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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/03/2025, n. 401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 401 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 790/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 790/2022 trattenuta in decisione (in esito al deposito di note contenenti le conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.) in data 12.12.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PONTIERI GIUSI C.F._2
Opponenti
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA CP_1 P.IVA_1
Opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 Parte_2 notificato in data 15.01.2022 con cui ha intimato loro il pagamento della somma di € CP_1
17.797,56 in virtù di decreto ingiuntivo n. 1664/2017 (RG N. 5005/2017) eccependo la nullità del precetto ex artt. 479 e 480 c.p.c. per omessa notificazione del monitorio sotteso, in ragione della quale pagina 1 di 4 essi non avevano avuto la possibilità di spiegare opposizione ex art. 645 c.p.c.; l'istante assume sul punto che non può considerarsi “a mani proprie” la consegna di un atto “a persona di famiglia” nell'ambito della procedura di notifica nella residenza, domicilio o dimora del destinatario dell'atto ex art. 139 c.p.c., anche quando detta persona sia cointeressata “in quanto, come mera consegnataria dell'atto, la persona diversa dal destinatario non è abilitata a prenderne cognizione, laddove, con la notificazione mediante consegna nelle mani del destinatario, può presumersi che quest'ultimo, legittimato a prendere visione dell'atto, ne abbia preso (legittimamente) cognizione”.
Hanno quindi chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo “Dichiarare ed accertare, per i motivi tutti dedotti, l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e/o nullità del precetto
e del titolo esecutivo promosso dalla in plrpt e dichiarare nulla e di nessun effetto CP_1
l'intimazione di pagamento della somma di cui al precetto notificato per i motivi sopra esposti, con ogni conseguente provvedimento anche di nullità/inefficacia/inesistenza/erroneità degli addebiti operati dall'istituto di credito per i calcoli effettuati sulle rate scadute, commissioni,ed oneri vari, per le ragioni tutte di cui in narrativa;
dichiarare, conseguentemente, e sig.ri e , non Parte_1 Pt_2
tenuto al pagamento di alcuna somma richiestagli, per le ragioni esposte in parte motiva e/o in quella minore che verrà accertata in corso di giudizio;
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto”. ha resistito all'opposizione eccependone la inammissibilità in quanto finalizzata ad Controparte_1 eccepire l'irregolarità della notifica del titolo esecutivo, vizio da far valere unicamente con l'opposizione al decreto ingiuntivo;
ha comunque contestato la sussistenza di vizio di notifica, essendo stato il decreto ingiuntivo regolarmente notificato agli odierni opponenti a mezzo del servizio postale.
Ha pertanto chiesto “in via preliminare, di rito - dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione a precetto per contestazione della notifica del titolo esecutivo inibita in questa sede;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della società ad agire esecutivamente in forza del decreto ingiuntivo n. 1664/2017, R.G. CP_1
n. 5005/2017, del 30/11/2017 emesso dal Tribunale di Cosenza”.
**************
L'opposizione è infondata e va disattesa perle assorbenti ragioni di seguito esposte.
pagina 2 di 4 A seguito della produzione del monitorio recante relate di notificazione a mezzo del servizio postale e dei relativi avvisi di ricevimento, l'opponente ha reiterato l'eccezione di omessa notificazione del decreto ingiuntivo evidenziando che le ricevute prodotte risultano “firmate da terze persone sconosciute ai sigri ” non appartenenti alla propria famiglia e che “mancano i CAD regolarmente Persona_1 firmati”.
Pur ritenendo l'ammissibilità in questa sede dell'eccezione laddove diretta a contestare in radice l'avvenuto perfezionamento della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto
(e, per tale via, l'esistenza di valido titolo esecutivo), essa va però disattesa perché destituita di fondamento.
Gli avvisi di ricevimento prodotti, univocamente riferiti al monitorio richiamato nel precetto, attestano la mancata consegna ai destinatari a domicilio per temporanea assenza, il deposito del plico in ufficio, la spedizione di comunicazione di detto deposito mediante raccomandata in data 5.1.2018 ed il ritiro dell'atto non recapitato in ufficio ad opera di soggetto delegato dal destinatario in data 9.1.2018.
