Rigetto
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/07/2025, n. 5722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5722 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 05722/2025REG.PROV.COLL.
N. 02558/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2558 del 2023, proposto dalla ditta Collini s.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Mangialardi e Salvatore Pino, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Mangialardi in Milano, via Matteo Bandello, n. 5;
contro
la Provincia di Lecco in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Roberto Ollari, con domicilio digitale come da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, Borgo Zaccagni, n.1;
l’Arpa Lombardia, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione terza) n. 69 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lecco;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 il Cons. Emanuela Loria;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. E’ impugnata la sentenza del T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano, sez. III, 4 gennaio 2023, n. 69, la quale è stato ha respinto il ricorso r.g. n. 1632/2021, proposto dalla ditta Collini s.r.l. che ha domandato l’annullamento:
a) del provvedimento dirigenziale prot. n. 34355 del 18 giugno 2021 emesso dalla Provincia di Lecco, la quale, a seguito degli esiti della attività ispettiva di AR Lombardia, ha disposto la sospensione dell'attività produttiva della ditta, presso il suo stabilimento in AT, Via Baselone, n. 11, “fino all’avvenuta trasmissione agli enti di una relazione descrittiva che illustri l'avvenuta messa in atto di interventi tecnico e gestionali – operativi che consentano di garantire il rispetto dei limiti di legge alla scarico idrico nell'attuale configurazione impiantistica” e ha diffidato la medesima società “dal violare la normativa ambientale vigente nonché le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Integrata Ambientale contestuale” ;
b) della relazione finale dell’attività ispettiva di AR Lombardia, trasmessa alla Provincia di Lecco il 31 maggio 2021;
c) di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale, ancorché non noto.
1.1. In punto di fatto si premette che l’appellante svolge nello stabilimento di AT (LC) l’attività galvanica di ramatura e nichelatura su minuteria metallica in particolare per il settore dell’arredamento.
1.2. In data 31 maggio 2021, l’AR Lombardia, in esito alla attività ispettiva effettuata nel periodo febbraio-maggio 2021 presso lo stabilimento, ha inviato alla Provincia di Lecco una relazione conclusiva dalla quale si evince che sono state riscontrate inottemperanze alle prescrizioni impartite dall’AIA nonché alla normativa ambientale vigente; e che il controllo ha evidenziato pesanti e reiterate criticità nella depurazione delle acque di scarico.
2. La Provincia di Lecco, con il provvedimento dirigenziale prot. n. 34355 del 18 giugno 2021, emesso dalla Direzione organizzativa IV Servizio Ambiente della Provincia di Lecco, sulla scorta della relazione dell’AR:
- ha “preso atto che nel caso in esame sussistono le condizioni di cui alla lettera b) del comma 9 dell’art. 29 decies del d.lgs 152/2006 in quanto sono stati rilevati ripetuti superamenti (per più di due volte in un anno) dei limiti allo scarico in fognatura in occasione dei campionamenti effettuati nelle date 25 febbraio 2021 (campionamento AR), 1 marzo 2021 (Brianzacque – RI ET LD), 15 marzo 2021 (AR e RI ET LD)” ;
e conseguentemente: - ha sospeso l’attività di Collini Srl “dal giorno successivo alla data di ricezione del presente provvedimento fino all’avvenuta trasmissione agli Enti di una relazione descrittiva esaustiva che illustri l’avvenuta messa in atto di interventi tecnico e gestionali–operativi che consentano di garantire il rispetto dei limiti di legge allo scarico nell’attuale configurazione impiantistica”;
- ha diffidato la ditta “dal violare la normativa ambientale vigente nonché le prescrizioni contenute nell’Autorizzazione Integrata Ambientale” ;
- ha disposto, fra l’altro, che la società provveda a: “1. permettere a qualsiasi Ente di Controllo l’accesso ai luoghi dai quali si origina lo scarico in pubblica fognatura, in analogia a quanto richiesto dalla prescrizione E.2.2. II (riferita al solo Gestore del S.I.I.) e come definito dalla normativa vigente; 2. mantenere inalterata la situazione impiantistica al momento dei controlli delle autorità competenti. Questi infatti, devono avvenire con configurazione ordinaria, senza artificiosa variazione delle normali condizioni lavorative; 3. garantire l’attendibilità dei dati costituenti il Piano di Monitoraggio e Controllo dell’AIA vigente” .
