius, IG.ra ; dovuta persona_2 somma euro 5.275,69 richiesta dall' nei confronti principale: le ragioni ed i motivi esposti narrativa,
[...] e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' a ripetere la somma di euro CP_1 5.275,69 né di qualsiasi altra somma nei confronti del ricorrente;
- per qualsiasi motivo o ragione anche sopravvenuta in corso di causa, accogliere il presente ricorso e dichiarare l'irripetibilità della somma di euro 5.275,69 né di qualsiasi altra somma nei confronti del ricorrente;
- accertare e dichiarare che nulla è dovuto, dalla odierna ricorrente all'Istituto Previdenziale a qualsiasi titolo;
Con vittoria di spese e compensi oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario>>. Fissata l'udienza di comparizione, l' si è ritualmente costituito in CP_1 giudizio, evidenziando:
- di essere
- che, quanto all'eccezione relativa alla qualità di erede, gli uffici amministrativi non possono <in alcun modo procedere all'annullamento dell'indebito in assenza di un atto rinuncia all'eredità>>.
2 L' ha concluso chiedendo: <voglia l'ill.mo tribunale adito in accoglimento della presente domanda di accertamento negativo pretesa creditoria dell' disattesa ogni e contraria istanza, cp_1 eccezione difesa previa disapplicazione del provvedimento su indicati: via preliminare: - accertare dichiarare la mancanza qualità erede capo al IG. e, per l'effetto, che lo stesso non è tenuto parte_1 pagamento dei debiti de cuius, IG.ra ; dovuta persona_2 somma euro 5.275,69 richiesta dall' nei confronti principale: le ragioni ed i motivi esposti narrativa,
>. La causa è risultata matura per la decisione sulla base dei documenti offerti in comunicazione dalle parti. È stata così rinviata per discussione e decisione all'udienza del 18/09/2025. Non essendo richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti, l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter cpc. Il Giudice definisce il procedimento con l'adozione fuori udienza della sentenza.
2. Il ricorso è fondato per le ragioni di cui infra. Possono come di seguito riassumersi i fatti essenziali ai fini del decidere, del tutto pacifici. La IG.ra , madre dell'odierno ricorrente, era titolare in vita della Per_2 prestazione n. 00152542 cat. INVCIV (assegno mensile di assistenza). La IG.ra è deceduta in data 15/01/2023 [cfr. certificato di morte Per_2 sub doc. 2], lasciando come eredi legittimi soltanto i figli, tra cui il IG. . Pt_1 Con la nota del 20/10/2023 qui avversata, l' ha accertato a carico della CP_1 IG.ra un indebito maturato nell'anno 2020 poiché, a causa del Per_2 superamento dei limiti reddituali, erano venute meno le condizioni per il godimento dell'assegno mensile di assistenza. Ne ha quindi chiesto la restituzione al ricorrente in quanto erede. In seno alla propria comparsa, l' ha specifico che il superamento dei limiti CP_1 reddituali è stato provocato dal fatto che, nell'ottobre 2019, la IG.ra era Per_2 divenuta titolare di una pensione di reversibilità.
3. Delineata la cornice fattuale, va rilevato che l'indebito cui accede la pretesa restitutoria fa riferimento ai ratei erogati alla IG.ra a titolo di assegno Per_2 mensile di assistenza nell'anno 2020. L'iniziativa attorea non contesta i presupposti fattuali da cui è scaturito l'indebito preteso da;
essa contesta soltanto che tale indebito sia ripetibile. CP_1
Proprio il profilo della irripetibilità costituisce la ragione più liquida ed assorbente che consente di definire la lite, con assorbimento quindi della questione concernente l'effettiva titolarità in capo al ricorrente della qualità di erede [dedotta come questione preliminare secondo l'impostazione del ricorso;
il principio della ragione più liquida consente di sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle eIGenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost. (Cass. n. 12002 del 28/05/2014, n. 17214 del 19/08/2016)].