Ciò posto, in ordine alla mancata produzione degli avvisi relativi alle CAD, osserva il Tribunale che in tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, in caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate, il ritiro del piego presso l'ufficio postale ad opera del destinatario o di persona da lui delegata determina la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, di eventuali vizi del procedimento notificatorio, il quale si perfeziona alla Parte data di tale ritiro (purché, come nella specie, anteriore al decimo giorno dalla spedizione della ), sicché, ai fini della relativa prova, è sufficiente l'attestazione dell'agente postale di avvenuta consegna del plico, con indicazione della data e del soggetto che ha provveduto al ritiro (cfr. Cass.n.
26287/2019).
Quanto invece alla dedotta sottoscrizione degli avvisi prodotti da persone sconosciute estranee al nucleo familiare, va rilevato che l'incaricato al ritiro del piego depositato nell'ufficio postale a causa dell'assenza del destinatario non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della l. n. 890 del 1982 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l'incarico a chi provvede a ritirare il plico all'ufficio postale, che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna (cfr. Cass.nn. 29019/2017, 28627/2017 e 14606/2005); il possesso di tali qualità è pagina 3 di 4 dunque sostituito dall'incarico che il destinatario del piego postale ha conferito a chi provveda a ritirarlo nell'ufficio postale e l'attestazione della consegna a delegato al ritiro dell'atto fatta dall'addetto all'ufficio postale fa fede fino a querela di falso, presupponendo la previa presentazione all'impiegato addetto alla consegna delle raccomandate in giacenza di una apposita delega scritta firmata e corredata da valido documento di riconoscimento del delegante e del delegato (cfr. in motivazione Cass.n.
28627/2017 cit.).
Ne discende il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo vigente tariffa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in €
2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
Cosenza, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carmen Misasi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 790/2022 trattenuta in decisione (in esito al deposito di note contenenti le conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.) in data 12.12.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.,
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'avv. PONTIERI GIUSI C.F._2
Opponenti
E
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ORNATI ANDREA CP_1 P.IVA_1
Opposta
OGGETTO: Opposizione a precetto
Conclusioni: come in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno proposto opposizione avverso l'atto di precetto Parte_1 Parte_2 notificato in data 15.01.2022 con cui ha intimato loro il pagamento della somma di € CP_1
17.797,56 in virtù di decreto ingiuntivo n. 1664/2017 (RG N. 5005/2017) eccependo la nullità del precetto ex artt. 479 e 480 c.p.c. per omessa notificazione del monitorio sotteso, in ragione della quale pagina 1 di 4 essi non avevano avuto la possibilità di spiegare opposizione ex art. 645 c.p.c.; l'istante assume sul punto che non può considerarsi “a mani proprie” la consegna di un atto “a persona di famiglia” nell'ambito della procedura di notifica nella residenza, domicilio o dimora del destinatario dell'atto ex art. 139 c.p.c., anche quando detta persona sia cointeressata “in quanto, come mera consegnataria dell'atto, la persona diversa dal destinatario non è abilitata a prenderne cognizione, laddove, con la notificazione mediante consegna nelle mani del destinatario, può presumersi che quest'ultimo, legittimato a prendere visione dell'atto, ne abbia preso (legittimamente) cognizione”.
Hanno quindi chiesto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo “Dichiarare ed accertare, per i motivi tutti dedotti, l'inammissibilità, illegittimità, inefficacia, inesistenza e/o nullità del precetto
e del titolo esecutivo promosso dalla in plrpt e dichiarare nulla e di nessun effetto CP_1
l'intimazione di pagamento della somma di cui al precetto notificato per i motivi sopra esposti, con ogni conseguente provvedimento anche di nullità/inefficacia/inesistenza/erroneità degli addebiti operati dall'istituto di credito per i calcoli effettuati sulle rate scadute, commissioni,ed oneri vari, per le ragioni tutte di cui in narrativa;
dichiarare, conseguentemente, e sig.ri e , non Parte_1 Pt_2
tenuto al pagamento di alcuna somma richiestagli, per le ragioni esposte in parte motiva e/o in quella minore che verrà accertata in corso di giudizio;
Il tutto, con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto”. ha resistito all'opposizione eccependone la inammissibilità in quanto finalizzata ad Controparte_1 eccepire l'irregolarità della notifica del titolo esecutivo, vizio da far valere unicamente con l'opposizione al decreto ingiuntivo;
ha comunque contestato la sussistenza di vizio di notifica, essendo stato il decreto ingiuntivo regolarmente notificato agli odierni opponenti a mezzo del servizio postale.