2. Avverso il suindicato provvedimento la ditta ha proposto ricorso al T.A.R. per la Lombardia, articolando i seguenti motivi:
1)- Violazione degli artt. 3 e 97 Cost, degli artt. 3, 6 della legge n. 241/1990, dell’art. 29-decies e del paragrafo 1.2.2. dell’allegato V alla Parte III del d.lgs. 152/2006, dell’art. 230 c.p.p., nonché delle istruzioni operative dell’AR Lombardia IO SL 016. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti.
Lamenta parte ricorrente, in particolare, che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto il prelievo effettuato in data 15 marzo 2021 non sarebbe stato effettuato nel rispetto della disciplina prevista e in contraddittorio con la parte. Ne consegue che il campionamento eseguito da RI ET LD nella detta data non sarebbe opponibile alla ditta, in quanto acquisito in violazione delle regole in materia di campionatura senza che sia stata assicurata la possibilità di assistere alla apertura del campione e alla sua analisi, trattandosi di campione irripetibile.
Inoltre, parte ricorrente sostiene che nessuno dei valori relativi alle sostanze chimiche considerate nei campionamenti è stato trovato fuori limite per più di una volta nell’ultimo anno per cui solamente nel caso in cui il limite stabilito per una determinata sostanza chimica sia superato più di due volte in un anno, l’autorità competente potrebbe emettere il provvedimento di sospensione di cui all’art. 29-decies, comma 9, lett. b) del d.lgs. n. 152 del 2006.
2)- Violazione degli artt. 3 e 97 Cost, dell’art. 3 e 6 della legge n. 241/1990.
Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti in quanto la ricorrente avrebbe sempre provveduto ad ottemperare agli impegni rinvenienti dalla AIA e più in generale ad adempiere agli obblighi di lealtà e correttezza nei confronti della pubblica amministrazione non avendo posto in essere atti idonei a variare le condizioni di lavoro.
3. La sentenza del T.A.R. è appellata per i seguenti motivi:
1. Violazione degli art. 24 e 111 Cost e degli artt. 3 e 88 del d.lgs. 104/2010. Omessa ed insufficiente motivazione della sentenza.
Non sussisterebbero i presupposti dell’art. 29- decies , comma 9, lett. b) del d.lgs. 152 del 2006, poiché nessuno dei valori relativi alle sostanze chimiche considerate nei campionamenti è stato trovato fuori limite per più di una volta in un anno.
Il campionamento eseguito da RI ET LD il 15 marzo 2021 non è opponibile all’appellante, se non violando le regole in materia di campionatura adottate da AR (Istruzione operativa IO SL 016) che rimandano all’art. 230 c.p.p. ( “attività dei consulenti tecnici” ) e consentono all’interessato il “diritto alla difesa”, ovvero di assistere alla apertura del campione e alla sua analisi, trattandosi di campione irripetibile.
La sentenza avrebbe violato l’art. 24 e 111 Cost. e gli artt. 3 e 88, comma 2 lett. d) del c.p.a. poiché non ha spiegato le ragioni della decisione e, in particolare, perché la ricordata norma del d.lgs. 152 del 2006 debba essere interpretata “non come riferita alla violazione reiterata della presenza di una medesima sostanza inquinante ma, in generale (contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente), come superamento dei parametri di legge” .
2. Violazione dell’art. 29-decies del d.lgs. 152/2006. Insufficiente motivazione della sentenza.
La rubricata disposizione sarebbe stata erroneamente interpretata dalla sentenza di primo grado poiché non è stata rispettata la gradualità ivi prevista a seconda della gravità delle infrazioni reiterate nel tempo.
Le violazioni cui fa riferimento la lett. b), a cui è collegata la sospensione dell’attività, si riferirebbero allo stesso tipo di infrazione ovvero, nel caso concreto, al superamento del limite di scarico in fognatura previsto per una individuata sostanza chimica e non le violazioni una tantum dei limiti previsti per diverse sostanze chimiche.
3. Violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 21-bis della legge 241 del 1990. Erronea motivazione della sentenza.
La motivazione sarebbe erronea nella parte in cui ha ritenuto, in relazione alla violazione del principio di gradualità, che non vi sarebbe interesse alla decisione poiché la ditta ha ottemperato alla diffida, poiché, al contrario, l’interesse permane poiché la sospensione dell’attività amministrativa disposta dall’autorità sarebbe un titolo di demerito che incide non solo sui rapporti con l’amministrazione, ma anche sui rapporti con i clienti ed i concorrenti.
