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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/02/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8208/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8208/2023, promosso da:
, nato in [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. Massimiliano CORBARI;
RICORRENTE contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 9.1.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato il 26.6.2023, , cittadino albanese, ha impugnato il provvedimento Parte_1 prot. n. Div. Imm. Cat. A. 12/2023/ee n.180, emesso dal Questore di Cremona in data 23.3.2023 e notificato il 19.6.2023, con il quale è stata dichiarata l'inammissibilità della sua istanza del 27.1.2022 vòlta al conseguimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari, in qualità di coniuge convivente di , nata in [...] il [...], da lui sposata in Albania il 6.12.2021 e Persona_1 regolarmente soggiornante sul territorio italiano.
A fondamento della declaratoria di inammissibilità dell'istanza, l'amministrazione resistente ha dedotto l'insussistenza del requisito reddituale previsto dall'art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 in relazione all'anno 2022, durante il quale il ricorrente non risulta aver percepito redditi, mentre la coniuge (unica familiare convivente) risulta aver percepito redditi da lavoro per soli 1.283,99 euro nei primi sei mesi del 2022 (l'anno precedente ella aveva, peraltro, guadagnato ancor meno: 992,00 euro).
Il ricorrente ha contestato le valutazioni effettuate dalla Questura di Cremona nel provvedimento impugnato, lamentando soprattutto l'omessa valutazione, da parte dell'amministrazione convenuta, della documentazione reddituale riferita a sé stesso e da lui prodotta in fase amministrativa nel maggio 2023 (quando però il decreto impugnato era ormai stato emesso, nonostante l'istante fosse stato autorizzato a integrare la documentazione mancante in tema di reddito “nei primi mesi del 2023”).
Pag. 1 di 3 L'istante – richiamando il disposto di cui all'art. 5, comma 5, d.lgs. cit., là dove impone di valutare anche eventuali elementi sopravvenuti – ha, poi, allegato di aver superato, grazie all'attività lavorativa da lui stesso svolta, i limiti reddituali nell'anno 2023.
In ogni caso, ha censurato l'asserita violazione dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. cit., per essere stato indebitamente avviato alla procedura espulsiva, nonostante convivesse con la moglie.
Sulla scorta di quanto sopra esposto, parte ricorrente ha, quindi, chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato (oltreché di «ogni atto antecedente, preparatorio, preordinato, presupposto e/o conseguente, anche infraprocedimentale, successivo e/o comunque connesso») e, nel merito, l'accertamento del suo diritto all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari, con contestuale ordine alla Questura di Cremona di provvedere in tal senso. Il tutto con vittoria di spese.
2. Il si è tardivamente costituito in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1
Distrettuale dello Stato di Brescia, in 26.1.2024, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel decreto impugnato e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
Nella relazione stilata dall'Ufficio Immigrazione della Questura di Cremona il 24.1.2024 e depositata a corredo della comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha, peraltro, contestato l'effettività dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente a partire dall'aprile 2024, evidenziando come – stando alle banche dati consultate – egli avrebbe effettuato due viaggi in Albania nei periodi 4.4.2023-18-4-2023 e 21.5.2023-24.5.2023, proprio quando – secondo i prospetti paga prodotti – egli si sarebbe dovuto trovare al lavoro. Nessuna prova di tali circostanze è stata, tuttavia, fornita.
3. Espletata l'attività istruttoria (delegata alla GOP dott.ssa Alessandra Di Lorenzo) – durante la quale è stata acquisita documentazione lavorativa relativa alla coniuge dell'istante e la CU 2024 di quest'ultimo
– questo Giudice ha fissato udienza per la discussione della causa in data 9.1.2025, disponendo la sua sostituzione con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
In data 2.1.2025, parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con la quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Occorre premettere, innanzitutto, che oggetto del presente giudizio non sono gli eventuali vizi del procedimento amministrativo o del procedimento impugnato, bensì il diritto soggettivo del ricorrente a ottenere il rilascio del titolo di soggiorno invocato. Di qui, l'irrilevanza di qualsiasi doglianza in ordine a vizi di legittimità che avrebbero inficiato il provvedimento amministrativo.