4. Ora, non vi è dubbio che la prestazione de qua (assegno mensile di assistenza) sia prestazione assistenziale, perché non fondata su presupposti contributivi. Deve osservarsi come <… in materia di indebito assistenziale non si possa fare applicazione della disciplina della L. n. 412 del 1991, art. 13, che si riferisce all'indebito previdenziale. Ma, deve pure darsi atto della giurisprudenza formatasi a proposito della disciplina dell'indebito assistenziale, a partire da quella che si è
3 occupata di segnare i confini tra la generale sfera di applicabilità dell'art. 2033 c.c. e la disciplina espressa dallo speciale settore dell'ordinamento assistenziale. 15. La giurisprudenza della Corte Costituzionale in materia di indebito assistenziale pur affermando (con le ordinanze n. 264/2004 e n. 448/2000) che non sussiste un'eIGenza costituzionale che imponga per l'indebito previdenziale e per quello assistenziale un'identica disciplina, ha ritenuto che operi anche "in questa materia un principio di settore, onde la regolamentazione della ripetizione dell'indebito è tendenzialmente sottratta a quella generale del codice civile" (ord. n. 264/2004). La Corte Costituzionale ha evidenziato che" [...] il canone dell'art. 38 Cost., appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali eIGenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazioni naturaliter già consumate in correlazione - e nei limiti - della loro destinazione alimentare (C. Cost. n. 39 del 1993; n. 431 del 1993)".
16. Su questa premessa, Cassazione n. 12406 del 2003 ha affermato che l'eIGenza di interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto dell'art. 38, comma 1, Cost., quanto alla necessaria protezione apprestata dal sistema di assistenza sociale, impone di considerare autoapplicativo il principio di settore richiamato dalla [...] giurisprudenza della Corte costituzionale, inteso come idoneo a coprire tendenzialmente l'area dell'indebito assistenziale;
principio estraibile, a mezzo del suddetto canone interpretativo, dalla disciplina specifica [...] dettata per la fattispecie della revoca del beneficio. Però d'altra parte occorre che il percettore abbia fatto ingresso nel singolo settore di protezione sociale individuato dalla specifica prestazione assistenziale della cui ripetibilità si controverte ed all'interno del quale è identificabile il principio di cui si diceva. Se viceversa il percettore rimane estraneo ad esso, non opera più quella ratio unificante sottesa alla disciplina speciale di settore>.
17. Pertanto, restano disciplinate dall'art. 2033 c.c. tutte le ipotesi in cui, ad esempio, la prestazione sia stata erogata senza che il percettore ne abbia fatto domanda, ovvero quando non vi sia alcuna relazione tra la prestazione e la situazione di fatto esistente, poiché in entrambi i casi non si giustifica la deroga alla disciplina comune dell'indebito. Una volta, però, che la concreta fattispecie si collochi all'interno del settore assistenziale, la giurisprudenza di questa Corte ha individuato, in relazione alle singole e diversificate fattispecie esaminate, una articolata disciplina che distingue vari casi, a seconda che il pagamento non dovuto afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento). 20 …. sostiene che, rispetto al venire meno dei requisiti economici, la CP_1 regola sarebbe quella di piena ripetibilità e che essa andrebbe desunta dal disposto dell'art. 42, co. 5, d.l. 269/2003, conv. in L. 326/2003 e ciò in quanto la disposizione, dopo avere demandato ad una determinazione interdirigenziale la fissazione delle modalità tecniche per le verifiche telematiche sui redditi, afferma che
4 21. Tale conclusione, in conformità con quanto già espresso da Cass. n. 28771 del 2018 citata, non può però essere condivisa, in quanto le disposizioni richiamate non implicano un necessario contrasto rispetto alle precedenti previsioni generali secondo cui la ripetizione è ammessa solo dal momento dell'accertamento da parte dell'ente dell'indebito, previsioni comprese, secondo la giurisprudenza di questa Corte di cassazione nel quadro normativo costituito dal D.L. n. 850 del 1976, art. 3 ter, convertito in L. n. 29 del 1977, dal D.L. n. 173 del 1988, art. 3, comma 9, convertito nella L. n. 291 del 1988 (cfr. Cass. 1 ottobre 2015, n. 19638; Cass. 17 aprile 2014, n. 8970; Cass. 23 gennaio 2008, n. 1446; Cass. 28 marzo 2006, n. 7048; Cass. n. 1446 del 2008; Cass 26 aprile 2002, n. 6091).