4. La Provincia di Lecco si è costituita in giudizio argomentando in relazione alla carenza di interesse alla decisione nel merito - nessun danno essendo stato arrecato all’appellante – e in relazione alla infondatezza dell’appello e alla correttezza della propria interpretazione delle disposizioni applicate con il provvedimento impugnato.
5. L’appellante ha depositato memoria di replica.
6. All’udienza pubblica del 6 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. L’appello è infondato.
8. L’appellante sostiene che i superamenti dei limiti delle sostanze inquinanti immessi nella rete idrica andrebbero considerati soltanto se avvenuti per più di due volte all’anno e per la medesima sostanza.
8.1. Si premette che le censure per la loro connessione logica e giuridica possono essere congiuntamente esaminate e sono infondate sicché per motivi di economia processuale ci si esime dal trattare l’eccezione di carenza di interesse alla decisione sollevata dall’amministrazione.
8.2. Invero, l’art. 29 decies , comma 9 lett. b prevede che: “In caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies, l’autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni: … alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all’anno” .
Tale norma non è in alcun modo interpretabile come riferibile al superamento del limite - per più di due volte all’anno - della stessa sostanza, ma prevede violazioni reiterate più di due volte all'anno; la violazione è, nel caso in oggetto, il superamento dei limiti di legge, il cui rispetto è anche contenuto nella prescrizione dell’AIA E.2.1 del P.D. n.50 del 27 febbraio 2019.
8.3. In relazione alla contestazione dell’utilizzazione del campionamento eseguito da RI ET LD il 15 marzo 2021, che non sarebbe opponibile all’appellante se non violando le regole in materia di campionatura adottate da AR (Istruzione operativa IO SL 016) che rimandano all’art. 230 c.p.p. (“attività dei consulenti tecnici”) e consentono all’interessato il “diritto alla difesa”, ovvero di assistere alla apertura del campione e alla sua analisi, trattandosi di campione irripetibile, la censura è infondata poiché il campione in oggetto (del 15 marzo 2021) non è stato conteggiato ai fini del calcolo dei numeri di campioni con superamento per il 2021.
8.4. A prescindere da tale campionamento – che non è stato considerato – il superamento dei limiti dell’AIA risulta rilevato per tre volte nelle 24 ore: 25 febbraio, 1 marzo, 15 marzo come si legge nella tabella di AR.
8.5. Il fatto che il campionamento sia stato eseguito in 24 ore e non in 3 ore è dipeso dalle attività di manutenzione (sostituzione dell’agitatore non funzionante della vasca finale nonché delle resine selettive) e quindi di interruzione dello scarico in sede di ispezione per manutenzione, dichiarati dalla ditta quale “fermo impianto programmato” (come si desume dagli atti, l’interruzione è stata comunicata soltanto in sede di controllo, nonostante la prescrizione E.2.3 V dell’A.T. AIA richiedesse che “qualunque interruzione, parziale o totale, del funzionamento dell'impianto di pretrattamento anche per attività di manutenzione, deve essere prontamente comunicata all'ente gestore del servizio idrico ed agli altri enti competenti” ) sicché l’attività di campionamento è stata legittimamente effettuata non sulle 3 ore ma sulle 24 ore, secondo le prescrizioni dell’Allegato Tecnico.
8.6. Conseguentemente, alla luce delle suindicate circostanze, non risulta neanche violato il principio di gradualità nell’interpretazione dell’art. 29 decies , comma 9, d.lgs. cit. - per cui prima della sospensione andava preliminarmente diffidato l’operatore ad emendare il processo di scarico nella rete – giacché, da un lato, l’Amministrazione ha preso solo atto di quanto emerso dalla relazione dell’AR in merito al superamento dei limiti, dall’altro, l’appellante si è adeguata al rispetto dei limiti di scarico consentiti per cui la sospensione non è affatto entrata in vigore.
9. Alla luce delle svolte considerazioni l’appello ricorso deve essere respinto.
10. Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere alla Provincia di Lecco le spese nella misura di euro 3.000,00 (tremila) oltre accessori come per legge se dovuti (I.V.A., C.P.A. spese generali al 15%).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Vincenzo Lopilato, Presidente
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere, Estensore
Luigi Furno, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emanuela Loria | Vincenzo Lopilato |
IL SEGRETARIO