Sentenza breve 15 settembre 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 15/09/2022, n. 1407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1407 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/09/2022
N. 01407/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00908/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 908 del 2022, proposto da
Errant di SP CL & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Giandomenico Letizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Tricase, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
nei confronti
“ Noi Come Loro ” Associazione di Promozione Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Ciardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
- della Determinazione n. 102 del 16.06.2022 del Settore Ambiente – Demanio – Energie (Registro Generale n. 718 del 16.06.2022) notificata alla ricorrente, a mezzo PEC, il 29.6.2022 ed avente ad oggetto “Servizio di custodia e mantenimento, per anni 3 (tre), dei cani randagi accalappiati nel territorio di Tricase CIG 8940713DC2. DRS n. 404 del 24.03.2022. Annullamento in autotutela” ;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Associazione “ Noi Come Loro ” ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 il dott. Nino Dello Preite e uditi per le parti i difensori avv. G. Letizia per la parte ricorrente e avv. C. Ciardo per la controinteressata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che la società Errant di SP CL & C. ha impugnato il provvedimento, in epigrafe indicato, con cui l’Amministrazione intimata ha annullato in autotutela la determinazione dirigenziale n. 404 del 24.03.2022, avente ad oggetto l’approvazione degli esiti di gara e l’affidamento del “Servizio di custodia e mantenimento, per anni 3 (tre), dei cani randagi accalappiati nel territorio di Tricase” per un importo di aggiudicazione di € 93.870,75 oltre IVA;
Ritenuto che non siano meritevoli di favorevole apprezzamento le censure proposte dalla ricorrente, in quanto:
- risulta evidente, dal tenore letterale del provvedimento gravato, che la P.A., laddove ha argomentato di aver riscontrato che “il documento contestato risulta essere composto da n. 8 cartelle complessive e che i criteri di valutazione dell ’ offerta tecnica n. 3 e 4 sono effettivamente riportati oltre la quinta cartella” , ha fatto riferimento alla “relazione formulata dalla ERRANT di SP CL s.a.s.” , la cui non corretta valutazione è stata segnalata nell’istanza presentata dall’Associazione “ Noi Come Loro ” (di cui il dirigente ha “preso atto” nel precedente capoverso);
- alla stregua dell’interpretazione logico-letterale delle disposizioni di cui al Titolo 7 del Bando di gara, è agevole inferire che il limite dimensionale massimo di cinque facciate prescritto per il “Progetto tecnico” , ai fini della valutazione dell’offerta da parte della Commissione, è riferito alla “Relazione tecnica dei servizi” e non alla “Planimetria dettagliata dell ’ intera struttura con indicazione del layout funzionale” : ciò in quanto la previsione che esso “deve essere redatto su formato A4 uso bollo, non superiore a 25 righe, con carattere Times New Roman 12” è chiaramente riferita alla redazione di un testo e non alla produzione di un disegno tecnico;
- inoltre, avuto riguardo alla prescrizione di cui all’art. 11 del Capitolato Speciale di Appalto (in virtù della quale « … il concorrente dovrà presentare una “relazione” suddivisa in 4 capitoli », che « non dovrà superare le 20 (venti) facciate, prevedendo un massimo di 30 righe per ogni pagina... »), si richiama il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui “quanto agli eventuali contrasti (interni) tra le singole disposizioni della lex specialis ed alla loro risoluzione, […] sussiste nondimeno una gerarchia differenziata con prevalenza del contenuto del bando di gara (Cons. Stato, sez. V, 17 ottobre 2012, n. 5297; id. 23 giugno 2010, n. 3963), laddove le disposizioni del capitolato speciale possono soltanto integrare, ma non modificare le prime” (Cons. Stato, Sez. III, 29 aprile 2015, n. 2186; id . 11 luglio 2013, n. 3735; id ., Sez. V, 24 gennaio 2013, n. 439);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso vada respinto in quanto infondato, ma che – per la novità delle questioni trattate – le spese di lite possano essere compensate tra le parti in causa;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 13 settembre 2022 con l’intervento dei magistrati:
Antonella Mangia, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere
Nino Dello Preite, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nino Dello Preite | Antonella Mangia |
IL SEGRETARIO