… 24. In definitiva e con riguardo particolare alla presente fattispecie ove l'indebito risulta essersi determinato in ragione dei maggiori redditi percepiti ostativi… va riaffermato il principio secondo il quale, in assenza di norme specifiche che dispongano diversamente, l'indebito è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'accipiens. La ripetizione sarà possibile in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta >> (Cass.13915/2021).
5. Più specificamente, sulle circostanze che rendono applicabile la disciplina di cui all'art. 2033 c.c., hanno indicato i giudici di legittimità che: << 3. - Nella specifica fattispecie dell'indebito per mancanza del requisito reddituale va rilevato che ai fini della ripetizione Cass. 31372/2019 e Cass. 28771/18 cit. richiedono, entrambe, che sia necessario il "dolo comprovato dell'accipiens" atto a far venir meno l'affidamento dell'accipiens. E ricordano che lo stesso art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003
- prima di stabilire per il periodo pregresso e fino al 2 ottobre 2003, la sanatoria degli indebiti per mancanza dei requisiti reddituali - preveda, nello stesso comma 5, che entro trenta giorni attraverso una determinazione interdirigenziale ( CP_1 Ministero dell'Economia, Agenzia dell'Entrate) si debba procedere a stabilire le modalità tecniche per effettuare, in via telematica, le verifiche sui requisiti reddituali dei titolari delle provvidenze economiche allo scopo di sospendere le prestazioni e di ripetere l'indebito.
14. - L'art. 42 d.l. 269/2003 cit. ha previsto dunque che in materia di invalidità civile vi fosse anzitutto una sanatoria generalizzata per il periodo precedente il 2003 mentre per il periodo successivo ha stabilito che, a seguito delle verifiche reddituali effettuate dall si possano sospendere le prestazioni e quindi ripetere le somme CP_1 erogate per indebiti previdenziali. Questo non IGnifica però, dopo il 2 ottobre 2003, che le stesse prestazioni si possano recuperare indiscriminatamente;
tutte e sempre. In quanto, come già detto, in materia assistenziale va tutelato l'affidamento del percipiente, il quale, secondo la consolidata giurisprudenza prima menzionata della IV sezione, consente di norma (anche dopo il 2003) la ripetizione solo a partire dal provvedimento che sospende l'erogazione ed accerta l'indebito (come prevede lo stesso art. 42), salvo il dolo comprovato.
15. - Per quanto concerne poi l'esistenza di tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, la sentenza di questa Corte n. 31372/2019 ha affermato che esso non sussista in un caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza.