Ha pertanto chiesto “in via preliminare, di rito - dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione a precetto per contestazione della notifica del titolo esecutivo inibita in questa sede;
In via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto della società ad agire esecutivamente in forza del decreto ingiuntivo n. 1664/2017, R.G. CP_1
n. 5005/2017, del 30/11/2017 emesso dal Tribunale di Cosenza”.
**************
L'opposizione è infondata e va disattesa perle assorbenti ragioni di seguito esposte.
pagina 2 di 4 A seguito della produzione del monitorio recante relate di notificazione a mezzo del servizio postale e dei relativi avvisi di ricevimento, l'opponente ha reiterato l'eccezione di omessa notificazione del decreto ingiuntivo evidenziando che le ricevute prodotte risultano “firmate da terze persone sconosciute ai sigri ” non appartenenti alla propria famiglia e che “mancano i CAD regolarmente Persona_1 firmati”.
Pur ritenendo l'ammissibilità in questa sede dell'eccezione laddove diretta a contestare in radice l'avvenuto perfezionamento della notificazione del decreto ingiuntivo posto a fondamento del precetto
(e, per tale via, l'esistenza di valido titolo esecutivo), essa va però disattesa perché destituita di fondamento.
Gli avvisi di ricevimento prodotti, univocamente riferiti al monitorio richiamato nel precetto, attestano la mancata consegna ai destinatari a domicilio per temporanea assenza, il deposito del plico in ufficio, la spedizione di comunicazione di detto deposito mediante raccomandata in data 5.1.2018 ed il ritiro dell'atto non recapitato in ufficio ad opera di soggetto delegato dal destinatario in data 9.1.2018.
Ciò posto, in ordine alla mancata produzione degli avvisi relativi alle CAD, osserva il Tribunale che in tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, in caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifiuto delle persone altrimenti abilitate, il ritiro del piego presso l'ufficio postale ad opera del destinatario o di persona da lui delegata determina la sanatoria, per raggiungimento dello scopo, di eventuali vizi del procedimento notificatorio, il quale si perfeziona alla Parte data di tale ritiro (purché, come nella specie, anteriore al decimo giorno dalla spedizione della ), sicché, ai fini della relativa prova, è sufficiente l'attestazione dell'agente postale di avvenuta consegna del plico, con indicazione della data e del soggetto che ha provveduto al ritiro (cfr. Cass.n.
26287/2019).
Quanto invece alla dedotta sottoscrizione degli avvisi prodotti da persone sconosciute estranee al nucleo familiare, va rilevato che l'incaricato al ritiro del piego depositato nell'ufficio postale a causa dell'assenza del destinatario non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della l. n. 890 del 1982 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l'incarico a chi provvede a ritirare il plico all'ufficio postale, che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna (cfr. Cass.nn. 29019/2017, 28627/2017 e 14606/2005); il possesso di tali qualità è pagina 3 di 4 dunque sostituito dall'incarico che il destinatario del piego postale ha conferito a chi provveda a ritirarlo nell'ufficio postale e l'attestazione della consegna a delegato al ritiro dell'atto fatta dall'addetto all'ufficio postale fa fede fino a querela di falso, presupponendo la previa presentazione all'impiegato addetto alla consegna delle raccomandate in giacenza di una apposita delega scritta firmata e corredata da valido documento di riconoscimento del delegante e del delegato (cfr. in motivazione Cass.n.
28627/2017 cit.).
Ne discende il rigetto dell'opposizione.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo secondo vigente tariffa, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta l'opposizione; condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, che si liquidano in €
2.540,00 per compensi, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.
Cosenza, 4 marzo 2025
Il Giudice
dott. Carmen Misasi
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