È, pertanto, inammissibile la domanda di parte ricorrente diretta all'annullamento del provvedimento dell'amministrazione (e degli atti ad esso in varia guisa collegati), atteso che la legge (v. l'art. 2 l. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E) non attribuisce tale potere al Giudice ordinario, al quale spetta soltanto accertare la sussistenza del diritto azionato e asseritamente conculcato dal comportamento dell'amministrazione.
2. Volgendo la disamina al merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto.
Chiarito che il contegno dell'amministrazione resistente non ha in alcun modo violato l'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998, norma che pone un divieto di respingimento degli stranieri che convivano con il coniuge di nazionalità italiana (e non già straniero, come invece la citata , cittadina Persona_1 moldava) e preso atto che la Questura non ha mosso censure diverse dalla carenza del requisito reddituale contemplato dall'art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. cit., l'unico tema oggetto di indagine in questa sede è rappresentato proprio dal reddito complessivo del nucleo familiare dell'istante, composto da due persone (lui e la moglie).
Sul punto, è senz'altro corretta l'affermazione di parte ricorrente, là dove sostiene che si debbano
Pag. 2 di 3 prendere in considerazione anche le circostanze sopravvenute in corso di istruttoria amministrativa e giudiziale, deponendo incontrovertibilmente in questo senso il disposto l'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998.
Orbene, guardando al periodo di imposta 2023, la documentazione prodotta dal difensore di Parte_1
attesta la percezione, da parte di quest'ultimo, di un reddito da lavoro pari a ben 12.273,33 euro
[...]
(v. la certificazione unica 2024, prodotta con nota del 2.4.2024 e rilasciata dal datore di lavoro H.T.F. Hair Sistem Tecnologic s.r.l., con la quale il ricorrente ha instaurato il 1.4.2023 un contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 24 mesi;
v. anche le buste paga in atti). Pur avendo fornito un principio di prova dell'attività lavorativa svolta dalla moglie quale Persona_1 collaboratrice domestica, il difensore dell'istante nulla ha documentato in ordine al reddito percepito nel 2023 (mentre il dato relativo al 2022 è evincibile, si è detto, dal provvedimento impugnato).
Se si considera che il limite reddituale per l'anno 2023 è pari a 9.813,77 euro (valore ottenuto incrementando della metà l'importo dell'assegno sociale per tale periodo di imposta, il nucleo familiare di per effetto del solo reddito da lavoro del ricorrente, possiede certamente il requisito di cui Pt_1 all'art. 29, comma 3, lett. b), d.lgs. cit., sia pure grazie ai redditi percepiti dall'istante in corso di causa.
È, peraltro, appena il caso di rilevare – quanto alle contestazioni mosse dall'amministrazione resistente nella propria tardiva comparsa di risposta – che esse si basano sull'esito di accertamenti amministrativi non offerti in comunicazione al Tribunale e che, in ogni caso, eventuali viaggi del ricorrente all'estero nei periodi 4.4.2023-18.4.2023 e 21.5.2023-24.5.2023 possono ben conciliarsi con la percezione dello stipendio, potendo l'istante aver fruito di permessi retribuiti o delle ferie.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso deve, pertanto, essere accolto, con conseguente riconoscimento del diritto di a ottenere un permesso di soggiorno per motivi familiari. Parte_1
3. Le spese di lite debbono essere integralmente compensate ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (nel testo risultante dalla sent. n. 77/2018 della Corte costituzionale): sussistono, infatti, gravi ed eccezionali ragioni, rappresentate dall'accoglimento della domanda unicamente sulla base di circostanze sopravvenute rispetto alla data di emissione del provvedimento impugnato e alla stessa data di presentazione del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, ogni diversa istanza o eccezione disattesa ovvero assorbita, accerta il diritto di nato in [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1 all'ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi familiari;
ordina, per l'effetto, alla Questura competente il rilascio di tale titolo;
compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 10 febbraio 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
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