5 16. - Mentre Cass. n. 28771/2018 ha affermato che una situazione di dolo comprovato dell'accipiens rispetto al venire meno del suo diritto potrebbe sussistere
“ad es. allorquando l'incremento reddituale sia talmente IGnificativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio;
trattandosi di coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme”. 17. - Va ora evidenziato che nessun obbligo di restituzione si può configurare nell'ipotesi in cui l'accipiens ha già dichiarato i propri redditi alla PA. ed essi fossero perciò conoscibili dall al quale già l'art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge CP_1 326/2003 consentiva di accedere alla conoscenza dei redditi dichiarati onerandolo del controllo telematico dei requisiti reddituali. 18.- Il concetto è stato reso ancor più chiaro ed esplicito dall'art.15 d.l. 78/2009 convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 , il quale prevede che dal primo gennaio 2010, l'Amministrazione finanziaria ed ogni altra Amministrazione pubblica, che detengono informazioni utili a determinare l'importo delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito dei beneficiari, sono tenute a fornire all in via telematica le predette informazioni presenti in CP_1 tutte le banche dati a loro disposizione, relative a titolari, e rispettivi coniugi e familiari, di prestazioni pensionistiche o assistenziali residenti in Italia. Da ciò si evince che tutti i fatti relativi ai dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche o assistenziali sono sempre conosciuti o conoscibili d'ufficio dall in via telematica. CP_1 19. - Lo stesso principio risulta poi ribadito e rafforzato dall'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 il quale prevede al comma 1 l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, CP_1 la conservazione e la gestione dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”; ed al comma 6 dello stesso art. 13 stabilisce che "i titolari di prestazioni collegate al reddito di cui al precedente comma 8" devono comunicare all soltanto i dati della propria CP_1 situazione reddituale, incidente sulle prestazioni in godimento, che non sia già stata integralmente comunicata all'Amministrazione finanziaria. Da qui discende perciò confermato che essi non devono comunicare all la propria situazione CP_1 reddituale già integralmente dichiarata e conosciuta dall'Amministrazione. La norma (che ha modificato l'articolo 35, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 ed introdotto il comma 10 bis) prevede testualmente: "Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa". 20. - L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perché non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1 21. - Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo
6 reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall e che quindi l'Istituto già conosce. CP_1 21.1. In questa ipotesi l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso Istituto (informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto più che la legge citata (art. 42 d.l. 269/2003 conv. in legge 326/2003) onera l' CP_1 della attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicché, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere.
21.2. Inoltre come già detto, l'art. 13, d.l. 78 del 2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 al comma 1 prevede l'istituzione presso l' del "Casellario dell'Assistenza per la raccolta, la conservazione e la gestione CP_1 dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi titolo alle prestazioni di natura assistenziale”. Il secondo comma 2 stabilisce "Il Parte_2 costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle relative prestazioni, condivisa tra tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie che forniscono obbligatoriamente i dati e le informazioni contenute nei propri archivi e banche dati, per la realizzazione di una base conoscitiva per la migliore gestione della rete dell'assistenza sociale, dei servizi e delle risorse. La formazione e l'utilizzo dei dati e delle informazioni del Casellario avviene nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali".
22.- Infine va osservato che in casi simili (secondo una considerazione effettuata da questa Corte a proposito dell'indebito previdenziale ma valida sul piano logico giuridico, alla luce delle norme richiamate, anche per quello assistenziale), allorché le situazioni ostative all'erogazione siano note all'ente previdenziale ovvero siano da esso conoscibili facendo uso della diligenza richiestagli dalla sua qualità di soggetto erogatore della prestazione, il comportamento omissivo del percipiente, ancorché in malafede, non è determinante della indebita erogazione e non può dunque costituire ragione di addebito della stessa (così, in specie, Cass. n. 11498 del 1996; Cass. n. 8731/2019). Ed è alla stregua di tale orientamento consolidato che la Corte Costituzionale ha rilevato come, nell'ambito dell'ordinamento previdenziale, diversamente dalla regola generale di incondizionata ripetibilità dell'indebito posta dall'art. 2033 c.c., trovi applicazione la diversa regola, propria di tale sottosistema normativo, che esclude la ripetizione in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comun denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta (cfr. in tal senso Corte cost. n. 431 del 1993, ma anche Cass. n. 1446/2008 est. Picone). 23. Va pertanto affermato che secondo le ragioni fin qui precisate le prestazioni erogate alla pensionata non fossero ripetibili fino al provvedimento che ha accertato l'indebito dovendosi tutelare l'affidamento dell'accipiens, non potendosi applicare l'art. 2033 c.c. e non sussistendo nessuna allegazione in relazione al dolo comprovato, il quale non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di conoscere CP_1
-> (Cass. 13223/2020).
6. L'impostazione esegetica sopra tratteggiata è mutuabile nel caso di specie.
7 L' ha allegato (per vero senza offrire nessuna evidenza documentale a CP_1 supporto) che il superamento dei limiti reddituali è avvenuto perché la IG.ra
, nell'ottobre 2019, divenne titolare di una pensione di reversibilità. Per_2 Anche a voler ritenere sussistente tale circostanza, in ogni caso non è stato segnalato né è emerso alcun elemento atto a fotografare la ricorrenza di situazioni per le quali la IG.ra avrebbe dovuto considerarsi estranea al settore di Per_2 protezione sociale individuato dall'assegno mensile di assistenza;
situazioni che si riscontrano nei casi “di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed eIGenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato” (Cass. n. 26036/2019). Quanto al dolo “comprovato”, secondo i giudici di legittimità, esso è
“coefficiente che naturalmente fa venire meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito” e lo rende quindi ripetibile ex art. 2033 c.c. [Cass. 28771/2018: secondo la sentenza si tratta, ad esempio, del caso in cui “… l'incremento reddituale sia talmente IGnificativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio”; v. anche Cass. n. 1978/2004, secondo cui il dolo del beneficiario “… consiste nella semplice consapevolezza della effettiva insussistenza del diritto, non essendo invece necessario che l'interessato abbia posto in essere comportamenti attivi diretti ad ingannare l'ente erogatore. In particolare, il dolo è configurabile anche nel caso in cui il pagamento non dovuto dipenda esclusivamente da un errore - anche se ricollegabile a una negligenza - del soggetto pagatore. Naturalmente la prova del dolo è prevalentemente fornita dall'esistenza di un comportamento fraudolento del beneficiario del pagamento, ma tale stato soggettivo rileva, ove sussista la relativa prova, anche negli altri casi (si pensi, per esempio, all'ipotesi di pagamenti di entità tale da rendere evidente l'esistenza di un errore e l'insussistenza del diritto del destinatario, oppure di pagamenti, a favore di soggetti di adeguata cultura ed esperienza, che siano privi di qualsiasi nesso con rapporti in essere o in via di attivazione). Infatti, la semplice consapevolezza della mancanza del diritto fa venire meno la ratio della deroga alle regole generali codicistiche in materia di ripetizione dell'indebito”]. Come si ricava dal modello 730 in atti [cfr. doc. 3 ric.], la IG.ra Per_2 provvide ad indicare i propri dati reddituali in seno alla dichiarazione presentata (il 12/07/2021) all'Agenzia delle Entrate per l'annualità di interesse. Ora, l'aumento del reddito deve essere denunciato dallo stesso pensionato, il quale nella domanda per l'erogazione della prestazione assume infatti l'obbligo di comunicare agli organi competenti ogni variazione che dovesse sopraggiungere nella propria situazione reddituale. Invero, l'art. 13, c. 6, lett.c) della L. n. 122/2010 dispone: “6. All'articolo 35, del decreto legge 30 dicembre 2008, n.207 convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 8 sono soppresse le parole "il 1° luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo" b) al comma 8 é aggiunto il seguente periodo: "Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni e integrazioni." (1) c) dopo il comma 10 aggiungere i seguenti: "10 bis. Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre
8 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”. Ebbene, si ritiene che la dichiarazione reddituale presentata dalla madre defunta del ricorrente [cfr. modello 730/2021 sub doc. 3 ric.] sia idonea ad escludere la configurabilità di contegni dolosi suscettibili di determinare la ripetizione delle prestazioni erogate. In materia di indebito il dolo rilevante non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi. Da tale definizione si ricava che l'ambito operativo del dolo investe quei fatti che incidono sul diritto o sulla misura della pensione non conosciuti né conoscibili dall'ente, consentendo la ripetibilità delle somme per tale ragione indebitamente percepite (cfr. Cass 1919/2018; Cass 8731/2019). Nella fattispecie in esame, per contro risulta che, nell'anno 2020, l'ammontare complessivo dei redditi goduti dalla pensionata è sempre stato comunicato all'Agenzia delle Entrate con il relativo modello 730, con conseguente conoscibilità da parte dell' . Controparte_4 Come già sottolineato, l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo: situazione non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale aveva l'onere di conoscere. A questo riguardo, appare dirimente l'osservazione esegetica dei Giudici di legittimità, secondo cui il dolo “… non è comunque configurabile nella mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere di CP_1 conoscere” (Cass. ord. n. 13223/2020). Si ripete che a tale conclusione la Suprema Corte è pervenuta sul rilievo che, in assenza di una specifica e puntuale previsione normativa deputata a disciplinare le sorti dell'indebito assistenziale collegato al superamento dei limiti reddituali, la fattispecie deve essere attratta all'area di applicazione delle disposizioni sull'indebito assistenziale che fanno riferimento alla mancanza dei requisiti di legge in generale, ossia l'art.
3-ter DL 850/1976 conv. in L. 29/1977 e l'art. 3 c. 9 DL 173/1988, conv. in L. 291/1988, a termini delle quali l'indebito è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che abbia accertato il venir meno delle condizioni di legge.
9 La regola della ripetibilità incondizionata si riespande, invece, salvi gli effetti della prescrizione, qualora l'indebito trovi causa nel dolo del percettore. Tuttavia, la fattispecie dolosa è configurabile soltanto in presenza di omissioni dichiarative che abbracciano dati reddituali da comunicare obbligatoriamente all'Ente. L'area di siffatto obbligo di comunicazione, come visto, si è notevolmente ristretta in virtù dell'art. 15 L. 78/2009, il quale ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei titolari di prestazioni CP_1 pensionistiche o assistenziali utili a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari. Pertanto, l'obbligo di rendere all' CP_1 informazioni relative alle condizioni economiche sussiste oramai per i soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero in relazione a quei redditi la cui produzione non risulti già nota all'Istituto [ad. es. i redditi esteri, cfr. sul punto Cass. 12608/2020]. Nel caso di specie, peraltro, secondo la tesi dell' , le soglie reddituali CP_1 relative all'assegno mensile di assistenza sarebbero state oltrepassate in virtù della percezione da parte della IG.ra della pensione di reversibilità (a partire Per_2 CP_ da ottobre 2019), quindi una prestazione erogata direttamente dall previdenziale e quindi necessariamente conosciuta da quest'ultimo. Tale aspetto appare alquanto rilevante e sembra elidere la possibilità di ascrivere in capo all'accipiens uno stato soggettivo doloso in grado di determinare l'incondizionata ripetibilità delle somme corrisposte.
7. In forza delle suddette coordinate esegetiche, allora, la pretesa restitutoria dell' non è fondata atteso che non risultano provvedimenti anteriori al maggio CP_1 2023, che abbiano accertato il venir meno delle condizioni reddituali di legge, mentre le erogazioni assistenziali (indebite) si riferiscono all'anno 2020. Ne deriva l'accoglimento del ricorso con conseguente accertamento dell'insussistenza del diritto dell' di ripetere nei confronti del IG. CP_1 Pt_1 le somme erogate alla IG.ra a titolo di assegno mensile di Persona_2 assistenza nell'anno 2020 di cui alla comunicazione di indebito datata 20/10/2023
[doc. 1 ric.]. La problematica avente ad oggetto l'effettivo riscontro in capo al ricorrente della qualità di erede rimane assorbita [come già chiarito, l'applicazione del criterio decisorio della ragione più liquida autorizza a sostituire il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare].
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo secondo i parametri tariffari minimi (ex art. 4 D.M. n. 55/2014, in considerazione delle limitate questioni giuridiche e di fatto trattate) previsti per le cause di previdenza di valore compreso tra € 5201 ed € 26000, esclusa la fase istruttoria.
* * *
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: a) accerta e dichiara la non debenza delle somme pretese da a titolo di CP_1 ripetizione d'indebito di cui alla comunicazione dell'Istituto “di accertamento di somme indebitamente percepite” datata 20/10/2023 [doc. 1 ric.] relativa alla prestazione n. cat. INVCIV, trattandosi di somme non ripetibili;
P.IVA_2
10 b) condanna l' in persona del legale rappresentante pro tempore, a CP_1 rifondere le spese di lite al ricorrente, spese che liquida in complessivi € 1865, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione all'avv. DI CARLO SANDRO, procuratore antistatario.
Caltanissetta, 22/09/2025
IL GIUDICE Francesco Bongioanni
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